Versione
24 febbraio 1968
24 febbraio 1968
Art. 1. Articolo unico
Il quarto comma dell'articolo 3 della legge 9 aprile 1931, n. 916 , e' sostituito dal seguente:
"E' vietato l'impiego di semi comunque dannosi; e' consentito l'impiego di semi di anacardio sgusciati e decorticati in modo da eliminarne totalmente le sostanze nocive alla salute".
Il quarto comma dell'articolo 3 della legge 9 aprile 1931, n. 916 , e' sostituito dal seguente:
"E' vietato l'impiego di semi comunque dannosi; e' consentito l'impiego di semi di anacardio sgusciati e decorticati in modo da eliminarne totalmente le sostanze nocive alla salute".
Giurisprudenza • 2
- 1. Trib. Salerno, sentenza 28/12/2023, n. 5941Provvedimento: N.10467 /2008 R.G.A.C. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 10467 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2008 TRA Parte_1 P.IVA_1, P.IVA , in persona del legale rapp.te p.t, rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'AVV. SICA SALVATORE, presso il cui studio in PIAZZA CADUTI CIVILI DI GUERRA, 1 - LE (SA) elettivamente domicilia ATTORE E Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t, rappresentato e difeso, in virtù di mandato agli atti, dall'AVV. CADEDDU FABIO, presso il cui …Leggi di più...
- decadenza azione·
- art. 288 cod. nav.·
- trasporto marittimo·
- legittimazione attiva·
- polizza di carico·
- responsabilità vettore·
- raccomandatario nave·
- art. 460 cod. nav.·
- cessione del credito·
- onere della prova