Articolo 1 della Legge 27 gennaio 1968, n. 23
Versione
24 febbraio 1968
Art. 1. Articolo unico

Il quarto comma dell'articolo 3 della legge 9 aprile 1931, n. 916 , e' sostituito dal seguente:
"E' vietato l'impiego di semi comunque dannosi; e' consentito l'impiego di semi di anacardio sgusciati e decorticati in modo da eliminarne totalmente le sostanze nocive alla salute".

Entrata in vigore il 24 febbraio 1968
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