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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 03/12/2025, n. 1166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1166 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 938/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa SA SO LL ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al N. 938/2023 R.G. promossa
DA
, C.F. , , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
E , C.F. C.F._2 Parte_3
elettivamente domiciliati in Via L. D'Amico N.10 C.F._3
98066 Patti, presso lo studio degli avv. AMATA CARMELO e AMATA
ROSALIA, che lI rappresentano e difendono per procura in atti
ATTORI
CONTRO
, , elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._4 in FRAZ. S.STEFANO 19, GIOIOSA MAREA presso lo studio dell'avv.
NA US RO che lo rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTO
Oggetto: Divisione di beni non caduti in successione
In fatto e in diritto
Con atto di citazione notificato il 14.07.2023, i coniugi Parte_4
e e e , Parte_5 Parte_2 Parte_3 hanno convenuto in giudizio dichiarando di essere Controparte_2 contitolari del diritto di proprietà indivisa, nella quota di 6/8, del fabbricato terrano con annessa corte avente una superficie di mq. 129,
1 sito nel comune di Gioiosa Marea (ME), Frazione S. Giorgio, in Catasto al foglio 12, particella 92, subalterno 1, cat. A/2, classe 7.
Gli attori hanno esposto che l'immobile era pervenuto ai fratelli Parte_4
e , in ragione di 2/8 indivisi ciascuno, per
[...] Parte_2 successione della madre , deceduta il 18/01/1966 e, in Persona_1 ragione di 1/8 indiviso ciascuno, per averlo acquistato, in regime di comunione legale con le rispettive mogli, dalla propria sorella CP_3
, giusta atto di compravendita in Notar del
[...] Persona_2
2/12/2013; mentre la restante quota di 2/8 indivisi dello stesso fabbricato era di proprietà del convenuto per averla acquistata Controparte_2 dall'altra sorella degli attori, , giusta atto di Controparte_4 compravendita dello stesso Notaio del 12/11/2013. Persona_2
Tanto esposto, gli attori, avendo dato atto che il procedimento di mediazione obbligatoria si era concluso con esito negativo, hanno chiesto, ai sensi degli articoli 1111 c.c., 784 e 789 c.p.c., lo scioglimento della comunione sul fabbricato suddetto con l'attribuzione agli attori di una quota pari a 6/8 dell'immobile e al convenuto della restante quota di 2/8 o, in alternativa, in caso di indivisibilità dell'immobile, con l'attribuzione dell'intero fabbricato agli attori con obbligo degli stessi di versare in denaro al convenuto il valore della relativa quota di spettanza.
Dopo aver dichiarato la contumacia di parte convenuta, con comparsa del 19.02.2024 si è costituito tardivamente in giudizio Controparte_2 eccependo preliminarmente la non integrità del contraddittorio per la mancata citazione in giudizio delle germane e . Controparte_3 CP_4
Nel merito il convenuto ha eccepito la insussistenza delle condizioni per procedere alla divisione dell'immobile e ha concluso chiedendo il rigetto della relativa domanda e l'assegnazione esclusiva del bene allo stesso in caso di accertata indivisibilità.
La causa è stata istruita mediante CTU, all'esito della quale, con comparsa del 25.03.2025 si è costituita in giudizio , Parte_1
2 quale erede legittima dei genitori e , Parte_4 Parte_5 deceduti nelle more del giudizio.
All'udienza del 10.11.2025, dopo il deposito delle memorie nei termini di cui all'art. 189 c.p.c., la causa è stata assunta in decisione.
Con le memorie di replica del 24.10.2025, il convenuto per la prima volta ha eccepito l'improcedibilità del giudizio per mancato rinnovo della
P mediazione obbligatoria da parte dell'erede TI . Pt_1
L'eccezione è infondata.
Sul punto va anzitutto richiamato il disposto di cui all'art. 5, comma 2, d. lgs. 28/2010, a tenore del quale “l'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza”. Ne deriva che l'eccezione formulata dal convenuto è, in primo luogo, tardiva, poiché non formulata nella prima difesa utile successiva alla costituzione in giudizio dell'erede, ma solo, come anticipato, con le memorie di replica del 24.10.2025.
Com'è noto, la tardività dell'eccezione comporta l'impossibilità di dichiarare l'improcedibilità del giudizio per il motivo addotto dal convenuto.
A ciò si aggiunga, comunque, che nel caso di specie deve farsi richiamo al “consolidato principio giurisprudenziale secondo cui il tentativo obbligatorio di conciliazione da esperire prima della domanda giudiziale non è necessario nell'ipotesi di intervento volontario, qualora l'interveniente non abbia il potere di evitare la controversia (sentenza della Corte di Cassazione n- 8653/1994). Si tratta di principio da applicare al caso dell'erede costituito in giudizio, in quanto condivide la medesima ratio. Considerare dovuto il tentativo di mediazione ogni qualvolta muti la parte dal lato soggettivo, a procedura ormai in stato avanzato, comporterebbe infatti una serie di rallentamenti, pregiudicando la ratio insita nel giusto processo, e nelle esigenze di celere svolgimento degli atti in sede istruttoria.” (cfr. Corte d'appello di
Catanzaro, sent. 1182/2023).
3 Ancora, in via preliminare, va rigettata l'eccezione relativa alla non integrità del contraddittorio per la mancata citazione in giudizio di
[...]
e . CP_3 Controparte_4
Dalla ricostruzione dei fatti narrata da entrambe le parti in causa, si evince che le suddette germane non sono più proprietarie della particella n. 92 oggetto di giudizio, atteso che ha venduto Controparte_3 la sua quota agli attori il 2.12.2013, mentre ha venduto Controparte_4 la sua quota al convenuto il 12.11.2023. Tale circostanza è, altresì, attestata nella relazione notarile prodotta dagli attori, nella quale sono indicati tutti gli attuali proprietari del bene (cfr. doc. n. 1 allegato all'atto di citazione).
Le questioni rappresentate dal convenuto in merito ad un presunto inadempimento del preliminare di vendita da parte di Controparte_4 relativamente alla particella n. 93, non hanno rilievo nel presente giudizio, non rientrando nell'oggetto dello stesso, e non determinano, pertanto, l'ampliamento del litisconsorzio necessario.
Passando al merito, va accolta la domanda degli attori di scioglimento della comunione e di divisione con assegnazione esclusiva del bene agli stessi, con obbligo di versare al convenuto il relativo conguaglio in denaro.
Ai fini della risoluzione della controversia, il Tribunale ha disposto C.T.U., nominando l'Arch. , a cui ha affidato l'incarico di CP_5 descrivere l'immobile oggetto di causa, di stimarne il relativo valore, individuando le quote di spettanza di ciascuna delle parti in causa e, in caso di indivisibilità dell'immobile, di determinare gli eventuali conguagli in denaro da attribuire ai condividenti.
Il CTU ha determinato il valore dell'intero immobile oggetto di divisione in € 63.650,00, suddividendo in € 47.737,50 il valore della quota spettante agli attori e in € 15.912,50 quello spettante al convenuto. Lo stesso CTU ha ritenuto l'immobile materialmente divisibile ed ha, quindi, elaborato
4 il progetto di divisione, determinando il relativo costo in € 11.290,00, (cfr. controdeduzioni del 6/12/2024).
All'esito della consulenza peritale, entrambe le parti si sono opposte alla divisione poiché, condivisibilmente, ritenuta antieconomica e comunque inidonea alla risoluzione delle controversie sussistenti tra le stesse;
pertanto, sia gli attori che il convenuto hanno concluso chiedendo l'assegnazione esclusiva dell'intero immobile.
L'odierno giudicante ritiene condivisibili i rilievi relativi all'antieconomicità della divisione del bene.
Sul punto, va preliminarmente richiamato il consolidato e pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui «la comoda divisibilità non si esaurisce nella possibilità materiale di frazionamento, ma richiede che le porzioni risultanti siano suscettibili di autonomo godimento senza opere eccessivamente onerose e senza sensibile deprezzamento del valore economico rispetto all'intero bene.»
(cfr. Cass. civ., sez. II, 28 settembre 2023, n. 27984).
Ne deriva che, anche in presenza di beni divisibili, è legittima l'assegnazione esclusiva qualora la divisione materiale risulti pregiudizievole per il valore economico o la funzionalità del bene, purché sia garantita l'equità mediante conguaglio (cfr. Cass. civ., sez. II,
n. 9282/2018; ord. n. 9911/2024).
Appare, inoltre, opportuno precisare che “in tema di giudizio di divisione, la richiesta di attribuzione dell'intero compendio immobiliare ex art. 720
c.c. attiene alle modalità di attuazione della divisione e, pertanto, essendo diretta al già richiesto scioglimento della comunione, non costituisce domanda nuova” (Cass. n. 14008/2008; n. 9367/2013).
Orbene, pur avendo il CTU elaborato un progetto da cui si evince la possibilità di dividere materialmente l'immobile, la realizzazione di tale progetto implica un costo rilevante sia per la necessità di eseguire significative opere murarie e non - quali precisate in perizia –, sia se si rapporta il costo della divisione al valore della quota del convenuto.
5 Ancora, considerato che l'immobile in questione ha una superficie commerciale di 118,00 mq, una divisione in natura conforme alle quote di spettanza, comporterebbe un'attribuzione al convenuto di una porzione avente una superficie commerciale pari a 29.50 mq (ossia 1/4 della superficie totale), la quale non si ritiene possa garantire allo stesso l'effettivo godimento del bene senza alcun deprezzamento della quota, anche in ragione delle spese da sostenere per procedere ad una adeguata divisione dell'immobile.
Tanto premesso, per effetto del richiamo previsto dall'art. 1116 c.c., non essendo l'immobile comodamente divisibile, trova applicazione l'art. 720 c.c., ai sensi del quale il bene deve essere preferibilmente ricompreso per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei comproprietari aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione.
Secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, tale criterio di attribuzione costituisce un criterio di massima da cui il giudice può discostarsi soltanto in caso di comprovata esistenza di gravi motivi, purché concernenti l'interesse comune dei condividenti stessi (ex plurimis: Cass., 29 agosto 1998, n. 8629).
Nel caso di specie non si rinviene la sussistenza di gravi motivi che giustifichino l'attribuzione esclusiva al minor condividente e, CP_2 pertanto, deve procedersi nelle modalità prioritariamente individuate dalla legge, “giacché l'avverbio "preferibilmente" non si riferisce all'alternativa fra assegnazione e vendita – che rappresenta la extrema ratio adottabile nella sola ipotesi di indisponibilità di tutti i condividenti ad acquisire l'intero - ma al criterio di scelta del condividente avente diritto alla assegnazione, che deve essere in primis individuato nel titolare della quota maggiore” (cfr. Cass. n. 5679/2004; n. 14756/2016).
In conclusione, in accoglimento della domanda degli attori, e in ragione del disposto di cui all'art 720 c.c., va assegna la proprietà dell'intero
6 immobile nelle seguenti porzioni: per la quota di ½ a Parte_1
e, per l'altra metà, ai coniugi e Parte_2 Parte_3
.
[...]
Conseguentemente, va disposta la corresponsione da parte degli attori, in ragione di metà ciascuno, del pagamento del conguaglio in favore del convenuto, . Controparte_2
In base alle risultanze delle indagini estimative e tenuto conto, in particolare, delle stime rilevate dal CTU mediante ricorso ai criteri individuati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare per la zona in cui insiste l'immobile oggetto di giudizio, il valore del conguaglio ammonta ad € 15.912,50.
Su tale somma devono essere computati gli interessi legali con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo, atteso che in caso di divisione giudiziale di un immobile indivisibile o non comodamente divisibile mediante assegnazione ad uno dei condividenti tenuto a versare i dovuti conguagli in denaro, gli interessi sulle somme dovute decorrono a far data dalla pronuncia giudiziale - definitiva o provvisoria - di scioglimento della comunione e di assegnazione del bene al condividente stesso, per questo contestualmente dichiarato tenuto alla corresponsione del conguaglio in favore dell'altro (ex plurimis: Cass., 17 aprile 2001, n. 5606; Cass., 29 aprile 2003, n. 6653).
Infine, ai sensi dell'art. 2646 c.c., va ordinato al Conservatore dei Registri
Immobiliari la trascrizione della presente sentenza, con espresso esonero da ogni responsabilità al riguardo.
Le spese seguono la soccombenza del convenuto e sono liquidate in dispositivo ex d.m. 55/14 e ss. mm. e ii.
Le spese di CTU vengono definitivamente poste per metà a carico degli attori e per la restante metà a carico del convenuto.
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Patti, nella causa R.G. 938/2023, disattesa e respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, così provvede:
Revoca la dichiarazione di contumacia del convenuto
[...]
; CP_2
Dichiara lo scioglimento della comunione dell'immobile sito nel comune di Gioiosa Marea (ME), Frazione S. Giorgio, in Catasto al foglio 12, particella 92, subalterno 1, cat. A/2, classe 7;
Per l'effetto, accertata la non comoda divisibilità del suddetto immobile, assegna agli attori la proprietà indivisa dello stesso nelle seguenti porzioni: per la quota di ½ a e, per l'altra metà, ai Parte_1 coniugi e;
Parte_2 Parte_3
Pone a carico degli attori l'obbligazione di corrispondere al convenuto un conguaglio nella misura di € 15.912,50, oltre ad interessi legali con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo;
Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari, con espresso esonero da ogni responsabilità al riguardo, di procedere alla trascrizione della presente sentenza;
condanna il convenuto al pagamento, in favore degli attori di € 264,00 per spese ed € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
Pone definitivamente le spese di CTU per il 50% a carico degli attori e per il 50% a carico del convenuto.
Patti, 3/12/2025
Il Giudice
SA SO LL
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa SA SO LL ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al N. 938/2023 R.G. promossa
DA
, C.F. , , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
E , C.F. C.F._2 Parte_3
elettivamente domiciliati in Via L. D'Amico N.10 C.F._3
98066 Patti, presso lo studio degli avv. AMATA CARMELO e AMATA
ROSALIA, che lI rappresentano e difendono per procura in atti
ATTORI
CONTRO
, , elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._4 in FRAZ. S.STEFANO 19, GIOIOSA MAREA presso lo studio dell'avv.
NA US RO che lo rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTO
Oggetto: Divisione di beni non caduti in successione
In fatto e in diritto
Con atto di citazione notificato il 14.07.2023, i coniugi Parte_4
e e e , Parte_5 Parte_2 Parte_3 hanno convenuto in giudizio dichiarando di essere Controparte_2 contitolari del diritto di proprietà indivisa, nella quota di 6/8, del fabbricato terrano con annessa corte avente una superficie di mq. 129,
1 sito nel comune di Gioiosa Marea (ME), Frazione S. Giorgio, in Catasto al foglio 12, particella 92, subalterno 1, cat. A/2, classe 7.
Gli attori hanno esposto che l'immobile era pervenuto ai fratelli Parte_4
e , in ragione di 2/8 indivisi ciascuno, per
[...] Parte_2 successione della madre , deceduta il 18/01/1966 e, in Persona_1 ragione di 1/8 indiviso ciascuno, per averlo acquistato, in regime di comunione legale con le rispettive mogli, dalla propria sorella CP_3
, giusta atto di compravendita in Notar del
[...] Persona_2
2/12/2013; mentre la restante quota di 2/8 indivisi dello stesso fabbricato era di proprietà del convenuto per averla acquistata Controparte_2 dall'altra sorella degli attori, , giusta atto di Controparte_4 compravendita dello stesso Notaio del 12/11/2013. Persona_2
Tanto esposto, gli attori, avendo dato atto che il procedimento di mediazione obbligatoria si era concluso con esito negativo, hanno chiesto, ai sensi degli articoli 1111 c.c., 784 e 789 c.p.c., lo scioglimento della comunione sul fabbricato suddetto con l'attribuzione agli attori di una quota pari a 6/8 dell'immobile e al convenuto della restante quota di 2/8 o, in alternativa, in caso di indivisibilità dell'immobile, con l'attribuzione dell'intero fabbricato agli attori con obbligo degli stessi di versare in denaro al convenuto il valore della relativa quota di spettanza.
Dopo aver dichiarato la contumacia di parte convenuta, con comparsa del 19.02.2024 si è costituito tardivamente in giudizio Controparte_2 eccependo preliminarmente la non integrità del contraddittorio per la mancata citazione in giudizio delle germane e . Controparte_3 CP_4
Nel merito il convenuto ha eccepito la insussistenza delle condizioni per procedere alla divisione dell'immobile e ha concluso chiedendo il rigetto della relativa domanda e l'assegnazione esclusiva del bene allo stesso in caso di accertata indivisibilità.
La causa è stata istruita mediante CTU, all'esito della quale, con comparsa del 25.03.2025 si è costituita in giudizio , Parte_1
2 quale erede legittima dei genitori e , Parte_4 Parte_5 deceduti nelle more del giudizio.
All'udienza del 10.11.2025, dopo il deposito delle memorie nei termini di cui all'art. 189 c.p.c., la causa è stata assunta in decisione.
Con le memorie di replica del 24.10.2025, il convenuto per la prima volta ha eccepito l'improcedibilità del giudizio per mancato rinnovo della
P mediazione obbligatoria da parte dell'erede TI . Pt_1
L'eccezione è infondata.
Sul punto va anzitutto richiamato il disposto di cui all'art. 5, comma 2, d. lgs. 28/2010, a tenore del quale “l'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza”. Ne deriva che l'eccezione formulata dal convenuto è, in primo luogo, tardiva, poiché non formulata nella prima difesa utile successiva alla costituzione in giudizio dell'erede, ma solo, come anticipato, con le memorie di replica del 24.10.2025.
Com'è noto, la tardività dell'eccezione comporta l'impossibilità di dichiarare l'improcedibilità del giudizio per il motivo addotto dal convenuto.
A ciò si aggiunga, comunque, che nel caso di specie deve farsi richiamo al “consolidato principio giurisprudenziale secondo cui il tentativo obbligatorio di conciliazione da esperire prima della domanda giudiziale non è necessario nell'ipotesi di intervento volontario, qualora l'interveniente non abbia il potere di evitare la controversia (sentenza della Corte di Cassazione n- 8653/1994). Si tratta di principio da applicare al caso dell'erede costituito in giudizio, in quanto condivide la medesima ratio. Considerare dovuto il tentativo di mediazione ogni qualvolta muti la parte dal lato soggettivo, a procedura ormai in stato avanzato, comporterebbe infatti una serie di rallentamenti, pregiudicando la ratio insita nel giusto processo, e nelle esigenze di celere svolgimento degli atti in sede istruttoria.” (cfr. Corte d'appello di
Catanzaro, sent. 1182/2023).
3 Ancora, in via preliminare, va rigettata l'eccezione relativa alla non integrità del contraddittorio per la mancata citazione in giudizio di
[...]
e . CP_3 Controparte_4
Dalla ricostruzione dei fatti narrata da entrambe le parti in causa, si evince che le suddette germane non sono più proprietarie della particella n. 92 oggetto di giudizio, atteso che ha venduto Controparte_3 la sua quota agli attori il 2.12.2013, mentre ha venduto Controparte_4 la sua quota al convenuto il 12.11.2023. Tale circostanza è, altresì, attestata nella relazione notarile prodotta dagli attori, nella quale sono indicati tutti gli attuali proprietari del bene (cfr. doc. n. 1 allegato all'atto di citazione).
Le questioni rappresentate dal convenuto in merito ad un presunto inadempimento del preliminare di vendita da parte di Controparte_4 relativamente alla particella n. 93, non hanno rilievo nel presente giudizio, non rientrando nell'oggetto dello stesso, e non determinano, pertanto, l'ampliamento del litisconsorzio necessario.
Passando al merito, va accolta la domanda degli attori di scioglimento della comunione e di divisione con assegnazione esclusiva del bene agli stessi, con obbligo di versare al convenuto il relativo conguaglio in denaro.
Ai fini della risoluzione della controversia, il Tribunale ha disposto C.T.U., nominando l'Arch. , a cui ha affidato l'incarico di CP_5 descrivere l'immobile oggetto di causa, di stimarne il relativo valore, individuando le quote di spettanza di ciascuna delle parti in causa e, in caso di indivisibilità dell'immobile, di determinare gli eventuali conguagli in denaro da attribuire ai condividenti.
Il CTU ha determinato il valore dell'intero immobile oggetto di divisione in € 63.650,00, suddividendo in € 47.737,50 il valore della quota spettante agli attori e in € 15.912,50 quello spettante al convenuto. Lo stesso CTU ha ritenuto l'immobile materialmente divisibile ed ha, quindi, elaborato
4 il progetto di divisione, determinando il relativo costo in € 11.290,00, (cfr. controdeduzioni del 6/12/2024).
All'esito della consulenza peritale, entrambe le parti si sono opposte alla divisione poiché, condivisibilmente, ritenuta antieconomica e comunque inidonea alla risoluzione delle controversie sussistenti tra le stesse;
pertanto, sia gli attori che il convenuto hanno concluso chiedendo l'assegnazione esclusiva dell'intero immobile.
L'odierno giudicante ritiene condivisibili i rilievi relativi all'antieconomicità della divisione del bene.
Sul punto, va preliminarmente richiamato il consolidato e pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui «la comoda divisibilità non si esaurisce nella possibilità materiale di frazionamento, ma richiede che le porzioni risultanti siano suscettibili di autonomo godimento senza opere eccessivamente onerose e senza sensibile deprezzamento del valore economico rispetto all'intero bene.»
(cfr. Cass. civ., sez. II, 28 settembre 2023, n. 27984).
Ne deriva che, anche in presenza di beni divisibili, è legittima l'assegnazione esclusiva qualora la divisione materiale risulti pregiudizievole per il valore economico o la funzionalità del bene, purché sia garantita l'equità mediante conguaglio (cfr. Cass. civ., sez. II,
n. 9282/2018; ord. n. 9911/2024).
Appare, inoltre, opportuno precisare che “in tema di giudizio di divisione, la richiesta di attribuzione dell'intero compendio immobiliare ex art. 720
c.c. attiene alle modalità di attuazione della divisione e, pertanto, essendo diretta al già richiesto scioglimento della comunione, non costituisce domanda nuova” (Cass. n. 14008/2008; n. 9367/2013).
Orbene, pur avendo il CTU elaborato un progetto da cui si evince la possibilità di dividere materialmente l'immobile, la realizzazione di tale progetto implica un costo rilevante sia per la necessità di eseguire significative opere murarie e non - quali precisate in perizia –, sia se si rapporta il costo della divisione al valore della quota del convenuto.
5 Ancora, considerato che l'immobile in questione ha una superficie commerciale di 118,00 mq, una divisione in natura conforme alle quote di spettanza, comporterebbe un'attribuzione al convenuto di una porzione avente una superficie commerciale pari a 29.50 mq (ossia 1/4 della superficie totale), la quale non si ritiene possa garantire allo stesso l'effettivo godimento del bene senza alcun deprezzamento della quota, anche in ragione delle spese da sostenere per procedere ad una adeguata divisione dell'immobile.
Tanto premesso, per effetto del richiamo previsto dall'art. 1116 c.c., non essendo l'immobile comodamente divisibile, trova applicazione l'art. 720 c.c., ai sensi del quale il bene deve essere preferibilmente ricompreso per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei comproprietari aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione.
Secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, tale criterio di attribuzione costituisce un criterio di massima da cui il giudice può discostarsi soltanto in caso di comprovata esistenza di gravi motivi, purché concernenti l'interesse comune dei condividenti stessi (ex plurimis: Cass., 29 agosto 1998, n. 8629).
Nel caso di specie non si rinviene la sussistenza di gravi motivi che giustifichino l'attribuzione esclusiva al minor condividente e, CP_2 pertanto, deve procedersi nelle modalità prioritariamente individuate dalla legge, “giacché l'avverbio "preferibilmente" non si riferisce all'alternativa fra assegnazione e vendita – che rappresenta la extrema ratio adottabile nella sola ipotesi di indisponibilità di tutti i condividenti ad acquisire l'intero - ma al criterio di scelta del condividente avente diritto alla assegnazione, che deve essere in primis individuato nel titolare della quota maggiore” (cfr. Cass. n. 5679/2004; n. 14756/2016).
In conclusione, in accoglimento della domanda degli attori, e in ragione del disposto di cui all'art 720 c.c., va assegna la proprietà dell'intero
6 immobile nelle seguenti porzioni: per la quota di ½ a Parte_1
e, per l'altra metà, ai coniugi e Parte_2 Parte_3
.
[...]
Conseguentemente, va disposta la corresponsione da parte degli attori, in ragione di metà ciascuno, del pagamento del conguaglio in favore del convenuto, . Controparte_2
In base alle risultanze delle indagini estimative e tenuto conto, in particolare, delle stime rilevate dal CTU mediante ricorso ai criteri individuati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare per la zona in cui insiste l'immobile oggetto di giudizio, il valore del conguaglio ammonta ad € 15.912,50.
Su tale somma devono essere computati gli interessi legali con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo, atteso che in caso di divisione giudiziale di un immobile indivisibile o non comodamente divisibile mediante assegnazione ad uno dei condividenti tenuto a versare i dovuti conguagli in denaro, gli interessi sulle somme dovute decorrono a far data dalla pronuncia giudiziale - definitiva o provvisoria - di scioglimento della comunione e di assegnazione del bene al condividente stesso, per questo contestualmente dichiarato tenuto alla corresponsione del conguaglio in favore dell'altro (ex plurimis: Cass., 17 aprile 2001, n. 5606; Cass., 29 aprile 2003, n. 6653).
Infine, ai sensi dell'art. 2646 c.c., va ordinato al Conservatore dei Registri
Immobiliari la trascrizione della presente sentenza, con espresso esonero da ogni responsabilità al riguardo.
Le spese seguono la soccombenza del convenuto e sono liquidate in dispositivo ex d.m. 55/14 e ss. mm. e ii.
Le spese di CTU vengono definitivamente poste per metà a carico degli attori e per la restante metà a carico del convenuto.
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Patti, nella causa R.G. 938/2023, disattesa e respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, così provvede:
Revoca la dichiarazione di contumacia del convenuto
[...]
; CP_2
Dichiara lo scioglimento della comunione dell'immobile sito nel comune di Gioiosa Marea (ME), Frazione S. Giorgio, in Catasto al foglio 12, particella 92, subalterno 1, cat. A/2, classe 7;
Per l'effetto, accertata la non comoda divisibilità del suddetto immobile, assegna agli attori la proprietà indivisa dello stesso nelle seguenti porzioni: per la quota di ½ a e, per l'altra metà, ai Parte_1 coniugi e;
Parte_2 Parte_3
Pone a carico degli attori l'obbligazione di corrispondere al convenuto un conguaglio nella misura di € 15.912,50, oltre ad interessi legali con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo;
Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari, con espresso esonero da ogni responsabilità al riguardo, di procedere alla trascrizione della presente sentenza;
condanna il convenuto al pagamento, in favore degli attori di € 264,00 per spese ed € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
Pone definitivamente le spese di CTU per il 50% a carico degli attori e per il 50% a carico del convenuto.
Patti, 3/12/2025
Il Giudice
SA SO LL
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