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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 17/04/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Silvia Rita Fabrizio Presidente
rel.
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Federico Ria Consiglie-
re riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 942/2023 R.G., posta in deliberazione all'udienza collegiale del 26.2.2025 con trattazione scritta
TRA
, rappresentato e difeso, anche di- Parte_1
sgiuntamente, dagli Avv.ti Ludovico Guarino e Alessandro De Iuliis, giusta procura allegata all'atto di citazione in primo grado, elettivamente domicilia- to in Chieti Corso Marruccino n.198, presso lo studio dei predetti avvocati;
APPELLANTE
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. Amalia Schiazza, giusta procura in calce alla comparsa di costitu- zione in appello, elettivamente domiciliato in Chieti, Via Teramo n.45, pres- so lo studio del predetto avvocato;
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI L'appellante: “in accoglimento del proposto gravame, annullare e riformare la sentenza 21.02.23 n.108 r. sent. Tribunale Chieti in composizione monocrati- ca, resa in esito alla controversia iscritta al n. 351/21 r.g.c., alla luce delle cen- sure svolte con il presente atto di appello e, per l'effetto, in accoglimento delle conclusioni formulate dall'attore in prime cure, accertare e dichiarare la nulli- tà, ovvero annullare la deliberazione assembleare assunta dal supercondomi- nio convenuto in data 7.06.19, nelle decisioni approvate con riferimento ai punti 3 e 4 del relativo odg, in quanto illegittime e lesive dei diritti del con- cludente condòmino; in via subordinata istruttoria, tornano a chiedere l'ammissione, in revoca dell'ordinanza del g.i. del Tribunale di Chieti del
21.03.22, della prova per interpello e, all'esito, per testi, come articolata dall'attore nella propria memoria ex art. 183/6 n. 2 c.p.c.. Con vittoria di spese e compenso professionale relativi al doppio grado di giudizio.”
L'appellato: “Voglia l'ecc.ma corte d'appello adita rigettare l'appello proposto da in quanto infondato in fatto ed in diritto, riget- Parte_1
tare la domanda subordinata istruttoria di ammissione delle prove orali formu- late dall'appellante in primo grado;
confermare integralmente la sentenza n.
108/2023 del Tribunale di Chieti, condannare alla Parte_1 refusione delle spese e compensi del giudizio di secondo grado.”
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Chieti n.108/2023 pubblicata il 21.02.2023
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Chieti ha rigettato la domanda proposta da nei confronti del Parte_1 Controparte_1 finalizzata ad ottenere la dichiarazione di nullità o annul-
[...] Controparte_1
lamento della deliberazione assembleare del 7.06.2019 con riferimento ai pun- ti 3, 4, 6 e 7 del relativo ordine del giorno, condannando il medesimo attore al pagamento delle spese processuali in favore del convenuto, liquidate in com-
2 plessivi € 5.500,00 per compensi oltre al rimborso forfettario delle spese ge- nerali al 15%, cp.a. ed Iva come per legge.
2. Nel proporre appello, ha contestato la decisione Parte_1
del Tribunale per aver ritenuto non provata la circostanza che la ripartizione dei costi fosse avvenuta sulla base di tabelle millesimali invalide, deducendo che in realtà il convenuto non aveva negato l'identità tra le tabel- CP_2 le approvate il 24.4.2014 (e applicate nell'assemblea del 7.06.2019) e le pre- cedenti del 9.10.2013 che non erano state mai espressamente revocate;
tale condotta omissiva del convenuto aveva determinato la dimostrazione della predetta circostanza sulla base dell'applicazione dei principi di disponibilità delle prove e di non contestazione, disciplinati dall'art 115 comma 1 cpc.
2.1. L'appellante ha, poi, censurato la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art 116 cpc per erroneo apprezzamento delle risultanze documentali per aver il giudice di prima istanza non adeguatamente valutato la comunicazione ricognitiva redatta in data 9.5.2014 a firma di Per_1
, che aveva rivestito la carica di presidente in occasione dell'assemblea
[...] del 24.4.2014 e la comunicazione dell'Amministratore di Parte_2
che avevano, invece, valore confermativo della mancata approva-
[...]
zione delle nuove tabelle millesimali. Inoltre, il giudice di prima istanza aveva erroneamente desunto dalla pronuncia di cessazione della materia del conten- dere di cui alla sentenza n.630/16 l'esistenza di nuove tabelle in luogo delle precedenti del 9.10.2013.
2.2 L'impugnante lamentava, poi, la mancata ammissione da parte del Tribu- nale delle proprie richieste istruttorie (interrogatorio formale del Supercon- dominio in persona dell'Amministratore in carica e prova testimoniale) rite- nendo non necessario l'espletamento della prova orale e, di fatto, pregiudi- candolo nell'assolvimento dell'onere probatorio su di esso gravante.
2.3. La sentenza è stata censurata, infine, per violazione dell'art 1225 c.c., per avere il decurtato la somma di € 12.263,69 da quanto dovuto CP_2
3 all'appellante a titolo di danno emergente, in modo arbitrario per l'assenza di alcun riferimento tecnico, analisi o calcolo giustificativo, così violando anche il giudicato della sentenza n.54/14 che aveva disposto il predetto risarcimento.
In ogni caso, non avendo la parte convenuta obiettato alcunché la circostanza doveva essere ritenuta incontestata.
2.4 L'appellante ha, quindi, concluso chiedendo, in riforma della sentenza gravata, la dichiarazione di nullità o annullamento della delibera assembleare condominiale impugnata con rifermento ai punti 3 e 4 dell'ordine del giorno, in quanto illegittimi e lesivi dei diritti del . In subordine, ha insi- CP_2 stito per l'ammissione della prova per interpello e per testi già articolata in primo grado, con vittoria di competenze e spese di entrambi i gradi di giudi- zio.
3.Nel costituirsi in giudizio, il ha contestato gli assunti Controparte_1 dell'appellante, concludendo per il rigetto dell'impugnativa e della domanda subordinata di ammissione delle prove orali formulate in primo grado, con conferma integrale della sentenza e condanna dell'appellante alla refusione delle spese e compensi del giudizio di secondo grado.
4.Ad evidenti fini di chiarezza, è bene riepilogare i rapporti intercorsi tra l'appellante ed il , che hanno dato origine ad un contenzioso Controparte_1
risalente al 2012, allorché il primo aveva convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Chieti (procedi- mento n. 20/2012) il per i danni subiti dalle proprie unità Controparte_1
immobiliari adibite ad autorimessa a causa delle infiltrazioni provenienti dalla sovrastante proprietà conclusosi con la sentenza n. 54/2014, CP_3 con cui il convenuto veniva condannato al pagamento, in favore dell'attore, della somma complessiva di € 151.139,46, oltre interessi, a titolo di risarci- mento danni (di cui € 76.259,46 per danno emergente ed € 74.880 per lucro cessante), nonché all'esecuzione dei lavori necessari all'eliminazione delle in- filtrazioni nei locali di sua proprietà secondo le modalità tecniche individuate
4 dal geom. nella propria C.T.U., riconoscendogli altresì il diritto CP_4
di potervi provvedere direttamente qualora il non avesse da- Controparte_1
to esecuzione ai lavori nel termine indicato in sentenza.
4.1. Successivamente, nel corso del 2013, l' ha impugnato (procedi- Pt_1
mento n. 2472/2013 r.g.), la delibera condominiale del 09.10.2013, con la quale i condomini del avevano approvato le nuove tabelle Controparte_1
millesimali, procedimento conclusosi con la sentenza n. 630/2016, che ha di- chiarato la cessazione della materia del contendere in quanto, nelle more del giudizio, l'assemblea del , con delibera del 24.04.2014, ave- Controparte_1
va provveduto a revocare la delibera del 09.10.2013 e ad approvare nuove ta- belle millesimali. Quanto all'altro procedimento, poiché il Controparte_1 non aveva intrapreso i lavori volti all'eliminazione delle infiltrazioni nei tem- pi indicati dalla sentenza n. 54/2014, l' vi aveva provveduto di persona Pt_1 incaricando una ditta di fiducia per l'esecuzione dei lavori che, tuttavia, aveva dovuto successivamente interrompere a causa delle contestazioni insorte tra lui e il in merito alle modalità di esecuzione degli stessi, Controparte_1
sfociate nel procedimento per A.T.P n. 1313/2016 r.g., promosso dal
[...]
, all'esito del quale quest'ultimo si era determinato ad incaricare, Parte_3
per il completamento dei lavori di ristrutturazione del piazzale sovrastante l'autorimessa, un'impresa, un direttore dei lavori, un coordinatore per la sicu- rezza e un responsabile dei lavori di propria fiducia, adottando a tal fine la delibera del 07.06.2019, oggetto di causa. Con essa sono stati approvati i bi- lanci consuntivi per i lavori straordinari di rifacimento del piazzale (periodo
01.03.2014 – 28.02.2019) e per la gestione sentenza n. 54/2014 (periodo
01.06.2014 – 28.02.2019) (punti 3 e 4 dell'ordine del giorno) e sono stati ap- provati (punti 6 e 7 dell'ordine del giorno) i conferimenti degli incarichi per il completamento dei lavori di ristrutturazione all'impresa appaltatrice, al diret- tore dei lavori, al coordinatore per la sicurezza e al responsabile dei lavori scelti dal Supercondominio.
5 Tanto premesso, vengono ora delibati i motivi di impugnazione.
5. Deve, preliminarmente, osservarsi che nelle conclusioni dell'atto di appello non è stata reiterata la richiesta di dichiarazione di nullità e/o di annullabilità della deliberazione assembleare impugnata in relazione ai punti 6) e 7) né, con riferimento al punto n. 4), alcun argomento è stato speso a sostegno dell'originaria contestazione della illegittima soppressione del rimborso dell'Iva, in relazione alla quale il Tribunale si è espresso rilevandone l'infondatezza; pertanto, deve dichiararsi la formazione del giudicato in rela- zione ai relativi capi della sentenza non essendo stata coltivata sul punto l' impugnazione.
6. Con il primo motivo, ha contestato la decisione del Tribunale per Pt_1
aver ritenuto non provata la circostanza che la ripartizione dei costi fosse av- venuta sulla base di tabelle millesimali invalide, deducendo che, in realtà, il convenuto non aveva negato l'identicità delle tabelle applicate CP_2 nell'assemblea del 7.06.2019 con le precedenti (del 9.10.2013), che non erano state mai espressamente revocate, ritenendo essere tale assunto dimostrato sulla base dell'applicazione dei principi di disponibilità delle prove e di non contestazione disciplinati dall'art 115 comma 1 cpc.
7. La censura, non coglie nel segno.
8. L'art. 115, comma 1, c.p.c. prevede che il giudice debba porre a fondamen- to della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita.
Tuttavia, affinché operi il principio di non contestazione, è necessario che i fatti dedotti dalla parte avversa siano allegati in modo chiaro e specifico, non- ché che siano rilevanti ai fini del decidere.
8.1 Nel caso di specie, il contenuto delle difese e delle argomentazioni della parte convenuta, pur non consistendo in una contestazione analitica e detta- gliata di ogni singolo fatto, non può essere interpretato come un'implicita ammissione degli stessi.
6 8.2 Nella doglianza, infatti, l'impugnante fa leva sulla circostanza che le ta- belle del 9.10.2013 non erano mai state revocate, mentre il Controparte_5
posizione sul punto evidenziando che la suindicata revoca era avvenuta
[...] nell'assemblea successiva del 24.4.2014 mediante l'approvazione di nuove tabelle, circostanza posta a fondamento della stessa pronuncia n. 630/2016 di cessazione della materia del contendere del Tribunale di Chieti, investito della questione dell'illegittimità della delibera assembleare del 9.10.2013 in virtù delle tabelle millesimali che l'odierno appellante aveva contestato.
8.3 In questo modo, indubbiamente la parte ha assunto una posizione difensi- va che, sebbene non espressa con formule di stile, appare idonea a configurare una contestazione sufficiente a rendere la propria posizione incompatibile con quella avversaria.
8.4 La Corte, inoltre, osserva che, in generale, la mancata contestazione non può supplire all'onere della prova gravante sulla parte attrice, la quale deve comunque fornire la dimostrazione dei fatti posti a fondamento della doman- da, salvo i casi in cui la prova degli stessi risulti pacifica o risulti del tutto su- perflua.
8.5 Sul punto, ovvero, in ordine alla dedotta identicità tra le tabelle millesima- li del 9.10.2013 e le successive del 24.4.2014 (poste poi alla base della delibe- ra oggi impugnata del 7.6.2019) l'appellante non ha dimostrato alcunché, co- me è stato anche evidenziato dal giudice di prime cure mediante un ragiona- mento condivisibile, affermando che “questo Tribunale ritiene che l'attore non abbia provato che la ripartizione dei costi sia stata fatta sulla base di ta- belle millesimali invalide. Le tabelle millesimali prodotte dall'attore (doc.3bis allegati all'atto di citazione) a firma del geom. non recano Controparte_6
alcuna data e non presentano elementi che consentano di ricondurle a quelle approvate con la delibera successivamente revocata del 9.10.2013 (doc.3 al- legato all'atto di citazione)”.
9. Per tale motivo la doglianza dell'appellante non può essere accolta.
7 10. Con il secondo motivo, lamenta la violazione e falsa applicazione Pt_1 dell'art 116 cpc per erroneo apprezzamento delle risultanze documentali, non avendo il Tribunale adeguatamente valutato la documentazione in atti (costi- tuita sia dalle note a firma, rispettivamente, del Presidente dell'assemblea del
24.4.2014, datata 9.5.2014 e dell'Amministratore di con- Controparte_7
dominio del 12.11.2016, sia dalla sentenza del Tribunale di Persona_2
Chieti n.630/16) che, invece, dimostrava che nell'assemblea del 24.4.2014 non era avvenuta alcuna approvazione delle nuove tabelle millesimali, deter- minando, quindi, l'invalidità della successiva deliberazione del 7.6.2019, oggi oggetto di impugnazione.
11. Anche tale doglianza è priva di fondamento.
12. Come correttamente rilevato dal giudice di prima istanza, la suindicata documentazione posta a sostegno della tesi dell'appellante non dimostra affat- to la mancata approvazione delle tabelle millesimali e, anzi, a ben vedere, di- mostra esattamente il contrario.
12.1 In particolare, nessun valore nel senso prospettato dall'appellante può assumere la nota del 9.5.2014 a firma di presidente Controparte_7 dell'assemblea del 24.4.2014 indirizzata allo Studio Gesco, nella quale lo stesso dichiarava che nella predetta adunanza non erano state approvate le ta- belle millesimali, sia in quanto non si comprende la necessità di redigere la predetta dichiarazione a chiarimento, che risulta, peraltro, inviata a mezzo fax e priva, tuttavia, della relativa ricevuta, sia in quanto il contenuto della stessa
è stato smentito da quanto emerge dal verbale di adunanza, nel quale si evin- ce, chiaramente, l'approvazione (senza condizioni) delle nuove tabelle mille- simali “modificate in conseguenza delle eccezioni sollevate dal CP_8 nell'impugnativa pendente dinanzi al Tribunale di Chieti inerente la
[...] delibera del 9.10.2013”.
12.2 Allo stesso modo, si condivide il ragionamento del Tribunale anche in ordine alla valutazione della nota dell'Amministratore di condominio Pt_4
[...] del 12.11.2016 indirizzata allo stesso che, contrariamente a
[...] Pt_1
quanto da questi sostenuto, non ha alcun valore di ammissione dell'inesistenza della deliberazione delle nuove tabelle millesimali nell'adunanza del 24.4.2024. Difatti, dalla lettura del predetto documento, si evince l'esatto contrario dichiarando, infatti, l'Amministratore: “ preciso che le tabelle millesimali corrette ed approvate con la delibera del 23 aprile 2014
(rectius 24 aprile 2014) anche a seguito della sua impugnazione decisa con la sentenza n.630/2016, sono quelle in vigore ricordandole che nella ripartizio- ne delle spese sono già state apportate alcune correzioni proprio sulla base delle osservazioni da Lei sollevate, anche per il tramite del Suo legale Avv.
Guarini in merito alla non applicabilità dell'art 1126 cc”.
12.3 In ogni caso, la predetta delibera del 24.04.2014 non fu mai oggetto di impugnativa da parte di che non ebbe mai a contestarne il contenuto se Pt_1 non genericamente, in occasione dell'impugnazione della successiva delibera del 7.6.2019 oggetto dell'odierno giudizio.
13. Egualmente infondato è il secondo motivo, laddove l'impugnante sostiene che il Tribunale di Chieti ha pronunciato, con la sentenza n.630/16, la declara- toria di cessazione della materia del contendere in ordine all'impugnazione della delibera condominiale del 9.10.2013, sulla base di una “pura ed arbitra- ria illazione dell'esistenza di nuove tabelle approvate con la delibera del
24.4.2014, laddove il Tribunale, con la ricordata decisione n.630/16 non eb- be certo a verificare e vagliare il contenuto documentale di quest'ultima deli- berazione, limitandosi, nell'ottica della formula terminativa del processo del- la cessazione della materia del contendere, a prendere atto del suo estrinseco tenore formale in punto di approvazione di nuove tabelle”.
13.1 La doglianza è infondata atteso che dalla parte motiva della pronuncia n.
630/2016 si evince chiaramente che la dichiarazione di cessazione della mate- ria del contendere formulata dal Tribunale di Chieti è stata conseguenza di un vaglio critico da parte del giudice della documentazione in atti e delle dedu-
9 zioni delle parti nella pienezza del contradditorio, sicché non vi è dubbio che il giudice di prime cure abbia considerato l'intero contenuto della predetta sentenza (che in ogni caso era stato confermato dalla restante documentazione in atti costituita dal verbale di adunanza dell'assemblea del 24 aprile 2014 e dalla successiva nota a firma dell'Amministratore di Parte_5
.
[...]
14. Con il terzo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza laddove il Tri- bunale non ha ammesso la prova orale, sopprimendo in modo illegittimo la propria facoltà di probatio nonostante avesse reiterato anche in sede di preci- sazione delle conclusioni la richiesta di ammissione della predetta articolata prova.
15.Anche tale doglianza deve essere respinta.
16. Il giudice di prime cure ha ben delibato le richieste istruttorie formulate dall'allora attore, valutandone la superfluità, trattandosi, con evidenza, di con- troversia avente natura puramente documentale, non aggiungendo nulla la prova testimoniale e l'interrogatorio formale richiesti al quadro probatorio de- lineatosi già con la copiosa produzione documentale in atti offerta da entram- be le parti in causa.
17. Con il quarto motivo, infine, ha censurato la Parte_1 sentenza laddove il Tribunale ha rigettato il motivo inerente all'approvazione del punto 4 dell'ordine del giorno, relativo all'approvazione del bilancio con- suntivo della gestione della sentenza n.54/2014 – periodo 1.6.2014-28.2.2019.
17.1 Si duole, in particolare, l'appellante che nel predetto bilancio sarebbe stato arbitrariamente detratto, dalla somma riconosciuta in virtù di sentenza n.54/14 a titolo di danno emergente, l'importo di Euro 12.263,69 a titolo di
“storno spese art 1125 c.c.”.
17.2 Ha rilevato, in particolare l'impugnante che “il Tribunale si è limitato ad enunciare che secondo il proprio avviso, il Sig. non ha fornito prova Pt_1 che la somma detratta dall'importo del risarcimento del danno emergente
10 quale storno ex art 1125 c.c. sia eccessiva, essendosi limitato ad affermarne la non correttezza, così rigettando la domanda di annullamento della delibera assembleare sul punto”.
17.3 Sostiene, in particolare, l'appellante che la decisione sia viziata da un eclatante errore di valutazione in fatto ed in diritto per essersi convinto il Tri- bunale della sussistenza della carenza probatoria ad esso imputabile, nono- stante : a) l'illegittimità della decurtazione di un importo dovuto a titolo di contribuzione del condomino alle spese per interventi ricostruttivi/manutentivi del piazzale ex art 1125 c.c. operata su una somma giudizialmente riconosciu- ta a titolo di danno emergente;
b) l'omessa realizzazione da parte del condo- minio di interventi di consolidamento strutturale, con la preclusione ab origine dell'applicabilità della regola di cui all'art 1125 c.c. e della relativa previsio- ne del contributo del 50% del proprietario sottostante;
c) l'erroneità della va- lutazione del Tribunale, che ha interpretato la contestazione dallo stesso CP_9
[... operata in sede di atto introduttivo solo in termini di eccessività della prete- sa, laddove la contestazione in ordine alla decurtazione era stata “totale e glo- bale”.
17.4 Deduce, infine, l'appellante, sul punto, anche la mancata contestazione del in ordine all'assenza di alcuna causale tecnica giustificativa CP_2 del predetto storno, valutabile ai sensi dell'art 115 c.p.c.
18. Il motivo è fondato.
18.1 L'ordine del giorno della delibera di assemblea straordinaria del Super- condominio tenutasi il 7 giugno 2019, prevedeva al punto 4 l'approvazione del bilancio consuntivo della gestione della sentenza n. 54/2014, approvato all'unanimità dei presenti ed in ordine al quale l'odierno appellante ha conte- stato l'inserimento della voce di “storno spese art 1125 cc” all'interno della voce di spesa del danno emergente (così come riconosciuto da precedente pronuncia giudiziale), con relativa decurtazione della somma di Euro
12.263,69.
11 18.2 In primo grado, in particolare, ne contestava l'arbitrarietà nella Pt_1 determinazione dell'importo (per l'assenza di alcun calcolo giustificativo del- la cifra) e l'illegittimità dovuta alla circostanza che, nella contabilità delle ri- parazioni, il avrebbe potuto legittimamente imputare al danneg- CP_2 giato soltanto la quota pari al 50%, a mente dell'art 1125 c.c., dei costi soste- nuti per la ricostruzione del solaio divisorio, non certo dei costi relativi alla rifusione del danno emergente, afferente al deterioramento subito dai locali di proprietà del destinati ad autorimessa ed al ripristino degli stessi. CP_8
Evidenziava, inoltre, che, in ogni caso, tale decurtazione non poteva essere applicata in quanto, nella Ctu redatta in sede di Atp, l'Ing. aveva CP_4
stralciato solo la voce n.7 relativa al consolidamento strutturale, questione dif- ferente rispetto alle problematiche di danneggiamento lamentate da Pt_1
18.3 Sul punto, il Tribunale ha liquidato sbrigativamente la questione dichia- rando che “il sig. non ha fornito la prova che la somma detratta Pt_1 dall'importo del risarcimento del danno emergente quale storno ex art 1125 cc sia eccessiva, essendosi limitato ad affermarne la non correttezza” non cogliendo, ad avviso della Corte, il senso del motivo di doglianza.
18.4 In effetti, l'originario attore non aveva lamentato l'eccessività della pre- tesa, ottenendo sul punto il rigetto del motivo da parte del giudice di prima istanza per mancato assolvimento dell'onere probatorio, in quanto i motivi di contestazione riguardavano sia l'arbitrarietà nella determinazione dell'importo per l'assenza di riferimenti tecnici, di analisi o di calcolo giusti- ficativo della cifra, sia la violazione di quanto disposto dalla sentenza n.54/14, non potendo imputare il a titolo di storno ai sensi dell'art 1125 cc CP_2
alle somme a lui dovute a titolo di danno emergente, i costi afferenti al ripri- stino dei locali di proprietà del destinati ad autorimessa, deteriora- CP_8
ti dalle infiltrazionie del tutto differenti.
18.5 Sul punto, le difese svolte dal in primo e secondo gra- Controparte_1
do non sono state incisive ed esaustive non avendo per nulla chiarito a cosa si
12 riferiva l'importo oggetto di storno ai sensi dell'art 1125 cc, né è dato evincer- lo da relativa documentazione posta a sostegno.
18.6 Il convenuto-appellato, infatti, si è limitato a contestazioni generiche e superflue ai fini del decidere, fondando la propria linea difensiva sulle circo- stanze che a) aveva incassato somme di gran lunga superiori a quelle Pt_1
dovute (senza fornire conteggi in dettaglio e documentazione a sostegno) b)
in quanto condomino era, come i restanti, gravato delle quote per il ri- Pt_1
sarcimento del danno emergente e dei costi di ripristino del piazzale oggetto dei lavori c) l'Amministratore aveva sempre fornito ampia disponibilità a ri- vedere le ripartizioni delle spese e alcune correzioni era state apportate.
18.7 Nessuna spiegazione è stata fornita in ordine al calcolo effettuato del contestato storno della somma di Euro 12.263,69, soffermandosi, inoltre,
l'appellato, su circostanze del tutto ultronee e inconferenti, ripercorrendo l'iter Con dell' in ordine alla questione annosa dei lavori del rifacimento del piazzale condominiale inizialmente eseguiti da a causa dell'inerzia del Condo- Pt_1 minio e successivamente proseguiti da quest'ultimo a seguito di interruzione da parte dell'impresa incaricata dall'odierno appellante.
18.7.1. In sede di comparsa conclusionale, la difesa del ha di- CP_2
chiarato sul punto che quand'anche nella redazione e conseguente approva- zione del “Bilancio Consuntivo Sentenza n. 54/2014” fosse stato erroneamen- te applicato l'art. 1125 c.c. …… gli importi di cui l' lamenta il mancato Pt_1 riconoscimento gli sono stati di fatto corrisposti” non offrendo tuttavia a so- stegno di tale affermazione alcuna documentazione contabile idonea.
18.8 In sostanza, tutte le circostanze dedotte dall'odierno appellato a nulla ri- levano riguardo la specifica contestazione operata dall'odierno impugnante, in ordine alla quale il non ha dimostrato a cosa fosse esatta- Controparte_1
mente imputabile la somma oggetto di storno, neppure mediante la produzio- ne di documenti giustificativi (fatture, ricevute) dalle quali poteva evincersi la spesa sostenuta ai sensi dell'art 1125 c.c.
13 19. Dunque, l'appello limitatamente al quarto motivo deve essere accolto.
20. Da tale statuizione consegue l'annullamento della delibera condominiale impugnata del 7.6.2016 relativamente al punto 4 dell'O.d.g., nella parte atti- nente all'approvazione del bilancio consuntivo gestione sentenza n. 54/2014 periodo 1.06.2014- 28.2. 2019.
20. Le spese dell'intero giudizio, che si liquidano secondo tariffa e per l'intero come in dispositivo, in base ai parametri medi (fase istruttoria d'appello al minimo) stante l'accoglimento solo parziale dell'appello, che vede l'accoglimento di uno solo dei 4 motivi, e la conseguente reciproca soccom- benza parziale, vanno compensate tra le parti nella misura della metà, con condanna del a rifonderle all' nella misura della re- Controparte_1 Pt_1
stante metà.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza del Tribunale di Chieti pronunciata in data 21.2.2023 108/2023 così decide nel contraddittorio delle parti:
1) in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sen- tenza n. 108/23 del Tribunale di Chieti, annulla la delibera condomi- niale del 7.6.2016 relativamente al punto 4 dell'O.d.g., attinente all'approvazione del bilancio consuntivo gestione sentenza n. 54/2014 periodo 1.06.2014- 28.2. 2019;
2) compensa nella misura della metà tra le parti le spese dell'intero giudi- zio, che liquida per l'intero in complessivi € 5.077,00 quanto al primo grado, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge e in €
3.966,00 quanto al presente grado, oltre rimborso spese generali ed ac- cessori di legge e condanna il a rifonderle Controparte_1 all'appellante nella misura della restante metà.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 9/4/2025
14 Il Presidente est.
Silvia Rita Fabrizio
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