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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 16/06/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 574/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo Modica, nella causa proposta da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, Controparte_1
rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa RIZZUTO DANIELA
RITA
- resistente -
OGGETTO: sanzione conservativa, risarcimento danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note ex art. 127 ter c.p.c. e rispettivi atti difensivi
*****
A seguito dell'udienza del 13.2.2025, sostituita con note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note scritte depositate entro i termini di legge, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 2.5.2022, ha convenuto in giudizio avanti al Parte_1
Tribunale di Sciacca Controparte_2
chiedendo dichiararsi la nullità della sanzione disciplinare conservativa (censura)
[...]
irrogatagli il 25.1.2021, in qualità di docente presso l'Istituto Don Michele Arena di Sciacca, nonché la condanna della stessa al risarcimento del danno non patrimoniale patito in conseguenza del provvedimento disciplinare impugnato.
Si è tardivamente costituita l'amministrazione resistente che ha opposto la legittimità del provvedimento impugnato e l'infondatezza della domanda risarcitoria chiedendo il rigetto del ricorso.
Nel corso della prima udienza, tenutasi in modalità cartolare, parte ricorrente ha eccepito la decadenza del diritto della convenuta ad avvalersi dei mezzi di prova documentale offerti, in quanto tardivamente depositati ai sensi dell'art. 416 c.p.c.
La causa, senza attività istruttoria, è stata decisa in seguito al deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., depositate entro i termini di legge.
*****
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono.
Appare necessario partire da quanto contestato al ricorrente con nota del 17.11.2020 (cfr. doc.
2 ricorso) e successivamente riportato nel provvedimento disciplinare impugnato (cfr. doc. 6).
Il ricorrente veniva sanzionato:
i ) per avere […] reso falsa dichiarazione non avendo le famiglie manifestato alcuna volontà contraria alla partecipazione al progetto didattico del quale – al contrario – non erano state edotte da parte del medesimo in veste di coordinatore, accertata, fra l'altro, la mancata dazione da parte del Prof. dei modelli di autorizzazione allo svolgimento Parte_1 dell'attività inclusiva. Tanto al fine di sottrarsi ai propri doveri e di indurre in errore il dirigente scolastico;
ii) per avere […] – nella duplice veste di coordinatore di classe e insegnante di sostegno – omesso di prendere visione in tempo utile della circolare n. 46 del 13/10/2020 prot. 17425 recante indicazione degli obiettivi educativi, delle finalità e linee operative per l'attuazione del progetto di inclusione scolastica “Gustare l'olio insieme è salutare”, al fine di darvi esecuzione;
Pag. 2 di 8 iii) per avere [...] – nella duplice veste di coordinatore di classe e insegnante di sostegno - in ordine alla riferita generica indisponibilità evidenziata dai minori a partecipare al progetto didattico:
- omesso di accertare, nel rispetto del Patto di corresponsabilità educativa scuola famiglia, la reale volontà delle famiglie contattando e informando opportunamente i genitori degli studenti sulle finalità del progetto didattico curricolare;
- omesso di creare nella classe un clima positivo e favorevole all'integrazione dell'alunno attraverso la sensibilizzazione dei compagni ad accettare le diversità presentate dallo stesso, attraverso la partecipazione all'evento;
- omesso di informare il dirigente scolastico della mancata partecipazione degli studenti all'iniziativa educativa attuata;
iv) per non avere […] nella duplice veste di coordinatore di classe e insegnante di sostegno informato i genitori dell'alunno con disabilità sulle finalità del progetto Persona_1
didattico curricolare non condividendo gli obiettivi educativi e le strategie elaborate dal consiglio di classe come previsto nel PTOF.”;
Nel ricorso introduttivo, oltre a contestare la legittimità del provvedimento perché carente di motivazione, ha contestato la fondatezza dei fatti addebitategli, opponendo Parte_1 una ricostruzione della vicenda alternativa a quella offerta dall'Istituto scolastico.
Per quanto è qui di interesse, ha in particolare riferito che, contrariamente a Parte_1
quanto contestatagli, il 19 ottobre 2021 aveva consegnato agli studenti della classe 1D AFM, tra cui anche studente disabile, i modelli di autorizzazione per la Persona_1 partecipazione all'attività didattica denominata “Gustare l'olio insieme” programmata per il
21 ottobre.
Ha poi aggiunto che tali modelli di autorizzazione gli erano stati consegnati per il tramite della assistente autonomia e comunicazione dalla prof.ssa , Persona_2 Persona_3
referente di sostegno per la inclusività, che, recatasi in classe il 14 ottobre 2020, lo aveva informato dello svolgimento dell'attività didattica “Gustare l'olio insieme”. In quell'occasione, ha evidenziato il ricorrente, veniva concordato con al prof.ssa che il Per_3
Pag. 3 di 8 rilascio dell'autorizzazione da parte dei genitori era necessario per la partecipazione e che gli alunni privi dell'autorizzazione da parte dei genitori non avrebbero potuto partecipare.
Ha ancora riferito che della mancata congegna delle autorizzazioni, aveva tempestivamente avvertito la prof.ssa prima dello svolgimento dell'attività didattica. Per_3
Il ricorrente ha inoltre sostenuto che non fosse tenuto ad accertare la reale volontà delle famiglie circa la partecipazione all'attività programmata, ritenendo di avere assolto il proprio dovere attraverso la consegna agli alunni dei modelli di autorizzazione.
Tanto premesso, a fronte della puntuale e specifica negazione dei fatti posti a base dell'addebito disciplinare, era onere di parte convenuta fornire prova dei rilievi contestati.
Tanto lo si ricava dall'art. 5 della Legge 604/1966 riferito alla prova della sussistenza della giusta causa o giustificato motivo del licenziamento, ma espressione di un principio generale sulla distribuzione degli oneri probatori applicabile anche con riguardo alla prova dei fatti alla base di provvedimenti sanzionatori di natura conservativa.
Devesi sul punto rilevare che l'amministrazione scolastica non abbia assolto l'onere della prova su di essa incombente, dal momento che, essendosi tardivamente costituita in giudizio,
è incorsa nella decadenza di cui all'art. 416 c.p.c. con la conseguenza che i documenti prodotti, asseritamente idonei a provare il substrato fattuale della vicenda, sono inutilizzabili ai fini decisori.
A fronte della prima udienza fissata per il giorno 20.10.2022, l'Amministrazione ha infatti depositato memoria di costituzione il 13.10.2022, quindi oltre il termine di 10 giorni stabilito dall'articolo 416 comma a mente del quale (comma 1) “il convenuto deve costituirsi almeno
10 giorni prima dell'udienza […] (comma 3) “Nella stessa memoria il convenuto deve [… ] indicare specificatamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare.
Le preclusioni istruttorie derivanti dalla tardiva costituzione si riferiscono tanto alla richiesta di prove costituende (nel caso di specie invero neppure articolate) quanto alle prove documentali (cfr. Cass. S.U. 8202/2005, 8303/2005, Cass. 6969/2009, 14696/2007,
10102/2015).
Pag. 4 di 8 Nel caso di specie, la tardiva produzione non appare neppure giustificabile in ragione della data di formazione dei documenti, trattandosi degli stessi documenti già utilizzati nel corso del procedimento disciplinare e quindi preesistenti alla proposizione del ricorso.
Il rigoroso sistema di preclusioni delineato dall'art. 416 c.p.c. trova un contemperamento nell'esercizio dei poteri istruttori del giudice del lavoro di cui all'art. 421 c.p.c. (cfr. Cass.
6188/2009), di cui la convenuta ne ha espressamente sollecitato l'attivazione. Ed infatti “Nel rito del lavoro, l'omessa indicazione dei documenti prodotti nell'atto di costituzione in giudizio, e l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza dal diritto di produrli, salvo che si siano formati successivamente alla costituzione in giudizio o la loro produzione sia giustificata dall'evoluzione della vicenda processuale, sicché, il giudice ne può ammettere la produzione, ai sensi dell'art. 421 c.p.c. e, in appello, ai sensi dell'art.437 c.p.c., secondo una valutazione discrezionale insindacabile in sede di legittimità, ove ritenga tali mezzi di prova comunque ammissibili, perché rilevanti e indispensabili ai fini del decidere ( ex multis Cass. 14820/2015).
Con riguardo all'esercizio dei poteri istruttori da parte del giudice ex art. 421 c.p.c. che, come
è noto, costituisce un contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale, occorre però rammentare che secondo il condivisibile orientamento della Suprema Corte (Cass. 17178/2006; 15228/2007; 11922/2006), l'ammissione ex officio dei mezzi istruttori preclusi alle parti, presuppone la preesistenza di altri mezzi istruttori, ritualmente acquisti, che siano meritevoli di integrazione affidata alle prove ufficio, ovverosia
“solo allorquando le risultanze di causa offrano già significativi dati di indagine, al fine di superare lo stato di incertezza dei fatti costitutivi dei diritti di cui si controverte (v. da ultimo
Cass. n. 23605 del 27/10/2020).
Nel caso di specie non sussistono i presupposti per attivare i poteri istruttori richiesti, dal momento che si tratterebbe di indagare su fatti oggetto di rilievo disciplinare, oggetto di specifica contestazione da parte del ricorrente nel ricorso introduttivo, in relazione ai quali nessun ulteriore mezzo di prova risulta essere stato acquisito in giudizio.
Tutto ciò premesso, è rimasto del tutto indimostrato l'assunto dell'amministrazione scolastica secondo cui il ricorrente non avrebbe consegnato i moduli autorizzazione agli studenti ed in particolare quanto affermato in memoria là dove si dice che in data 23.10.2020, convocati in aula magna dal dirigente scolastico, gli alunni della classe 1/d AFM dichiaravano di non
Pag. 5 di 8 avere ricevuto notizia dal docente coordinatore di classe (odierno ricorrente) sulle modalità di partecipazione all'evento e di non avere ricevuto i modelli di autorizzazione alla partecipazione da far sottoscrive ai genitori.
Parimenti è rimasto indimostrato che all'alunno disabile non sia stato Persona_1 comunicato di partecipare all'evento e non gli sia stato consegnato il modulo di autorizzazione.
È stato poi contestato al ricorrente di non avere dato esecuzione a quanto previsto dalla circolare n. 46/2020 prot. 17425 “recante l'indicazione degli obbiettivi educativi delle finalità
e linee operative per la attuazione del progetto di inclusione scolastica “Gustare l'olio insieme” ed inoltre, di non avere agito nel rispetto di quanto previsto dal” Patto di corresponsabilità scuola famiglia”, per non avere accertato “la reale volontà delle famiglie contattando e informando opportunamente i genitori degli studenti sulle finalità del progetto didattico – curriculare”.
La impossibilità di potere esaminare il contenuto dei documenti sopra menzionati (circolare
46/2020, patto di corresponsabilità scuola famiglia) conseguente alla decadenza ex art. 416
c.p.c., impedisce al giudicante di potere apprezzare se il comportamento preteso dall'amministrazione, nel caso di specie pacificamente non avvenuto (il ricorrente stesso ammette infatti di non avere personalmente contattato le famiglie degli studenti) integri una mancanza disciplinarmente rilevante. È evidente, infatti, che in tanto può discutersi di comportamenti negligenti, non conformi alle responsabilità e ai doveri di correttezza inerenti alla funzione docente, in quanto il comportamento atteso dall'amministrazione rientrasse tra i compiti assegnati al ricorrente.
Ora, nel caso concreto, l'amministrazione deduce che il ricorrente avrebbe dovuto attivarsi per accertare l'effettiva volontà delle famiglie, in forza dei documenti sopra citati, la cui inutilizzabilità in punto di prova si traduce nella mancata dimostrazione dell'addebito contestato, venendo a difettare il parametro per potere valutare la correttezza dell'operato del ricorrente.
Per le ragioni sopra esposte, va annullata la censura irrogata dall'amministrazione scolastica al ricorrente con provvedimento disciplinare del 25.1.2021.
*******
Pag. 6 di 8 Infondata è la domanda risarcitoria spiegata dal ricorrente per l'assorbente rilievo della mancata dimostrazione del danno psichico patito.
Parte ricorrente assume di avere patito un danno psichico (sindrome post traumatica da stress) in conseguenza dell'illegittimo provvedimento datoriale, senza tuttavia allegare né tantomeno provare alcun elemento obbiettivo esterno dal quale possa desumersi la patologia sofferta,
Deve infatti fatti osservarsi che, ai fini risarcitori, il turbamento psichico, al pari di qualsiasi altro stato interiore, assume rilievo quando ricorrono elementi obiettivi riscontrabili, desumibili da altre circostanze di fatto esterne, quali la presenza di malattie psico-somatiche, insonnia, inappetenze, disturbi del comportamento (cfr. Cass. 27324/2017).
Nel caso di specie parte ricorrente non deduce alcun elemento oggettivo esterno dal quale potere inferire l'esistenza della patologia dedotta, limitandosi a riferire uno stato di sofferta rabbia e frustrazione, enunciazione del tutto generica che in realtà si risolve nell'affermazione di un danno in re ipsa, situazione mai configurabile neppure ove si lamenti la lesione di diritti inviolabili (Cass. 13614/2011).
Tali lacune neppure possono dirsi colmate dalla consulenza di parte prodotta, la quale, in assenza di ulteriore documentazione idonea a corroborare l'effettiva sussistenza della patologia sofferta, appare del tutto inidonea a fornire la prova dell'effettiva sussistenza del danno biologico risarcibile.
Non vi è infatti traccia di documentazione attestante spese mediche inerenti la patologia sofferta (farmaci, visite mediche) o altre diagnosi mediche confortanti la valutazione del consulente di parte.
Per tali assorbenti motivi, va rigettata la domanda risarcitoria.
***
Il rigetto della domanda risarcitoria, integrando una ipotesi di soccombenza reciproca, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c.
P.Q.M.
Pag. 7 di 8 il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione in accoglimento parziale del ricorso, annulla la sanzione della censura irrogata ad Parte_1
con provvedimento prot. 1154 del 25.1.2021.
[...]
rigetta per il reso;
spese compensate;
Così deciso in Sciacca, 16/06/2025
Il Giudice
Leonardo Modica
Pag. 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo Modica, nella causa proposta da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, Controparte_1
rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa RIZZUTO DANIELA
RITA
- resistente -
OGGETTO: sanzione conservativa, risarcimento danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note ex art. 127 ter c.p.c. e rispettivi atti difensivi
*****
A seguito dell'udienza del 13.2.2025, sostituita con note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note scritte depositate entro i termini di legge, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 2.5.2022, ha convenuto in giudizio avanti al Parte_1
Tribunale di Sciacca Controparte_2
chiedendo dichiararsi la nullità della sanzione disciplinare conservativa (censura)
[...]
irrogatagli il 25.1.2021, in qualità di docente presso l'Istituto Don Michele Arena di Sciacca, nonché la condanna della stessa al risarcimento del danno non patrimoniale patito in conseguenza del provvedimento disciplinare impugnato.
Si è tardivamente costituita l'amministrazione resistente che ha opposto la legittimità del provvedimento impugnato e l'infondatezza della domanda risarcitoria chiedendo il rigetto del ricorso.
Nel corso della prima udienza, tenutasi in modalità cartolare, parte ricorrente ha eccepito la decadenza del diritto della convenuta ad avvalersi dei mezzi di prova documentale offerti, in quanto tardivamente depositati ai sensi dell'art. 416 c.p.c.
La causa, senza attività istruttoria, è stata decisa in seguito al deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., depositate entro i termini di legge.
*****
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono.
Appare necessario partire da quanto contestato al ricorrente con nota del 17.11.2020 (cfr. doc.
2 ricorso) e successivamente riportato nel provvedimento disciplinare impugnato (cfr. doc. 6).
Il ricorrente veniva sanzionato:
i ) per avere […] reso falsa dichiarazione non avendo le famiglie manifestato alcuna volontà contraria alla partecipazione al progetto didattico del quale – al contrario – non erano state edotte da parte del medesimo in veste di coordinatore, accertata, fra l'altro, la mancata dazione da parte del Prof. dei modelli di autorizzazione allo svolgimento Parte_1 dell'attività inclusiva. Tanto al fine di sottrarsi ai propri doveri e di indurre in errore il dirigente scolastico;
ii) per avere […] – nella duplice veste di coordinatore di classe e insegnante di sostegno – omesso di prendere visione in tempo utile della circolare n. 46 del 13/10/2020 prot. 17425 recante indicazione degli obiettivi educativi, delle finalità e linee operative per l'attuazione del progetto di inclusione scolastica “Gustare l'olio insieme è salutare”, al fine di darvi esecuzione;
Pag. 2 di 8 iii) per avere [...] – nella duplice veste di coordinatore di classe e insegnante di sostegno - in ordine alla riferita generica indisponibilità evidenziata dai minori a partecipare al progetto didattico:
- omesso di accertare, nel rispetto del Patto di corresponsabilità educativa scuola famiglia, la reale volontà delle famiglie contattando e informando opportunamente i genitori degli studenti sulle finalità del progetto didattico curricolare;
- omesso di creare nella classe un clima positivo e favorevole all'integrazione dell'alunno attraverso la sensibilizzazione dei compagni ad accettare le diversità presentate dallo stesso, attraverso la partecipazione all'evento;
- omesso di informare il dirigente scolastico della mancata partecipazione degli studenti all'iniziativa educativa attuata;
iv) per non avere […] nella duplice veste di coordinatore di classe e insegnante di sostegno informato i genitori dell'alunno con disabilità sulle finalità del progetto Persona_1
didattico curricolare non condividendo gli obiettivi educativi e le strategie elaborate dal consiglio di classe come previsto nel PTOF.”;
Nel ricorso introduttivo, oltre a contestare la legittimità del provvedimento perché carente di motivazione, ha contestato la fondatezza dei fatti addebitategli, opponendo Parte_1 una ricostruzione della vicenda alternativa a quella offerta dall'Istituto scolastico.
Per quanto è qui di interesse, ha in particolare riferito che, contrariamente a Parte_1
quanto contestatagli, il 19 ottobre 2021 aveva consegnato agli studenti della classe 1D AFM, tra cui anche studente disabile, i modelli di autorizzazione per la Persona_1 partecipazione all'attività didattica denominata “Gustare l'olio insieme” programmata per il
21 ottobre.
Ha poi aggiunto che tali modelli di autorizzazione gli erano stati consegnati per il tramite della assistente autonomia e comunicazione dalla prof.ssa , Persona_2 Persona_3
referente di sostegno per la inclusività, che, recatasi in classe il 14 ottobre 2020, lo aveva informato dello svolgimento dell'attività didattica “Gustare l'olio insieme”. In quell'occasione, ha evidenziato il ricorrente, veniva concordato con al prof.ssa che il Per_3
Pag. 3 di 8 rilascio dell'autorizzazione da parte dei genitori era necessario per la partecipazione e che gli alunni privi dell'autorizzazione da parte dei genitori non avrebbero potuto partecipare.
Ha ancora riferito che della mancata congegna delle autorizzazioni, aveva tempestivamente avvertito la prof.ssa prima dello svolgimento dell'attività didattica. Per_3
Il ricorrente ha inoltre sostenuto che non fosse tenuto ad accertare la reale volontà delle famiglie circa la partecipazione all'attività programmata, ritenendo di avere assolto il proprio dovere attraverso la consegna agli alunni dei modelli di autorizzazione.
Tanto premesso, a fronte della puntuale e specifica negazione dei fatti posti a base dell'addebito disciplinare, era onere di parte convenuta fornire prova dei rilievi contestati.
Tanto lo si ricava dall'art. 5 della Legge 604/1966 riferito alla prova della sussistenza della giusta causa o giustificato motivo del licenziamento, ma espressione di un principio generale sulla distribuzione degli oneri probatori applicabile anche con riguardo alla prova dei fatti alla base di provvedimenti sanzionatori di natura conservativa.
Devesi sul punto rilevare che l'amministrazione scolastica non abbia assolto l'onere della prova su di essa incombente, dal momento che, essendosi tardivamente costituita in giudizio,
è incorsa nella decadenza di cui all'art. 416 c.p.c. con la conseguenza che i documenti prodotti, asseritamente idonei a provare il substrato fattuale della vicenda, sono inutilizzabili ai fini decisori.
A fronte della prima udienza fissata per il giorno 20.10.2022, l'Amministrazione ha infatti depositato memoria di costituzione il 13.10.2022, quindi oltre il termine di 10 giorni stabilito dall'articolo 416 comma a mente del quale (comma 1) “il convenuto deve costituirsi almeno
10 giorni prima dell'udienza […] (comma 3) “Nella stessa memoria il convenuto deve [… ] indicare specificatamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare.
Le preclusioni istruttorie derivanti dalla tardiva costituzione si riferiscono tanto alla richiesta di prove costituende (nel caso di specie invero neppure articolate) quanto alle prove documentali (cfr. Cass. S.U. 8202/2005, 8303/2005, Cass. 6969/2009, 14696/2007,
10102/2015).
Pag. 4 di 8 Nel caso di specie, la tardiva produzione non appare neppure giustificabile in ragione della data di formazione dei documenti, trattandosi degli stessi documenti già utilizzati nel corso del procedimento disciplinare e quindi preesistenti alla proposizione del ricorso.
Il rigoroso sistema di preclusioni delineato dall'art. 416 c.p.c. trova un contemperamento nell'esercizio dei poteri istruttori del giudice del lavoro di cui all'art. 421 c.p.c. (cfr. Cass.
6188/2009), di cui la convenuta ne ha espressamente sollecitato l'attivazione. Ed infatti “Nel rito del lavoro, l'omessa indicazione dei documenti prodotti nell'atto di costituzione in giudizio, e l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza dal diritto di produrli, salvo che si siano formati successivamente alla costituzione in giudizio o la loro produzione sia giustificata dall'evoluzione della vicenda processuale, sicché, il giudice ne può ammettere la produzione, ai sensi dell'art. 421 c.p.c. e, in appello, ai sensi dell'art.437 c.p.c., secondo una valutazione discrezionale insindacabile in sede di legittimità, ove ritenga tali mezzi di prova comunque ammissibili, perché rilevanti e indispensabili ai fini del decidere ( ex multis Cass. 14820/2015).
Con riguardo all'esercizio dei poteri istruttori da parte del giudice ex art. 421 c.p.c. che, come
è noto, costituisce un contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale, occorre però rammentare che secondo il condivisibile orientamento della Suprema Corte (Cass. 17178/2006; 15228/2007; 11922/2006), l'ammissione ex officio dei mezzi istruttori preclusi alle parti, presuppone la preesistenza di altri mezzi istruttori, ritualmente acquisti, che siano meritevoli di integrazione affidata alle prove ufficio, ovverosia
“solo allorquando le risultanze di causa offrano già significativi dati di indagine, al fine di superare lo stato di incertezza dei fatti costitutivi dei diritti di cui si controverte (v. da ultimo
Cass. n. 23605 del 27/10/2020).
Nel caso di specie non sussistono i presupposti per attivare i poteri istruttori richiesti, dal momento che si tratterebbe di indagare su fatti oggetto di rilievo disciplinare, oggetto di specifica contestazione da parte del ricorrente nel ricorso introduttivo, in relazione ai quali nessun ulteriore mezzo di prova risulta essere stato acquisito in giudizio.
Tutto ciò premesso, è rimasto del tutto indimostrato l'assunto dell'amministrazione scolastica secondo cui il ricorrente non avrebbe consegnato i moduli autorizzazione agli studenti ed in particolare quanto affermato in memoria là dove si dice che in data 23.10.2020, convocati in aula magna dal dirigente scolastico, gli alunni della classe 1/d AFM dichiaravano di non
Pag. 5 di 8 avere ricevuto notizia dal docente coordinatore di classe (odierno ricorrente) sulle modalità di partecipazione all'evento e di non avere ricevuto i modelli di autorizzazione alla partecipazione da far sottoscrive ai genitori.
Parimenti è rimasto indimostrato che all'alunno disabile non sia stato Persona_1 comunicato di partecipare all'evento e non gli sia stato consegnato il modulo di autorizzazione.
È stato poi contestato al ricorrente di non avere dato esecuzione a quanto previsto dalla circolare n. 46/2020 prot. 17425 “recante l'indicazione degli obbiettivi educativi delle finalità
e linee operative per la attuazione del progetto di inclusione scolastica “Gustare l'olio insieme” ed inoltre, di non avere agito nel rispetto di quanto previsto dal” Patto di corresponsabilità scuola famiglia”, per non avere accertato “la reale volontà delle famiglie contattando e informando opportunamente i genitori degli studenti sulle finalità del progetto didattico – curriculare”.
La impossibilità di potere esaminare il contenuto dei documenti sopra menzionati (circolare
46/2020, patto di corresponsabilità scuola famiglia) conseguente alla decadenza ex art. 416
c.p.c., impedisce al giudicante di potere apprezzare se il comportamento preteso dall'amministrazione, nel caso di specie pacificamente non avvenuto (il ricorrente stesso ammette infatti di non avere personalmente contattato le famiglie degli studenti) integri una mancanza disciplinarmente rilevante. È evidente, infatti, che in tanto può discutersi di comportamenti negligenti, non conformi alle responsabilità e ai doveri di correttezza inerenti alla funzione docente, in quanto il comportamento atteso dall'amministrazione rientrasse tra i compiti assegnati al ricorrente.
Ora, nel caso concreto, l'amministrazione deduce che il ricorrente avrebbe dovuto attivarsi per accertare l'effettiva volontà delle famiglie, in forza dei documenti sopra citati, la cui inutilizzabilità in punto di prova si traduce nella mancata dimostrazione dell'addebito contestato, venendo a difettare il parametro per potere valutare la correttezza dell'operato del ricorrente.
Per le ragioni sopra esposte, va annullata la censura irrogata dall'amministrazione scolastica al ricorrente con provvedimento disciplinare del 25.1.2021.
*******
Pag. 6 di 8 Infondata è la domanda risarcitoria spiegata dal ricorrente per l'assorbente rilievo della mancata dimostrazione del danno psichico patito.
Parte ricorrente assume di avere patito un danno psichico (sindrome post traumatica da stress) in conseguenza dell'illegittimo provvedimento datoriale, senza tuttavia allegare né tantomeno provare alcun elemento obbiettivo esterno dal quale possa desumersi la patologia sofferta,
Deve infatti fatti osservarsi che, ai fini risarcitori, il turbamento psichico, al pari di qualsiasi altro stato interiore, assume rilievo quando ricorrono elementi obiettivi riscontrabili, desumibili da altre circostanze di fatto esterne, quali la presenza di malattie psico-somatiche, insonnia, inappetenze, disturbi del comportamento (cfr. Cass. 27324/2017).
Nel caso di specie parte ricorrente non deduce alcun elemento oggettivo esterno dal quale potere inferire l'esistenza della patologia dedotta, limitandosi a riferire uno stato di sofferta rabbia e frustrazione, enunciazione del tutto generica che in realtà si risolve nell'affermazione di un danno in re ipsa, situazione mai configurabile neppure ove si lamenti la lesione di diritti inviolabili (Cass. 13614/2011).
Tali lacune neppure possono dirsi colmate dalla consulenza di parte prodotta, la quale, in assenza di ulteriore documentazione idonea a corroborare l'effettiva sussistenza della patologia sofferta, appare del tutto inidonea a fornire la prova dell'effettiva sussistenza del danno biologico risarcibile.
Non vi è infatti traccia di documentazione attestante spese mediche inerenti la patologia sofferta (farmaci, visite mediche) o altre diagnosi mediche confortanti la valutazione del consulente di parte.
Per tali assorbenti motivi, va rigettata la domanda risarcitoria.
***
Il rigetto della domanda risarcitoria, integrando una ipotesi di soccombenza reciproca, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c.
P.Q.M.
Pag. 7 di 8 il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione in accoglimento parziale del ricorso, annulla la sanzione della censura irrogata ad Parte_1
con provvedimento prot. 1154 del 25.1.2021.
[...]
rigetta per il reso;
spese compensate;
Così deciso in Sciacca, 16/06/2025
Il Giudice
Leonardo Modica
Pag. 8 di 8