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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Parma, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Parma |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 42/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 1, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IS NICOLA, Presidente e Relatore MARI RENATO, Giudice VOLPI MARCO ALBINO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 203/2024 depositato il 19/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Stazione Sperimentale Per L'Industria Delle Conserve Alimentari - Fondazione Di Ricerca - 00166540344
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV.DET.CONTRIB n. PROTOCOLLO 291 NOTIFICA 3615 CONTRIBUTO 2024 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato: Fatto e Motivi della Decisione
Con ricorso notificato in data 17.04.2024, Ricorrente_1 srl ha impugnato l'Avviso di Determinazione del contributo per l'anno 2024 dovuto, in relazione all'attività esercitata nell'anno precedente, in forza del R.D. 2523/1923 e succ. modd. emesso dalla STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE CONSERVE ALIMENTARI - IC Fondazione di ricerca pari ad € 6.239,86, sotto due profili: con il primo lamenta carenza di motivazione dell'atto di determinazione, con il secondo, entrando nel merito della propria attività, eccepisce che la disossatura carni presso terzi, non sarebbe diretta alla produzione di conserve alimentari.
Costituitosi, l'ente impositore ha contro dedotto su entrambi i motivi, concludendo per il rigetto del ricorso.
Avendo ia Corte – con ordinanza resa all'udienza del 22.10.2025 - sollevato questione di giurisdizione, le parti hanno depositato memorie quindi, all'odierna udienza, dopo discussione, la Corte si è riservata la decisione.
L'approfondimento sul quale il Collegio ha sollecitato il contraddittorio delle parti traeva origine dall'assunto difensivo della società, secondo il quale la sua attività – non essendo diretta alla produzione di conserve alimentari – escluderebbe un suo assoggettamento al tributo.
Muovendo dalla circostanza che il presente giudizio è di impugnazione dell'Avviso di Determinazione del contributo – emesso in applicazione del Decreto annuale del Ministero delle Imprese con cui vengono stabiliti i criteri di determinazione e la misura del contributo annuale dovuto dalle imprese conserviere – incontroversa la natura di imposta del contributo previsto dal cit.art. 23, richiamando l'insegnamento delle Sezioni Unite (sentenza n.173/1999) in forza del quale la giurisdizione ordinaria (spettante al Tribunale in forza della previsione di cui all'art.9 c.p.c.) è residuale e sussiste nel caso in cui l'oggetto del giudizio sia l'accertamento negativo dell'obbligo tributario, ovvero quando sia dedotto in giudizio il diritto alla percezione del tributo, senza alcuna impugnazione di atto impositivo, avendo, nella fattispecie, la ricorrente richiesto dichiararsi la nullità/annullabilità dell'Avviso di Determinazione, esperendo un giudizio a carattere tipicamente impugnatorio avverso l'atto impositivo, la giurisdizione appartiene alla Corte Tributaria.
Ciò chiarito, appare utile richiamare un breve passaggio della motivazione del cit.arresto delle Sezioni Unite, laddove spiega che il ex art.23 è “.. una prestazione patrimoniale, dovuta dagli imprenditori che esercitano le industrie per le quali la stazione sperimentale è preordinata od i corrispondenti commerci d'importazione, prestazione imposta in base alla legge a favore della stessa stazione sperimentale, che è un ente pubblico, per contribuire alle spese del suo funzionamento, allo scopo che possa svolgere attività che rispondono insieme ad un interesse della collettività ed agli interessi generali degli operatori di quel determinato settore della produzione industriale .. Per quanto concerne i soggetti dell'obbligazione d'imposta, questi sono invece direttamente individuati dalla legge .. impiegando il dato di qualificazione per cui deve trattarsi di imprenditori, che esercitano le industrie per cui la stazione è preordinata .. La norma non attribuisce alla stazione sperimentale spazi per la determinazione della fattispecie nel suo aspetto soggettivo ..”.
Venendo al merito, sotto un primo profilo, dunque, muovendo dalla circostanza che IC richiede un contributo obbligatorio a tutte le aziende che esercitano “lavorazioni di natura conserviera”, la ricorrente non comprende come vengano selezionate le aziende che devono provvedere al pagamento, soprattutto dopo che, tra l'altro, nel novembre 2020, il Prefetto di Parma ha commissariato l'Ente, come evincibile dall'allegato decreto prefettizio (doc.3).
Richiamato l'incipit dell'atto impugnato: “Dopo opportuni accertamenti, risulta che la Vostra Impresa eserciti lavorazioni di natura conserviera da assoggettare a contributo ..”, lamenta l'assenza di uno specifico riferimento alle attività svolte da IC per quanto attiene la sua individuazione quale soggetto passivo;
di una motivazione in merito alle ragioni che hanno condotto l'Ente a ritenerla soggetto passivo;
di una disamina dell'effettiva attività svolta, senza specifica alcuna in merito a supposti “opportuni accertamenti”.
A fronte della eccepita carenza di motivazione, la resistente richiama il contenuto della visura camerale della ricorrente (doc.3 suo fasc.), in particolare le svolte secondo l'oggetto sociale, utilizzata da IC per il calcolo delle retribuzioni medie sulla base del numero dei dipendenti in visura, come indicato nell'Avviso.
La Corte ritiene opportuno valutare tale motivo unitamente alla censura nel merito spiegata dalla S.r.l., dipendendo la decisione dalla ricomprensione, o meno, dell'attività espletata fra quelle che comportano l'assoggettamento al contributo.
L'atto impugnato risulta emesso in quanto, nei confronti della odierna ricorrente, “.. ai sensi dell'art.23 R.D. 31/10/1923 n.2523 e successive modifiche, è stato determinato, nel suo ammontare, il contributo dovuto in relazione all'attività esercitata nell'anno 2023...”; tale norma, come attualmente in vigore, per quanto interessa, stabilisce che: “Al rimanente delle spese necessarie per il mantenimento delle Stazioni sperimentali per l'industria debbono provvedere le imprese che esercitano le industrie per le quali la Stazione è preordinata ... Il contributo dovuto dalle imprese viene ripartito annualmente fra esse dal Consiglio di amministrazione della Stazione in proporzione della loro capacità di produzione”.
La Società reputa errata tale ricomprensione, poiché non effettua alcuna lavorazione di natura conserviera da assoggettare al contributo, ma solo attività di disosso, ovvero manodopera presso terzi senza apporto di materiali o beni strumentali estranea, pertanto, alle attività di industria per la quale IC è preordinata, oggetto di contributo.
Secondo la resistente, invece, svolgendo attività di lavorazione carni per conto terzi (nello specifico disosso, stuccatura, rifilatura, mondatura ecc.), è tenuta a versarle il contributo annuale calcolato sulla base della propria capacità produttiva (monte salari). A sostegno deduce “.. conserva alimentare è quell'alimento che ha subito uno dei molteplici trattamenti tecnologici (fisici, chimici e chimico-fisici) destinati a conferire un prolungamento della durata del prodotto, stabilizzandolo nel tempo e con preservazione della sicurezza, delle caratteristiche organolettiche e delle proprietà nutrizionali.
Infatti, scopo della conservazione è la prevenzione o il rallentamento dei processi di alterazione (chimica, fisica e microbiologica) al fine di differire nel tempo la disponibilità e commestibilità del prodotto (giorni, mesi, anni) .. è pertanto evidente come il PR - ed i salumi in genere - rientrino appieno nel concetto anzidetto di conserve alimentari (di carne.
Conseguentemente, sia le aziende che producono il prodotto finito che quelle che svolgono anche solo alcune fasi del ciclo produttivo, come è nella fattispecie, svolgendo un'attività destinata alla produzione di conserve alimentari, sono tenute al pagamento del contributo IC ..”.
Rileva la Corte che l'assunto difensivo muove dal presupposto che l'odierna ricorrente svolga attività non solo di disossatura (come riconosciuto dalla S.r.l.) ma anche stuccatura, mondatura, alatura, appunto necessarie per la preparazione del PR o dei salumi (conserve alimentari), in quanto attività che si compiono sulla coscia / carne fresca per arrivare alla produzione del PR (o salume) finito, per cui si configura come una delle fasi di trasformazione industriale della materia prima fresca che, come semilavorato, viene poi utilizzato per realizzare il prodotto finito avente le caratteristiche diverse dal bene originariamente acquisito.
A riscontro, peraltro, adduce solo il contenuto della (doc.3 res., rilasciata in data 22.05.2024 dalla CCIAA di Cremona presso la quale la S.r.l. è iscritta dal gennaio 2022); nelle l'oggetto sociale indica, in sintesi, le attività di “mattazione, scuoiatura, disossatura, toelettatura, macellazione e lavorazione in genere delle carni fresche e congelate in tutti i suoi aspetti e fasi propedeutiche alla vendita al minuto ..” ancor più specificate in seguito (pag.2 visura), indicando le attività preliminari e complementari alle precedenti, evasione degli ordini alla clientela, mondatura, rifilatura, alatura a mano e/o con mezzi meccanici, confezionamento sottovuoto, etichettatura, stuccatura ed altro.
Quanto precede, a parere del Collegio, non consente di ritenere raggiunta la prova che attività ulteriori e diverse dal disosso siano state svolte dalla Società, in particolare, nell'anno 2023.
Secondo la S.Corte (Sez.5, 30.06.2005 n.11470), a proposito di onere della prova circa i presupposti dell'imposizione, “.. l'esistenza del presupposto impositivo non può essere affermata sulla base dell'oggetto sociale, ma dell'attività concretamente esercitata dall'impresa ..”.
In conseguenza, al fine di deliberare sulla ricomprensione, o meno, della S.r.l. ricorrente fra le imprese che esercitano le industrie per le quali la Stazione è preordinata, si (potrà e) dovrà considerare soltanto il disosso prosciutti presso terzi”.
Osserva la Corte che, a sostegno della ricomprensione, la difesa resistente invoca un precedente di legittimità (Sez.5, 9.07.2004 n.12718), in fattispecie nella quale una Torcitura impresa di trasformazione dei filati tessili, aveva convenuto davanti al Tribunale la Stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili, chiedendo che venisse accertato che non era tenuta (in quanto. impresa trasformatrice e non produttrice di filati, con filo tessile, cioè, prodotto da terzi) a corrispondere alla convenuta i contributi annui di cui al R.d. n.2523/1923.
Il ricorso della Società venne respinto dalla S.Corte ma, a parere del Collegio, è significativo quanto sostenuto dalla (allora) controricorrente Stazione Sperimentale “.. la legge non consente la distinzione
- propugnata dalla s.p.a.- tra imprese che producono fibre tessili ed imprese che lavorano tale materiale senza produrlo: il tributo .. ha come presupposto l'iscrizione alla Camera di commercio .. restando escluse dall'obbligo contributivo solo le imprese che operano tessuti a maglia e le ditte prettamente "terziste" (che eseguono lavorazioni per conto di ditte committenti che procurano loro il materiale) ..”.
Si tratta di interpretazione condivisa da questa Corte, tenuto conto, altresì, di quanto si legge in una sentenza della sezione lavoro del locale Tribunale (27/12/2018 n.255, all.6 ric.).
“... indice interpretativo a favore della differenziazione tra l'attività di disossatura/sezionatura e l'attività di conserve animali è ricavabile dallo Statuto della “Stazione Sperimentale per l'Industria delle Conserve Alimentari” (IC) di Parma .. che all'art.2, primo comma, definisce la stazione sperimentale come “una struttura scientifica di supporto tecnico e tecnologico per le aziende alimentari che producono derivati industriali di origine animale e vegetale a media e lunga conservazione” precisando poi, al comma successivo, che “per media e lunga conservazione si intendono i prodotti ai quali sono stati applicati processi di stabilizzazione di qualsiasi tipo (stabilizzazione termica, surgelazione, stagionatura e disidratazione o altro) atti a renderli commerciabili per tempi medio-lunghi”; orbene .. l'attività di disossatura non pare rientrare nelle attività di conservazione descritte nella definizione sopra riportata ..”.
Resta da valutare un ultimo argomento speso dalla difesa resistente.
“.. In forza del Decreto del Ministero delle Imprese e Made in Italy il criterio di determinazione del contributo, anche per l'anno 2024, è stato individuato nel monte salari, ovvero nel totale delle retribuzioni corrisposte dall'impresa contribuente ai propri dipendenti adibiti all'attività di conservazione alimenti (.. -doc. 4).
È dunque immediatamente comprensibile che qualora l'impresa produttrice si serva di dipendenti di soggetti terzi per svolgere alcune fasi della produzione, “esternalizzando” una parte del ciclo produttivo, beneficerà dell'abbassamento del monte salari e, correlativamente, dell'abbassamento del contributo IC.
La parte di contributo che per tal modo non viene soddisfatta, compete quindi all'impresa che quella manodopera l'ha fornita .. Il meccanismo è automatico: chi affida a terzi la fase della disossatura (o altre fasi del ciclo produttivo) non ha bisogno di dotare l'azienda delle relative maestranze e quindi beneficia del minore onere contributivo che tuttavia viene poi compensato dal versamento da parte di chi esercita quella particolare fase della produzione.
Non sussiste pertanto alcuna duplicazione nè omissione perchè quello che non paga l'azienda, lo paga il prestatore esterno dell'attività.
A riprova, basti pensare ad un produttore di conserve alimentari che esternalizzasse integralmente tutte le fasi produttive, senza dotarsi di alcun dipendente.
In tal caso non verrebbe assoggettato all'onere contributivo verso IC, per l'evidente ragione di non avere corrisposto retribuzione alcuna a personale dipendente ..”.
A parere di questa Corte quanto precede, se può reputarsi logicamente plausibile, non consente di derogare all'applicazione della normativa attualmente vigente come ampiamente illustrata in precedenza;
induce peraltro ad una compensazione delle spese del procedimento.
P. Q. M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di determinazione contributo IC per l'anno 2024 prot. n.291; dichiara interamente compensate le spese del procedimento.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 1, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IS NICOLA, Presidente e Relatore MARI RENATO, Giudice VOLPI MARCO ALBINO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 203/2024 depositato il 19/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Stazione Sperimentale Per L'Industria Delle Conserve Alimentari - Fondazione Di Ricerca - 00166540344
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV.DET.CONTRIB n. PROTOCOLLO 291 NOTIFICA 3615 CONTRIBUTO 2024 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato: Fatto e Motivi della Decisione
Con ricorso notificato in data 17.04.2024, Ricorrente_1 srl ha impugnato l'Avviso di Determinazione del contributo per l'anno 2024 dovuto, in relazione all'attività esercitata nell'anno precedente, in forza del R.D. 2523/1923 e succ. modd. emesso dalla STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE CONSERVE ALIMENTARI - IC Fondazione di ricerca pari ad € 6.239,86, sotto due profili: con il primo lamenta carenza di motivazione dell'atto di determinazione, con il secondo, entrando nel merito della propria attività, eccepisce che la disossatura carni presso terzi, non sarebbe diretta alla produzione di conserve alimentari.
Costituitosi, l'ente impositore ha contro dedotto su entrambi i motivi, concludendo per il rigetto del ricorso.
Avendo ia Corte – con ordinanza resa all'udienza del 22.10.2025 - sollevato questione di giurisdizione, le parti hanno depositato memorie quindi, all'odierna udienza, dopo discussione, la Corte si è riservata la decisione.
L'approfondimento sul quale il Collegio ha sollecitato il contraddittorio delle parti traeva origine dall'assunto difensivo della società, secondo il quale la sua attività – non essendo diretta alla produzione di conserve alimentari – escluderebbe un suo assoggettamento al tributo.
Muovendo dalla circostanza che il presente giudizio è di impugnazione dell'Avviso di Determinazione del contributo – emesso in applicazione del Decreto annuale del Ministero delle Imprese con cui vengono stabiliti i criteri di determinazione e la misura del contributo annuale dovuto dalle imprese conserviere – incontroversa la natura di imposta del contributo previsto dal cit.art. 23, richiamando l'insegnamento delle Sezioni Unite (sentenza n.173/1999) in forza del quale la giurisdizione ordinaria (spettante al Tribunale in forza della previsione di cui all'art.9 c.p.c.) è residuale e sussiste nel caso in cui l'oggetto del giudizio sia l'accertamento negativo dell'obbligo tributario, ovvero quando sia dedotto in giudizio il diritto alla percezione del tributo, senza alcuna impugnazione di atto impositivo, avendo, nella fattispecie, la ricorrente richiesto dichiararsi la nullità/annullabilità dell'Avviso di Determinazione, esperendo un giudizio a carattere tipicamente impugnatorio avverso l'atto impositivo, la giurisdizione appartiene alla Corte Tributaria.
Ciò chiarito, appare utile richiamare un breve passaggio della motivazione del cit.arresto delle Sezioni Unite, laddove spiega che il ex art.23 è “.. una prestazione patrimoniale, dovuta dagli imprenditori che esercitano le industrie per le quali la stazione sperimentale è preordinata od i corrispondenti commerci d'importazione, prestazione imposta in base alla legge a favore della stessa stazione sperimentale, che è un ente pubblico, per contribuire alle spese del suo funzionamento, allo scopo che possa svolgere attività che rispondono insieme ad un interesse della collettività ed agli interessi generali degli operatori di quel determinato settore della produzione industriale .. Per quanto concerne i soggetti dell'obbligazione d'imposta, questi sono invece direttamente individuati dalla legge .. impiegando il dato di qualificazione per cui deve trattarsi di imprenditori, che esercitano le industrie per cui la stazione è preordinata .. La norma non attribuisce alla stazione sperimentale spazi per la determinazione della fattispecie nel suo aspetto soggettivo ..”.
Venendo al merito, sotto un primo profilo, dunque, muovendo dalla circostanza che IC richiede un contributo obbligatorio a tutte le aziende che esercitano “lavorazioni di natura conserviera”, la ricorrente non comprende come vengano selezionate le aziende che devono provvedere al pagamento, soprattutto dopo che, tra l'altro, nel novembre 2020, il Prefetto di Parma ha commissariato l'Ente, come evincibile dall'allegato decreto prefettizio (doc.3).
Richiamato l'incipit dell'atto impugnato: “Dopo opportuni accertamenti, risulta che la Vostra Impresa eserciti lavorazioni di natura conserviera da assoggettare a contributo ..”, lamenta l'assenza di uno specifico riferimento alle attività svolte da IC per quanto attiene la sua individuazione quale soggetto passivo;
di una motivazione in merito alle ragioni che hanno condotto l'Ente a ritenerla soggetto passivo;
di una disamina dell'effettiva attività svolta, senza specifica alcuna in merito a supposti “opportuni accertamenti”.
A fronte della eccepita carenza di motivazione, la resistente richiama il contenuto della visura camerale della ricorrente (doc.3 suo fasc.), in particolare le svolte secondo l'oggetto sociale, utilizzata da IC per il calcolo delle retribuzioni medie sulla base del numero dei dipendenti in visura, come indicato nell'Avviso.
La Corte ritiene opportuno valutare tale motivo unitamente alla censura nel merito spiegata dalla S.r.l., dipendendo la decisione dalla ricomprensione, o meno, dell'attività espletata fra quelle che comportano l'assoggettamento al contributo.
L'atto impugnato risulta emesso in quanto, nei confronti della odierna ricorrente, “.. ai sensi dell'art.23 R.D. 31/10/1923 n.2523 e successive modifiche, è stato determinato, nel suo ammontare, il contributo dovuto in relazione all'attività esercitata nell'anno 2023...”; tale norma, come attualmente in vigore, per quanto interessa, stabilisce che: “Al rimanente delle spese necessarie per il mantenimento delle Stazioni sperimentali per l'industria debbono provvedere le imprese che esercitano le industrie per le quali la Stazione è preordinata ... Il contributo dovuto dalle imprese viene ripartito annualmente fra esse dal Consiglio di amministrazione della Stazione in proporzione della loro capacità di produzione”.
La Società reputa errata tale ricomprensione, poiché non effettua alcuna lavorazione di natura conserviera da assoggettare al contributo, ma solo attività di disosso, ovvero manodopera presso terzi senza apporto di materiali o beni strumentali estranea, pertanto, alle attività di industria per la quale IC è preordinata, oggetto di contributo.
Secondo la resistente, invece, svolgendo attività di lavorazione carni per conto terzi (nello specifico disosso, stuccatura, rifilatura, mondatura ecc.), è tenuta a versarle il contributo annuale calcolato sulla base della propria capacità produttiva (monte salari). A sostegno deduce “.. conserva alimentare è quell'alimento che ha subito uno dei molteplici trattamenti tecnologici (fisici, chimici e chimico-fisici) destinati a conferire un prolungamento della durata del prodotto, stabilizzandolo nel tempo e con preservazione della sicurezza, delle caratteristiche organolettiche e delle proprietà nutrizionali.
Infatti, scopo della conservazione è la prevenzione o il rallentamento dei processi di alterazione (chimica, fisica e microbiologica) al fine di differire nel tempo la disponibilità e commestibilità del prodotto (giorni, mesi, anni) .. è pertanto evidente come il PR - ed i salumi in genere - rientrino appieno nel concetto anzidetto di conserve alimentari (di carne.
Conseguentemente, sia le aziende che producono il prodotto finito che quelle che svolgono anche solo alcune fasi del ciclo produttivo, come è nella fattispecie, svolgendo un'attività destinata alla produzione di conserve alimentari, sono tenute al pagamento del contributo IC ..”.
Rileva la Corte che l'assunto difensivo muove dal presupposto che l'odierna ricorrente svolga attività non solo di disossatura (come riconosciuto dalla S.r.l.) ma anche stuccatura, mondatura, alatura, appunto necessarie per la preparazione del PR o dei salumi (conserve alimentari), in quanto attività che si compiono sulla coscia / carne fresca per arrivare alla produzione del PR (o salume) finito, per cui si configura come una delle fasi di trasformazione industriale della materia prima fresca che, come semilavorato, viene poi utilizzato per realizzare il prodotto finito avente le caratteristiche diverse dal bene originariamente acquisito.
A riscontro, peraltro, adduce solo il contenuto della (doc.3 res., rilasciata in data 22.05.2024 dalla CCIAA di Cremona presso la quale la S.r.l. è iscritta dal gennaio 2022); nelle l'oggetto sociale indica, in sintesi, le attività di “mattazione, scuoiatura, disossatura, toelettatura, macellazione e lavorazione in genere delle carni fresche e congelate in tutti i suoi aspetti e fasi propedeutiche alla vendita al minuto ..” ancor più specificate in seguito (pag.2 visura), indicando le attività preliminari e complementari alle precedenti, evasione degli ordini alla clientela, mondatura, rifilatura, alatura a mano e/o con mezzi meccanici, confezionamento sottovuoto, etichettatura, stuccatura ed altro.
Quanto precede, a parere del Collegio, non consente di ritenere raggiunta la prova che attività ulteriori e diverse dal disosso siano state svolte dalla Società, in particolare, nell'anno 2023.
Secondo la S.Corte (Sez.5, 30.06.2005 n.11470), a proposito di onere della prova circa i presupposti dell'imposizione, “.. l'esistenza del presupposto impositivo non può essere affermata sulla base dell'oggetto sociale, ma dell'attività concretamente esercitata dall'impresa ..”.
In conseguenza, al fine di deliberare sulla ricomprensione, o meno, della S.r.l. ricorrente fra le imprese che esercitano le industrie per le quali la Stazione è preordinata, si (potrà e) dovrà considerare soltanto il disosso prosciutti presso terzi”.
Osserva la Corte che, a sostegno della ricomprensione, la difesa resistente invoca un precedente di legittimità (Sez.5, 9.07.2004 n.12718), in fattispecie nella quale una Torcitura impresa di trasformazione dei filati tessili, aveva convenuto davanti al Tribunale la Stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili, chiedendo che venisse accertato che non era tenuta (in quanto. impresa trasformatrice e non produttrice di filati, con filo tessile, cioè, prodotto da terzi) a corrispondere alla convenuta i contributi annui di cui al R.d. n.2523/1923.
Il ricorso della Società venne respinto dalla S.Corte ma, a parere del Collegio, è significativo quanto sostenuto dalla (allora) controricorrente Stazione Sperimentale “.. la legge non consente la distinzione
- propugnata dalla s.p.a.- tra imprese che producono fibre tessili ed imprese che lavorano tale materiale senza produrlo: il tributo .. ha come presupposto l'iscrizione alla Camera di commercio .. restando escluse dall'obbligo contributivo solo le imprese che operano tessuti a maglia e le ditte prettamente "terziste" (che eseguono lavorazioni per conto di ditte committenti che procurano loro il materiale) ..”.
Si tratta di interpretazione condivisa da questa Corte, tenuto conto, altresì, di quanto si legge in una sentenza della sezione lavoro del locale Tribunale (27/12/2018 n.255, all.6 ric.).
“... indice interpretativo a favore della differenziazione tra l'attività di disossatura/sezionatura e l'attività di conserve animali è ricavabile dallo Statuto della “Stazione Sperimentale per l'Industria delle Conserve Alimentari” (IC) di Parma .. che all'art.2, primo comma, definisce la stazione sperimentale come “una struttura scientifica di supporto tecnico e tecnologico per le aziende alimentari che producono derivati industriali di origine animale e vegetale a media e lunga conservazione” precisando poi, al comma successivo, che “per media e lunga conservazione si intendono i prodotti ai quali sono stati applicati processi di stabilizzazione di qualsiasi tipo (stabilizzazione termica, surgelazione, stagionatura e disidratazione o altro) atti a renderli commerciabili per tempi medio-lunghi”; orbene .. l'attività di disossatura non pare rientrare nelle attività di conservazione descritte nella definizione sopra riportata ..”.
Resta da valutare un ultimo argomento speso dalla difesa resistente.
“.. In forza del Decreto del Ministero delle Imprese e Made in Italy il criterio di determinazione del contributo, anche per l'anno 2024, è stato individuato nel monte salari, ovvero nel totale delle retribuzioni corrisposte dall'impresa contribuente ai propri dipendenti adibiti all'attività di conservazione alimenti (.. -doc. 4).
È dunque immediatamente comprensibile che qualora l'impresa produttrice si serva di dipendenti di soggetti terzi per svolgere alcune fasi della produzione, “esternalizzando” una parte del ciclo produttivo, beneficerà dell'abbassamento del monte salari e, correlativamente, dell'abbassamento del contributo IC.
La parte di contributo che per tal modo non viene soddisfatta, compete quindi all'impresa che quella manodopera l'ha fornita .. Il meccanismo è automatico: chi affida a terzi la fase della disossatura (o altre fasi del ciclo produttivo) non ha bisogno di dotare l'azienda delle relative maestranze e quindi beneficia del minore onere contributivo che tuttavia viene poi compensato dal versamento da parte di chi esercita quella particolare fase della produzione.
Non sussiste pertanto alcuna duplicazione nè omissione perchè quello che non paga l'azienda, lo paga il prestatore esterno dell'attività.
A riprova, basti pensare ad un produttore di conserve alimentari che esternalizzasse integralmente tutte le fasi produttive, senza dotarsi di alcun dipendente.
In tal caso non verrebbe assoggettato all'onere contributivo verso IC, per l'evidente ragione di non avere corrisposto retribuzione alcuna a personale dipendente ..”.
A parere di questa Corte quanto precede, se può reputarsi logicamente plausibile, non consente di derogare all'applicazione della normativa attualmente vigente come ampiamente illustrata in precedenza;
induce peraltro ad una compensazione delle spese del procedimento.
P. Q. M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di determinazione contributo IC per l'anno 2024 prot. n.291; dichiara interamente compensate le spese del procedimento.