Art. 1. (Istituzione)
E' istituito l'"Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro".
L'ente ha personalita' giuridica di diritto pubblico, durata illimitata, sede in Roma ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Sono iscritti all'ente tutti i consulenti del lavoro.
E' istituito l'"Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro".
L'ente ha personalita' giuridica di diritto pubblico, durata illimitata, sede in Roma ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Sono iscritti all'ente tutti i consulenti del lavoro.