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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 10/11/2025, n. 1140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1140 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE SECONDA
N. R.G. 2255/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente relatore
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
non definitiva nel procedimento per separazione giudiziale introdotto da
(C.F. ), con l'Avv. GHIGINI MONICA Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima, sito in Broni (PV) Via
Emilia n. 228;
nei confronti di
(C.F. ), con l'Avv. ANDREUCCI CP_1 C.F._2
RO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, alla Via
Serviliano Lattuada, 16;
e con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
Conclusioni congiunte sullo status
Nel corso del giudizio le parti hanno chiesto congiuntamente che venga emessa sentenza parziale sullo status e che la causa sia rimessa in istruttoria per la prosecuzione sulle ulteriori domande. MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve pertanto essere accolta.
Infatti, alla luce dalle dichiarazioni delle parti e dagli elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
La causa deve essere rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio attinente alle questioni ancora controverse, come richiesto dalle parti.
Le spese di lite dovranno essere regolamentate con la sentenza definitiva.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, non definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ad istanza disattesa, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 che hanno contratto matrimonio il 07/01/1994, in Pogradec CP_1
(Albania), con atto successivamente trascritto presso i registri dello stato civile del
Comune di Santa Maria Della Versa (atto n.1, parte II, serie C, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2024);
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. dispone la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice istruttore, come da separata ordinanza;
4. riserva la decisione sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso nella camera di consiglio del 21/10/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE SECONDA
N. R.G. 2255/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente relatore
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
non definitiva nel procedimento per separazione giudiziale introdotto da
(C.F. ), con l'Avv. GHIGINI MONICA Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima, sito in Broni (PV) Via
Emilia n. 228;
nei confronti di
(C.F. ), con l'Avv. ANDREUCCI CP_1 C.F._2
RO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, alla Via
Serviliano Lattuada, 16;
e con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
Conclusioni congiunte sullo status
Nel corso del giudizio le parti hanno chiesto congiuntamente che venga emessa sentenza parziale sullo status e che la causa sia rimessa in istruttoria per la prosecuzione sulle ulteriori domande. MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve pertanto essere accolta.
Infatti, alla luce dalle dichiarazioni delle parti e dagli elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
La causa deve essere rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio attinente alle questioni ancora controverse, come richiesto dalle parti.
Le spese di lite dovranno essere regolamentate con la sentenza definitiva.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, non definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ad istanza disattesa, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 che hanno contratto matrimonio il 07/01/1994, in Pogradec CP_1
(Albania), con atto successivamente trascritto presso i registri dello stato civile del
Comune di Santa Maria Della Versa (atto n.1, parte II, serie C, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2024);
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. dispone la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice istruttore, come da separata ordinanza;
4. riserva la decisione sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso nella camera di consiglio del 21/10/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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