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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/02/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Avv. Francesco Saverio Ruggiero, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al N. R. G. 11046 dell'anno 2013
TRA
, in persona del Presidente p.t. legale rappresentante, Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Cesare Degli Esposti, e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Cava dei Tirreni, alla Via M. Garzia n.7, come da procura in atti,
ATTRICE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianpaolo Greco, e presso lo Controparte_1
stesso elettivamente domiciliata in , alla Via Gen. Amendola n.10, come da procura in atti, Pt_1
CONVENUTA
E
, in alla Via A. Torre n.11, in persona dell'Amministratore Controparte_2 Pt_1
p.t. legale rappresentante,
CONVENUTO/CONTUMACE
E
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Mario Nicola Controparte_3 Controparte_4
1 Cristofaro Sansanelli, e con il quale elettivamente domiciliano in Sant'Arcangelo (PZ), al Viale
Europa n.13, come da procura in atti,
CONVENUTI
E
e , entrambi rappresentati e difesi dall'avv. dall'Avv. Controparte_5 Controparte_6
Gianpaolo Greco, e presso lo stesso elettivamente domiciliati in , alla Via Gen. Amendola Pt_1
n.10, come da procura in atti,
TERZI CHIAMATI IN CAUSA
OGGETTO: Risarcimento danni.
Conclusioni come in atti, come richiamate nello svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' (da ora in poi solo Parte_1
), ha convenuto in giudizio il , la sig.ra Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
, ed i sigg. e per sentirli condannare, in concorso o
[...] Controparte_3 Controparte_4
ciascuno secondo di ragione, al risarcimento dei danni subiti, come da perizia di parte quantificati in Euro 9.712,82, oltre accessori e vinte le spese di lite. A sostegno della domanda ha dedotto di condurre in locazione un locale a piano terra, di circa 120 mq, sito in , alla Via Andrea Torre Pt_1
n. 15/17-come da contratto del 23/6/2011-; che in detto locale esercita ed esercitava la propria attività di corsi di canto e di danza, rivolti sia ai soci che a terzi. Che aveva provveduto ad eseguire rilevanti opere in detto locale per adattarlo alle proprie esigenze (creazioni di pareti interne, acquisto di porte di accesso, creazione di controsoffittatura, ecc). Che a partire dal mese di
Novembre 2012, dal terrazzo sovrastante detto locale, che ha anche funzione di calpestio dell'adiacente appartamento al primo piano, facente parte del , si Controparte_2
verificavano “persistenti fenomeni infiltrativi di acqua, soprattutto nei periodi più piovosi” (pag. 2 atto di citazione), a causa delle cattive condizioni della guaina di impermeabilizzazione della detta terrazza. Che detta terrazza si appartiene in proprietà esclusiva alla sig.ra Controparte_1
. Che altra concausa si ravvisava nella circostanza che, confinante col detto terrazzo, vi era
[...]
un terrapieno di proprietà dei sigg. e ove insisteva un Controparte_3 Controparte_4
2 albero le cui radici avevano “sfondato” il muro di contenimento, arrivando fino alla impermeabilizzazione del terrazzo in proprietà , deteriorandola, e favorendo le suddette CP_1
infiltrazioni di acque meteoriche. Che da detti fenomeni infiltrativi erano derivati, ad essa
, danni sia all'intonaco, che al controsoffitto, che ai pannelli insonorizzanti, ed al Parte_1
pavimento in parquet, come da perizia giurata allegata in atti. Nonché danni anche agli strumenti ed attrezzature ivi posti a dimora (mixer, casse acustiche, radiomicrofoni, ecc.) come meglio elencati in citazione e nella allegata perizia giurata. Che tale situazione ha comportato la sospensione e, successivamente, il fermo di ogni attività dell' , con inevitabili Parte_1
conseguenze di carattere economico per non aver potuto più svolgere le attività di canto e di danza. Che nonostante inviti e rassicurazioni, ed interventi “tampone”, la situazione non era migliorata. Ha, pertanto, dedotto una responsabilità concorsuale del , Controparte_2
della sig. , e dei sigg. e per i Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4
subiti danni.
Con comparsa del 23/4/2014 si costituiva la sig.ra , impugnando e Controparte_1
contestando tutto l'avverso dedotto. Preliminarmente eccepiva di essere solo pro quota comproprietaria dell'appartamento e terrazzo siti in , alla Via A. Torre n.11, essendo le Pt_1
altre quote, in virtù di successione mortis causa del coniuge , di proprietà dei figli Persona_1
e Ha precisato che, ai sensi dell'art. 1126 c.c., gli eventuali danni da Controparte_5 CP_6
infiltrazioni provenienti da terrazzo a livello o lastrico solare, vanno ripartiti fra tutti i condomini.
Nel merito, ha eccepito la mancanza di prova del danno come richiesto da parte attrice. Ed ha, infine, precisato che la causa dei lamentati danni è attribuibile” unicamente alla presenza all'interno del vicino complesso condominiale di via G. Carucci n. 16 di un albero di alloro, le cui radici … hanno perforato il muro di contenimento del terrapieno e la impermeabilizzazione del detto terrazzo” (pag. 5 e 6 della comparsa). Ha, comunque, contestato il quantum debeatur, ed ha concluso per il rigetto della domanda di parte attrice, ed in subordine per la condanna esclusiva dei sigg. e ed in ulteriore subordine, secondo il grado di responsabilità Controparte_3 CP_4
ex art. 2055 c.c., condannare gli stessi unitamente al , ed in estrema analisi accertare CP_2
le rispettive responsabilità ex artt. 1226 e 2055 c.c., in ogni caso con vittoria di spese di lite.
Con comparsa del 23/4/2014 si costituivano in giudizio i sigg. e Controparte_3 CP_4
i quali, nel contestare tutto quanto dedotto e richiesto da parte attrice, eccepivano la
[...]
propria carenza di legittimazione passiva in quanto del tutto estranei ai lamentati fenomeni
3 infiltrativi, come da espletato sopralluogo con proprio tecnico. Rilevavano che l'albero di alloro, sito nel terrapieno di loro proprietà, era stato abbattuto già prima della stessa concessione in locazione del locale a parte attrice;
che, comunque, il detto albero era posto a distanza notevole dal locale condotto da parte attrice;
e tra lo stesso e l'immobile danneggiato insisteva un muro ed un garage di terzi, nonché anche un garage della convenuta . Controparte_1
Proponevano eccezioni e rilievi alla domanda di risarcimento dei danni come formulata da parte attrice (danni da perdita di clientela, mancati guadagni, ecc.). Ed hanno concluso previo accertamento del proprio difetto di legittimazione passiva, per il rigetto della domanda proposta nei loro confronti, con vittoria di spese di lite.
Alla prima udienza del 14 maggio 2014 parte attrice chiedeva di chiamare in causa i sigg. CP_5
e quali comproprietari pro quota unitamente alla madre
[...] Controparte_6
dell'appartamento adiacente al terrazzo sovrastante il locale condotto in locazione. Il primo istruttore della causa autorizzava la detta chiamata in causa.
Si costituiva con comparsa del 10/6/2015 il sig. , che eccepiva il proprio difetto di Controparte_5
legittimazione passiva sia in quanto proprietario solo pro quota, che in quanto le lamentate infiltrazioni provenivano da un terrazzo a livello condominiale. Nel merito, ha eccepito la mancanza di prova dei lamentati danni, ed ha rilevato che l'eventuale responsabile doveva individuarsi nel più volte richiamato albero sito nel terrapieno confinate. Ha concludo, ad ogni modo, per il rigetto di ogni domanda nei propri confronti, o in subordine per l'accertamento delle responsabilità ex art 2055 e 1126 c.c.; con vittoria di spese di lite.
Con comparsa del 06/4/2016 si costituiva, altresì, la sig.ra che respingeva ogni Controparte_6
addebito in conformità alle difese già esplicitate dai suoi congiunti.
Non si costituiva il convenuto , per cui ne va dichiarata la contumacia. Controparte_2
Così composto il contraddittorio, venivano concessi i termini per il deposito di memorie istruttorie, indi, con ordinanza del 25/10/2017 venivano ammesse le istanze istruttorie e si procedeva alla escussione dei testi. Al termine della prova orale, con ordinanza del 22/5/2020 questo giudicante formulava una proposta conciliativa alle parti ex art. 185 bis c.p.c., proposta non accettata dai convenuti. Con successivo provvedimento del 10/3/2023 si dava ingresso alla CTU tecnica, espletata la stessa, la causa, fatte precisare le conclusioni, è stata assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4 La domanda è parzialmente fondata nei limiti e per le ragioni che seguono.
1. Esaminando in via preliminare l'eccezione dei convenuti circa la legittimazione di CP_3
parte attrice, atteso che, secondo la prospettazione dei detti convenuti, “vi è l'inesistenza dell' e la mancanza in capo al proprio Presidente della legittimazione Parte_1
ad agire in giudizio”.
Ebbene, l'attrice risulta legittimata all'azione giacche “Lo scioglimento di associazione non riconosciuta che, al momento della relativa deliberazione, sia ancora titolare di rapporti giuridici pendenti, non comporta l'estinzione dell'associazione, che resta in vita finché detti rapporti non siano definiti. Alla definizione devono procedere gli organi ordinari dell'associazione - i quali rimangono in carica a quel fine, eventualmente anche in regime di "prorogatio", conservando il diritto di agire giudizialmente per la tutela dei diritti dell'associazione - attraverso una procedura che non è soggetta, neppure in via analogica, alla regolamentazione prevista dagli artt. da 11 a 21 delle disposizioni di attuazione del codice civile per la procedura di liquidazione delle associazioni riconosciute.” (Cass. civ., Sez. I, 19/08/1992, n. 9656). Ed ancora, vertendosi pacificamente in tema di associazione non riconosciuta, secondo l'insegnamento di legittimità, lo scioglimento dell'associazione non ne determina l'automatica perdita della capacità di stare in giudizio permanendo in vita l'associazione, quale centro di imputazione di effetti giuridici in relazione a tutti i rapporti ad essa facenti capo e non ancora esauriti (cd. principio di "ultrattività" dell'associazione disciolta) tramite i precedenti titolari degli organi esponenziali in carica alla data di scioglimento, operanti in regime di "prorogatio" (v. Cass. n. 30606 del 27/11/2018; Cass. n.
12528 del 21/05/2018).
Alla stregua dei principi espressi, lo scioglimento dell non inficia, Parte_1
pertanto, la sua legittimazione attiva e passiva e, nello stesso tempo, va ritenuta la perpetuatio dei poteri di rappresentanza in capo a colui che, in ultimo, ha ricoperto la carica di Presidente.
2. Sempre in via preliminare, va chiarito, ad onta delle multiple eccezioni di carenza di legittimazione passiva come sollevate da tutti i convenuti, che la legittimatio ad causam, nella duplice veste della legittimazione ad agire e della legittimazione a contraddire, costituisce una condizione dell'azione, il cui difetto è rilevabile anche d'ufficio e preclude una pronuncia sul merito della domanda, dovendo il processo in tal caso arrestarsi ad una pronuncia di rito.
La legittimazione ad agire o a resistere in giudizio sussiste in tutti i casi in cui, sulla base della
5 prospettazione del rapporto controverso fornita dall'attore, questi ed il convenuto assumano rispettivamente la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronuncia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subire la stessa pronuncia. Attiene, invece, al merito della controversia le eccezioni con le quali il convenuto contesti la titolarità passiva del rapporto controverso: pertanto, perché un soggetto possa essere ritenuto legittimato attivo o passivo è necessario che, indipendentemente dalla veridicità dei fatti affermati, lo stesso si identifichi rispettivamente con il soggetto che è indicato come titolare del diritto fatto valere in giudizio e con il soggetto che nella domanda è affermato come soggetto passivo oppure violatore del diritto azionato. Nella specie,
l'attrice ha individuato, nell'atto di citazione, nei convenuti citati i soggetti passivi della propria pretesa creditoria, che poi gli stessi convenuti siano anche i titolari passivi della pretesa deve accertarsi in base alla istruttoria.
3. Sempre ed ancora in rito, va rilevato che all'udienza del 14/5/2014, e reiterata all'udienza del
27/4/2016, parte attrice, mediante il difensore munito di procura speciale per la rinuncia agli atti del giudizio nel mandato ad litem, dichiarava di rinunciare agli atti del giudizio nei confronti del
. Controparte_2
Invero, tale rinuncia per come formulata, e, quindi, per essere riferita alle domande avanzate e non semplicemente agli atti del giudizio, deve essere intesa come riguardante l'azione esercitata, così che va dichiarato non luogo a provvedere sulle domande avanzate dall' nei Parte_1
confronti del . Né sussiste la necessità di accettazione del medesimo Controparte_2
Condominio di detta rinuncia, stante la sua contumacia (v. Cass. civ. n. 3905 del 03/04/1995; Cass. civ. sez. I Sent., 24/03/2011, n. 6850)-
4. Passando al merito, va ricordato come per costante giurisprudenza, la responsabilità ex art. 2051 c.c. è basata sulla presunzione di colpa nei confronti di colui che ha il dovere di custodia sulla cosa, sia esso proprietario, usufruttuario, conduttore, etc. e può riguardare anche i danni che dipendono dall'insorgere nella cosa in custodia di un agente dannoso, come nel caso di infiltrazioni di acqua da un immobile ad un altro (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5925 del 26/05/1993).
Ciò posto, è stato provato con documenti (contratto di locazione) che l' conduceva in Parte_1
locazione il locale oggetto delle lamentate infiltrazioni, peraltro tale circostanza non risulta affatto confutata dai convenuti. I testi escussi hanno confermato il fatto storico delle infiltrazioni. Il teste ha dichiarato in udienza di aver personalmente constatato che le infiltrazioni avevano Tes_1
6 reso inagibile parte del locale condotto in locazione dall' . Anche il teste Parte_1 Tes_2
ha confermato gli episodi infiltrativi e di cui ai capi articolati nella memoria istruttoria di parte attrice. Lo stesso teste ha ricordato come le infiltrazioni sono durate “circa due mesi”. Il teste
[...]
ha addirittura affermato di aver visto “delle prolungamenti di radici di alberi che Tes_3
fuoriuscivano dalle controsoffittature del locale”. E continuando nella sua deposizione ha così riferito:” Essendo ingegnere mi sono recato sul terrazzino ed in prossimità della parte di mia sorella
) ho notato che il muro di separazione si presentava già rotto a causa Controparte_1
della spinta delle radici dell'albero posto nel giardino adiacente al fabbricato”. Ed aggiunge:”
Ricordo che mia sorella si rivolse al Condominio di cui non ricordo il nome (Cond. Via Carucci, 16 ndr), e attraverso il quale si accede al detto giardino. Il ha provveduto a tagliare le CP_2
radici dell'albero ed a riparare il muro”.
Dunque, risulta provato che effettivamente all'interno del locale condotto dall' si Parte_1
verificavano i fenomeni infiltrativi di acque meteoriche.
5. Per quanto attiene la causa di detti fenomeni la CTU espletata, che appare scevra da vizi ed incongruenze, ed è pacificamente condivisibile, ha così individuato la situazione:” all'epoca dei fatti di proprietà in corrispondenza della ceppaia ivi situata, lasciata in sito dopo il CP_3
taglio dell'albero di alloro, si sono sviluppate nuove ramificazioni che hanno perforato il muro di confine, fino a sbucare dal lato del terrazzo di proprietà , provocando su di esso la Parte_2
disgregazione dei mattoni di cui è costituito il muro, il distacco dello strato di intonaco, nonché della guaina bituminosa della canaletta del terrazzo risvoltata alla base del muro laddove è avvenuto il degrado;
si è venuta a creare una zona sconnessa sul muro e lungo la canaletta del terrazzo attraverso la quale l'acqua ha avuto la concreta possibilità di infiltrarsi nel solaio del terrazzo fino a raggiungere il soffitto del locale sottostante, provocando su di esso i danni accertati negli atti di vertenza. L'azione dannosa della vegetazione è stata in parte favorita anche dalle scarse condizioni di conservazione del rivestimento del muro e della impermeabilizzazione della canaletta di scolo delle acque del terrazzo.” (pag. 15 e 16 della relazione).
Il CTU ha, altresì, affermato che a seguito dell'intervento di sigillatura del foro nel muro di separazione fra le proprietà dei convenuti, ed il rifacimento della guaina impermeabile del terrazzo e della canalina, sono cessate le infiltrazioni nel locale condotto dall sottostante la Parte_1
detta terrazza.
7 In sostanza, si può verosimilmente ritenere che, attraverso la spinta delle radici dell'albero di alloro sito nella proprietà dei convenuti (che seppure abbattuto, ma senza rimozione CP_3
dell'apparato radicale, tanto che è stato rinvenuto ancora il ceppo), si sia perforato il muro di confine con la proprietà , nonché la guaina impermeabile del terrazzo e della canaletta di CP_1
scolo, peraltro già in cattive condizioni, realizzando le condizioni affinché l'acqua meteorica potesse infiltrarsi e raggiungere il locale dell' , sottoposto al terrazzo di proprietà Parte_1
. A ciò si aggiunga che, come rilevato dal CTU: “L'azione dannosa della vegetazione è stata CP_1
in parte favorita anche dalle scarse condizioni di conservazione del rivestimento del muro e della impermeabilizzazione della canaletta di scolo delle acque del terrazzo”.
Dunque una duplicità di cause che portano il Consulente ad individuare le percentuali di responsabilità in un 67% a carico dei convenuti sia per l'omessa manutenzione del terrazzo CP_1
e canaletta di scolo, che per il ritardo nell'intervenire per il ripristino del terrazzo- atteso che viene individuato nell'anno 2014 l'intervento riparatorio laddove la denuncia delle infiltrazioni era di ottobre 2013-, mentre per il restante 33% a carico dei convenuti sia in quanto CP_3
proprietari del terreno/terrapieno ove insisteva l'albero di alloro, che per non aver proceduto alla eliminazione totale delle radici dell'albero una volta rimosso lo stesso.
6. In ordine al quantum debeatur, la ctu ha quantificato in euro 3.500,00 i danni subiti dall' , e riferibili solo ed esclusivamente alle strutture presenti all'interno del locale Parte_1
che risultano danneggiate dalle infiltrazioni, (controsoffittatura, pannelli, intonaco, materiale insonorizzante, pavimento in legno, ecc,), poste e realizzate dalla stessa parte attrice, come risulta provato dalle fatture in atti, dalle foto allegate, dalle relazioni tecniche di parte giurate e non compitamente confutate, ed anche dalle prove testimoniali assunte.
Nulla può essere riconosciuto per gli ulteriori danni pure richiesti, non essendovi prova certa in atti. Niente è stato provato in ordine alle attrezzature musicali in possesso (mixer, casse, radiomicrofoni), che sarebbero state danneggiate dalle dette infiltrazioni. Le stesse non sono state esibite al CTU, e per le quali sarebbe stato opportuno una verifica anticipatoria (atp). Pure la dedotta attività economica è rimasta sfornita di ogni supporto probatorio, non essendo stato indicato quale fosse- in termini economici- il guadagno mensile dell' per i corsi di Parte_1
canto e danza che assume di aver tenuto ed offerto a terzi.
8 7. Parte convenuta ha sostenuto, anche in comparsa conclusionale, che nella fattispecie CP_1
deve trovare applicazione l'art. 1226 c.c., trattandosi di “terrazza a livello con funzione di copertura dei vani sottostanti, benché d'uso esclusivo di uno solo dei condomini, deve ritenersi bene di proprietà condominiale ai sensi dell'art. 1117 c.c.” Con la conseguenza di ritenere che “la legittimazione passiva spetta al condomino e non al proprietario esclusivo del lastrico e/o terrazzo
a livello”.
Non si condivide tale impostazione.
Precisato, da un lato, che il terrazzo dei convenuti svolge la funzione di copertura del solo CP_1
locale condotto in locazione, all'epoca, dall' , e di proprietà di tale sig.ra Parte_1 Per_2
, che non è parte del presente giudizio, dall'altro lato si deve rilevare che dalla istruttoria
[...]
espletata (CTU e prova testi) è emersa la responsabilità esclusiva e concorrente dei convenuti nella causazione dei danni a parte attrice.
Ora, la disciplina richiamata da parte convenuta coerente con il regime giuridico previsto dall'art. 1226 c.c. prevede, tuttavia, l'estensione della funzione coprente del terrazzo/ lastrico solare a più di un immobile sottostante. Il che giustifica che la spesa per le riparazioni o ricostruzioni di un lastrico solare che non sia di uso comune a tutti i condomini debbono gravare per un terzo su chi ne ha l'uso esclusivo e per i restanti due terzi su “tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno”.
Ne consegue che una tale disciplina, se non presupponesse una pluralità di unità sottostanti il lastrico, si rivelerebbe incongruamente penalizzante, nei casi di struttura coprente un solo immobile (come nella fattispecie) per la proprietà di quest'ultimo, mentre la sua ratio è quella di tener conto dell'utilità comune che deriva dall'attitudine coprente del lastrico/terrazzo in favore di tutte le porzioni immobiliari che compongono l'edificio o la parte di edificio coperta dal lastrico/terrazzo medesimo, con la conseguenza di far sì che - trattandosi, appunto, di utilità comune - quanto maggiore sia il numero di unità che ne fruiscano, tanto minore sia, per ciascuna di queste, l'incidenza della partecipazione alla spesa;
incidenza che resta, invece, ragionevolmente, invariata per il che dispone in via esclusiva del lastrico/terrazzo e CP_2
che beneficia, dunque, di un'utilità sua propria, non condivisa con altri (v. Trib. Roma 5202/2021)
9 Nel caso di specie non vi è un uso esclusivo da bilanciare con un'utilità comune, bensì due usi esclusivi che coesistono, speculari e sostanzialmente equivalenti: la fruizione, sopra, del terrazzo come superficie esterna e, sotto, del solaio quale soffitto.
Per giunta, la presente causa ha carattere risarcitorio, non condominiale, nel senso che ha ad oggetto non un dissidio sulla ripartizione di oneri per iniziative di manutenzione, bensì la richiesta del conduttore dell'immobile sottostante di trovare ristoro per danni (essenzialmente) subiti alle proprie attrezzature, arredi e beni, che, come emerso dagli accertamenti peritali, sono stati provocati da infiltrazioni dovute alle già esaminate concause.
8.Stante quanto tutto sopra considerato e argomentato, i convenuti vanno condannati- pro quota- al risarcimento dei danni in favore di parte attrice, pari ad € 3.5000,00, nella misura di Euro
2.345,00 a carico della convenuta ed in solido con i terzi Controparte_1
chiamati e , ed Euro 1.155,00 a carico dei sigg. Controparte_5 Controparte_6 CP_3
e , in solido.
[...] Controparte_4
Poiché si tratta di danno extracontrattuale, il risarcimento soggiace all'applicazione degli interessi
(legali), con decorrenza dalla domanda. Non vi sono i presupposti per una rivalutazione, trattandosi di importi già stimati a valori attuali.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con attribuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno –seconda sezione civile-, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall' , in persona del Presidente legale rappresentante Parte_1
p.t., nei confronti del , e dei sig.ra Controparte_2 Controparte_1
, e , con la chiamata in causa di
[...] Controparte_3 Controparte_4 CP_5
e , ogni altra domanda o eccezione rigettata, così provvede:
[...] Controparte_6
-dichiara la contumacia del;
Controparte_2
- dichiara cessata la materia del contendere nei confronti del per Controparte_2
rinuncia dell'attrice;
10 -accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna , Controparte_1
e , in solido, al pagamento in favore di parte attrice della Controparte_5 Controparte_6
somma di Euro 2.345,00, oltre interessi legali come in motivazione;
- condanna, altresì, e in solido al pagamento in favore Controparte_3 Controparte_4
di parte attrice della somma di Euro 1.155,00, oltre interessi legali come in motivazione;
- condanna i convenuti tutti in solido al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice che si liquidano in Euro 4.250,00, di cui euro 250,00 per esborsi, oltre la maggiorazione del 15%, IVA e
Cassa come per legge;
- pone le spese di CTU, come già liquidate, in via definitiva a carico dei convenuti in solido.
Così deciso in Salerno, lì 06/02/2025. Il Giudice onorario
Avv. Francesco Saverio Ruggiero
.
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Avv. Francesco Saverio Ruggiero, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al N. R. G. 11046 dell'anno 2013
TRA
, in persona del Presidente p.t. legale rappresentante, Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Cesare Degli Esposti, e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Cava dei Tirreni, alla Via M. Garzia n.7, come da procura in atti,
ATTRICE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianpaolo Greco, e presso lo Controparte_1
stesso elettivamente domiciliata in , alla Via Gen. Amendola n.10, come da procura in atti, Pt_1
CONVENUTA
E
, in alla Via A. Torre n.11, in persona dell'Amministratore Controparte_2 Pt_1
p.t. legale rappresentante,
CONVENUTO/CONTUMACE
E
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Mario Nicola Controparte_3 Controparte_4
1 Cristofaro Sansanelli, e con il quale elettivamente domiciliano in Sant'Arcangelo (PZ), al Viale
Europa n.13, come da procura in atti,
CONVENUTI
E
e , entrambi rappresentati e difesi dall'avv. dall'Avv. Controparte_5 Controparte_6
Gianpaolo Greco, e presso lo stesso elettivamente domiciliati in , alla Via Gen. Amendola Pt_1
n.10, come da procura in atti,
TERZI CHIAMATI IN CAUSA
OGGETTO: Risarcimento danni.
Conclusioni come in atti, come richiamate nello svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' (da ora in poi solo Parte_1
), ha convenuto in giudizio il , la sig.ra Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
, ed i sigg. e per sentirli condannare, in concorso o
[...] Controparte_3 Controparte_4
ciascuno secondo di ragione, al risarcimento dei danni subiti, come da perizia di parte quantificati in Euro 9.712,82, oltre accessori e vinte le spese di lite. A sostegno della domanda ha dedotto di condurre in locazione un locale a piano terra, di circa 120 mq, sito in , alla Via Andrea Torre Pt_1
n. 15/17-come da contratto del 23/6/2011-; che in detto locale esercita ed esercitava la propria attività di corsi di canto e di danza, rivolti sia ai soci che a terzi. Che aveva provveduto ad eseguire rilevanti opere in detto locale per adattarlo alle proprie esigenze (creazioni di pareti interne, acquisto di porte di accesso, creazione di controsoffittatura, ecc). Che a partire dal mese di
Novembre 2012, dal terrazzo sovrastante detto locale, che ha anche funzione di calpestio dell'adiacente appartamento al primo piano, facente parte del , si Controparte_2
verificavano “persistenti fenomeni infiltrativi di acqua, soprattutto nei periodi più piovosi” (pag. 2 atto di citazione), a causa delle cattive condizioni della guaina di impermeabilizzazione della detta terrazza. Che detta terrazza si appartiene in proprietà esclusiva alla sig.ra Controparte_1
. Che altra concausa si ravvisava nella circostanza che, confinante col detto terrazzo, vi era
[...]
un terrapieno di proprietà dei sigg. e ove insisteva un Controparte_3 Controparte_4
2 albero le cui radici avevano “sfondato” il muro di contenimento, arrivando fino alla impermeabilizzazione del terrazzo in proprietà , deteriorandola, e favorendo le suddette CP_1
infiltrazioni di acque meteoriche. Che da detti fenomeni infiltrativi erano derivati, ad essa
, danni sia all'intonaco, che al controsoffitto, che ai pannelli insonorizzanti, ed al Parte_1
pavimento in parquet, come da perizia giurata allegata in atti. Nonché danni anche agli strumenti ed attrezzature ivi posti a dimora (mixer, casse acustiche, radiomicrofoni, ecc.) come meglio elencati in citazione e nella allegata perizia giurata. Che tale situazione ha comportato la sospensione e, successivamente, il fermo di ogni attività dell' , con inevitabili Parte_1
conseguenze di carattere economico per non aver potuto più svolgere le attività di canto e di danza. Che nonostante inviti e rassicurazioni, ed interventi “tampone”, la situazione non era migliorata. Ha, pertanto, dedotto una responsabilità concorsuale del , Controparte_2
della sig. , e dei sigg. e per i Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4
subiti danni.
Con comparsa del 23/4/2014 si costituiva la sig.ra , impugnando e Controparte_1
contestando tutto l'avverso dedotto. Preliminarmente eccepiva di essere solo pro quota comproprietaria dell'appartamento e terrazzo siti in , alla Via A. Torre n.11, essendo le Pt_1
altre quote, in virtù di successione mortis causa del coniuge , di proprietà dei figli Persona_1
e Ha precisato che, ai sensi dell'art. 1126 c.c., gli eventuali danni da Controparte_5 CP_6
infiltrazioni provenienti da terrazzo a livello o lastrico solare, vanno ripartiti fra tutti i condomini.
Nel merito, ha eccepito la mancanza di prova del danno come richiesto da parte attrice. Ed ha, infine, precisato che la causa dei lamentati danni è attribuibile” unicamente alla presenza all'interno del vicino complesso condominiale di via G. Carucci n. 16 di un albero di alloro, le cui radici … hanno perforato il muro di contenimento del terrapieno e la impermeabilizzazione del detto terrazzo” (pag. 5 e 6 della comparsa). Ha, comunque, contestato il quantum debeatur, ed ha concluso per il rigetto della domanda di parte attrice, ed in subordine per la condanna esclusiva dei sigg. e ed in ulteriore subordine, secondo il grado di responsabilità Controparte_3 CP_4
ex art. 2055 c.c., condannare gli stessi unitamente al , ed in estrema analisi accertare CP_2
le rispettive responsabilità ex artt. 1226 e 2055 c.c., in ogni caso con vittoria di spese di lite.
Con comparsa del 23/4/2014 si costituivano in giudizio i sigg. e Controparte_3 CP_4
i quali, nel contestare tutto quanto dedotto e richiesto da parte attrice, eccepivano la
[...]
propria carenza di legittimazione passiva in quanto del tutto estranei ai lamentati fenomeni
3 infiltrativi, come da espletato sopralluogo con proprio tecnico. Rilevavano che l'albero di alloro, sito nel terrapieno di loro proprietà, era stato abbattuto già prima della stessa concessione in locazione del locale a parte attrice;
che, comunque, il detto albero era posto a distanza notevole dal locale condotto da parte attrice;
e tra lo stesso e l'immobile danneggiato insisteva un muro ed un garage di terzi, nonché anche un garage della convenuta . Controparte_1
Proponevano eccezioni e rilievi alla domanda di risarcimento dei danni come formulata da parte attrice (danni da perdita di clientela, mancati guadagni, ecc.). Ed hanno concluso previo accertamento del proprio difetto di legittimazione passiva, per il rigetto della domanda proposta nei loro confronti, con vittoria di spese di lite.
Alla prima udienza del 14 maggio 2014 parte attrice chiedeva di chiamare in causa i sigg. CP_5
e quali comproprietari pro quota unitamente alla madre
[...] Controparte_6
dell'appartamento adiacente al terrazzo sovrastante il locale condotto in locazione. Il primo istruttore della causa autorizzava la detta chiamata in causa.
Si costituiva con comparsa del 10/6/2015 il sig. , che eccepiva il proprio difetto di Controparte_5
legittimazione passiva sia in quanto proprietario solo pro quota, che in quanto le lamentate infiltrazioni provenivano da un terrazzo a livello condominiale. Nel merito, ha eccepito la mancanza di prova dei lamentati danni, ed ha rilevato che l'eventuale responsabile doveva individuarsi nel più volte richiamato albero sito nel terrapieno confinate. Ha concludo, ad ogni modo, per il rigetto di ogni domanda nei propri confronti, o in subordine per l'accertamento delle responsabilità ex art 2055 e 1126 c.c.; con vittoria di spese di lite.
Con comparsa del 06/4/2016 si costituiva, altresì, la sig.ra che respingeva ogni Controparte_6
addebito in conformità alle difese già esplicitate dai suoi congiunti.
Non si costituiva il convenuto , per cui ne va dichiarata la contumacia. Controparte_2
Così composto il contraddittorio, venivano concessi i termini per il deposito di memorie istruttorie, indi, con ordinanza del 25/10/2017 venivano ammesse le istanze istruttorie e si procedeva alla escussione dei testi. Al termine della prova orale, con ordinanza del 22/5/2020 questo giudicante formulava una proposta conciliativa alle parti ex art. 185 bis c.p.c., proposta non accettata dai convenuti. Con successivo provvedimento del 10/3/2023 si dava ingresso alla CTU tecnica, espletata la stessa, la causa, fatte precisare le conclusioni, è stata assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4 La domanda è parzialmente fondata nei limiti e per le ragioni che seguono.
1. Esaminando in via preliminare l'eccezione dei convenuti circa la legittimazione di CP_3
parte attrice, atteso che, secondo la prospettazione dei detti convenuti, “vi è l'inesistenza dell' e la mancanza in capo al proprio Presidente della legittimazione Parte_1
ad agire in giudizio”.
Ebbene, l'attrice risulta legittimata all'azione giacche “Lo scioglimento di associazione non riconosciuta che, al momento della relativa deliberazione, sia ancora titolare di rapporti giuridici pendenti, non comporta l'estinzione dell'associazione, che resta in vita finché detti rapporti non siano definiti. Alla definizione devono procedere gli organi ordinari dell'associazione - i quali rimangono in carica a quel fine, eventualmente anche in regime di "prorogatio", conservando il diritto di agire giudizialmente per la tutela dei diritti dell'associazione - attraverso una procedura che non è soggetta, neppure in via analogica, alla regolamentazione prevista dagli artt. da 11 a 21 delle disposizioni di attuazione del codice civile per la procedura di liquidazione delle associazioni riconosciute.” (Cass. civ., Sez. I, 19/08/1992, n. 9656). Ed ancora, vertendosi pacificamente in tema di associazione non riconosciuta, secondo l'insegnamento di legittimità, lo scioglimento dell'associazione non ne determina l'automatica perdita della capacità di stare in giudizio permanendo in vita l'associazione, quale centro di imputazione di effetti giuridici in relazione a tutti i rapporti ad essa facenti capo e non ancora esauriti (cd. principio di "ultrattività" dell'associazione disciolta) tramite i precedenti titolari degli organi esponenziali in carica alla data di scioglimento, operanti in regime di "prorogatio" (v. Cass. n. 30606 del 27/11/2018; Cass. n.
12528 del 21/05/2018).
Alla stregua dei principi espressi, lo scioglimento dell non inficia, Parte_1
pertanto, la sua legittimazione attiva e passiva e, nello stesso tempo, va ritenuta la perpetuatio dei poteri di rappresentanza in capo a colui che, in ultimo, ha ricoperto la carica di Presidente.
2. Sempre in via preliminare, va chiarito, ad onta delle multiple eccezioni di carenza di legittimazione passiva come sollevate da tutti i convenuti, che la legittimatio ad causam, nella duplice veste della legittimazione ad agire e della legittimazione a contraddire, costituisce una condizione dell'azione, il cui difetto è rilevabile anche d'ufficio e preclude una pronuncia sul merito della domanda, dovendo il processo in tal caso arrestarsi ad una pronuncia di rito.
La legittimazione ad agire o a resistere in giudizio sussiste in tutti i casi in cui, sulla base della
5 prospettazione del rapporto controverso fornita dall'attore, questi ed il convenuto assumano rispettivamente la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronuncia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subire la stessa pronuncia. Attiene, invece, al merito della controversia le eccezioni con le quali il convenuto contesti la titolarità passiva del rapporto controverso: pertanto, perché un soggetto possa essere ritenuto legittimato attivo o passivo è necessario che, indipendentemente dalla veridicità dei fatti affermati, lo stesso si identifichi rispettivamente con il soggetto che è indicato come titolare del diritto fatto valere in giudizio e con il soggetto che nella domanda è affermato come soggetto passivo oppure violatore del diritto azionato. Nella specie,
l'attrice ha individuato, nell'atto di citazione, nei convenuti citati i soggetti passivi della propria pretesa creditoria, che poi gli stessi convenuti siano anche i titolari passivi della pretesa deve accertarsi in base alla istruttoria.
3. Sempre ed ancora in rito, va rilevato che all'udienza del 14/5/2014, e reiterata all'udienza del
27/4/2016, parte attrice, mediante il difensore munito di procura speciale per la rinuncia agli atti del giudizio nel mandato ad litem, dichiarava di rinunciare agli atti del giudizio nei confronti del
. Controparte_2
Invero, tale rinuncia per come formulata, e, quindi, per essere riferita alle domande avanzate e non semplicemente agli atti del giudizio, deve essere intesa come riguardante l'azione esercitata, così che va dichiarato non luogo a provvedere sulle domande avanzate dall' nei Parte_1
confronti del . Né sussiste la necessità di accettazione del medesimo Controparte_2
Condominio di detta rinuncia, stante la sua contumacia (v. Cass. civ. n. 3905 del 03/04/1995; Cass. civ. sez. I Sent., 24/03/2011, n. 6850)-
4. Passando al merito, va ricordato come per costante giurisprudenza, la responsabilità ex art. 2051 c.c. è basata sulla presunzione di colpa nei confronti di colui che ha il dovere di custodia sulla cosa, sia esso proprietario, usufruttuario, conduttore, etc. e può riguardare anche i danni che dipendono dall'insorgere nella cosa in custodia di un agente dannoso, come nel caso di infiltrazioni di acqua da un immobile ad un altro (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5925 del 26/05/1993).
Ciò posto, è stato provato con documenti (contratto di locazione) che l' conduceva in Parte_1
locazione il locale oggetto delle lamentate infiltrazioni, peraltro tale circostanza non risulta affatto confutata dai convenuti. I testi escussi hanno confermato il fatto storico delle infiltrazioni. Il teste ha dichiarato in udienza di aver personalmente constatato che le infiltrazioni avevano Tes_1
6 reso inagibile parte del locale condotto in locazione dall' . Anche il teste Parte_1 Tes_2
ha confermato gli episodi infiltrativi e di cui ai capi articolati nella memoria istruttoria di parte attrice. Lo stesso teste ha ricordato come le infiltrazioni sono durate “circa due mesi”. Il teste
[...]
ha addirittura affermato di aver visto “delle prolungamenti di radici di alberi che Tes_3
fuoriuscivano dalle controsoffittature del locale”. E continuando nella sua deposizione ha così riferito:” Essendo ingegnere mi sono recato sul terrazzino ed in prossimità della parte di mia sorella
) ho notato che il muro di separazione si presentava già rotto a causa Controparte_1
della spinta delle radici dell'albero posto nel giardino adiacente al fabbricato”. Ed aggiunge:”
Ricordo che mia sorella si rivolse al Condominio di cui non ricordo il nome (Cond. Via Carucci, 16 ndr), e attraverso il quale si accede al detto giardino. Il ha provveduto a tagliare le CP_2
radici dell'albero ed a riparare il muro”.
Dunque, risulta provato che effettivamente all'interno del locale condotto dall' si Parte_1
verificavano i fenomeni infiltrativi di acque meteoriche.
5. Per quanto attiene la causa di detti fenomeni la CTU espletata, che appare scevra da vizi ed incongruenze, ed è pacificamente condivisibile, ha così individuato la situazione:” all'epoca dei fatti di proprietà in corrispondenza della ceppaia ivi situata, lasciata in sito dopo il CP_3
taglio dell'albero di alloro, si sono sviluppate nuove ramificazioni che hanno perforato il muro di confine, fino a sbucare dal lato del terrazzo di proprietà , provocando su di esso la Parte_2
disgregazione dei mattoni di cui è costituito il muro, il distacco dello strato di intonaco, nonché della guaina bituminosa della canaletta del terrazzo risvoltata alla base del muro laddove è avvenuto il degrado;
si è venuta a creare una zona sconnessa sul muro e lungo la canaletta del terrazzo attraverso la quale l'acqua ha avuto la concreta possibilità di infiltrarsi nel solaio del terrazzo fino a raggiungere il soffitto del locale sottostante, provocando su di esso i danni accertati negli atti di vertenza. L'azione dannosa della vegetazione è stata in parte favorita anche dalle scarse condizioni di conservazione del rivestimento del muro e della impermeabilizzazione della canaletta di scolo delle acque del terrazzo.” (pag. 15 e 16 della relazione).
Il CTU ha, altresì, affermato che a seguito dell'intervento di sigillatura del foro nel muro di separazione fra le proprietà dei convenuti, ed il rifacimento della guaina impermeabile del terrazzo e della canalina, sono cessate le infiltrazioni nel locale condotto dall sottostante la Parte_1
detta terrazza.
7 In sostanza, si può verosimilmente ritenere che, attraverso la spinta delle radici dell'albero di alloro sito nella proprietà dei convenuti (che seppure abbattuto, ma senza rimozione CP_3
dell'apparato radicale, tanto che è stato rinvenuto ancora il ceppo), si sia perforato il muro di confine con la proprietà , nonché la guaina impermeabile del terrazzo e della canaletta di CP_1
scolo, peraltro già in cattive condizioni, realizzando le condizioni affinché l'acqua meteorica potesse infiltrarsi e raggiungere il locale dell' , sottoposto al terrazzo di proprietà Parte_1
. A ciò si aggiunga che, come rilevato dal CTU: “L'azione dannosa della vegetazione è stata CP_1
in parte favorita anche dalle scarse condizioni di conservazione del rivestimento del muro e della impermeabilizzazione della canaletta di scolo delle acque del terrazzo”.
Dunque una duplicità di cause che portano il Consulente ad individuare le percentuali di responsabilità in un 67% a carico dei convenuti sia per l'omessa manutenzione del terrazzo CP_1
e canaletta di scolo, che per il ritardo nell'intervenire per il ripristino del terrazzo- atteso che viene individuato nell'anno 2014 l'intervento riparatorio laddove la denuncia delle infiltrazioni era di ottobre 2013-, mentre per il restante 33% a carico dei convenuti sia in quanto CP_3
proprietari del terreno/terrapieno ove insisteva l'albero di alloro, che per non aver proceduto alla eliminazione totale delle radici dell'albero una volta rimosso lo stesso.
6. In ordine al quantum debeatur, la ctu ha quantificato in euro 3.500,00 i danni subiti dall' , e riferibili solo ed esclusivamente alle strutture presenti all'interno del locale Parte_1
che risultano danneggiate dalle infiltrazioni, (controsoffittatura, pannelli, intonaco, materiale insonorizzante, pavimento in legno, ecc,), poste e realizzate dalla stessa parte attrice, come risulta provato dalle fatture in atti, dalle foto allegate, dalle relazioni tecniche di parte giurate e non compitamente confutate, ed anche dalle prove testimoniali assunte.
Nulla può essere riconosciuto per gli ulteriori danni pure richiesti, non essendovi prova certa in atti. Niente è stato provato in ordine alle attrezzature musicali in possesso (mixer, casse, radiomicrofoni), che sarebbero state danneggiate dalle dette infiltrazioni. Le stesse non sono state esibite al CTU, e per le quali sarebbe stato opportuno una verifica anticipatoria (atp). Pure la dedotta attività economica è rimasta sfornita di ogni supporto probatorio, non essendo stato indicato quale fosse- in termini economici- il guadagno mensile dell' per i corsi di Parte_1
canto e danza che assume di aver tenuto ed offerto a terzi.
8 7. Parte convenuta ha sostenuto, anche in comparsa conclusionale, che nella fattispecie CP_1
deve trovare applicazione l'art. 1226 c.c., trattandosi di “terrazza a livello con funzione di copertura dei vani sottostanti, benché d'uso esclusivo di uno solo dei condomini, deve ritenersi bene di proprietà condominiale ai sensi dell'art. 1117 c.c.” Con la conseguenza di ritenere che “la legittimazione passiva spetta al condomino e non al proprietario esclusivo del lastrico e/o terrazzo
a livello”.
Non si condivide tale impostazione.
Precisato, da un lato, che il terrazzo dei convenuti svolge la funzione di copertura del solo CP_1
locale condotto in locazione, all'epoca, dall' , e di proprietà di tale sig.ra Parte_1 Per_2
, che non è parte del presente giudizio, dall'altro lato si deve rilevare che dalla istruttoria
[...]
espletata (CTU e prova testi) è emersa la responsabilità esclusiva e concorrente dei convenuti nella causazione dei danni a parte attrice.
Ora, la disciplina richiamata da parte convenuta coerente con il regime giuridico previsto dall'art. 1226 c.c. prevede, tuttavia, l'estensione della funzione coprente del terrazzo/ lastrico solare a più di un immobile sottostante. Il che giustifica che la spesa per le riparazioni o ricostruzioni di un lastrico solare che non sia di uso comune a tutti i condomini debbono gravare per un terzo su chi ne ha l'uso esclusivo e per i restanti due terzi su “tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno”.
Ne consegue che una tale disciplina, se non presupponesse una pluralità di unità sottostanti il lastrico, si rivelerebbe incongruamente penalizzante, nei casi di struttura coprente un solo immobile (come nella fattispecie) per la proprietà di quest'ultimo, mentre la sua ratio è quella di tener conto dell'utilità comune che deriva dall'attitudine coprente del lastrico/terrazzo in favore di tutte le porzioni immobiliari che compongono l'edificio o la parte di edificio coperta dal lastrico/terrazzo medesimo, con la conseguenza di far sì che - trattandosi, appunto, di utilità comune - quanto maggiore sia il numero di unità che ne fruiscano, tanto minore sia, per ciascuna di queste, l'incidenza della partecipazione alla spesa;
incidenza che resta, invece, ragionevolmente, invariata per il che dispone in via esclusiva del lastrico/terrazzo e CP_2
che beneficia, dunque, di un'utilità sua propria, non condivisa con altri (v. Trib. Roma 5202/2021)
9 Nel caso di specie non vi è un uso esclusivo da bilanciare con un'utilità comune, bensì due usi esclusivi che coesistono, speculari e sostanzialmente equivalenti: la fruizione, sopra, del terrazzo come superficie esterna e, sotto, del solaio quale soffitto.
Per giunta, la presente causa ha carattere risarcitorio, non condominiale, nel senso che ha ad oggetto non un dissidio sulla ripartizione di oneri per iniziative di manutenzione, bensì la richiesta del conduttore dell'immobile sottostante di trovare ristoro per danni (essenzialmente) subiti alle proprie attrezzature, arredi e beni, che, come emerso dagli accertamenti peritali, sono stati provocati da infiltrazioni dovute alle già esaminate concause.
8.Stante quanto tutto sopra considerato e argomentato, i convenuti vanno condannati- pro quota- al risarcimento dei danni in favore di parte attrice, pari ad € 3.5000,00, nella misura di Euro
2.345,00 a carico della convenuta ed in solido con i terzi Controparte_1
chiamati e , ed Euro 1.155,00 a carico dei sigg. Controparte_5 Controparte_6 CP_3
e , in solido.
[...] Controparte_4
Poiché si tratta di danno extracontrattuale, il risarcimento soggiace all'applicazione degli interessi
(legali), con decorrenza dalla domanda. Non vi sono i presupposti per una rivalutazione, trattandosi di importi già stimati a valori attuali.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con attribuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno –seconda sezione civile-, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall' , in persona del Presidente legale rappresentante Parte_1
p.t., nei confronti del , e dei sig.ra Controparte_2 Controparte_1
, e , con la chiamata in causa di
[...] Controparte_3 Controparte_4 CP_5
e , ogni altra domanda o eccezione rigettata, così provvede:
[...] Controparte_6
-dichiara la contumacia del;
Controparte_2
- dichiara cessata la materia del contendere nei confronti del per Controparte_2
rinuncia dell'attrice;
10 -accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna , Controparte_1
e , in solido, al pagamento in favore di parte attrice della Controparte_5 Controparte_6
somma di Euro 2.345,00, oltre interessi legali come in motivazione;
- condanna, altresì, e in solido al pagamento in favore Controparte_3 Controparte_4
di parte attrice della somma di Euro 1.155,00, oltre interessi legali come in motivazione;
- condanna i convenuti tutti in solido al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice che si liquidano in Euro 4.250,00, di cui euro 250,00 per esborsi, oltre la maggiorazione del 15%, IVA e
Cassa come per legge;
- pone le spese di CTU, come già liquidate, in via definitiva a carico dei convenuti in solido.
Così deciso in Salerno, lì 06/02/2025. Il Giudice onorario
Avv. Francesco Saverio Ruggiero
.
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