TRIB
Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/03/2025, n. 2406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2406 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25161/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice Relatore Est.
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, discussa nella camera di consiglio del 12/02/2025, promossa con ricorso depositato in data 10/07/2024 da:
(C.F: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 cittadino italiano, assistito e difeso dall'avv. Antonella Ratti, presso il cui studio - sito in Milano, via
Fontana n. 22 – è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE nei confronti di
C.F.: ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 cittadina italiana;
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio contenzioso ex art. 473-bis.49 c.p.c.
Atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c.;
CONCLUSIONI per : come rassegnate all'udienza del Parte_1
29/01/2025;
***
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis.49 c.p.c. depositato in data 10/07/2024, Parte_1 chiedeva di dichiarare la separazione personale dal coniuge Controparte_1 con il quale aveva contratto matrimonio civile in Milano (MI) il 26/05/2001 (atto iscritto nei registri pagina 1 di 3 di detto Comune - anno 2001, R.01, n. 858, parte I), nonché – decorso il termine di legge – di dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi.
Il ricorrente rappresentava che dall'unione con la resistente non erano nati figli, precisava che negli anni era venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita tra i coniugi in ragione di una profonda incompatibilità caratteriale che aveva reso intollerabile la prosecuzione della loro convivenza aggravata anche dal fatto che la sig.ra era da anni affetta da problemi di CP_1 alcolismo e rifiutava qualsiasi tipo di supporto al riguardo.
All' udienza comparizione delle parti celebrata in data 29/01/2025, la resistente non compariva né si costituiva, nonostante la notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e, pertanto, il Giudice delegato ne dichiarava la contumacia, procedendo all'audizione della parte ricorrente, che dichiarava: “Confermo la volontà di separarmi. La signora ne è informata, sa anche del ricorso e che oggi c'era l'udienza, lei vive ancora
a casa con me ma ha problemi di alcolismo, non se ne va perché non vuole tornare da sua madre, che abita vicina a noi. Io fino a maggio ho preso la NASPI;
sono attualmente disoccupato;
noi siamo in affitto, il contratto
è intestato a me e scade a maggio.”
Il Giudice delegato, quindi, autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo di mutuo rispetto e non adottava provvedimenti provvisori ed urgenti, in assenza di prole e di domande economiche, invitando il procuratore di parte ricorrente alla discussione orale della causa.
Parte ricorrente insisteva nella domanda di separazione, nonché di prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio;
pertanto, il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione con riferimento alla domanda di separazione tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al
Collegio in camera di consiglio.
La causa veniva discussa e decisa alla camera di consiglio del 12/02/2025.
*******
Sulla pronuncia di separazione
La domanda principale di separazione è fondata e va accolta.
La natura delle doglianze esposte dal ricorrente nell'atto introduttivo, la separazione di fatto tra i coniugi, la profonda incompatibilità caratteriale che aveva reso intollerabile la prosecuzione della loro convivenza e l'assenza della resistente che non ha permesso l'esperimento del tentativo di conciliazione sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità allo stato della prosecuzione della convivenza.
Pertanto, ricorrono i presupposti di cui all'art. 151, comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
Si rileva che il ricorrente ha chiesto altresì di dichiarare lo scioglimento del matrimonio ex art. 473bis.49 c.p.c. e, pertanto – non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni – la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda di divorzio.
Sulle spese di lite
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] che hanno contratto matrimonio civile in Milano (MI) in data Controparte_1
26/05/2001 (atto iscritto nei registri di detto Comune - anno 2001, R.01, n. 858, parte I);
2) Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano (MI), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3) Spese di lite al definitivo.
4) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice
Relatore dott.ssa Valentina Di Peppe;
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 12 febbraio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Susanna Terni
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice Relatore Est.
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, discussa nella camera di consiglio del 12/02/2025, promossa con ricorso depositato in data 10/07/2024 da:
(C.F: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 cittadino italiano, assistito e difeso dall'avv. Antonella Ratti, presso il cui studio - sito in Milano, via
Fontana n. 22 – è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE nei confronti di
C.F.: ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 cittadina italiana;
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio contenzioso ex art. 473-bis.49 c.p.c.
Atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c.;
CONCLUSIONI per : come rassegnate all'udienza del Parte_1
29/01/2025;
***
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis.49 c.p.c. depositato in data 10/07/2024, Parte_1 chiedeva di dichiarare la separazione personale dal coniuge Controparte_1 con il quale aveva contratto matrimonio civile in Milano (MI) il 26/05/2001 (atto iscritto nei registri pagina 1 di 3 di detto Comune - anno 2001, R.01, n. 858, parte I), nonché – decorso il termine di legge – di dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi.
Il ricorrente rappresentava che dall'unione con la resistente non erano nati figli, precisava che negli anni era venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita tra i coniugi in ragione di una profonda incompatibilità caratteriale che aveva reso intollerabile la prosecuzione della loro convivenza aggravata anche dal fatto che la sig.ra era da anni affetta da problemi di CP_1 alcolismo e rifiutava qualsiasi tipo di supporto al riguardo.
All' udienza comparizione delle parti celebrata in data 29/01/2025, la resistente non compariva né si costituiva, nonostante la notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e, pertanto, il Giudice delegato ne dichiarava la contumacia, procedendo all'audizione della parte ricorrente, che dichiarava: “Confermo la volontà di separarmi. La signora ne è informata, sa anche del ricorso e che oggi c'era l'udienza, lei vive ancora
a casa con me ma ha problemi di alcolismo, non se ne va perché non vuole tornare da sua madre, che abita vicina a noi. Io fino a maggio ho preso la NASPI;
sono attualmente disoccupato;
noi siamo in affitto, il contratto
è intestato a me e scade a maggio.”
Il Giudice delegato, quindi, autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo di mutuo rispetto e non adottava provvedimenti provvisori ed urgenti, in assenza di prole e di domande economiche, invitando il procuratore di parte ricorrente alla discussione orale della causa.
Parte ricorrente insisteva nella domanda di separazione, nonché di prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio;
pertanto, il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione con riferimento alla domanda di separazione tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al
Collegio in camera di consiglio.
La causa veniva discussa e decisa alla camera di consiglio del 12/02/2025.
*******
Sulla pronuncia di separazione
La domanda principale di separazione è fondata e va accolta.
La natura delle doglianze esposte dal ricorrente nell'atto introduttivo, la separazione di fatto tra i coniugi, la profonda incompatibilità caratteriale che aveva reso intollerabile la prosecuzione della loro convivenza e l'assenza della resistente che non ha permesso l'esperimento del tentativo di conciliazione sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità allo stato della prosecuzione della convivenza.
Pertanto, ricorrono i presupposti di cui all'art. 151, comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
Si rileva che il ricorrente ha chiesto altresì di dichiarare lo scioglimento del matrimonio ex art. 473bis.49 c.p.c. e, pertanto – non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni – la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda di divorzio.
Sulle spese di lite
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] che hanno contratto matrimonio civile in Milano (MI) in data Controparte_1
26/05/2001 (atto iscritto nei registri di detto Comune - anno 2001, R.01, n. 858, parte I);
2) Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano (MI), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3) Spese di lite al definitivo.
4) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice
Relatore dott.ssa Valentina Di Peppe;
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 12 febbraio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Susanna Terni
pagina 3 di 3