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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 30/04/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1202/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
Parte_2
CONVENUTI
Oggi 30 aprile 2025 ad ore 9.30 innanzi al dott. Agnese Currò Dossi, sono comparsi:
l'avv. GREGORONI GIULIANA per l'attore la quale si riporta agli atti e conclusioni.
l'avv. TASINI ENRICO per i convenuti il quale si riporta agli atti e alle proprie conclusioni.
Il Giudice si ritira per la stesura del provvedimento.
Il Giudice
Dott. Agnese Currò Dossi
Alle ore 16,30 il Giudice chiude il verbale e procede al deposito telematico della sentenza unitamente al presente verbale che la contiene.
Il Giudice
Dott. Agnese Currò Dossi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Agnese Currò Dossi ha pronunciato ex art. 420 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1202/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. GREGORONI GIULIANA
ATTORE opponente contro nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Claudia Gamboni del Foro di Pesaro e dall'avv. TASINI ENRICO del Foro di Rimini nato a [...] il [...] c.f. , rappresentato Parte_2 C.F._3
e difeso dall'Avv. Claudia Gamboni del Foro di Pesaro e dall'avv. TASINI ENRICO del Foro di
Rimini
CONVENUTI opposti
La causa è iscritta ruolo in data 26.4.2024 e trattenuta in decisione all'udienza di discussione del
30.4.2025. La natura delle questioni ha consentito la discussione orale e la pronuncia immediata dell'ordinanza con la lettura del dispositivo e della concisa enunciazione delle ragioni di fatto e diritto della decisione. Sentita l'esposizione delle parti in merito alla posizione di tutela ed alle difese delle dedotte allegazioni, il giudice così provvede.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. ritualmente notificato si opponeva al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 256/2024 del 11/03/2024 emesso dal Tribunale di Rimini - R.G. n. 418/2024, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 9.000,00, oltre interessi come da domanda e delle spese della procedura monitoria liquidate in € 800,00 per onorari ed € 145,50 per esborsi, oltre accessori di legge;
a titolo di canoni di locazione non corrisposti. Chiedeva il rigetto dell'avversa richiesta di provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto, la revoca dell'opposto Decreto
Ingiuntivo n. 256/2024 del 11/03/2024 – R.G. n. 418/2024 e, in subordine, accertare e dichiarare che vanta nei confronti di e un credito documentato, certo, Parte_1 Parte_2 Controparte_1 liquido ed esigibile pari a complessivi € 8.358,58 (Euro ottomilatrecentocinquantaotto,58) oltre interessi, conseguentemente dichiarare che è tenuto a corrispondere a Parte_1 Parte_2
e solo la somma di € 641,42 (Euro seicentoquarantuno,42), pari alla differenza fra Controparte_1
l'importo indicato nel Decreto Ingiuntivo opposto e le spese sostenute dallo stesso , oltre Parte_1
le spese di giustizia della fase monitoria.
Si costituivano in giudizio e chiedendo disporre la Controparte_1 Parte_2
provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, l'assegnazione di un termine per consentire l'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010, e nel merito il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiunto opposto.
Concessa la provvisoria esecuzione e tentata la mediazione obbligatoria con esito negativo, la causa veniva istruita mediante l'espletamento della prova testimoniale richiesta da parte opponente;
quindi, veniva rinviata all'odierna udienza per discussione e rimessione della causa in decisione, con la concessione di termine per brevi note difensive.
Nel merito, è pacifico che le parti abbiano sottoscritto in data 13.05.2015 un contratto di locazione registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Rimini in data 27.05.2015 al n. 4973, Ufficio TG3, Serie
3T, (codice identificativo: TG315T004973000XF) per la durata in anni quattro, prorogabili di ulteriori quattro anni e con facoltà di rinnovo tacito alla scadenza alle medesime condizioni(cfr.: doc.
2), avente ad oggetto l'immobile di proprietà dei convenuti opposti e Controparte_1 Pt_2
sita in Rimini, località Miramare (RN), Via Ivo Oliveti n. 85, posta al piano terra, composta
[...]
da ingresso, bagno, soggiorno-cucina-sala da pranzo, camera da letto, distinta al Catasto Fabbricati del comune di Rimini al foglio n. 124, particella n. 2113, sub 12, Zona Cens. 2, Cat. A/3, classe 4, consistenza n. 5 vani, completa di arredo, come da visura catastale allegata (cfr.:doc. 1).
Dal contratto risulta un canone di locazione annuale pari ad € 6.600,00 (Euro seimilaseicento/00), che il conduttore si obbligava a versare in 12 rate mensili anticipate di € 550,00 (Euro cinquecentocinquanta/00), ciascuna entro il giorno tredici di ogni mese (cfr.:doc. 2).
Con successivo accordo sottoscritto in data 31.10.2020, veniva concordato l'aumento del canone di locazione, stabilito nella somma annuale di € 7.200,00 (Euro settemiladuecento/00), che il conduttore si obbligava a versare in 12 rate mensili anticipate di € 600,00 (Euro seicento/00) con la specifica che il canone di locazione non comprendesse le utenze utilizzate dal conduttore (cfr.:doc. 3).
Tali circostanze sono tutte documentalmente provate.
Orbene, che l'attore opponente si sia reso moroso nel pagamento di quindici mensilità del canone locativo (giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre dell'anno 2021; gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno dell'anno 2022; febbraio, marzo ed aprile dell'anno 2023) per un totale complessivo di € 9.000,00, è circostanza provata, come si evince dagli estratti conto allegati dagli opposti.
Peraltro la circostanza che i canoni non risultanti dagli estratti conto allegati dai creditori opposti siano in realtà stati pagati per intero in nero, non ha trovato alcun riscontro probatorio.
, sentito quale testimone all'udienza del 15.1.2025, ha Testimone_1 dichiarato “Non è vero non ho mai preso soldi dal per il pagamento dei suoi canoni di Pt_1
locazione. Il rapporto locativo era tra di loro e io non ero coinvolto. Ribadisco che il non ha Pt_1
mai pagato i canoni attraverso di me. Preciso che in inverno non ero mai sul posto perché la mia è un'attività stagionale” (cfr.: il verbale dell'udienza del 15.1.2025).
Il credito opposto risulta pertanto provato.
Come noto, la proposizione di un'opposizione a decreto ingiuntivo dà vita a un giudizio ordinario a cognizione piena, volto all'accertamento dell'esistenza del credito ingiunto e caratterizzato dalla c.d. inversione dell'iniziativa processuale, in quanto il creditore opposto, pur assumendo il ruolo formale di convenuto, è nella sostanza attore, e come tale risulta gravato dell'onere della prova in ordine alla fondatezza della propria domanda. Nel caso di specie, pertanto, il creditore opposto ha l'onere di provare il proprio diritto di credito al pagamento dei canoni, mentre incombe sull'opponente la prova dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto azionato.
Quanto all'asserito credito vantato dall'opponente per somme di denaro derivanti dal pagamento delle utenze domestiche relative all'abitazione concessagli in locazione, ai sensi del contratto, per il periodo antecedente il 31.10.2020, la circostanza appare infondata e non provata. Peraltro le bollette prodotte
(doc.ti 5, 6 e 7), risultano tutte intestate al quale soggetto tenuto al pagamento. Parte_1
Quanto ai beni di arredamento acquistati dal (televisore, materasso, sedie, tavoli, Pt_1 elettrodomestici), posto che l'immobile è stato locato “completo di arredo” (cfr.: Art. 11 contratto di locazione) e che il teste ha smentito di aver mai aiutato il a portare Testimone_2 Pt_1 mobili ed elettrodomestici nell'appartamento al fine di completare l'arredo mancante o sostituire quello deteriorato “Io non ho mai aiutato il a portare in casa mobili e o elettrodomestici” Pt_1
(cfr.: verbale udienza 17.10.2024), i creditori opposti precisano che l'immobile è stato sgomberato in data 02.08.2024 e il ricorrente non smentisce la circostanza. Il fatto del mancato completamento del trasloco per causa imputabile ai locatori, è circostanza rimasta priva di riscontro probatorio.
Quanto ai lavori di ripristino e/o migliorie che il conduttore asserisce aver apportato ai locali, anche tale circostanza risulta non provata. Il teste sentito all'udienza del 17.10.2024, ha Testimone_2
negato di essere intervenuto su commissione del al fine di eliminare le muffe presenti , anzi ne Pt_1
ha smentito la presenza “Io sono intervenuto per opere murarie (dovevo creare delle divisioni interne) non ricordo di avere visto muffe.” (cfr.: verbale udienza 17.10.2024).
L'opposizione appare pertanto destituita di ogni fondamento e va respinta.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
Respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 256/2024 del
Tribunale di Rimini in ogni sua parte.
Condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 Controparte_1
e che liquida in euro 4.000,00 per onorari, oltre spese generali 15%, IVA e Parte_2
CPA. Pone a carico della parte soccombente le spese relative alla mediazione.
Sentenza resa ex articolo 420 c.p.c. pubblicata telematicamente con allegazione al verbale.
Rimini, 30.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Agnese Currò Dossi
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
Parte_2
CONVENUTI
Oggi 30 aprile 2025 ad ore 9.30 innanzi al dott. Agnese Currò Dossi, sono comparsi:
l'avv. GREGORONI GIULIANA per l'attore la quale si riporta agli atti e conclusioni.
l'avv. TASINI ENRICO per i convenuti il quale si riporta agli atti e alle proprie conclusioni.
Il Giudice si ritira per la stesura del provvedimento.
Il Giudice
Dott. Agnese Currò Dossi
Alle ore 16,30 il Giudice chiude il verbale e procede al deposito telematico della sentenza unitamente al presente verbale che la contiene.
Il Giudice
Dott. Agnese Currò Dossi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Agnese Currò Dossi ha pronunciato ex art. 420 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1202/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. GREGORONI GIULIANA
ATTORE opponente contro nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Claudia Gamboni del Foro di Pesaro e dall'avv. TASINI ENRICO del Foro di Rimini nato a [...] il [...] c.f. , rappresentato Parte_2 C.F._3
e difeso dall'Avv. Claudia Gamboni del Foro di Pesaro e dall'avv. TASINI ENRICO del Foro di
Rimini
CONVENUTI opposti
La causa è iscritta ruolo in data 26.4.2024 e trattenuta in decisione all'udienza di discussione del
30.4.2025. La natura delle questioni ha consentito la discussione orale e la pronuncia immediata dell'ordinanza con la lettura del dispositivo e della concisa enunciazione delle ragioni di fatto e diritto della decisione. Sentita l'esposizione delle parti in merito alla posizione di tutela ed alle difese delle dedotte allegazioni, il giudice così provvede.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. ritualmente notificato si opponeva al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 256/2024 del 11/03/2024 emesso dal Tribunale di Rimini - R.G. n. 418/2024, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 9.000,00, oltre interessi come da domanda e delle spese della procedura monitoria liquidate in € 800,00 per onorari ed € 145,50 per esborsi, oltre accessori di legge;
a titolo di canoni di locazione non corrisposti. Chiedeva il rigetto dell'avversa richiesta di provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto, la revoca dell'opposto Decreto
Ingiuntivo n. 256/2024 del 11/03/2024 – R.G. n. 418/2024 e, in subordine, accertare e dichiarare che vanta nei confronti di e un credito documentato, certo, Parte_1 Parte_2 Controparte_1 liquido ed esigibile pari a complessivi € 8.358,58 (Euro ottomilatrecentocinquantaotto,58) oltre interessi, conseguentemente dichiarare che è tenuto a corrispondere a Parte_1 Parte_2
e solo la somma di € 641,42 (Euro seicentoquarantuno,42), pari alla differenza fra Controparte_1
l'importo indicato nel Decreto Ingiuntivo opposto e le spese sostenute dallo stesso , oltre Parte_1
le spese di giustizia della fase monitoria.
Si costituivano in giudizio e chiedendo disporre la Controparte_1 Parte_2
provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, l'assegnazione di un termine per consentire l'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010, e nel merito il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiunto opposto.
Concessa la provvisoria esecuzione e tentata la mediazione obbligatoria con esito negativo, la causa veniva istruita mediante l'espletamento della prova testimoniale richiesta da parte opponente;
quindi, veniva rinviata all'odierna udienza per discussione e rimessione della causa in decisione, con la concessione di termine per brevi note difensive.
Nel merito, è pacifico che le parti abbiano sottoscritto in data 13.05.2015 un contratto di locazione registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Rimini in data 27.05.2015 al n. 4973, Ufficio TG3, Serie
3T, (codice identificativo: TG315T004973000XF) per la durata in anni quattro, prorogabili di ulteriori quattro anni e con facoltà di rinnovo tacito alla scadenza alle medesime condizioni(cfr.: doc.
2), avente ad oggetto l'immobile di proprietà dei convenuti opposti e Controparte_1 Pt_2
sita in Rimini, località Miramare (RN), Via Ivo Oliveti n. 85, posta al piano terra, composta
[...]
da ingresso, bagno, soggiorno-cucina-sala da pranzo, camera da letto, distinta al Catasto Fabbricati del comune di Rimini al foglio n. 124, particella n. 2113, sub 12, Zona Cens. 2, Cat. A/3, classe 4, consistenza n. 5 vani, completa di arredo, come da visura catastale allegata (cfr.:doc. 1).
Dal contratto risulta un canone di locazione annuale pari ad € 6.600,00 (Euro seimilaseicento/00), che il conduttore si obbligava a versare in 12 rate mensili anticipate di € 550,00 (Euro cinquecentocinquanta/00), ciascuna entro il giorno tredici di ogni mese (cfr.:doc. 2).
Con successivo accordo sottoscritto in data 31.10.2020, veniva concordato l'aumento del canone di locazione, stabilito nella somma annuale di € 7.200,00 (Euro settemiladuecento/00), che il conduttore si obbligava a versare in 12 rate mensili anticipate di € 600,00 (Euro seicento/00) con la specifica che il canone di locazione non comprendesse le utenze utilizzate dal conduttore (cfr.:doc. 3).
Tali circostanze sono tutte documentalmente provate.
Orbene, che l'attore opponente si sia reso moroso nel pagamento di quindici mensilità del canone locativo (giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre dell'anno 2021; gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno dell'anno 2022; febbraio, marzo ed aprile dell'anno 2023) per un totale complessivo di € 9.000,00, è circostanza provata, come si evince dagli estratti conto allegati dagli opposti.
Peraltro la circostanza che i canoni non risultanti dagli estratti conto allegati dai creditori opposti siano in realtà stati pagati per intero in nero, non ha trovato alcun riscontro probatorio.
, sentito quale testimone all'udienza del 15.1.2025, ha Testimone_1 dichiarato “Non è vero non ho mai preso soldi dal per il pagamento dei suoi canoni di Pt_1
locazione. Il rapporto locativo era tra di loro e io non ero coinvolto. Ribadisco che il non ha Pt_1
mai pagato i canoni attraverso di me. Preciso che in inverno non ero mai sul posto perché la mia è un'attività stagionale” (cfr.: il verbale dell'udienza del 15.1.2025).
Il credito opposto risulta pertanto provato.
Come noto, la proposizione di un'opposizione a decreto ingiuntivo dà vita a un giudizio ordinario a cognizione piena, volto all'accertamento dell'esistenza del credito ingiunto e caratterizzato dalla c.d. inversione dell'iniziativa processuale, in quanto il creditore opposto, pur assumendo il ruolo formale di convenuto, è nella sostanza attore, e come tale risulta gravato dell'onere della prova in ordine alla fondatezza della propria domanda. Nel caso di specie, pertanto, il creditore opposto ha l'onere di provare il proprio diritto di credito al pagamento dei canoni, mentre incombe sull'opponente la prova dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto azionato.
Quanto all'asserito credito vantato dall'opponente per somme di denaro derivanti dal pagamento delle utenze domestiche relative all'abitazione concessagli in locazione, ai sensi del contratto, per il periodo antecedente il 31.10.2020, la circostanza appare infondata e non provata. Peraltro le bollette prodotte
(doc.ti 5, 6 e 7), risultano tutte intestate al quale soggetto tenuto al pagamento. Parte_1
Quanto ai beni di arredamento acquistati dal (televisore, materasso, sedie, tavoli, Pt_1 elettrodomestici), posto che l'immobile è stato locato “completo di arredo” (cfr.: Art. 11 contratto di locazione) e che il teste ha smentito di aver mai aiutato il a portare Testimone_2 Pt_1 mobili ed elettrodomestici nell'appartamento al fine di completare l'arredo mancante o sostituire quello deteriorato “Io non ho mai aiutato il a portare in casa mobili e o elettrodomestici” Pt_1
(cfr.: verbale udienza 17.10.2024), i creditori opposti precisano che l'immobile è stato sgomberato in data 02.08.2024 e il ricorrente non smentisce la circostanza. Il fatto del mancato completamento del trasloco per causa imputabile ai locatori, è circostanza rimasta priva di riscontro probatorio.
Quanto ai lavori di ripristino e/o migliorie che il conduttore asserisce aver apportato ai locali, anche tale circostanza risulta non provata. Il teste sentito all'udienza del 17.10.2024, ha Testimone_2
negato di essere intervenuto su commissione del al fine di eliminare le muffe presenti , anzi ne Pt_1
ha smentito la presenza “Io sono intervenuto per opere murarie (dovevo creare delle divisioni interne) non ricordo di avere visto muffe.” (cfr.: verbale udienza 17.10.2024).
L'opposizione appare pertanto destituita di ogni fondamento e va respinta.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
Respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 256/2024 del
Tribunale di Rimini in ogni sua parte.
Condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 Controparte_1
e che liquida in euro 4.000,00 per onorari, oltre spese generali 15%, IVA e Parte_2
CPA. Pone a carico della parte soccombente le spese relative alla mediazione.
Sentenza resa ex articolo 420 c.p.c. pubblicata telematicamente con allegazione al verbale.
Rimini, 30.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Agnese Currò Dossi