Ordinanza cautelare 22 gennaio 2025
Sentenza breve 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 18/06/2025, n. 12006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12006 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 12006/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14118/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il IO
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14118 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentate e difese dall'avvocato Andrea Maestri, con domicilio eletto presso il suo studio in Ravenna, Via Giuseppe Bovini n. 43 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo
del provvedimento di rifiuto di visto turistico del 6 novembre 2024 emesso dal Consolato Generale d'Italia a Casablanca.
per quanto riguarda i motivi aggiunti
del provvedimento di rifiuto di visto turistico del 7 marzo 2025 emesso dal Consolato Generale d'Italia a Casablanca.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 il dott. Giovanni Petroni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, le ricorrenti -OMISSIS- – rispettivamente madre e figlia – hanno impugnato il provvedimento del 6 novembre 2024, con cui il Consolato Generale d'Italia a Casablanca ha rigettato la richiesta presentata da -OMISSIS- al fine di ottenere un visto in ingresso per motivi turistici, per far visita alla figlia, cittadina italiana.
2. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale si è costituito in giudizio con atto di mero stile, chiedendo il rigetto del ricorso.
3. Con ordinanza cautelare del 21 gennaio 2025, il Collegio ha disposto l’accoglimento dell’istanza cautelare e ordinato all’Amministrazione competente il riesame della domanda di visto.
4. In data 14 marzo 2025 l’Amministrazione resistente ha depositato documentazione includente una relazione sui fatti di causa redatta dalla Sede diplomatica e l’ulteriore provvedimento, datato 7 marzo 2025, recante la conferma, in esito al riesame, del diniego originariamente impugnato. In particolare, tale ultimo provvedimento, redatto sul modello uniforme previsto per le richieste di visto Schengen, è così motivato: «lei non ha dimostrato di poter acquisire legalmente mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno, sia per il ritorno nel paese di origine o di residenza, oppure per il transito per un paese terzo nel quale la sua ammissione è garantita».
5. In data 8 maggio 2025 le ricorrenti hanno depositato ricorso per motivi aggiunti chiedendo l’annullamento del provvedimento da ultimo menzionato, lamentando violazione di legge ed eccesso di potere, per carenza istruttoria e difetto di motivazione.
6. Alla camera di consiglio del 17 giugno 2025, all’esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione, con avviso di possibile definizione della stessa con sentenza breve.
7. Tutto ciò premesso, nel definire il giudizio ai sensi dell’art. 60 c.p.a., il Collegio rileva anzitutto che le domande proposte da -OMISSIS- devono essere dichiarate inammissibili per difetto di legittimazione a ricorrere. Quest’ultima, infatti, non è destinataria dei provvedimenti impugnati e vanta un interesse di mero fatto al rilascio del visto in favore della madre.
8. Venendo alle domande presentate da -OMISSIS-, il ricorso introduttivo va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il diniego originario è stato superato dal successivo provvedimento negativo emesso in esito al riesame disposto da questo Tribunale.
9. Il ricorso per motivi aggiunti è fondato in quanto:
a) -OMISSIS- è stata invitata a trascorrere 12 giorni (dal 22 novembre al 4 dicembre 2024) in Italia su invito della figlia -OMISSIS-, cittadina italiana e operatrice sanitaria, titolare - per quanto emerge dalla dichiarazione dei redditi presentata nell’anno 2024 - di redditi annui per euro 15.352,00;
b) -OMISSIS- ha dichiarato, oltre che di voler ospitare la madre nella propria abitazione, di farsi carico delle sue spese di sostentamento durante il soggiorno e di aver stipulato in suo favore una polizza sanitaria e una fideiussione bancaria; analoga dichiarazione è stata rilasciata dal marito di -OMISSIS-;
c) il contratto di fideiussione – a garanzia dei debiti eventualmente assunti da -OMISSIS- durante il suo soggiorno, fino all’importo di euro 2.716,68 – e la polizza sanitaria sono state depositate agli atti, unitamente alla prenotazione dei biglietti aerei di andata e ritorno;
d) sebbene i redditi personali della richiedente il visto siano effettivamente modesti (si tratta di circa 85,00 euro al mese a titolo di pensione), si ritiene che le risorse messe a disposizione dalla figlia ospitante – sopra dettagliatamente indicate – possano dirsi sufficienti, ai sensi della normativa in materia (cfr. in particolare il D.M. n. 850 dell’11 maggio 2011, sub 19), per il periodo di soggiorno richiesto, sicché la motivazione del provvedimento impugnato non appare coerente con i dati emersi dall’istruttoria;
e) non risultano invece significativi, ai fini della valutazione del rischio migratorio, gli ulteriori elementi addotti dalla sede diplomatica con riferimento, per un verso, all’età anagrafica della richiedente, che costituisce un dato neutro rispetto alla possibile intenzione di espatriare illegalmente, e all’esistenza di un precedente di diniego di analoga richiesta.
10. Il provvedimento impugnato con i motivi aggiunti va quindi annullato. Sebbene non possa disporsi, in questa sede, la condanna dell’Amministrazione al rilascio del provvedimento richiesto – non sussistendo i presupposti di cui agli artt. 34, co. 1, lett. c) e 31, co. 3, c.p.a. – va precisato, anche tenuto conto di quanto previsto dall’art. 10 bis della l. 241/1990, che nell'esercitare nuovamente il suo potere l’Amministrazione non potrà addurre nuovamente profili motivazionali tali da porre in dubbio la sussistenza del requisito economico già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore di -OMISSIS- come specificato nel dispositivo; possono invece essere compensate, in ragione della pronuncia in rito, nei rapporti tra -OMISSIS- e l’Amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il IO (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara inammissibile il ricorso principale ed il ricorso per motivi aggiunti proposti da -OMISSIS-;
- dichiara improcedibile il ricorso principale proposto da -OMISSIS-;
- accoglie il ricorso per motivi aggiunti proposto da -OMISSIS- e per l’effetto annulla il provvedimento di rifiuto di visto turistico del 7 marzo 2025 (port. 2536) emesso dal Consolato Generale d'Italia a Casablanca;
- condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese legali in favore di -OMISSIS-, che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre ad accessori come per legge e al rimborso del contributo unificato versato;
- compensa integralmente le spese di lite tra -OMISSIS- e l’Amministrazione resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Giovanni Petroni, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Petroni | Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.