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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 12/11/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore Dott. Gianluca Gelso Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. 1144/2025 proposta in via congiunta da
(C.F.: ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
rappresenta e difesa dagli avv.ti Francesca Costantini e Adolfina Folliero.
e
(C.F.: ), nato in [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesca Costantini e Adolfina Folliero.
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto l'interesse dei figli e non risultano essere in contrasto con disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
1) I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2) il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori: le decisioni di maggiore Per_1 importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente;
3) il figlio minore risiederà in via prevalente presso la madre, mentre l'altro coniuge potrà Per_1 vederlo e tener quando vorrà previo accordo con il collocatario e comunque in caso di disaccordo: a fine settimana alterni dal venerdì quando si recherà a prenderlo all'orario di uscita di scuola alla domenica alle ore 21.00 quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
nei giorni infrasettimanali di giovedì e venerdì con OT (nella settimana in cui il week end starà con la madre) in particolare lo prenderà il giovedì all'uscita di scuola e lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna il venerdì entro le ore 21.00. Nonché durante le vacanze estive per n.15 giorni consecutivi la prima o la seconda metà del mese di agosto da concordarsi con l'altro coniuge entro il 30 aprile di ciascun anno. Per metà delle vacanze scolastiche natalizie invertendo ogni anno i periodi comprendenti i giorni di Natale e Capodanno e per 3 giorni delle festività scolastiche Pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o Pasquetta, per il compleanno di ad anni alterni;
Per_1
4) la casa familiare sita in Santa Marinella (RM) in Via Giovanni Falcone S. Severa n.3 – lettera C, di proprietà esclusiva della SI.ra , è assegnata a quest'ultima con quanto in essa Parte_1 contenuto e l'altro coniuge se ne è già allontanato;
5) il SI. corrisponderà alla SI.ra un assegno mensile di Euro Controparte_1 Parte_1
300,00 per il mantenimento del figlio a decorrere dal mese di luglio 2025 al domicilio Per_1 dell'avente diritto entro i primi cinque gni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
6) le spese straordinarie del figlio minore di natura medico sanitaria, scolastica, sportiva, Per_1 parascolastica e ricreativa purchè prev te concordate ad eccezione di quelle che siano conseguenza di decisioni già convenute o caratterizzate da urgenza sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% cadauno. Per l'individuazione delle spese straordinarie si fa riferimento al Protocollo adottato dal Tribunale di Civitavecchia;
7) i coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio nonché rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli del figlio minore Per_1
Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 11.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore Dott. Gianluca Gelso Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. 1144/2025 proposta in via congiunta da
(C.F.: ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
rappresenta e difesa dagli avv.ti Francesca Costantini e Adolfina Folliero.
e
(C.F.: ), nato in [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesca Costantini e Adolfina Folliero.
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto l'interesse dei figli e non risultano essere in contrasto con disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
1) I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2) il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori: le decisioni di maggiore Per_1 importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente;
3) il figlio minore risiederà in via prevalente presso la madre, mentre l'altro coniuge potrà Per_1 vederlo e tener quando vorrà previo accordo con il collocatario e comunque in caso di disaccordo: a fine settimana alterni dal venerdì quando si recherà a prenderlo all'orario di uscita di scuola alla domenica alle ore 21.00 quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
nei giorni infrasettimanali di giovedì e venerdì con OT (nella settimana in cui il week end starà con la madre) in particolare lo prenderà il giovedì all'uscita di scuola e lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna il venerdì entro le ore 21.00. Nonché durante le vacanze estive per n.15 giorni consecutivi la prima o la seconda metà del mese di agosto da concordarsi con l'altro coniuge entro il 30 aprile di ciascun anno. Per metà delle vacanze scolastiche natalizie invertendo ogni anno i periodi comprendenti i giorni di Natale e Capodanno e per 3 giorni delle festività scolastiche Pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o Pasquetta, per il compleanno di ad anni alterni;
Per_1
4) la casa familiare sita in Santa Marinella (RM) in Via Giovanni Falcone S. Severa n.3 – lettera C, di proprietà esclusiva della SI.ra , è assegnata a quest'ultima con quanto in essa Parte_1 contenuto e l'altro coniuge se ne è già allontanato;
5) il SI. corrisponderà alla SI.ra un assegno mensile di Euro Controparte_1 Parte_1
300,00 per il mantenimento del figlio a decorrere dal mese di luglio 2025 al domicilio Per_1 dell'avente diritto entro i primi cinque gni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
6) le spese straordinarie del figlio minore di natura medico sanitaria, scolastica, sportiva, Per_1 parascolastica e ricreativa purchè prev te concordate ad eccezione di quelle che siano conseguenza di decisioni già convenute o caratterizzate da urgenza sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% cadauno. Per l'individuazione delle spese straordinarie si fa riferimento al Protocollo adottato dal Tribunale di Civitavecchia;
7) i coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio nonché rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli del figlio minore Per_1
Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 11.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone