Articolo 13 della Legge 10 dicembre 1957, n. 1188
Articolo 12
Versione
3 gennaio 1958
Art. 13.
Con decreto da emanarsi dal Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro, verra' fissata la misura dell'indennita' spettante al presidente.
Tale indennita' gravera' sul bilancio dell'Istituto.

Entrata in vigore il 3 gennaio 1958