Art. 13.
Con decreto da emanarsi dal Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro, verra' fissata la misura dell'indennita' spettante al presidente.
Tale indennita' gravera' sul bilancio dell'Istituto.
Con decreto da emanarsi dal Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro, verra' fissata la misura dell'indennita' spettante al presidente.
Tale indennita' gravera' sul bilancio dell'Istituto.