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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 01/10/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7471/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Veronica Marrapodi, nel procedimento cautelare iscritto al numero di ruolo indicato in epigrafe, promosso con ricorso depositato ex art. 281-decies c.p.c. in data 27/12/2024, da:
(C.F. ) con il patrocinio del Parte_1 C.F._1 proc. dom. avv. DE MAIO PIERPAOLO, giusta procura agli atti;
nei confronti del
(C.F. ), in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, e del , quale Controparte_2
Ufficiale di Governo, con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DISTRETTUALE DI BRESCIA;
nonché nei confronti del
C.F. ), in Controparte_3 P.IVA_2 persona del Sindaco pro tempore; ha pronunciato la seguente
ORDINANZA DI INCOMPETENZA
Con ricorso ritualmente notificato, nata a [...] il Parte_1
17/05/1961 e residente in [...], adiva l'intestatario Tribunale al fine di chiedere l'annullamento del decreto prot n. 136640 del 21.11.2024 (rif. Nr. 105519/2024/AREA 2) emesso dal Prefetto della Provincia di Bergamo e notificato in data 25.11.2024 con cui è stato respinto il ricorso proposto dalla sig.ra
avverso il provvedimento prot. n. 10008 del 09.08.2024, con Parte_1 il quale il Comune di ha cancellato la stessa Controparte_2 dall'anagrafe della popolazione residente, con conseguente annullamento del provvedimento prot. n. 10008 del 09.08.2024 del Comune di Controparte_2
di cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente e
[...] accertamento del diritto all'iscrizione anagrafica.
A fondamento delle proprie domande, parte ricorrente deduceva di aver presentato regolare richiesta di iscrizione anagrafica presso il Comune di della CP_2
pagina 1 di 6 in data 15/06/2024, indicando come propria residenza l'indirizzo di CP_2
, via Locatelli n. 29; che, dunque, in data 18/06/2024 il Controparte_2
Comune di provvedeva all'iscrizione anagrafica Controparte_2 dell'odierna ricorrente nel registro della popolazione residente;
che, tuttavia, in data 09/08/2024, il predetto Comune disponeva l'annullamento dell'iscrizione anagrafica sul presupposto che, a fronte della manifestata intenzione della signora Parte_1 di fissare la propria residenza all'indirizzo dichiarato, non corrisponde allo stato di fatto costituito dimora abituale sul territorio comunale, ovvero con carattere di stabilità e di permanenza duratura, e nessun elemento induceva a pensare che la signora avesse fissato in quel Comune il centro delle proprie relazioni Parte_1 sociali e familiari, atteso che il trasferimento della residenza non risulta legato a motivi familiari, e che il coniuge e i figli mantengono la residenza a Milano; che, contro il predetto provvedimento, la ricorrente proponeva ricorso gerarchico alla
, la quale, con provvedimento notificato in data 25/11/2024, Controparte_4 rigettava l'istanza confermando la decisione del Controparte_3
sul presupposto che l'ente comunale avesse effettuato verifiche presso
[...]
l'abitazione dell'odierna ricorrente tramite i Carabinieri della Stazione di Clusone in data 1, 14, 20, 21, 24 e 25 ottobre senza mai trovare l'interessata. La signora dunque, lamentava come il provvedimento di annullamento del Parte_1 CP_3 fosse illegittimo e infondato, poiché emesso senza aver dato possibilità alla signora
di essere presente presso la propria abitazione in quanto l'accesso Parte_1 veniva effettuato per una sola volta e nella imminente scadenza dei termini di legge; che, peraltro, il provvedimento di annullamento dell'iscrizione anagrafica veniva emesso tre giorni dopo la scadenza del termine previsto dalla normativa, che stabilisce un periodo di 45 giorni dalla dichiarazione di residenza entro il quale il Comune deve comunicare un provvedimento di annullamento o rettifica, in assenza del quale la residenza si considera automaticamente confermata (silenzio-assenso); che, infatti, la domanda veniva presentata dall'odierna ricorrente in data 15/06/2024 e l'iscrizione avveniva in data 18/06/2024, dopodiché il Comune inviava la comunicazione preventiva in data 28/07/2024 e la ricorrente presentava i propri iscritti in data 31/07/2024, sicché i termini per l'adozione del provvedimento decorrevano nuovamente dal 1° agosto e il provvedimento andava emanato alla più lunga entro il 6 agosto cosa che non è avvenuta visto che lo stesso è stato emesso, protocollato e notificato il 9 agosto;
che, comunque, gli accertamenti effettuati dai Carabinieri della Stazione di Clusone avvenivano fuori dai termini di scadenza previsti dalla legge, senza alcuna osservazione della corretta procedura per la riapertura dei termini di riavvio del procedimento amministrativo, con la conseguenza che, in virtù del principio del silenzio assenso, la residenza della signora deve essere considerata automaticamente confermata; che, ad Parte_1 ogni modo, il e la in sede di ricorso gerarchico non hanno CP_3 CP_4 adeguatamente valutato i documenti prodotti dall'odierna ricorrente, che risiede pagina 2 di 6 effettivamente presso l'indirizzo indicato come dimostrato dalle bollette, dal contratto di locazione intestati al coniuge con il quale è coniugata Persona_1 dall'anno 1993 e dal quale ha avuto tre figli;
che, più in particolare, la ricorrente rassegnava le proprie dimissioni dal Policlinico di Milano nell'agosto 2023, dove lavorava dall'anno 2017, per continuare unicamente la libera professione presso il Comune di;
che, comunque, la ricorrente aveva anche Controparte_2 comunicato al Comune che poteva assumere informazioni sulla sua dimora abituale dal proprietario dell'immobile condotto in locazione, sig. oltre che da Tes_1 vari vicini e negozianti, tra cui il signor indicati come testimoni. Tes_2
Con comparsa di risposta depositata in data 02/04/2025 si costituivano il
[...]
, in persona del Ministro pro tempore, e il Sindaco del CP_1 CP_3
, nella sua veste di Ufficiale di governo, chiedendo in via
[...] Controparte_2 pregiudiziale, in rito, di accertare e dichiarare il difetto di competenza territoriale del Tribunale di Bergamo essendo competente il Tribunale di Brescia;
in via principale e nel merito, chiedeva di rigettare il ricorso avversario, siccome infondato, con vittoria di spese ed onorari. Nello specifico, i resistenti eccepivano il difetto di competenza territoriale essendo il parte Controparte_1 convenuta con conseguente applicazione del criterio del “foro erariale”, per il quale la competenza spetta al tribunale del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il tribunale ex art. 6 RD n. 1611/1933, principio affermato anche recentemente nell'ambito di una controversia in materia di iscrizioni anagrafiche dalla Corte di Cassazione. Quanto al merito, i resistenti facevano osservare come il presente giudizio avesse ad oggetto non già la legittimità formale dei provvedimenti adottati dall'autorità amministrativa, quanto il diritto soggettivo fatto valere dalla ricorrente ad ottenere la mutazione anagrafica della residenza al ricorrere dei presupposti sostanziali di cui all'articolo 43, comma 2 codice civile, vale a dire l'aver stabilito la propria dimora abituale presso il Comune di , alla via Locatelli n. 29; osservava che la signora Controparte_2 aveva depositato la propria dichiarazione anagrafica in data 15/06/2024, Parte_1 che la registrazione avveniva da parte del Comune in data 18/06/2024, che all'interessata veniva notificato il preavviso di diniego in data 27/07/2024, interrompendosi così il termine di conclusione del procedimento, che - ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990 - riprendeva a decorrere 10 giorni dopo la presentazione delle osservazioni, nel caso in esame dal giorno 10 agosto 2024, mentre il provvedimento conclusivo veniva reso in data 09/08/2024; che, ad ogni modo, il requisito della dimora abituale veniva positivamente escluso alla luce di molteplici controlli svolti tanto nel corso del procedimento di accertamento quanto in sede di ricorso gerarchico al Prefetto come si poteva riscontrare dai rapporti delle Forze dell'Ordine incaricate dell'accertamento, rapporti dotati di forza fidefacente.
Così instaurato il contraddittorio, all'esito dell'udienza cartolare tenutasi in data 19/06/2025 venivano concessi i termini di cui all'art. 281-duodecies, co. 4 c.p.c. pagina 3 di 6 Depositate le memorie, all'udienza fissata per il giorno 18/09/2025 in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., i procuratori delle parti costituite precisavano le conclusioni insistendo nell'accoglimento delle rispettive istanze, domande ed eccezioni.
Tutto ciò premesso, l'eccezione di incompetenza sollevata dall'Avvocatura dello Stato è fondata e merita accoglimento con conseguente declaratoria di incompetenza del giudice adito per essere competente il Tribunale di Brescia, in base al criterio del foro erariale di cui all'art. 25 c.p.c.
Va osservato che l'art. 25 c.p.c. prevede che “per le cause nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato, è competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui Distretto si trova il Giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Quando l'Amministrazione è convenuta, tale distretto si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda”, con la conseguenza che il giudice competente a decidere la presente vertenza è il Tribunale di Brescia, luogo ove è situata l'Avvocatura distrettuale dello Stato, non applicandosi, nel caso di specie, le eccezioni di cui all'art. 7 R.D. 1611/1933.
Non appare condivisibile, infatti, la tesi propugnata dall'odierna ricorrente, secondo la quale la competenza del foro erariale trova applicazione solo quando il
[...]
sia effettivamente parte sostanziale del rapporto processuale, mentre CP_1 nel caso di specie la controversia ha ad oggetto il diritto soggettivo della ricorrente all'iscrizione anagrafica e il Sindaco di , pur agendo quale Controparte_2
Ufficiale di Governo, è il soggetto direttamente responsabile dell'atto impugnato (v. p. 2 memoria depositata il 14/07/2025).
Anche la Suprema Corte, sull'argomento, ha chiarito che la competenza del foro erariale ha carattere funzionale ed inderogabile e trova applicazione riguardo all'intera controversia quando l'Amministrazione statale sia parte della causa ed indipendentemente dalla sua qualità di litisconsorte necessario o dall'esistenza di un vincolo d'inscindibilità o dipendenza fra le cause che danno luogo al "simultaneus processus" (cfr. Cass. 22 luglio 2004, n. 13796, cfr. anche Cass. 26 novembre 2020, n. 26883). D'altra parte, proseguono i giudici di legittimità, l'art. 25 c.p.c. e l'art. 6 R.D. n. 1611/1933 dispongono, per un verso, che le regole valide per determinare la competenza quando la domanda è proposta contro un'Amministrazione dello Stato operano pure nei casi di cumulo soggettivo - cioè quando con la medesima citazione è convenuta in giudizio anche altra persona fisica o giuridica, nonché quando le domande sono connesse per l'oggetto o per il titolo e vengono in questione i criteri di collegamento rappresentati dagli art. 18 e segg. cod. proc. civ.. E, per altro verso, che, siccome la distribuzione territoriale pagina 4 di 6 delle cause proposte
contro
Amministrazioni dello Stato è attuata in base a norme inderogabili (art. 28 cod. proc. civ. e 9 r.d. 1611/1933), il foro dello Stato prevale sugli altri, ivi e compresi quelli degli art. 20 e 21 cod. proc. civ.; e deve trovare esclusiva applicazione pur quando per la presenza nel processo di più parti i criteri di collegamento operanti rispetto a ciascuna condurrebbero ad individuare la competenza territoriale di più giudici. Il che comporta che, quando l'amministrazione dello Stato è convenuta (art. 25, 2° comma cod. proc. civ.), non tornano ad applicarsi i precedenti fori alternativi previsti dagli art. 20 e 21 rendendo del tutto superfluo e priva di senso giuridico l'intero art. 25, ma che è il distretto sede dell'ufficio dell'avvocatura dello Stato in cui si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie, che deve determinarsi con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova l'immobile oggetto della domanda (cfr. Cass. civ. n. 9597/2000; n. 12323/1998; n. 5174/1997; v. anche Cass. 25/01/2023, n. 2330 e, tra le alte, Cass. n. 4507/2007; Cass. n. 20582/2008; Cons. di Stato n. 10111/2022).
Ebbene, si osserva che il ha correttamente invocato il Controparte_1 disposto dell'art. 25 c.p.c., il quale trova applicazione nel caso di specie, essendo stato evocato in giudizio il , ovvero una Amministrazione centrale dello CP_1
Stato rappresentata e difesa dall'Avvocatura di Stato.
La decisione della difesa di parte ricorrente di evocare in giudizio il
[...]
, del resto, appare pienamente legittima: sul punto, basti ricordare CP_1 quanto affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, rispetto al fatto che, nell'esercizio delle funzioni di ufficiale dello stato civile, il Sindaco agisce in qualità di ufficiale del governo e, quindi, non già come organo di vertice e legale rappresentante dell'Amministrazione comunale, ma organo periferico della Amministrazione statale dalla quale dipende e alla quale sono imputabili gli atti da lui compiuti nella predetta veste, nonché la responsabilità per i danni dagli stessi cagionati (cfr. Cass. SS.UU. n. 12193/2019; v. anche Cass., Sez. I, 25/03/2009, n. 7210; Cass., Sez. III, 6/08/2004, n. 15199; 14/02/2000, n. 1599).
Il criterio del “foro della pubblica amministrazione”, come anzidetto, ha natura generale e inderogabile, e la presente controversia non pare sussumibile tra le eccezioni previste dal legislatore alla regola del foro erariale.
In conclusione, va dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, per essere competente il Tribunale di Brescia.
Nulla va disposto sulle spese processuali.
Le ragioni per emettere condanna al pagamento delle spese processuali consistono nel carattere definitivo della decisione giudiziale e nella soccombenza di una delle parti sulla questione decisa (cfr. Cass. civ. n. 4345 dell'8/7/1980), presupposti entrambi che non ricorrono nel caso in esame, essendosi la parte ricorrente, ad ogni pagina 5 di 6 modo, rimessa alla decisione del Tribunale circa l'eventuale traslazione del Giudizio a Brescia.
Spetterà dunque al giudice della riassunzione decidere il merito della controversia e provvedere sulle spese, tenuto conto dell'esito complessivo della lite e dell'intero svolgimento delle vicende processuali, ivi incluse le attività svolte dalle parti davanti al giudice incompetente (cfr. Cass. civ. n.25180 dell'8/11/2013).
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa:
- dichiara l'incompetenza del Tribunale di Bergamo ex art. 25 c.p.c., per essere competente il Tribunale Ordinario di Brescia avanti al quale la causa andrà riassunta nei termini di legge;
- demanda al Tribunale competente ogni statuizione sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Bergamo, il 26/09/2025.
Il Giudice
Veronica Marrapodi
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Veronica Marrapodi, nel procedimento cautelare iscritto al numero di ruolo indicato in epigrafe, promosso con ricorso depositato ex art. 281-decies c.p.c. in data 27/12/2024, da:
(C.F. ) con il patrocinio del Parte_1 C.F._1 proc. dom. avv. DE MAIO PIERPAOLO, giusta procura agli atti;
nei confronti del
(C.F. ), in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, e del , quale Controparte_2
Ufficiale di Governo, con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DISTRETTUALE DI BRESCIA;
nonché nei confronti del
C.F. ), in Controparte_3 P.IVA_2 persona del Sindaco pro tempore; ha pronunciato la seguente
ORDINANZA DI INCOMPETENZA
Con ricorso ritualmente notificato, nata a [...] il Parte_1
17/05/1961 e residente in [...], adiva l'intestatario Tribunale al fine di chiedere l'annullamento del decreto prot n. 136640 del 21.11.2024 (rif. Nr. 105519/2024/AREA 2) emesso dal Prefetto della Provincia di Bergamo e notificato in data 25.11.2024 con cui è stato respinto il ricorso proposto dalla sig.ra
avverso il provvedimento prot. n. 10008 del 09.08.2024, con Parte_1 il quale il Comune di ha cancellato la stessa Controparte_2 dall'anagrafe della popolazione residente, con conseguente annullamento del provvedimento prot. n. 10008 del 09.08.2024 del Comune di Controparte_2
di cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente e
[...] accertamento del diritto all'iscrizione anagrafica.
A fondamento delle proprie domande, parte ricorrente deduceva di aver presentato regolare richiesta di iscrizione anagrafica presso il Comune di della CP_2
pagina 1 di 6 in data 15/06/2024, indicando come propria residenza l'indirizzo di CP_2
, via Locatelli n. 29; che, dunque, in data 18/06/2024 il Controparte_2
Comune di provvedeva all'iscrizione anagrafica Controparte_2 dell'odierna ricorrente nel registro della popolazione residente;
che, tuttavia, in data 09/08/2024, il predetto Comune disponeva l'annullamento dell'iscrizione anagrafica sul presupposto che, a fronte della manifestata intenzione della signora Parte_1 di fissare la propria residenza all'indirizzo dichiarato, non corrisponde allo stato di fatto costituito dimora abituale sul territorio comunale, ovvero con carattere di stabilità e di permanenza duratura, e nessun elemento induceva a pensare che la signora avesse fissato in quel Comune il centro delle proprie relazioni Parte_1 sociali e familiari, atteso che il trasferimento della residenza non risulta legato a motivi familiari, e che il coniuge e i figli mantengono la residenza a Milano; che, contro il predetto provvedimento, la ricorrente proponeva ricorso gerarchico alla
, la quale, con provvedimento notificato in data 25/11/2024, Controparte_4 rigettava l'istanza confermando la decisione del Controparte_3
sul presupposto che l'ente comunale avesse effettuato verifiche presso
[...]
l'abitazione dell'odierna ricorrente tramite i Carabinieri della Stazione di Clusone in data 1, 14, 20, 21, 24 e 25 ottobre senza mai trovare l'interessata. La signora dunque, lamentava come il provvedimento di annullamento del Parte_1 CP_3 fosse illegittimo e infondato, poiché emesso senza aver dato possibilità alla signora
di essere presente presso la propria abitazione in quanto l'accesso Parte_1 veniva effettuato per una sola volta e nella imminente scadenza dei termini di legge; che, peraltro, il provvedimento di annullamento dell'iscrizione anagrafica veniva emesso tre giorni dopo la scadenza del termine previsto dalla normativa, che stabilisce un periodo di 45 giorni dalla dichiarazione di residenza entro il quale il Comune deve comunicare un provvedimento di annullamento o rettifica, in assenza del quale la residenza si considera automaticamente confermata (silenzio-assenso); che, infatti, la domanda veniva presentata dall'odierna ricorrente in data 15/06/2024 e l'iscrizione avveniva in data 18/06/2024, dopodiché il Comune inviava la comunicazione preventiva in data 28/07/2024 e la ricorrente presentava i propri iscritti in data 31/07/2024, sicché i termini per l'adozione del provvedimento decorrevano nuovamente dal 1° agosto e il provvedimento andava emanato alla più lunga entro il 6 agosto cosa che non è avvenuta visto che lo stesso è stato emesso, protocollato e notificato il 9 agosto;
che, comunque, gli accertamenti effettuati dai Carabinieri della Stazione di Clusone avvenivano fuori dai termini di scadenza previsti dalla legge, senza alcuna osservazione della corretta procedura per la riapertura dei termini di riavvio del procedimento amministrativo, con la conseguenza che, in virtù del principio del silenzio assenso, la residenza della signora deve essere considerata automaticamente confermata; che, ad Parte_1 ogni modo, il e la in sede di ricorso gerarchico non hanno CP_3 CP_4 adeguatamente valutato i documenti prodotti dall'odierna ricorrente, che risiede pagina 2 di 6 effettivamente presso l'indirizzo indicato come dimostrato dalle bollette, dal contratto di locazione intestati al coniuge con il quale è coniugata Persona_1 dall'anno 1993 e dal quale ha avuto tre figli;
che, più in particolare, la ricorrente rassegnava le proprie dimissioni dal Policlinico di Milano nell'agosto 2023, dove lavorava dall'anno 2017, per continuare unicamente la libera professione presso il Comune di;
che, comunque, la ricorrente aveva anche Controparte_2 comunicato al Comune che poteva assumere informazioni sulla sua dimora abituale dal proprietario dell'immobile condotto in locazione, sig. oltre che da Tes_1 vari vicini e negozianti, tra cui il signor indicati come testimoni. Tes_2
Con comparsa di risposta depositata in data 02/04/2025 si costituivano il
[...]
, in persona del Ministro pro tempore, e il Sindaco del CP_1 CP_3
, nella sua veste di Ufficiale di governo, chiedendo in via
[...] Controparte_2 pregiudiziale, in rito, di accertare e dichiarare il difetto di competenza territoriale del Tribunale di Bergamo essendo competente il Tribunale di Brescia;
in via principale e nel merito, chiedeva di rigettare il ricorso avversario, siccome infondato, con vittoria di spese ed onorari. Nello specifico, i resistenti eccepivano il difetto di competenza territoriale essendo il parte Controparte_1 convenuta con conseguente applicazione del criterio del “foro erariale”, per il quale la competenza spetta al tribunale del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il tribunale ex art. 6 RD n. 1611/1933, principio affermato anche recentemente nell'ambito di una controversia in materia di iscrizioni anagrafiche dalla Corte di Cassazione. Quanto al merito, i resistenti facevano osservare come il presente giudizio avesse ad oggetto non già la legittimità formale dei provvedimenti adottati dall'autorità amministrativa, quanto il diritto soggettivo fatto valere dalla ricorrente ad ottenere la mutazione anagrafica della residenza al ricorrere dei presupposti sostanziali di cui all'articolo 43, comma 2 codice civile, vale a dire l'aver stabilito la propria dimora abituale presso il Comune di , alla via Locatelli n. 29; osservava che la signora Controparte_2 aveva depositato la propria dichiarazione anagrafica in data 15/06/2024, Parte_1 che la registrazione avveniva da parte del Comune in data 18/06/2024, che all'interessata veniva notificato il preavviso di diniego in data 27/07/2024, interrompendosi così il termine di conclusione del procedimento, che - ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990 - riprendeva a decorrere 10 giorni dopo la presentazione delle osservazioni, nel caso in esame dal giorno 10 agosto 2024, mentre il provvedimento conclusivo veniva reso in data 09/08/2024; che, ad ogni modo, il requisito della dimora abituale veniva positivamente escluso alla luce di molteplici controlli svolti tanto nel corso del procedimento di accertamento quanto in sede di ricorso gerarchico al Prefetto come si poteva riscontrare dai rapporti delle Forze dell'Ordine incaricate dell'accertamento, rapporti dotati di forza fidefacente.
Così instaurato il contraddittorio, all'esito dell'udienza cartolare tenutasi in data 19/06/2025 venivano concessi i termini di cui all'art. 281-duodecies, co. 4 c.p.c. pagina 3 di 6 Depositate le memorie, all'udienza fissata per il giorno 18/09/2025 in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., i procuratori delle parti costituite precisavano le conclusioni insistendo nell'accoglimento delle rispettive istanze, domande ed eccezioni.
Tutto ciò premesso, l'eccezione di incompetenza sollevata dall'Avvocatura dello Stato è fondata e merita accoglimento con conseguente declaratoria di incompetenza del giudice adito per essere competente il Tribunale di Brescia, in base al criterio del foro erariale di cui all'art. 25 c.p.c.
Va osservato che l'art. 25 c.p.c. prevede che “per le cause nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato, è competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui Distretto si trova il Giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Quando l'Amministrazione è convenuta, tale distretto si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda”, con la conseguenza che il giudice competente a decidere la presente vertenza è il Tribunale di Brescia, luogo ove è situata l'Avvocatura distrettuale dello Stato, non applicandosi, nel caso di specie, le eccezioni di cui all'art. 7 R.D. 1611/1933.
Non appare condivisibile, infatti, la tesi propugnata dall'odierna ricorrente, secondo la quale la competenza del foro erariale trova applicazione solo quando il
[...]
sia effettivamente parte sostanziale del rapporto processuale, mentre CP_1 nel caso di specie la controversia ha ad oggetto il diritto soggettivo della ricorrente all'iscrizione anagrafica e il Sindaco di , pur agendo quale Controparte_2
Ufficiale di Governo, è il soggetto direttamente responsabile dell'atto impugnato (v. p. 2 memoria depositata il 14/07/2025).
Anche la Suprema Corte, sull'argomento, ha chiarito che la competenza del foro erariale ha carattere funzionale ed inderogabile e trova applicazione riguardo all'intera controversia quando l'Amministrazione statale sia parte della causa ed indipendentemente dalla sua qualità di litisconsorte necessario o dall'esistenza di un vincolo d'inscindibilità o dipendenza fra le cause che danno luogo al "simultaneus processus" (cfr. Cass. 22 luglio 2004, n. 13796, cfr. anche Cass. 26 novembre 2020, n. 26883). D'altra parte, proseguono i giudici di legittimità, l'art. 25 c.p.c. e l'art. 6 R.D. n. 1611/1933 dispongono, per un verso, che le regole valide per determinare la competenza quando la domanda è proposta contro un'Amministrazione dello Stato operano pure nei casi di cumulo soggettivo - cioè quando con la medesima citazione è convenuta in giudizio anche altra persona fisica o giuridica, nonché quando le domande sono connesse per l'oggetto o per il titolo e vengono in questione i criteri di collegamento rappresentati dagli art. 18 e segg. cod. proc. civ.. E, per altro verso, che, siccome la distribuzione territoriale pagina 4 di 6 delle cause proposte
contro
Amministrazioni dello Stato è attuata in base a norme inderogabili (art. 28 cod. proc. civ. e 9 r.d. 1611/1933), il foro dello Stato prevale sugli altri, ivi e compresi quelli degli art. 20 e 21 cod. proc. civ.; e deve trovare esclusiva applicazione pur quando per la presenza nel processo di più parti i criteri di collegamento operanti rispetto a ciascuna condurrebbero ad individuare la competenza territoriale di più giudici. Il che comporta che, quando l'amministrazione dello Stato è convenuta (art. 25, 2° comma cod. proc. civ.), non tornano ad applicarsi i precedenti fori alternativi previsti dagli art. 20 e 21 rendendo del tutto superfluo e priva di senso giuridico l'intero art. 25, ma che è il distretto sede dell'ufficio dell'avvocatura dello Stato in cui si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie, che deve determinarsi con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova l'immobile oggetto della domanda (cfr. Cass. civ. n. 9597/2000; n. 12323/1998; n. 5174/1997; v. anche Cass. 25/01/2023, n. 2330 e, tra le alte, Cass. n. 4507/2007; Cass. n. 20582/2008; Cons. di Stato n. 10111/2022).
Ebbene, si osserva che il ha correttamente invocato il Controparte_1 disposto dell'art. 25 c.p.c., il quale trova applicazione nel caso di specie, essendo stato evocato in giudizio il , ovvero una Amministrazione centrale dello CP_1
Stato rappresentata e difesa dall'Avvocatura di Stato.
La decisione della difesa di parte ricorrente di evocare in giudizio il
[...]
, del resto, appare pienamente legittima: sul punto, basti ricordare CP_1 quanto affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, rispetto al fatto che, nell'esercizio delle funzioni di ufficiale dello stato civile, il Sindaco agisce in qualità di ufficiale del governo e, quindi, non già come organo di vertice e legale rappresentante dell'Amministrazione comunale, ma organo periferico della Amministrazione statale dalla quale dipende e alla quale sono imputabili gli atti da lui compiuti nella predetta veste, nonché la responsabilità per i danni dagli stessi cagionati (cfr. Cass. SS.UU. n. 12193/2019; v. anche Cass., Sez. I, 25/03/2009, n. 7210; Cass., Sez. III, 6/08/2004, n. 15199; 14/02/2000, n. 1599).
Il criterio del “foro della pubblica amministrazione”, come anzidetto, ha natura generale e inderogabile, e la presente controversia non pare sussumibile tra le eccezioni previste dal legislatore alla regola del foro erariale.
In conclusione, va dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, per essere competente il Tribunale di Brescia.
Nulla va disposto sulle spese processuali.
Le ragioni per emettere condanna al pagamento delle spese processuali consistono nel carattere definitivo della decisione giudiziale e nella soccombenza di una delle parti sulla questione decisa (cfr. Cass. civ. n. 4345 dell'8/7/1980), presupposti entrambi che non ricorrono nel caso in esame, essendosi la parte ricorrente, ad ogni pagina 5 di 6 modo, rimessa alla decisione del Tribunale circa l'eventuale traslazione del Giudizio a Brescia.
Spetterà dunque al giudice della riassunzione decidere il merito della controversia e provvedere sulle spese, tenuto conto dell'esito complessivo della lite e dell'intero svolgimento delle vicende processuali, ivi incluse le attività svolte dalle parti davanti al giudice incompetente (cfr. Cass. civ. n.25180 dell'8/11/2013).
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa:
- dichiara l'incompetenza del Tribunale di Bergamo ex art. 25 c.p.c., per essere competente il Tribunale Ordinario di Brescia avanti al quale la causa andrà riassunta nei termini di legge;
- demanda al Tribunale competente ogni statuizione sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Bergamo, il 26/09/2025.
Il Giudice
Veronica Marrapodi
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