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Sentenza 22 febbraio 2024
Sentenza 22 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 22/02/2024, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 6287/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 6287/2023 promosso da:
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. CARELLA Parte_1
VINCENZO;
e nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
CARELLA VINCENZO.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI: [“dichiari la loro separazione consensuale alle seguenti condizioni:”] “
• i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilite la residenza ove meglio creda, con obbligo del reciproco rispetto e di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
• le figlie minori saranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, ed entrambe saranno collocate presso l'abitazione della madre dove avranno la residenza
• i genitori compatibilmente, con le proprie eSIenze lavorative, potranno vederle e tenerle con sé ogni qualvolta lo riterranno opportuno, previo accordo con il coniuge affidatario e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi delle stesse.
I coniugi concordano che:
- tutte le mattine il papà accompagnerà la figlia a scuola e un giorno a settimana Per_1 anche l'altra figlia (mercoledì); Persona_2
- 1 - - il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie il lunedì, il martedì o il giovedì, e il venerdì pomeriggio dalle 18.30 alle 21.00/21.30. Il lunedì sarà alternato: quando il fine settimana le figlie saranno con il padre il lunedì successivo saranno con la madre.
- I fine settimana saranno alternati e il padre prenderà le figlie dal venerdì (18.30 circa) alla domenica (21.00/21.30).
- Le vacanze natalizie seguiranno il criterio dell'alternanza; per le vacanze pasquali le figlie trascorreranno tre giorni con la madre e tre giorni con il padre secondo il criterio dell'alternanza tra il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta e così per le festività natalizie alternando la Vigilia con il giorno di Natale.
- Per le vacanze estive (da giugno a metà settembre) il padre potrà vederle e tenerle con sé anche per quindici giorni consecutivi da concordare con la madre e tenuto conto delle eSIenze della stessa e delle figlie.
• La casa coniugale è di proprietà della SI.ra , alla quale rimarrà Parte_2
assegnata con il mobilio presente, sino a quando le figlie non saranno economicamente autosufficienti.
• Le vacanze estive e quelle invernali saranno concordate secondo le eSIenze di entrambi
i coniugi;
• Il Sig. verserà: euro 400,00/mese come contributo per il mantenimento di Pt_1
entrambe le figlie. Il mantenimento dovrà essere versato entro il 5 del mese di riferimento sul c/c intestato a IBAN [...] Parte_2
• Le spese straordinarie, previamente concordate, (mediche non mutuabili, scolastiche, per sport, per vacanze, ecc.) saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% della parte non rimborsata dalla polizza assicurativa di di cui il SInor Org_1
è titolare e saranno regolamentate entro il mese successivo. Saranno preferite le Pt_1
strutture convenzionate salvo eSIenze specifiche. Per le detrazioni fiscali ed altri benefit, statali o aziendali, verranno gestite con il maggior vantaggio economico e fiscale in carico ad uno dei due genitori.
• L'assegno unico e il bonus asilo nido rimarranno assegnati alla SI.ra come Pt_2
eventuali altre forme di sostegno al reddito.
• Entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
- 2 - 1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si sono sposati a Parte_1 Parte_2
Fabriano il 23/05/2009, hanno chiesto la separazione consensuale rappresentando che l'unione matrimoniale con il passare del tempo si è logorata ed è venuto meno il vincolo di affectio che lega i coniugi.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che ha espresso parere favorevole in data 11/01/2024.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto delle figlie minori, anche considerata la loro età e posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro eSIenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione delle minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. L'accordo intervenuto tra i coniugi giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno contatto matrimonio Parte_1 Parte_2
a Fabriano il 23/05/2009, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Fabriano al n. 11, parte 2, serie A, dell'anno 2009; omologa gli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fabriano di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
- 3 - Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di conSIlio del 21/02/2024.
Il Presidente
dott. Silvia Corinaldesi
- 4 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 6287/2023 promosso da:
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. CARELLA Parte_1
VINCENZO;
e nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
CARELLA VINCENZO.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI: [“dichiari la loro separazione consensuale alle seguenti condizioni:”] “
• i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilite la residenza ove meglio creda, con obbligo del reciproco rispetto e di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
• le figlie minori saranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, ed entrambe saranno collocate presso l'abitazione della madre dove avranno la residenza
• i genitori compatibilmente, con le proprie eSIenze lavorative, potranno vederle e tenerle con sé ogni qualvolta lo riterranno opportuno, previo accordo con il coniuge affidatario e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi delle stesse.
I coniugi concordano che:
- tutte le mattine il papà accompagnerà la figlia a scuola e un giorno a settimana Per_1 anche l'altra figlia (mercoledì); Persona_2
- 1 - - il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie il lunedì, il martedì o il giovedì, e il venerdì pomeriggio dalle 18.30 alle 21.00/21.30. Il lunedì sarà alternato: quando il fine settimana le figlie saranno con il padre il lunedì successivo saranno con la madre.
- I fine settimana saranno alternati e il padre prenderà le figlie dal venerdì (18.30 circa) alla domenica (21.00/21.30).
- Le vacanze natalizie seguiranno il criterio dell'alternanza; per le vacanze pasquali le figlie trascorreranno tre giorni con la madre e tre giorni con il padre secondo il criterio dell'alternanza tra il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta e così per le festività natalizie alternando la Vigilia con il giorno di Natale.
- Per le vacanze estive (da giugno a metà settembre) il padre potrà vederle e tenerle con sé anche per quindici giorni consecutivi da concordare con la madre e tenuto conto delle eSIenze della stessa e delle figlie.
• La casa coniugale è di proprietà della SI.ra , alla quale rimarrà Parte_2
assegnata con il mobilio presente, sino a quando le figlie non saranno economicamente autosufficienti.
• Le vacanze estive e quelle invernali saranno concordate secondo le eSIenze di entrambi
i coniugi;
• Il Sig. verserà: euro 400,00/mese come contributo per il mantenimento di Pt_1
entrambe le figlie. Il mantenimento dovrà essere versato entro il 5 del mese di riferimento sul c/c intestato a IBAN [...] Parte_2
• Le spese straordinarie, previamente concordate, (mediche non mutuabili, scolastiche, per sport, per vacanze, ecc.) saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% della parte non rimborsata dalla polizza assicurativa di di cui il SInor Org_1
è titolare e saranno regolamentate entro il mese successivo. Saranno preferite le Pt_1
strutture convenzionate salvo eSIenze specifiche. Per le detrazioni fiscali ed altri benefit, statali o aziendali, verranno gestite con il maggior vantaggio economico e fiscale in carico ad uno dei due genitori.
• L'assegno unico e il bonus asilo nido rimarranno assegnati alla SI.ra come Pt_2
eventuali altre forme di sostegno al reddito.
• Entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
- 2 - 1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si sono sposati a Parte_1 Parte_2
Fabriano il 23/05/2009, hanno chiesto la separazione consensuale rappresentando che l'unione matrimoniale con il passare del tempo si è logorata ed è venuto meno il vincolo di affectio che lega i coniugi.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che ha espresso parere favorevole in data 11/01/2024.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto delle figlie minori, anche considerata la loro età e posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro eSIenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione delle minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. L'accordo intervenuto tra i coniugi giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno contatto matrimonio Parte_1 Parte_2
a Fabriano il 23/05/2009, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Fabriano al n. 11, parte 2, serie A, dell'anno 2009; omologa gli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fabriano di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
- 3 - Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di conSIlio del 21/02/2024.
Il Presidente
dott. Silvia Corinaldesi
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