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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 13/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1431/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ), nato a [...] l'[...] Parte_1 C.F._1
ed ivi residente in [...] n. 16,
e da
, (C.F. , nata a [...] il [...], ed ivi Parte_2 C.F._2
residente in [...] n. 16, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.
Giorgio Rizza, che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza sostituita da note scritte del dì 11.12.2024.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concor datario a IC (RG) il 18.06.1992, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 57, parte II, serie
A, dell'anno 1992, in regime di comunione dei beni e che dall'unione coniugale sono nati i figli Per_1 (IC, 13.10.1983), (IC, 10.11.1996), entrambi maggiorenni ed economicamente Per_2
autosufficienti; che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 26.07.2024, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati e ciascuno nel domicilio e nella residenza di proprio gradimento.
2. La casa familiare, sita in IC nella via Vanella 39 n. 16, censita al catasto urbano al foglio 145, mappale 460 sub. 1, 458 (ex 172/a), con tutti i mobili e suppellettili, di proprietà di entrambi i coniugi, rimarrà in uso e godimento di , che vi abiterà unitamente al figlio Parte_1 Per_2
3. Il figlio anche se maggiorenne ed economicamente indipendente, risiederà, appunto, col Per_2
padre nella casa coniugale, mentre la figlia - che è coniugata ed ha costituito un altro nucleo Per_1
familiare – già vive altrove”; che l'udienza di comparizione del dì 16.10.2024, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, che vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c. che sulle superiori condizioni di separazione concordate dalle parti, inerenti a diritti disponibili delle parti, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione perso nale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio concor dat ario a IC (RG) in data 18.06.1992, con atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di IC (RG), al n. 57, parte II, serie A, anno 1992;
- Prende atto degli accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di IC perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 3.1.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1431/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ), nato a [...] l'[...] Parte_1 C.F._1
ed ivi residente in [...] n. 16,
e da
, (C.F. , nata a [...] il [...], ed ivi Parte_2 C.F._2
residente in [...] n. 16, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.
Giorgio Rizza, che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza sostituita da note scritte del dì 11.12.2024.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concor datario a IC (RG) il 18.06.1992, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 57, parte II, serie
A, dell'anno 1992, in regime di comunione dei beni e che dall'unione coniugale sono nati i figli Per_1 (IC, 13.10.1983), (IC, 10.11.1996), entrambi maggiorenni ed economicamente Per_2
autosufficienti; che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 26.07.2024, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati e ciascuno nel domicilio e nella residenza di proprio gradimento.
2. La casa familiare, sita in IC nella via Vanella 39 n. 16, censita al catasto urbano al foglio 145, mappale 460 sub. 1, 458 (ex 172/a), con tutti i mobili e suppellettili, di proprietà di entrambi i coniugi, rimarrà in uso e godimento di , che vi abiterà unitamente al figlio Parte_1 Per_2
3. Il figlio anche se maggiorenne ed economicamente indipendente, risiederà, appunto, col Per_2
padre nella casa coniugale, mentre la figlia - che è coniugata ed ha costituito un altro nucleo Per_1
familiare – già vive altrove”; che l'udienza di comparizione del dì 16.10.2024, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, che vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c. che sulle superiori condizioni di separazione concordate dalle parti, inerenti a diritti disponibili delle parti, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione perso nale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio concor dat ario a IC (RG) in data 18.06.1992, con atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di IC (RG), al n. 57, parte II, serie A, anno 1992;
- Prende atto degli accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di IC perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 3.1.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti