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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/09/2025, n. 2329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2329 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4280/2023
TRIBUNALE DI NOLA
I Sezione civile
Il Giudice, lette le note per la partecipazione all'udienza del 09.09.2025, ai sensi dell'art. 429 cpc, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3769/2023 R.G. promossa da:
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. della Parte_1
(oggi Controparte_1 Controparte_2
)”, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso
[...]
dall'avv. Luigi Mazza, presso il cui studio elettivamente domicilia in Ottaviano via
Piediterra n.24;
RICORRENTE nei confronti di
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco CP_3
Pepe, come in atti
RESISTENTE
avente ad oggetto: ricorso avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001589364 notificata, a mezzo del servizio postale, in data 28 aprile 2023.
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente, in proprio e nella spiegata qualità, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzioni n. OI-001589364, notificatagli in data 28.04.2023, a mezzo della pagina 1 di 3 quale l' gli intimava di pagare la sanzione amministrativa di euro 10.000,00 per CP_3
omesso versamento delle ritenute previdenziali per l'annualità ivi indicata (annualità
2016), chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare che il deducente ha corrisposto tutto quanto dovuto all' a titolo di asserite omissioni CP_3
contributive per i mesi di gennaio 2016, luglio 2016, agosto 2016, settembre 2016 e ottobre 2016 e per l'effetto: ➢ dichiarare la nullità, la decadenza, la inammissibilità e/o la improcedibilità del Verbale di illecito amministrativo e della conseguente Ordinanza ingiunzione notificata in data 28 aprile 2023 al sig. , in proprio e nella Controparte_1
qualità di già legale rappresentante della (oggi Controparte_1
), cod. fisc. ; nel Controparte_2 P.IVA_1
merito ➢ accogliere la presente opposizione per i motivi tutti illustrati nel presente atto,
e per l'effetto annullare l'Ordinanza Ingiunzione emessa dall' avente n. OI- CP_3
001589364 notificata in data 28 aprile 2023 con ogni conseguenza di legge dichiarando, pertanto, che il signor , in proprio e nella qualità di già Controparte_1
legale rappresentante della (oggi Controparte_1 [...]
), cod. fisc , nulla deve all' Controparte_2 P.IVA_1 CP_3
in relazione alle contestazioni per cui è causa”.
Si è costituita in giudizio l' la quale ha concluso come segue: “Voglia l'Ill.mo CP_3
Tribunale adito: - rinviare il giudizio per dar modo al ricorrente di accettare e pagare nei termini previsti le sanzioni così come ricalcolate d'ufficio dall' nella misura di CP_3
Euro 3.208,10 e, a seguito di prova dell'avvenuto pagamento, dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite;
- in via subordinata, in caso di mancata accettazione, respingere il ricorso avverso, siccome infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare l'ordinanza ingiunzione opposta e condannare il ricorrente al pagamento della sanzione come rideterminata in via di autotutela. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
pagina 2 di 3 Nelle more del giudizio, parte ricorrente provvedeva al pagamento della suddetta sanzione, come rideterminata, e chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Anche l' , preso atto dell'avvenuto pagamento, concludeva “Si concorda con la CP_3
richiesta di cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese del ricorrente” (ved. note di udienza del 23.05.2025).
Ciò sinteticamente premesso in ordine ai fatti oggetto di causa, la presente controversia deve essere definita con l'adozione di una pronuncia di cessazione della materia del contendere, come richiesto da entrambe le parti in causa ed imposto dal sopravvenuto disinteresse delle medesime ad una statuizione di merito, stante l'intervenuto pagamento delle ordinanze-ingiunzioni oggetto di causa.
Per quel che concerne, invece, il regolamento delle spese processuali, atteso che la rideterminazione della sanzione amministrativa è intervenuta solo in corso di causa (in seguito alla novella legislativa del 4 maggio 2023, n. 48), le spese del giudizio vanno compensate integralmente.
PQM
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere.
- Compensa integralmente le spese di lite.
Nola, 09.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
pagina 3 di 3
TRIBUNALE DI NOLA
I Sezione civile
Il Giudice, lette le note per la partecipazione all'udienza del 09.09.2025, ai sensi dell'art. 429 cpc, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3769/2023 R.G. promossa da:
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. della Parte_1
(oggi Controparte_1 Controparte_2
)”, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso
[...]
dall'avv. Luigi Mazza, presso il cui studio elettivamente domicilia in Ottaviano via
Piediterra n.24;
RICORRENTE nei confronti di
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco CP_3
Pepe, come in atti
RESISTENTE
avente ad oggetto: ricorso avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001589364 notificata, a mezzo del servizio postale, in data 28 aprile 2023.
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente, in proprio e nella spiegata qualità, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzioni n. OI-001589364, notificatagli in data 28.04.2023, a mezzo della pagina 1 di 3 quale l' gli intimava di pagare la sanzione amministrativa di euro 10.000,00 per CP_3
omesso versamento delle ritenute previdenziali per l'annualità ivi indicata (annualità
2016), chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare che il deducente ha corrisposto tutto quanto dovuto all' a titolo di asserite omissioni CP_3
contributive per i mesi di gennaio 2016, luglio 2016, agosto 2016, settembre 2016 e ottobre 2016 e per l'effetto: ➢ dichiarare la nullità, la decadenza, la inammissibilità e/o la improcedibilità del Verbale di illecito amministrativo e della conseguente Ordinanza ingiunzione notificata in data 28 aprile 2023 al sig. , in proprio e nella Controparte_1
qualità di già legale rappresentante della (oggi Controparte_1
), cod. fisc. ; nel Controparte_2 P.IVA_1
merito ➢ accogliere la presente opposizione per i motivi tutti illustrati nel presente atto,
e per l'effetto annullare l'Ordinanza Ingiunzione emessa dall' avente n. OI- CP_3
001589364 notificata in data 28 aprile 2023 con ogni conseguenza di legge dichiarando, pertanto, che il signor , in proprio e nella qualità di già Controparte_1
legale rappresentante della (oggi Controparte_1 [...]
), cod. fisc , nulla deve all' Controparte_2 P.IVA_1 CP_3
in relazione alle contestazioni per cui è causa”.
Si è costituita in giudizio l' la quale ha concluso come segue: “Voglia l'Ill.mo CP_3
Tribunale adito: - rinviare il giudizio per dar modo al ricorrente di accettare e pagare nei termini previsti le sanzioni così come ricalcolate d'ufficio dall' nella misura di CP_3
Euro 3.208,10 e, a seguito di prova dell'avvenuto pagamento, dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite;
- in via subordinata, in caso di mancata accettazione, respingere il ricorso avverso, siccome infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare l'ordinanza ingiunzione opposta e condannare il ricorrente al pagamento della sanzione come rideterminata in via di autotutela. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
pagina 2 di 3 Nelle more del giudizio, parte ricorrente provvedeva al pagamento della suddetta sanzione, come rideterminata, e chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Anche l' , preso atto dell'avvenuto pagamento, concludeva “Si concorda con la CP_3
richiesta di cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese del ricorrente” (ved. note di udienza del 23.05.2025).
Ciò sinteticamente premesso in ordine ai fatti oggetto di causa, la presente controversia deve essere definita con l'adozione di una pronuncia di cessazione della materia del contendere, come richiesto da entrambe le parti in causa ed imposto dal sopravvenuto disinteresse delle medesime ad una statuizione di merito, stante l'intervenuto pagamento delle ordinanze-ingiunzioni oggetto di causa.
Per quel che concerne, invece, il regolamento delle spese processuali, atteso che la rideterminazione della sanzione amministrativa è intervenuta solo in corso di causa (in seguito alla novella legislativa del 4 maggio 2023, n. 48), le spese del giudizio vanno compensate integralmente.
PQM
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere.
- Compensa integralmente le spese di lite.
Nola, 09.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
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