Art. 4.
L'ammontare dell'assegno di incollocamento, previsto dal secondo comma dell'art. 44 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , per gli invalidi di guerra forniti di pensione od assegno di categoria inferiore alla prima, e' elevato con effetto dal 1 luglio 1953, da lire 72.000 a lire 144.000 annue.
L'ammontare dell'assegno di incollocamento, previsto dal secondo comma dell'art. 44 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , per gli invalidi di guerra forniti di pensione od assegno di categoria inferiore alla prima, e' elevato con effetto dal 1 luglio 1953, da lire 72.000 a lire 144.000 annue.