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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 174/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VENTURA EZIO, Presidente e Relatore
LEGGIO GIUSEPPA, Giudice
ALICATA GIUSEPPE, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 279/2023 depositato il 17/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Ragusa - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720200003802739 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come infra riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 28/10/2022 e depositato in data 17/02/2023 Ricorrente_1, nata a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, propone ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate SI e della Regione Siciliana, Assessorato dell'Economia, Dipartimento Finanze e Credito, avverso la cartella di pagamento n. 29720200003802739 notificata in data 02/08/2022, recante la somma di € 464,78 a titolo di tassa auto anno 2017, sanzioni, interessi ed accessori.
Parte ricorrente eccepisce:
● la mancata notifica degli atti presupposti;
● l'inesistenza della pretesa creditoria in assenza di proprietà del veicolo targato Targa_1 soggetto a tassazione;
● la prescrizione triennale del diritto alla riscossione delle somme iscritte a ruolo.
Conclude perché la Corte voglia preliminarmente disporre, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del D.lgs. n.
546/1992, la sospensione dell'esecuzione della cartella di pagamento impugnata, sussistendone i presupposti di legge;
ritenere e dichiarare la illegittimità e/o nullità della cartella di pagamento impugnata;
nel merito, ritenere e dichiarare illegittima la somma portata dalla cartella di pagamento impugnata;
conseguentemente dichiarare l'illegittimità della cartella di pagamento impugnata e disporne l'annullamento, così anche di ogni altro atto, ad esse, presupposto e/o consequenziale;
col favore di spese e compensi da quantificarsi ex D.M. 55/2014, da distrarre in favore del difensore che ha anticipato le prime e non riscosso i secondi.
All'udienza del 17/03/2023 la Corte, poiché non sussistono i presupposti di legge, rigetta l'istanza di sospensione dell'atto impugnato, con spese al definitivo.
Con controdeduzioni depositate in data 26/12/2023 si costituisce l'Agenzia delle Entrate SI, rappresentata e difesa dall'avv. Nominativo_1, la quale rileva:
● il difetto di legittimazione passiva in ordine ai motivi di opposizione inerenti alla legittimità dell'iscrizione a ruolo ed al merito della pretesa;
● l'insussistenza della prescrizione, in considerazione della sospensione prevista dalla normativa emergenziale emanata durante la diffusione della pandemia da COVID-19.
Conclude perché la Corte voglia in via preliminare, dichiarata la correttezza dell'operato dell'Agente della
SI e la totale estraneità dello stesso alle questioni di merito, e accertato inoltre che le questioni antecedenti la consegna del ruolo al Concessionario non riguardano quest'ultimo, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Agenzia delle Entrate - SI (già Società_1 S.p.A.), con rigetto di qualsiasi altra domanda di parte ricorrente;
in ogni ipotesi, nel merito rigettare il proposto ricorso poiché, per quanto compete ad Agenzia delle Entrate - SI, infondato in fatto e in diritto, con le conseguenti statuizioni;
con vittoria di spese e compensi, di cui si chiede la distrazione in favore del procuratore costituito, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.
Non si costituisce, pur se regolarmente citata in giudizio, la Regione Siciliana, Assessorato dell'Economia,
Dipartimento Finanze e Credito, di cui va dichiarata la contumacia.
In data 30/05/2025 parte ricorrente deposita copia ricevuta di pagamento della tassa auto, anno 2017, relativamente al veicolo targato Targa_2, ed insiste, per il resto, in tutti gli altri motivi del ricorso.
In data 13/01/2026 la controversia viene trattata in pubblica udienza e quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, ritenuto:
■ che va dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. n. 546/92 quanto al tributo preteso per il veicolo targato Targa_2, a seguito del pagamento effettuato da parte ricorrente;
■ che il ricorso va accolto quanto al tributo preteso in relazione all'autoveicolo targato Targa_1, tenuto conto che l'ente impositore, non costituitosi in giudizio, non ha, per come suo onere, provato la proprietà – sulla scorta delle risultanze del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) - del suddetto veicolo in capo a parte ricorrente, a fronte di precisa eccezione da questi avanzata;
■ che va disposta la compensazione delle spese di giudizio, stante l'accoglimento solo parziale del ricorso;
P.Q.M.
la Corte dichiara la cessazione della materia del contendere per il tributo oggetto di pagamento, ed accoglie per il resto il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Ragusa in data 13 gennaio 2026.
Il Presidente e Relatore
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VENTURA EZIO, Presidente e Relatore
LEGGIO GIUSEPPA, Giudice
ALICATA GIUSEPPE, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 279/2023 depositato il 17/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Ragusa - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720200003802739 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come infra riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 28/10/2022 e depositato in data 17/02/2023 Ricorrente_1, nata a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, propone ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate SI e della Regione Siciliana, Assessorato dell'Economia, Dipartimento Finanze e Credito, avverso la cartella di pagamento n. 29720200003802739 notificata in data 02/08/2022, recante la somma di € 464,78 a titolo di tassa auto anno 2017, sanzioni, interessi ed accessori.
Parte ricorrente eccepisce:
● la mancata notifica degli atti presupposti;
● l'inesistenza della pretesa creditoria in assenza di proprietà del veicolo targato Targa_1 soggetto a tassazione;
● la prescrizione triennale del diritto alla riscossione delle somme iscritte a ruolo.
Conclude perché la Corte voglia preliminarmente disporre, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del D.lgs. n.
546/1992, la sospensione dell'esecuzione della cartella di pagamento impugnata, sussistendone i presupposti di legge;
ritenere e dichiarare la illegittimità e/o nullità della cartella di pagamento impugnata;
nel merito, ritenere e dichiarare illegittima la somma portata dalla cartella di pagamento impugnata;
conseguentemente dichiarare l'illegittimità della cartella di pagamento impugnata e disporne l'annullamento, così anche di ogni altro atto, ad esse, presupposto e/o consequenziale;
col favore di spese e compensi da quantificarsi ex D.M. 55/2014, da distrarre in favore del difensore che ha anticipato le prime e non riscosso i secondi.
All'udienza del 17/03/2023 la Corte, poiché non sussistono i presupposti di legge, rigetta l'istanza di sospensione dell'atto impugnato, con spese al definitivo.
Con controdeduzioni depositate in data 26/12/2023 si costituisce l'Agenzia delle Entrate SI, rappresentata e difesa dall'avv. Nominativo_1, la quale rileva:
● il difetto di legittimazione passiva in ordine ai motivi di opposizione inerenti alla legittimità dell'iscrizione a ruolo ed al merito della pretesa;
● l'insussistenza della prescrizione, in considerazione della sospensione prevista dalla normativa emergenziale emanata durante la diffusione della pandemia da COVID-19.
Conclude perché la Corte voglia in via preliminare, dichiarata la correttezza dell'operato dell'Agente della
SI e la totale estraneità dello stesso alle questioni di merito, e accertato inoltre che le questioni antecedenti la consegna del ruolo al Concessionario non riguardano quest'ultimo, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Agenzia delle Entrate - SI (già Società_1 S.p.A.), con rigetto di qualsiasi altra domanda di parte ricorrente;
in ogni ipotesi, nel merito rigettare il proposto ricorso poiché, per quanto compete ad Agenzia delle Entrate - SI, infondato in fatto e in diritto, con le conseguenti statuizioni;
con vittoria di spese e compensi, di cui si chiede la distrazione in favore del procuratore costituito, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.
Non si costituisce, pur se regolarmente citata in giudizio, la Regione Siciliana, Assessorato dell'Economia,
Dipartimento Finanze e Credito, di cui va dichiarata la contumacia.
In data 30/05/2025 parte ricorrente deposita copia ricevuta di pagamento della tassa auto, anno 2017, relativamente al veicolo targato Targa_2, ed insiste, per il resto, in tutti gli altri motivi del ricorso.
In data 13/01/2026 la controversia viene trattata in pubblica udienza e quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, ritenuto:
■ che va dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. n. 546/92 quanto al tributo preteso per il veicolo targato Targa_2, a seguito del pagamento effettuato da parte ricorrente;
■ che il ricorso va accolto quanto al tributo preteso in relazione all'autoveicolo targato Targa_1, tenuto conto che l'ente impositore, non costituitosi in giudizio, non ha, per come suo onere, provato la proprietà – sulla scorta delle risultanze del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) - del suddetto veicolo in capo a parte ricorrente, a fronte di precisa eccezione da questi avanzata;
■ che va disposta la compensazione delle spese di giudizio, stante l'accoglimento solo parziale del ricorso;
P.Q.M.
la Corte dichiara la cessazione della materia del contendere per il tributo oggetto di pagamento, ed accoglie per il resto il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Ragusa in data 13 gennaio 2026.
Il Presidente e Relatore