Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 10/12/2025, n. 22241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22241 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22241/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07314/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7314 del 2024, proposto da
Comune di Soave, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Gortenuti, con domicilio eletto presso il suo studio in Verona, L.Ge Capuleti 1\A;
contro
Ministero del turismo, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Comune di Ostuni, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Tanzarella e Mary Capriglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
nei limiti dell’interesse dal Comune di Soave e dei motivi di ricorso, del provvedimento del Segretario Generale del Ministero del turismo prot. n. 0033654/23, in data 13 dicembre 2023, di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili e non ammissibili al finanziamento presentate a seguito della pubblicazione dell’avviso pubblico per lo sviluppo dell’offerta turistica dei cammini religiosi italiani, indetto con atto del Segretario generale del Ministero del turismo prot. n. 0027138/23 del 20 ottobre 2023, e della relativa graduatoria - decreto e graduatoria corretti e aggiornati con successivo decreto del Segretario Generale del Ministero del turismo in data 21.2.2024, n. 4872/24 -, nella parte in cui non hanno ammesso al finanziamento il Comune ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero del turismo e del Comune di Ostuni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2025 la dott.ssa ES NT AY e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il Comune di Soave (VR) ha preso parte alla procedura indetta dal Ministero del turismo con avviso pubblico prot. n. 27138/23 del 20 ottobre 2023, per la concessione di un finanziamento con la finalità di “ sviluppare, in termini di qualità delle infrastrutture e di servizi, l'offerta turistica dei cammini religiosi italiani, favorendone, al contempo, il posizionamento sui mercati di riferimento ”, presentando domanda di contributo per la realizzazione di un ostello lungo il percorso della Romea Strata, con importo richiesto pari ad euro 784.000,00.
Con decreto del Segretario generale del Ministero del turismo prot. n. 33654/23 del 13 dicembre 2023 è stata approvata la graduatoria delle istanze ammissibili e non ammissibili al finanziamento (successivamente corretta e aggiornata con decreto prot. n. 4872/24 emesso in data 21 febbraio 2024), che ha visto il progetto della ricorrente collocarsi nel novero di quelli non ammessi.
2. Il Comune di Soave è insorto avverso il citato decreto con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato in data 11 aprile 2024, esperito anche nei confronti del Comune di Ostuni, evocato in qualità di soggetto controinteressato (in quanto collocatosi all’ultimo posto dei progetti ammessi).
In seguito all’opposizione del Ministero del turismo, formalizzata con atto notificato in data 12 maggio 2024, il ricorso è stato trasposto nella presente sede giudiziale con atto depositato in data 5 luglio 2024, dandone avviso alle controparti il successivo 9 luglio, giusta il disposto degli artt. 10, co. 1, d.P.R. n. 1199/1971 e 48 cod. proc. amm.
2.1. Il Comune ricorrente, premessi cenni sulle finalità perseguite dal finanziamento e sulla procedura di esame delle domande (da valutarsi in applicazione dei criteri di valutazione predeterminati dall’art. 9, co. 2 dell’avviso pubblico e specificati con apposite linee guida redatte dal Ministero), oltre che sulla complessiva dotazione del Fondo per i cammini religiosi di cui all’art. 1, co. 963, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (rifinanziato a seguito della Legge di bilancio 2024, ciò determinando, secondo la prospettazione di parte, l’insorgenza dell’interesse a ricorrere, giacché “ con il rifinanziamento (…) l’accoglimento del ricorso porrebbe il Comune di Soave in posizione utile della graduatoria per ottenere il finanziamento ”), ha chiesto l’annullamento del provvedimento ministeriale di approvazione della graduatoria, gravato “ per la parte in cui ha ritenuto non ammissibile il progetto presentato dal Comune per non aver conseguito il punteggio minimo di 70 ”, sulla scorta dei seguenti motivi:
I . “ Violazione dei criteri di valutazione stabiliti dall’avviso pubblico e dalle linee guida per la fase istruttoria relativamente al parametro 3.4. Eccesso di potere per illogicità e insufficienza della motivazione ”.
Il Comune lamenta l’erroneità del punteggio assegnato in relazione al criterio di valutazione 3.4 “ grado di cofinanziamento del progetto da parte del soggetto proponente ”, per il quale l’avviso pubblico prevedeva l’attribuzione di 6 punti per l’ipotesi di cofinanziamento compreso tra il 30% e il 39% del valore totale del progetto presentato, laddove al progetto del ricorrente erano stati assegnati solo 4 punti, nonostante fosse stato previsto un cofinanziamento di euro 337.150,00 su un importo totale di euro 1.121.150,00, ricompreso in detto range percentuale;
II . “ Violazione dei criteri di valutazione stabiliti dall’avviso pubblico e dalle linee guida per la fase istruttoria relativamente al parametro 2.3. Eccesso di potere per illogicità e insufficienza della motivazione ”.
Con tale motivo si deduce l’irragionevolezza del punteggio (pari a 3 su un massimo di 5 punti a disposizione) attribuito in relazione al criterio 2.3 “ capacità del progetto di proporre soluzioni mirate alla sicurezza e al primo soccorso ”, atteso che il progetto del Comune prevedeva, relativamente alla sicurezza, il posizionamento lungo il percorso “ nel punto più lontano dalla zona abitata (di) un punto ristoro/sosta/riposo dotato di cassetta di primo soccorso e defibrillatore portatile ”, e dentro l’edificio dell’ostello di una “ area a servizi e piccola infermeria per automedicazione e posizionamento di un defibrillatore portatile ”, proponendo pertanto soluzioni precise e concrete, tali da soddisfare pienamente quanto richiesto sia dall’avviso sia delle linee guida (che precisavano che “il punteggio massimo può essere attribuito ai progetti in cui sia evidente l’impatto in termini di miglioramento della sicurezza dell’esperienza di viaggio, anche in termini di servizi di primo soccorso ”);
III . “ Violazione dei criteri di valutazione stabiliti dall’avviso pubblico e dalle linee guida per la fase istruttoria relativamente al parametro 1.3. Eccesso di potere per illogicità e insufficienza della motivazione ”.
La parte lamenta l’illegittimità del punteggio (di 3,33 punti su un massimo di 5) assegnato per il parametro 1.3 “ capacità del progetto di determinare un incremento di presenze turistiche sul territorio di riferimento e la relativa tempistica riguardo ai maggiori flussi e la loro sostenibilità, valutando l’attendibilità delle analisi e delle metodologie utilizzate per le stime ” (per il quale le linee guida prevedevano che il punteggio massimo potesse essere attribuito ai progetti che “ dimostrino la capacità di garantire un positivo impatto sui flussi di domanda turistica in termini di arrivi e presenze; che evidenzino stime quantitative e qualitative (ad esempio in termini di target geografici, demografici, ecc.) attendibili e motivate; che evidenzino la capacità di gestire in maniera sostenibile tale incremento di flussi ”), per le seguenti motivazioni: i) come precisato nella domanda di finanziamento, la realizzazione dell’ostello avrebbe certamente determinato un aumento dei flussi turistici per “ tre ragioni principali e oggettive: 1) viene aumentato il livello di fruibilità della Romea Strata poiché viene prevista la creazione sul suo territorio di una infrastruttura di pernottamento a prezzi accessibili, oggi non presente; 2) viene aumentato il livello di conoscenza del percorso presso il pubblico poiché più il percorso è dotato di infrastrutture e servizi e più diventa attrattivo; 3) viene aggiunta nel territorio di Soave una tipologia di struttura ricettiva ad oggi non presente, la quale si colloca in una fascia prezzo non presidiata ” (atteso che le strutture ricettive attualmente operanti nella zona praticano un prezzo medio di circa 105 euro a notte per stanza doppia, “ alquanto elevato in relazione al budget giornaliero tipico del turista religioso, come individuato dall’ISNART ”, oltre a non offrire servizi di interesse per il fruitore del cammino religioso, quali, ad esempio, quelli di lavanderia o asciugatura degli indumenti); ii) erano state prodotte stime attendibili e motivate sull’aumento dei flussi turistici, prevedendo in particolare un incremento di quelli provenienti dal nord Europa e dai Paesi Baltici (ove ha origine il percorso della via Romea Strata), anche grazie a campagne pubblicitarie mirate; iii) la domanda aveva puntualizzato che si tratta di sviluppare un “ turismo estremamente sostenibile poiché connotato dalla filosofia “slow”, che non consuma territorio ”, precisando che il maggior intervento infrastrutturale (l’ostello) si basa sul principio della rigenerazione del patrimonio pubblico esistente;
IV. “ Violazione dei criteri di valutazione stabiliti dall’avviso pubblico e dalle linee guida per la fase istruttoria relativamente al parametro 1.5. Eccesso di potere per illogicità e insufficienza della motivazione ”.
Tale motivo si appunta specificamente sul punteggio (di 8,67 punti su un massimo di 15) assegnato per il parametro 1.5 (erroneamente indicato nell’avviso come “1.6”) “ livello di sostenibilità del progetto in termini di gestione delle infrastrutture/beni valorizzati e/o dei servizi attivati, con particolare riferimento all’attivazione di partenariati pubblico – privati ”, così declinato nelle linee guida: “ il punteggio massimo può essere attribuito ai progetti che dimostrino di aver previsto soluzioni e modalità di gestione degli interventi, nella fase successiva al loro completamento, atte a garantire la durevolezza nel tempo dell’investimento realizzato, anche in riferimento ai servizi turistici da attivare. E’ valutata positivamente la capacità di attivare – con efficacia, efficienza e tempestività – partnership (anche ulteriori rispetto a quelle di cui al criterio 3.3) anche con soggetti privati. A tal proposito, il format di domanda ha previsto la possibilità di caricare eventuale documentazione a supporto delle soluzioni proposte ”. Secondo la prospettazione di parte, la valutazione espressa dalla Commissione sarebbe inficiata da un vizio di irragionevolezza, atteso che il progetto del Comune di Soave soddisfaceva in pieno gli obiettivi indicati dall’avviso pubblico e dalle linee guida, avendo previsto “ con riferimento alle soluzioni gestionali, che si dovesse procedere, una volta realizzata l’opera, alla esternalizzazione della sua gestione, precisando, che, vista la natura dell’intervento, si intendevano esplorare due ipotesi, costituite dall’affidamento in house a un’entità di diretta emanazione comunale e dall’affidamento, mediante il ricorso alla coprogettazione, a un ente del terzo settore, selezionandosi come partner enti a vocazione giovanile/femminile e che coinvolgano al loro interno anche soggetti diversamente abili”;
V . “ Violazione dei criteri di valutazione stabiliti dall’avviso pubblico e dalle linee guida per la fase istruttoria relativamente al parametro 3.2. Eccesso di potere per illogicità e insufficienza della motivazione ”.
Ed ancora, il ricorrente deduce l’illegittimità del punteggio (pari a 8 su un massimo di 15) per il criterio 3.2. “ validità delle soluzioni gestionali/organizzative/procedurali adottate per garantire la realizzazione del progetto ”, per il quale le linee guida avevano precisato che “ il punteggio massimo può essere attribuito ai progetti che, in funzione della descrizione dei processi attuativi del progetto, risultino essere immediatamente cantierabili in quanto: sono presenti le condizioni necessarie sia a livello tecnico che procedurale/amministrativo ai sensi della normativa di riferimento; privi di qualsivoglia criticità dal punto di vista giuridico, tecnico e amministrativo ”. La parte deduce, sul punto, che il Comune dispone di un Progetto di Fattibilità Tecnico Economica immediatamente cantierabile, previo esperimento di una gara pubblica (anche con eventuale ricorso al modello dell’appalto integrato, così da comprimere i tempi della procedura di affidamento dei lavori), che prevede il recupero di un edificio esistente e di proprietà pubblica, bisognoso solo di modifiche minimali per riadattarlo da co – housing a ostello (tipologie di struttura sostanzialmente omogenee), attuabile in tempi rapidi, in assenza di criticità giuridiche, tecniche e amministrative.
A conclusione dell’esposizione dei motivi di diritto II, III, IV e V il ricorrente ha espressamente chiesto che venga disposto, in sede istruttoria, il deposito delle valutazioni operate dal Ministero del turismo - relativamente ai parametri in contestazione - per i progetti che sono stati ammessi a finanziamento.
3. Si sono costituiti in giudizio il Ministero del turismo, con atto depositato in data 11 luglio 2024, e il Comune di Ostuni, con memoria di stile del 7 agosto 2025.
4. In data 26 settembre 2025 il ricorrente Comune, medio tempore costituitosi in giudizio a mezzo di nuovo procuratore (avv. Giuseppe Gortenuti), in sostituzione dell’originario difensore deceduto nelle more (v. atto del 13 marzo 2025), ha prodotto memoria illustrativa, ribadendo l’istanza istruttoria ex artt. 64 e 65 cod. proc. amm. per l’acquisizione della documentazione inerente alle valutazioni operate relativamente ai parametri 2.3, 1.3, 1.5, e 3.2 dell’avviso pubblico per i progetti ammessi a finanziamento, e in ogni caso insistendo per l’accoglimento del ricorso, con annullamento del gravato provvedimento prot. n. 0033654/23 “ nei limiti dell’interesse dal Comune di Soave e dei motivi di ricorso ”.
5. Il Ministero del turismo ha prodotto documentazione, in data 7 ottobre 2025, e memoria illustrativa, il successivo 8 ottobre 2025.
6. In data 17 ottobre 2025 il ricorrente Comune ha prodotto memoria di replica, eccependo in via preliminare la tardività dei suddetti depositi effettuati dall’Avvocatura ma prendendo comunque posizione sulle argomentazioni ex adverso illustrate, e insistendo nelle conclusioni già rassegnate.
7. All’udienza pubblica del 28 ottobre 2025 il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.
DIRITTO
1 . In limine litis va disposto lo stralcio della documentazione e della memoria illustrativa depositate dalla difesa erariale nelle date 7 e 8 ottobre 2025, essendo state prodotte tardivamente, in violazione dei termini (rispettivamente di 40 e 30 giorni liberi prima dell’udienza di discussione del ricorso) all’uopo fissati dall’art. 73, co. 1, cod. proc. amm.
2. In via preliminare si dà atto che il ricorso è stato trasposto nella presente sede giurisdizionale nel rispetto delle modalità e termini di rito.
3. Nel merito, il gravame – che il Collegio rileva essere maturo per la decisione, non ravvisando l’esigenza di disporre approfondimenti istruttori – non è meritevole di accoglimento.
4. Giova premettere, in punto di fatto, che quella per cui oggi è causa è una procedura selettiva gestita dal Ministero del turismo per l’assegnazione di contributi a progetti che sono stati sottoposti preliminarmente ad una verifica di ammissibilità formale (cfr. art. 8 dell’avviso pubblico), e successivamente alla valutazione di merito, demandata ad una Commissione di nomina ministeriale (cfr. art. 9, co. 1, secondo cui “ Le domande di finanziamento ammesse all'esito della verifica di cui all'articolo 8 sono valutate nel merito da un'apposita Commissione, nominata dal Ministero del turismo con successivo decreto ”).
Nello specifico, l’esame delle proposte è stato espletato sulla scorta dei criteri di valutazione predeterminati dalla stessa lex specialis unitamente ai relativi sub-punteggi, articolati su una scala di gradazione compresa tra un minimo e un massimo (cfr. il citato art. 9, co. 2, secondo cui “ La Commissione, all’esito della fase istruttoria, determina la graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento sulla base dei criteri di valutazione riportati nel seguente quadro sinottico (…) ”). I medesimi parametri sono stati poi integrati e precisati da apposite linee guida predisposte dal Ministero del turismo (“ LINEE GUIDA FASE ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO ”, prodotte in atti al doc. 7 allegato al ricorso).
L’avviso pubblico ha poi previsto che, ai fini dell’ammissione a finanziamento, le domande devono riportare un punteggio complessivo non inferiore a 70/100 (cfr. art. 9, co. 3).
Il progetto presentato dal Comune di Soave ( i.e. , realizzazione di un ostello lungo il percorso della via denominata Romea Strata, con riconversione di una preesistente struttura di co-housing) ha totalizzato complessivamente 66 punti, non raggiungendo la soglia minima richiesta per l’ammissione al finanziamento.
5. Come noto, secondo un granitico indirizzo giurisprudenziale, i giudizi espressi dalle Commissioni di valutazione nell’ambito di procedure finalizzate alla concessione di contributi e/o sovvenzioni pubbliche, in applicazione di criteri predeterminati ex ante , sono tipica espressione di discrezionalità tecnica, che si estrinseca in valutazioni per loro natura opinabili, e come tali insindacabili nel merito in sede giurisdizionale e censurabili solo in presenza di manifesti vizi di legittimità, sub specie di macroscopici errori di fatto, evidente irragionevolezza, illogicità o arbitrarietà manifesta (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. VI, 21 marzo 2025, n. 2365, secondo cui “tutte le volte in cui, come nella specie non emerge alcun vizio della logicità e della ragionevolezza, la motivazione espressa dalla Commissione, costituendo il frutto di discrezionalità tecnica, non può essere sostituita con il diverso avviso del giudice”, id. 19 luglio 2024, n. 6475, per la quale “con riguardo alle specifiche opzioni attinte, va qui ribadito che esse sono sindacabili dal giudice amministrativo per vizi di legittimità e non di merito, non essendo consentito al giudice amministrativo esercitare un controllo intrinseco in ordine alle valutazioni tecniche opinabili, qual è in specie la qualità artistica, fermo restando il controllo di ragionevolezza, logicità, coerenza ed attendibilità il cui esperimento, nel caso in esame, non inficia affatto la legittimità della procedura)”.
Ne consegue che, come ampiamente ribadito anche dalla giurisprudenza di questa Sezione, sono inammissibili le doglienze “volte a contestare nel merito i giudizi espressi dalla Commissione (…) che costituiscono valutazioni riservate ai predetti organi collegiali. (…) in questa sede di sindacato di legittimità, il giudice amministrativo non può sostituirsi alle valutazioni effettuate dalle competenti Commissioni Consultive di Esperti, dato che si tratta di giudizi di valore che lo stesso legislatore ha deciso di riservare ad appositi organi collegiali, ma deve limitarsi a controllare l’effettiva esistenza dei vizi di legittimità che inficiano la procedura concorsuale, in particolare al riscontro dell’eventuale eccesso di potere alla stregua delle figure sintomatiche tradizionali, o in quelle più evolute della violazione del canone di ragionevolezza e/o proporzionalità. Anche in quest’occasione va ribadito che il giudice amministrativo può solo rilevare se il giudizio espresso sia stato determinato da un errore nell'acquisizione degli elementi oggetto di valutazione oppure se sia incorso in un macroscopico errore nell'apprezzamento e nella valutazione degli stessi elementi, talmente abnorme e grossolano da essere evidente a chiunque (…). Si tratta, infatti, di valutazioni che lo stesso legislatore ha deciso di riservare ad appositi organi collegiali e non soggette ad un sindacato di merito da parte del giudice amministrativo (…)” (cfr. T.A.R. Lazio, II quater, 28 marzo 2025, n. 6309; id., 14 novembre 2019, n. 13049).
Ed ancora, in linea generale è stato reiteratamente argomentato che “sono inammissibili le censure … (con cui) si pretende di sostituire la personale valutazione soggettiva della ricorrente a quella della P.A., nonché di stimolare questo Giudice Amministrativo affinché eserciti a sua volta un inammissibile sindacato sostitutorio sui giudizi della Commissione espressivi di un’ampia discrezionalità tecnica. Sul punto si richiama l’insegnamento della giurisprudenza consolidata in ordine ai limiti del sindacato giurisdizionale avente a oggetto le valutazioni degli organi della P.A. espressione di discrezionalità tecnica, in base al quale: a) detto sindacato è ammesso solo ove tali valutazioni siano affette dai vizi di illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. VII, 30 giugno 2023, n. 6416; id., 27 ottobre 2022, n. 9263; id., 2 febbraio 2022, n. 743; Sez. II, 23 febbraio 2021, n. 1568; Sez. V, 2 ottobre 2019, n. 6591; Sez. IV, 26 luglio 2018, n. 4585; id., 12 marzo 2018, n. 1128); b) sono inammissibili le censure che mirano a sollecitare il giudice affinché eserciti un sindacato di merito e sostitutorio al di fuori dei casi tassativi dell’art. 134 c.p.a., trattandosi di un sindacato non consentito se non entro detti casi (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. VII, 14 luglio 2023, n. 6892; Sez. V, 3 agosto 2021, n. 5711; Sez. III, 9 dicembre 2020, n. 7787; Sez. VI, 2 novembre 2017, n. 5060; Sez. IV, 25 ottobre 2016, n. 4459)” (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 14 aprile 2025, n. 3186. Per un’applicazione di tale principio di portata generale cfr. altresì T.A.R. Lazio, II quater, 3 maggio 2024, n. 8855; id., 1° marzo 2024, n. 4153 e n. 4177; T.A.R. Milano, sez. V, 6 marzo 2024, n. 644; Cons. Stato, Sez. VI, 3 febbraio 2006, n. 378).
6. Ciò chiarito, tutte le censure dedotte dalla parte si appuntano sui punteggi numerici assegnati al progetto del Comune di Soave in relazione ad alcuni dei criteri di valutazione contemplati dall’avviso pubblico, e segnatamente quelli formulati in relazione ai parametri 1.3, 1.5, 2.3, 3.2 e 3.4 del quadro sinottico di cui all’art. 9, co. 2, che si attestano su un livello di “sufficienza”.
Sostiene il ricorrente che tali punteggi sarebbero inficiati da profili di erroneità (cfr. primo mezzo), ovvero irragionevolezza e/o illogicità (cfr. motivi successivi): in particolare, avuto riguardo anche al contenuto delle linee guida ministeriali per la fase istruttoria, laddove esse precisano i requisiti e le condizioni per l’attribuzione del punteggio massimo, la parte ha illustrando gli specifici contenuti della propria proposta progettuale (grado di cofinanziamento dell’iniziativa, realizzazione di un punto ristoro/sosta con defibrillatore lungo il percorso e di un’infermeria all’interno dell’ostello, aumento atteso dei flussi turistici, con indicazione dei potenziali target geografici e delle strategie per gestirne la sostenibilità, gestione della struttura in via esternalizzata, ecc.) che, secondo la sua prospettazione, avrebbero meritato “ragionevolmente” l’assegnazione del massimo o comunque di un voto numerico superiore.
7. Ebbene, tali doglianze (e ciò vale in particolare per quelle dedotte con i motivi di ricorso dal secondo al quinto) si traducono nell’inammissibile sovrapposizione della personale e soggettiva valutazione del ricorrente al giudizio tecnico-discrezionale della Commissione, per sua natura opinabile, finendo per impingere direttamente nella sfera insindacabile del merito, e dunque sollecitando il giudice all’esercizio di un sindacato sostitutorio, nella specie non consentito, senza che siano stati dedotti concreti e specifici elementi che consentano di ritenere che i sub-punteggi assegnati al progetto del ricorrente, in relazione ai parametri in contestazione, siano inficiati da macroscopica illogicità, irragionevolezza o abnormità o manifesto travisamento dei fatti, secondo le coordinate ermenuetiche tracciate dalla giurisprudenza sopra citata.
7.1. Del resto, avuto riguardo anche a quanto ulteriormente ribadito dalla parte nella memoria del 17 ottobre 2025, giova precisare che la valutazione demandata all’organo collegiale è stata condotta sulla scorta di criteri, quali integrati e specificati nelle relative linee guida ministeriali, piuttosto articolati, compositi e multiformi, imponendo essi un’analisi delle proposte progettuali che prendesse a riferimento molteplici e variegati aspetti, in modo da esprimere un giudizio globale, complessivo e non parcellizzato su un singolo profilo da esaminarsi, mirato tra l’altro a misurare il grado di concreta fattibilità, attuabilità e “sostenibilità” delle soluzioni proposte (anche sulla scorta della documentazione integrativa che era possibile allegare alla domanda di finanziamento) e di rispondenza alle finalità perseguite mercé l’introduzione dell’incentivo pubblico.
In particolare, con riferimento ai criteri su cui si appuntano le censure di parte: il parametro 2.3 è finalizzato a premiare soluzioni mirate a garantire un miglioramento sia della “ sicurezza dell’esperienza di viaggio ”, sia sotto il profilo del “ primo soccorso ”; il parametro 1.3 impone una valutazione in ordine alla effettiva capacità del progetto di determinare un incremento di presenze turistiche sul territorio di riferimento, misurando in chiave prospettica e in termini probabilistici l’incremento atteso dei flussi turistici e le relative tempistiche, e dunque richiedendo che fosse fornita una stima dell’aumento turistico (cfr. le precisazioni formulate dalla linee guida, che testualmente richiedono l’elaborazione di “ stime quantitative e qualitative attendili e motivate ”, intuitivamente anche con il supporto di idonea documentazione dimostrativa – studi, indagini statistiche, ecc.), dimostrando altresì la capacità di gestire i maggiori flussi in maniera sostenibile; quanto al criterio 1.5, esso opera un puntamento sulle modalità di gestione delle infrastrutture/beni valorizzati e/o dei servizi attivati nella fase successiva al loro completamento, al fine di misurare la durevolezza nel tempo dell’investimento realizzato, apprezzando favorevolmente la capacità del proponente di attivare partenariati pubblico – privati, e dunque forme di collaborazione anche con soggetti privati, “ con efficacia, efficienza e tempestività ”, ossia proponendo soluzioni concrete, puntuali e prontamente attivabili; il parametro 3.2 mira a valutare il grado di realizzabilità del progetto sulla scorta della validità delle soluzioni gestionali/organizzative/procedurali proposte, premiando (con l’attribuzione del punteggio massimo) quelle “ immediatamente cantierabili ”, per le quali vi siano le condizioni necessarie sia a livello tecnico che procedurale/amministrativo ai sensi della normativa di riferimento, e che risultino prive di “ qualsivoglia criticità dal punto di vista giuridico, tecnico e amministrativo ”.
A loro volta, le linee guida per la fase istruttoria, dopo aver chiarito i requisiti per l’assegnazione del punteggio massimo in relazione ai diversi parametri, avevano precisato, con indicazione di carattere generale, che il punteggio massimo fosse riservato alle soluzioni che “ Supera(no) le aspettative espresse nell’Avviso grazie a una trattazione esaustiva e particolareggiata dei temi richiesti e degli argomenti trattati. Sono evidenti, ben oltre alle attese, i benefici e vantaggi perseguiti dalla proposta con riferimento anche alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa. L’affidabilità della proposta è concreta ed evidente ”.
La lex specialis , dunque, ha individuato parametri sufficientemente puntuali e dettagliati, con predeterminazione dei relativi pesi e sottopesi sulla scorta di una precisa scala di gradazione del punteggio (profili peraltro non oggetto di contestazione), nell’alveo dei quali si è tradotto l’apprezzamento di merito, insindacabile, espresso dalla Commissione.
8. L’acclarata infondatezza delle doglianze sopra specificate rende ultroneo l’esame della censura dedotta con il primo mezzo in quanto priva di interesse, giacché essa comunque non supererebbe la prova di resistenza (l’eventuale accoglimento infatti comporterebbe l’assegnazione di 2 punti, insufficienti a comare il divario – di 4 punti – per raggiungere il punteggio minimo previsto dall’avviso).
9. In conclusione, il ricorso va rigettato.
10. Le spese di lite, nondimeno, possono essere compensate nei confronti di entrambe le controparti evocate in causa alla luce della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese nei confronti di tutte le parti in causa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ES NT AY, Presidente FF, Estensore
Virginia Giorgini, Referendario
Luigi Edoardo Fiorani, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ES NT AY |
IL SEGRETARIO