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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/11/2025, n. 3205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3205 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte, in composizione collegiale, nelle persone dei Signori Magistrati
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere
Dott. Nicola Traisci Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 762/2024 del Ruolo
Generale della Corte promossa da: signora (c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avvocato Cristina Piccoli, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Conegliano alla Via Cavour 26
APPELLANTE
contro
: signor (c.f. ), rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2
dall'Avvocato Maria Zollet, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Domegge di Cadore alla Via San Rocco 12/A APPELLATO
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero 1965/2023 del
Tribunale di Treviso, depositata in data 26 ottobre 2023
CONCLUSIONI
Di parte appellante
In via preliminare: respingersi l'eccezione avversaria di inammissibilità dell'appello per le motivazioni tutte indicate nella nota d'udienza dell'11.10.24 e per l'effetto dichiararsi l'ammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.
Nel merito: in via principale: respinte le eccezioni avversarie, confermarsi il decreto ingiuntivo n. 190/22 del Tribunale di Treviso;
condannarsi inoltre al pagamento a favore di della somma di € Parte_1 Parte_2
2.911,82.
Rifusione delle spese di lite per 4/5 del primo grado ed integrale dell'appello.
In via subordinata: revocarsi il decreto ingiuntivo n. 190/22 del Tribunale di
Treviso; accertarsi che è debitore della sig.ra Parte_2 Parte_1
della somma di € 9.203,37; accertarsi che è creditore della Parte_2
sig.ra di € 2.911,85; operata la compensazione, Parte_1
condannarsi al pagamento della somma di € 6.291,52 a favore Parte_2
di con gli interessi dal dovuto al saldo. Parte_1
Rifusione delle spese di lite per 4/5 del primo grado ed integrale dell'appello.
In via istruttoria: ammettersi le prove per testimoni chieste nella seconda memoria ex art. 183 VI° cpc con le eccezioni di cui alla terza memoria 183
VI° c.p.c.
Si chiede sin d'ora l'abilitazione alla prova contraria sui capitoli avversari eventualmente ammessi con i testi già indicati.
Di parte appellata
In via preliminare:
- sia dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione ex adverso proposta per l'inesistenza e/o nullità della procura speciale alle liti.
Nel merito:
- sia rigettato, siccome infondato in fatto ed in diritto, l'appello ex adverso proposto contro la sentenza n. 1965/2023 del Tribunale di Treviso, pubblicata il 26.10.2023.
In ogni caso:
- con rifusione integrale di spese, anche generali, e compensi di lite, oltre accessori IVA e CPA come per Legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19 gennaio 2022 la signora Parte_1
ha chiesto al Tribunale di Treviso di ingiungere al signor il Parte_2
pagamento in suo favore della somma di € 12.825,29 oltre interessi dichiarandosene creditrice a titolo di rimborso della quota parte del settanta per cento posta a carico di quegli delle spese straordinarie da ella sostenute nell'interesse della prole dall'anno 2017 sino all'anno 2021, come statuito dai provvedimenti giurisdizionali del Tribunale di Treviso e della Corte
d'appello di Venezia che avevano disciplinato le modalità di affidamento e di mantenimento dei tre figli nati dalla loro cessata relazione sentimentale. Avverso il decreto ingiuntivo, pronunciato dal Tribunale in accoglimento del ricorso, ha proposto opposizione il contestando sia la sussistenza Pt_2
che l'ammontare della pretesa rivoltagli in quanto le spese enunciate dalla ricorrente avrebbero necessitato del suo preventivo consenso, ed eccependo il difetto di prova che gli importi riportati negli scontrini fiscali prodotti fossero riferiti all'effettivo esborso da parte della ricorrente nell'interesse della prole;
nel contempo l'opponente ha svolto domanda riconvenzionale chiedendo la condanna dell'opposta a rimborsagli la somma di € 8.682,48 quali oneri condominiali da quella non corrisposti pur se afferenti la casa familiare assegnatale, ovvero disporne la compensazione con quanto fosse risultato a credito della Pt_1
Nell'effettivo contraddittorio dell'opposta, che ha ribadito la fondatezza e la quantificazione del suo credito ed ha dedotto che il suo debito per gli oneri condominiali quale assegnataria ammontava ad € 3.970,00=, poi precisandolo in € 2.911,85 all'esito della espletata istruttoria, essendo i restanti importi a carico dell'opponente quale proprietario, il Tribunale, disattese le richieste di prova delle parti, ha istruito la causa ordinando ai sensi dell'articolo 210 del codice di procedura civile all'amministratore del condominio di esibire la documentazione attestante le spese condominiali e la ripartizione delle quote dovute dal proprietario e dalla assegnataria, relativamente agli anni dal 2017 al 2021, indi l'ha decisa revocando il decreto ingiuntivo opposto e rideterminando le contrapposte creditorie nella misura di € 3.383,40 a favore della avendo a tal fine escluso le Pt_1
voci di spesa non concordate ovvero non rientranti nelle spese straordinarie disciplinate dal protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso, e nella misura di € 2.911,85 a favore del disponendone la compensazione e Pt_2
condannando l'opponente al pagamento in favore dell'opposta del residuo credito quantificato nell'importo di € 471,55=, e disponendo l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Avverso quella pronuncia ha interposto appello la chiedendone Pt_1
la riforma mediante il riconoscimento dell'intero ammontare del credito azionato, con compensazione di quanto accertato dal Tribunale a favore del e condanna di questi al pagamento dell'eccedente con diversa Pt_2
regolazione delle spese di lite del primo grado.
L'appellato ha resistito al gravame instando per il rigetto.
Con provvedimento del 7 febbraio 2025 è stato disposto il mutamento del relatore indi le parti sono state invitate a precisare le rispettive conclusioni mediante il deposito telematico di note scritte, come sopra riportate, e la
Corte ha trattenuto la causa in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'articolo 352 del codice di procedura civile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Prima di procedere alla delibazione del merito della vicenda va esaminata la questione posta dalla difesa appellata che ha eccepito l'inesistenza ovvero la nullità della procura alle liti allegata alla notificazione dell'atto di appello con effetto di inammissibilità dell'impugnazione.
L'appellante, all'atto della costituzione in giudizio nel presente grado, ha prodotto nel fascicolo telematico di causa i file in formato “.eml” contenenti la ricevuta di accettazione e quella di avvenuta consegna della comunicazione pec con cui aveva proceduto alla notificazione dell'atto di impugnazione, comunicazione alla quale risultano allegati l'atto di citazione in appello, la procura alle liti e la relata di notificazione: come evidenziato dall'appellato fin dal primo atto difensivo nel presente grado, la detta procura alle liti riporta l'attribuzione all'Avvocato Cristina Piccoli del potere di difesa e di rappresentanza processuale (testualmente) “…avanti il
Tribunale di Treviso nel procedimento per affidamento temporaneo dei figli minori ai genitori in ogni sua fase e procedimento cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione ed in ogni grado anche d'appello”, di qui dunque l'eccezione in disamina con la quale è stata sostenuta la non pertinenza della detta procura alle liti al presente giudizio in quanto questo vertente sul riparto dei rispettivi obblighi genitoriali in relazione alle spese straordinarie sostenute in favore della prole.
La Corte ravvisa l'infondatezza dell'eccezione.
Va al riguardo considerato che, se è pur vera la circostanza per cui la procura notificata in uno all'impugnazione reca il contenuto testé ricordato,
v'è comunque da rilevare che nel testo dell'atto di citazione in appello il difensore ha espressamente precisato di agire valendosi della procura alle liti prodotta a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo depositato innanzi il Tribunale di Treviso in data 19 gennaio 2022, atto con il quale era stato conferito al medesimo difensore, Avvocato Cristina Piccoli, il potere di difesa e di rappresentanza “nel procedimento di ingiunzione per il recupero delle spese straordinarie per i figli minori nei confronti del sig. Pt_2
n ogni sua fase … ed in ogni grado anche d'appello”, il che dunque,
[...]
per un verso, conferma che, a prescindere dall'errata notificazione d'una diversa procura alle liti, il difensore fosse comunque munito del potere di rappresentanza conferitogli della parte, e, per altro verso, che la procura alle liti enunciata nell'atto di appello fosse valida anche per la fase di impugnazione, non delineandosi ipotesi di sua nullità ovvero inesistenza.
In ogni caso a tutto voler concedere all'eccezione sollevata dall'appellata, qualora la si intendesse rivolta all'atto di appello ed alla procura alle liti unitariamente notificati, neppure può dirsi ipotizzabile l'inammissibilità dell'impugnazione tenuto conto del principio di legittimità secondo cui “la nullità della procura conferita per il grado di appello non comporta la nullità della costituzione in appello e l'inammissibilità del gravame, ove la parte abbia comunque rilasciato in primo grado una procura alle liti valida per tutti i gradi del giudizio, perché il richiamo nell'atto di impugnazione ad una procura invalida non comporta di per sé una implicita rinuncia ad avvalersi dell'altra, precedentemente conferita” (si veda in tali sensi Cass.
n. 6162/2020).
- L'appellante ha formulato due motivi d'impugnazione, tra loro strettamente connessi il che ne consente la trattazione congiunta, coi quali ha denunciato vizio motivazionale della decisione in relazione alla valutazione delle prove e la non corretta applicazione delle previsioni portate dal protocollo di intesa per il processo di famiglia in uso presso il
Tribunale di Treviso con riferimento al riparto delle spese straordinarie.
Di contro l'appellato ha ribadito quanto già sostenuto con l'opposizione ossia che egli non era mai stato preventivamente interpellato dalla al fine di concordare la spesa da sostenere, ciò dunque Pt_1
sollevandolo dall'obbligo di concorrervi per la quota del settanta per cento.
La Corte rileva la fondatezza dell'appello sulla scorta delle seguenti considerazioni. Va premesso che nella vicenda di specie la connotazione di straordinarietà delle spese sostenute dall'appellante delle quali costei ha chiesto il rimborso pro quota può dirsi pacifica, non avendo peraltro formato oggetto di contestazione tra le parti, dovendosi al riguardo tener conto dell'orientamento della Corte di legittimità (cfr. Cass. n. 3835/2021) a tenore del quale “il carattere straordinario della spesa può inferirsi anche dalla sua rilevanza in termini di onerosità, perciò esulante dal regime ordinario di vita della prole”, unitamente ai restanti parametri valutativi quali la occasionalità e la temporaneità che entrambi ricorrono.
Va poi ricordato che le linee guida indicate dal protocollo in uso presso il
Tribunale di Treviso (che hanno senz'altro formato oggetto di scrupolosa applicazione da parte del precedente giudicante) pur costituendo un importante parametro di riferimento deflattivo del contenzioso, stante la finalità di risolvere – o quanto meno limitare – le ragioni di conflitto intuibilmente scaturenti dalla crisi familiare, non impongono al giudice di conformarvisi senza alcun autonomo vaglio critico dovendo anzi quegli valutare caso per caso la sussistenza o meno dell'obbligo di concorso a carico di quello dei genitori cui venga richiesto il rimborso.
Il protocollo in disamina individua due classi di spese straordinarie suddividendole tra quelle subordinate al consenso di entrambi i genitori e quelle (definite “obbligatorie”) per le quali non è richiesta la loro previa concertazione;
quanto alle forme espressive del contegno delle parti il protocollo indica che il dissenso (motivato) del genitore obbligato al rimborso debba comunicarsi per iscritto nell'immediatezza della richiesta, altrettanto scritta, dell'altro genitore, potendosi altrimenti derivare dal silenzio dell'obbligato il suo consenso alla spesa.
Va subito detto che nel protocollo di cui si discorre non è previsto (né avrebbe potuto esserlo) che il mancato rispetto della forma scritta per la comunicazione e per l'eventuale contrapposto diniego determini alcun effetto di caducazione dell'obbligo di concorso, il che evidentemente si pone in piena coerenza applicativa con il principio di legittimità, più di recente ribadito con la pronuncia numero 14564/2023, a tenore del quale
“in tema di spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, il mancato preventivo interpello del coniuge può essere sanzionato nei rapporti tra i coniugi, ma non comporta l'irripetibilità delle spese effettuate nell'interesse del minore e compatibili con il tenore di vita della famiglia”.
Con la pronuncia testé ricordata la Corte regolatrice ha altresì ribadito il principio secondo cui “in tema di rimborso delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, poiché l'art. 155, comma 3, c.c.
(oggi art. 337 - ter c.c.) consente a ciascuno dei coniugi di intervenire nelle determinazioni concernenti i figli soltanto in relazione “alle decisioni di maggiore interesse”, mentre, al di fuori di tali casi, il genitore non collocatario è tenuto al rimborso delle spese straordinarie, salvo che non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso”, principio ispirandosi al quale il Collegio ritiene di non poter condividere l'assunto motivazionale sul quale il Tribunale ha fondato la decisione di decurtare il novero delle spese rimborsabili, quantificandolo in € 3.383,40=, avendo affermato che la mancanza di prova della richiesta del preventivo consenso non consentisse il riconoscimento di tutti gli importi rivendicati.
Ciò detto la Corte rileva che nella vicenda di specie è pur vero che manca alcuna preventiva concertazione tra le parti sicché, a fronte del rifiuto opposto dal genitore non collocatario ed obbligato al rimborso, occorre valutare se in concreto sussista o meno una qualche ragionevolezza nei motivi di dissenso opposti da quest'ultimo e quindi verificare se vi sia rispondenza delle spese all'interesse dei minori.
Quanto al primo dei due aspetti l'appellato ha unicamente dedotto che essendo mancato alcun suo preventivo interpello non era mai stato messo
“nella condizione di valutare eventuali soluzioni alternative” alle iniziative di spesa della allegando, quanto alle sue disponibilità reddituali, Pt_1
che le sue “… risorse economiche … non solo (rectius sono) illimitate” senza alcuna ulteriore precisazione al riguardo: nessuno dei due argomenti,
a giudizio della Corte, è idoneo ad indurre un convincimento di fondatezza delle ragioni del rifiuto, posto che, quanto alle ipotizzate “soluzioni alternative”, non risulta precisato, neppure a titolo esemplificativo, a cosa l'appellato abbia inteso riferirsi, e, quanto alle sue disponibilità economiche, non consta che l'appellato abbia contestato di eccessiva onerosità le spese anticipate dalla sì da imporre una Pt_1
comparazione di quelle con le sue disponibilità reddituali e condizioni economiche tali da farle ritenere insostenibili.
Passando alla verifica di rispondenza delle spese straordinarie all'interesse dei figli delle parti in causa non riconosciute dal precedente giudicante la
Corte reputa che possa darsi risposta positiva a quelle inerenti le attività sportive della prole (di ammontare rientrante nel limite mensile indicato dal protocollo), come pure per le frequentazioni dei centri estivi ascrivendosi a queste una meritoria funzione educativa alla socialità tra coetanei, a quelle per i corsi di musica e danza ravvisandosene lo scopo formativo nella fase evolutiva dei minori, a quelle per l'acquisto di un computer dovendosi ritenere tale strumento di necessario utilizzo quotidiano anche in funzione dell'apprendimento, ed a quelle per le prestazioni sanitarie, salvo le precisazione di cui si dirà infra, ed odontoiatriche.
Passando alla relativa quantificazione la scelta della difesa appellante di effettuare la produzione – invero alquanto disorganizzata – dei documenti di spesa suddividendoli per annualità, e non invece raggruppandoli per categorie omogenee, non rende particolarmente agevole la loro consultazione, sicché si rende necessario indicare le spese ammesse a rimborso seguendo lo stesso criterio espositivo di riparto annuale.
Per l'annualità 2017 la Corte rileva l'ammissibilità di tutte le voci di spesa ivi indicate dovendosi trarre prova della loro effettuazione da quanto evincibile dal documento numero 4 della produzione dell'appellante, per un complessivo importo di € 1.340,00 cosicché la quota che l'appellato è obbligato a rimborsare ammonta ad € 938,00=.
Per l'annualità 2018 vanno dichiarate ammissibili le voci di spesa per un ammontare di € 2.907,30 come risultanti dalle ricevute riportate nel documento numero 5 della produzione dell'appellante, con esclusione di quelle riportate nelle ricevute rilasciate dalla A.S.D. OT Nuoto 74 trattandosi di attività sportiva ulteriore rispetto a quelle già svolte, nonché con esclusione di quelle riportate nelle ricevute rilasciate dalla A.S.D.
Frenesy non risultando indicata in alcun modo l'attività svolta dai minori, ed infine con esclusione di quelle riportate nei numerosi scontrini fiscali mancando alcuna riferibilità della spesa alla persona dell'appellante; ne consegue che la quota che l'appellato è obbligato a rimborsare ammonta ad
€ 2.035,11=.
Per l'annualità 2019 vanno dichiarate ammissibili le voci di spesa per un ammontare di € 1.763,40 come risultanti dalle ricevute riportate nel documento numero 6 della produzione dell'appellante, con esclusione di quelle riportate nelle ricevute rilasciate dalla A.S.D. OT Nuoto 74 trattandosi, come detto, di attività sportiva ulteriore a quelle già svolte, nonché con esclusione di quelle riportate nelle ricevute rilasciate dalla
A.S.D. Frenesy risultando emesse a nome “ senza alcuna altra Pt_2
indicazione nominativa che ne consenta la riferibilità alla prole, ed altrettanta esclusione va dichiarata in riferimento alle ricevute recanti i numeri 467 di € 285,00=, 535 di € 135,00= e 714 di € 135,00 tutte emesse a nome , valendo le medesime ragioni appena espresse, e comunque Pt_2
recanti un'intestazione del soggetto emittente pressoché illeggibile;
ne consegue che la quota che l'appellato è obbligato a rimborsare ammonta ad
€ 1.215,48=.
Per l'annualità 2020 vanno dichiarate ammissibili le voci di spesa per un ammontare di € 1.272,60 come risultanti dalle ricevute riportate nel documento numero 7 della produzione dell'appellante, con la precisazione che se è pur vero che lo scontrino fiscale relativo all'acquisto del computer non reca l'indicazione del nome dell'acquirente è altrettanto vero che l'appellato non ha negato che il detto acquisto sia stato effettuato né ha contestato la riferibilità di quel documento ad un esborso sostenuto dall'appellante, e con l'ulteriore precisazione che va riconosciuta come spesa ammissibile il solo importo di € 549,00 non constando la riferibilità alle esigenze dei minori delle restanti voci riportate sul medesimo scontrino fiscale;
vanno invece escluse la spesa di € 30.00 riferita ad un non altrimenti definito “certificato”, le spese riportate nelle ricevute rilasciate dalla A.S.D. Frenesy non risultando indicata in alcun modo l'attività asseritamente svolta dai minori presso quella associazione sportiva, le spese asseritamente corrisposte alla società non potendosi Controparte_1
identificare il soggetto che le avrebbe sostenute, le spese riportate nelle ricevute rilasciate dalla A.S.D. OT Nuoto 74 trattandosi, lo si ribadisce, di attività sportiva ulteriore rispetto alle restanti svolte dai minori, le spese risultanti dagli scontrini fiscali mancando l'individuazione di chi le avrebbe sostenute ed essendo indeterminato l'oggetto di quegli acquisti, né infine possono essere computate ai fini che qui rilevano le somme riportate nei bonifici bancari la cui causale risulta meramente manoscritta a margine;
ne consegue che la quota che l'appellato è obbligato a rimborsare ammonta ad
€ 890,82=.
Per l'annualità 2021 vanno dichiarate ammissibili le voci di spesa per un ammontare di € 5.220,80 come risultanti dalle ricevute riportate nel documento numero 8 della produzione dell'appellante, mentre vanno escluse le spese per il rilascio dei certificati medici, le spese riportate nelle ricevute rilasciate dalla A.S.D. Frenesy non risultando indicata in alcun modo l'attività asseritamente svolta dai minori presso quella associazione sportiva, le spese riportate nelle ricevute rilasciate dalla A.S.D. OT
Nuoto 74 trattandosi di attività sportiva ulteriore rispetto alle restanti svolte dai minori, le spese risultanti dagli scontrini fiscali mancando l'individuazione di chi le avrebbe sostenute ed essendo rimasto incerto l'oggetto di quegli acquisti;
ne consegue che la quota che l'appellato è obbligato a rimborsare ammonta ad € 3.654,56=.
In conclusiva analisi la decisione impugnata va riformata quanto all'accertamento del credito a favore della signora ed a carico del Pt_1
signor determinandone l'ammontare nella misura di € 8.733,97=, e Pt_2
stante il già compiuto accertamento del credito a favore del signor ed Pt_2
a carico della signora nella misura di € 2.911,85=, ne va disposta Pt_1
la compensazione residuando a favore dell'appellante un credito di €
5.822,12 sulla quale saranno dovuti gli interessi legali a decorrere dalla data di passaggio in giudicato della presente decisione.
- In dipendenza della odierna riforma va disposta una diversa regolazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio dovendosi tenere conto dell'esito complessivo della controversia e valutare la soccombenza in base ad un criterio unitario e globale: al riguardo la Corte, rilevando che la domanda azionata dall'appellante con il procedimento per ingiunzione è risultata grandemente ridotta nel suo ammontare anche in considerazione del contrapposto credito riconosciuto a favore dell'appellato, reputa doversi disporre la compensazione quanto ad un mezzo ponendo il restante a carico dell'appellato nella misura liquidata in dispositivo, determinata in misura intermedia tra i parametri minimi e medi vigenti tenuto conto del valore del deciso prossimo alla soglia minima dello scaglione di riferimento, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale quanto al primo grado, e per le fasi di studio, introduttiva e decisionale per il grado d'appello.
P.Q.M.
la Corte, decidendo sull'appello come in epigrafe proposto avverso la sentenza numero 1965/2023 del Tribunale di Treviso, depositata in data 26 ottobre 2023, così provvede:
- in riforma dell'impugnata sentenza condanna il signor al Parte_2
pagamento in favore della signora della somma di € Parte_1
5.822,12 oltre gli interessi legali a decorrere dalla data di passaggio in giudicato della presente decisione;
- in ulteriore riforma condanna il signor al pagamento in Parte_2
favore della signora elle spese di lite del precedente Parte_1
grado di giudizio che, operata la compensazione per un mezzo, liquida nel restante in € 1.904,25 oltre rimborso forfetario nonché oneri fiscali e previdenziali di legge;
- condanna il signor al pagamento in favore della signora Parte_2
delle spese di lite del presente grado che, operata la Parte_1
compensazione per un mezzo, liquida nel restante in € 2.178,75 oltre rimborso forfetario nonché oneri fiscali e previdenziali di legge.
Venezia, li 25 luglio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Nicola Traisci Dott.ssa Rita Rigoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte, in composizione collegiale, nelle persone dei Signori Magistrati
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere
Dott. Nicola Traisci Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 762/2024 del Ruolo
Generale della Corte promossa da: signora (c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avvocato Cristina Piccoli, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Conegliano alla Via Cavour 26
APPELLANTE
contro
: signor (c.f. ), rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2
dall'Avvocato Maria Zollet, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Domegge di Cadore alla Via San Rocco 12/A APPELLATO
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero 1965/2023 del
Tribunale di Treviso, depositata in data 26 ottobre 2023
CONCLUSIONI
Di parte appellante
In via preliminare: respingersi l'eccezione avversaria di inammissibilità dell'appello per le motivazioni tutte indicate nella nota d'udienza dell'11.10.24 e per l'effetto dichiararsi l'ammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.
Nel merito: in via principale: respinte le eccezioni avversarie, confermarsi il decreto ingiuntivo n. 190/22 del Tribunale di Treviso;
condannarsi inoltre al pagamento a favore di della somma di € Parte_1 Parte_2
2.911,82.
Rifusione delle spese di lite per 4/5 del primo grado ed integrale dell'appello.
In via subordinata: revocarsi il decreto ingiuntivo n. 190/22 del Tribunale di
Treviso; accertarsi che è debitore della sig.ra Parte_2 Parte_1
della somma di € 9.203,37; accertarsi che è creditore della Parte_2
sig.ra di € 2.911,85; operata la compensazione, Parte_1
condannarsi al pagamento della somma di € 6.291,52 a favore Parte_2
di con gli interessi dal dovuto al saldo. Parte_1
Rifusione delle spese di lite per 4/5 del primo grado ed integrale dell'appello.
In via istruttoria: ammettersi le prove per testimoni chieste nella seconda memoria ex art. 183 VI° cpc con le eccezioni di cui alla terza memoria 183
VI° c.p.c.
Si chiede sin d'ora l'abilitazione alla prova contraria sui capitoli avversari eventualmente ammessi con i testi già indicati.
Di parte appellata
In via preliminare:
- sia dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione ex adverso proposta per l'inesistenza e/o nullità della procura speciale alle liti.
Nel merito:
- sia rigettato, siccome infondato in fatto ed in diritto, l'appello ex adverso proposto contro la sentenza n. 1965/2023 del Tribunale di Treviso, pubblicata il 26.10.2023.
In ogni caso:
- con rifusione integrale di spese, anche generali, e compensi di lite, oltre accessori IVA e CPA come per Legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19 gennaio 2022 la signora Parte_1
ha chiesto al Tribunale di Treviso di ingiungere al signor il Parte_2
pagamento in suo favore della somma di € 12.825,29 oltre interessi dichiarandosene creditrice a titolo di rimborso della quota parte del settanta per cento posta a carico di quegli delle spese straordinarie da ella sostenute nell'interesse della prole dall'anno 2017 sino all'anno 2021, come statuito dai provvedimenti giurisdizionali del Tribunale di Treviso e della Corte
d'appello di Venezia che avevano disciplinato le modalità di affidamento e di mantenimento dei tre figli nati dalla loro cessata relazione sentimentale. Avverso il decreto ingiuntivo, pronunciato dal Tribunale in accoglimento del ricorso, ha proposto opposizione il contestando sia la sussistenza Pt_2
che l'ammontare della pretesa rivoltagli in quanto le spese enunciate dalla ricorrente avrebbero necessitato del suo preventivo consenso, ed eccependo il difetto di prova che gli importi riportati negli scontrini fiscali prodotti fossero riferiti all'effettivo esborso da parte della ricorrente nell'interesse della prole;
nel contempo l'opponente ha svolto domanda riconvenzionale chiedendo la condanna dell'opposta a rimborsagli la somma di € 8.682,48 quali oneri condominiali da quella non corrisposti pur se afferenti la casa familiare assegnatale, ovvero disporne la compensazione con quanto fosse risultato a credito della Pt_1
Nell'effettivo contraddittorio dell'opposta, che ha ribadito la fondatezza e la quantificazione del suo credito ed ha dedotto che il suo debito per gli oneri condominiali quale assegnataria ammontava ad € 3.970,00=, poi precisandolo in € 2.911,85 all'esito della espletata istruttoria, essendo i restanti importi a carico dell'opponente quale proprietario, il Tribunale, disattese le richieste di prova delle parti, ha istruito la causa ordinando ai sensi dell'articolo 210 del codice di procedura civile all'amministratore del condominio di esibire la documentazione attestante le spese condominiali e la ripartizione delle quote dovute dal proprietario e dalla assegnataria, relativamente agli anni dal 2017 al 2021, indi l'ha decisa revocando il decreto ingiuntivo opposto e rideterminando le contrapposte creditorie nella misura di € 3.383,40 a favore della avendo a tal fine escluso le Pt_1
voci di spesa non concordate ovvero non rientranti nelle spese straordinarie disciplinate dal protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso, e nella misura di € 2.911,85 a favore del disponendone la compensazione e Pt_2
condannando l'opponente al pagamento in favore dell'opposta del residuo credito quantificato nell'importo di € 471,55=, e disponendo l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Avverso quella pronuncia ha interposto appello la chiedendone Pt_1
la riforma mediante il riconoscimento dell'intero ammontare del credito azionato, con compensazione di quanto accertato dal Tribunale a favore del e condanna di questi al pagamento dell'eccedente con diversa Pt_2
regolazione delle spese di lite del primo grado.
L'appellato ha resistito al gravame instando per il rigetto.
Con provvedimento del 7 febbraio 2025 è stato disposto il mutamento del relatore indi le parti sono state invitate a precisare le rispettive conclusioni mediante il deposito telematico di note scritte, come sopra riportate, e la
Corte ha trattenuto la causa in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'articolo 352 del codice di procedura civile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Prima di procedere alla delibazione del merito della vicenda va esaminata la questione posta dalla difesa appellata che ha eccepito l'inesistenza ovvero la nullità della procura alle liti allegata alla notificazione dell'atto di appello con effetto di inammissibilità dell'impugnazione.
L'appellante, all'atto della costituzione in giudizio nel presente grado, ha prodotto nel fascicolo telematico di causa i file in formato “.eml” contenenti la ricevuta di accettazione e quella di avvenuta consegna della comunicazione pec con cui aveva proceduto alla notificazione dell'atto di impugnazione, comunicazione alla quale risultano allegati l'atto di citazione in appello, la procura alle liti e la relata di notificazione: come evidenziato dall'appellato fin dal primo atto difensivo nel presente grado, la detta procura alle liti riporta l'attribuzione all'Avvocato Cristina Piccoli del potere di difesa e di rappresentanza processuale (testualmente) “…avanti il
Tribunale di Treviso nel procedimento per affidamento temporaneo dei figli minori ai genitori in ogni sua fase e procedimento cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione ed in ogni grado anche d'appello”, di qui dunque l'eccezione in disamina con la quale è stata sostenuta la non pertinenza della detta procura alle liti al presente giudizio in quanto questo vertente sul riparto dei rispettivi obblighi genitoriali in relazione alle spese straordinarie sostenute in favore della prole.
La Corte ravvisa l'infondatezza dell'eccezione.
Va al riguardo considerato che, se è pur vera la circostanza per cui la procura notificata in uno all'impugnazione reca il contenuto testé ricordato,
v'è comunque da rilevare che nel testo dell'atto di citazione in appello il difensore ha espressamente precisato di agire valendosi della procura alle liti prodotta a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo depositato innanzi il Tribunale di Treviso in data 19 gennaio 2022, atto con il quale era stato conferito al medesimo difensore, Avvocato Cristina Piccoli, il potere di difesa e di rappresentanza “nel procedimento di ingiunzione per il recupero delle spese straordinarie per i figli minori nei confronti del sig. Pt_2
n ogni sua fase … ed in ogni grado anche d'appello”, il che dunque,
[...]
per un verso, conferma che, a prescindere dall'errata notificazione d'una diversa procura alle liti, il difensore fosse comunque munito del potere di rappresentanza conferitogli della parte, e, per altro verso, che la procura alle liti enunciata nell'atto di appello fosse valida anche per la fase di impugnazione, non delineandosi ipotesi di sua nullità ovvero inesistenza.
In ogni caso a tutto voler concedere all'eccezione sollevata dall'appellata, qualora la si intendesse rivolta all'atto di appello ed alla procura alle liti unitariamente notificati, neppure può dirsi ipotizzabile l'inammissibilità dell'impugnazione tenuto conto del principio di legittimità secondo cui “la nullità della procura conferita per il grado di appello non comporta la nullità della costituzione in appello e l'inammissibilità del gravame, ove la parte abbia comunque rilasciato in primo grado una procura alle liti valida per tutti i gradi del giudizio, perché il richiamo nell'atto di impugnazione ad una procura invalida non comporta di per sé una implicita rinuncia ad avvalersi dell'altra, precedentemente conferita” (si veda in tali sensi Cass.
n. 6162/2020).
- L'appellante ha formulato due motivi d'impugnazione, tra loro strettamente connessi il che ne consente la trattazione congiunta, coi quali ha denunciato vizio motivazionale della decisione in relazione alla valutazione delle prove e la non corretta applicazione delle previsioni portate dal protocollo di intesa per il processo di famiglia in uso presso il
Tribunale di Treviso con riferimento al riparto delle spese straordinarie.
Di contro l'appellato ha ribadito quanto già sostenuto con l'opposizione ossia che egli non era mai stato preventivamente interpellato dalla al fine di concordare la spesa da sostenere, ciò dunque Pt_1
sollevandolo dall'obbligo di concorrervi per la quota del settanta per cento.
La Corte rileva la fondatezza dell'appello sulla scorta delle seguenti considerazioni. Va premesso che nella vicenda di specie la connotazione di straordinarietà delle spese sostenute dall'appellante delle quali costei ha chiesto il rimborso pro quota può dirsi pacifica, non avendo peraltro formato oggetto di contestazione tra le parti, dovendosi al riguardo tener conto dell'orientamento della Corte di legittimità (cfr. Cass. n. 3835/2021) a tenore del quale “il carattere straordinario della spesa può inferirsi anche dalla sua rilevanza in termini di onerosità, perciò esulante dal regime ordinario di vita della prole”, unitamente ai restanti parametri valutativi quali la occasionalità e la temporaneità che entrambi ricorrono.
Va poi ricordato che le linee guida indicate dal protocollo in uso presso il
Tribunale di Treviso (che hanno senz'altro formato oggetto di scrupolosa applicazione da parte del precedente giudicante) pur costituendo un importante parametro di riferimento deflattivo del contenzioso, stante la finalità di risolvere – o quanto meno limitare – le ragioni di conflitto intuibilmente scaturenti dalla crisi familiare, non impongono al giudice di conformarvisi senza alcun autonomo vaglio critico dovendo anzi quegli valutare caso per caso la sussistenza o meno dell'obbligo di concorso a carico di quello dei genitori cui venga richiesto il rimborso.
Il protocollo in disamina individua due classi di spese straordinarie suddividendole tra quelle subordinate al consenso di entrambi i genitori e quelle (definite “obbligatorie”) per le quali non è richiesta la loro previa concertazione;
quanto alle forme espressive del contegno delle parti il protocollo indica che il dissenso (motivato) del genitore obbligato al rimborso debba comunicarsi per iscritto nell'immediatezza della richiesta, altrettanto scritta, dell'altro genitore, potendosi altrimenti derivare dal silenzio dell'obbligato il suo consenso alla spesa.
Va subito detto che nel protocollo di cui si discorre non è previsto (né avrebbe potuto esserlo) che il mancato rispetto della forma scritta per la comunicazione e per l'eventuale contrapposto diniego determini alcun effetto di caducazione dell'obbligo di concorso, il che evidentemente si pone in piena coerenza applicativa con il principio di legittimità, più di recente ribadito con la pronuncia numero 14564/2023, a tenore del quale
“in tema di spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, il mancato preventivo interpello del coniuge può essere sanzionato nei rapporti tra i coniugi, ma non comporta l'irripetibilità delle spese effettuate nell'interesse del minore e compatibili con il tenore di vita della famiglia”.
Con la pronuncia testé ricordata la Corte regolatrice ha altresì ribadito il principio secondo cui “in tema di rimborso delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, poiché l'art. 155, comma 3, c.c.
(oggi art. 337 - ter c.c.) consente a ciascuno dei coniugi di intervenire nelle determinazioni concernenti i figli soltanto in relazione “alle decisioni di maggiore interesse”, mentre, al di fuori di tali casi, il genitore non collocatario è tenuto al rimborso delle spese straordinarie, salvo che non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso”, principio ispirandosi al quale il Collegio ritiene di non poter condividere l'assunto motivazionale sul quale il Tribunale ha fondato la decisione di decurtare il novero delle spese rimborsabili, quantificandolo in € 3.383,40=, avendo affermato che la mancanza di prova della richiesta del preventivo consenso non consentisse il riconoscimento di tutti gli importi rivendicati.
Ciò detto la Corte rileva che nella vicenda di specie è pur vero che manca alcuna preventiva concertazione tra le parti sicché, a fronte del rifiuto opposto dal genitore non collocatario ed obbligato al rimborso, occorre valutare se in concreto sussista o meno una qualche ragionevolezza nei motivi di dissenso opposti da quest'ultimo e quindi verificare se vi sia rispondenza delle spese all'interesse dei minori.
Quanto al primo dei due aspetti l'appellato ha unicamente dedotto che essendo mancato alcun suo preventivo interpello non era mai stato messo
“nella condizione di valutare eventuali soluzioni alternative” alle iniziative di spesa della allegando, quanto alle sue disponibilità reddituali, Pt_1
che le sue “… risorse economiche … non solo (rectius sono) illimitate” senza alcuna ulteriore precisazione al riguardo: nessuno dei due argomenti,
a giudizio della Corte, è idoneo ad indurre un convincimento di fondatezza delle ragioni del rifiuto, posto che, quanto alle ipotizzate “soluzioni alternative”, non risulta precisato, neppure a titolo esemplificativo, a cosa l'appellato abbia inteso riferirsi, e, quanto alle sue disponibilità economiche, non consta che l'appellato abbia contestato di eccessiva onerosità le spese anticipate dalla sì da imporre una Pt_1
comparazione di quelle con le sue disponibilità reddituali e condizioni economiche tali da farle ritenere insostenibili.
Passando alla verifica di rispondenza delle spese straordinarie all'interesse dei figli delle parti in causa non riconosciute dal precedente giudicante la
Corte reputa che possa darsi risposta positiva a quelle inerenti le attività sportive della prole (di ammontare rientrante nel limite mensile indicato dal protocollo), come pure per le frequentazioni dei centri estivi ascrivendosi a queste una meritoria funzione educativa alla socialità tra coetanei, a quelle per i corsi di musica e danza ravvisandosene lo scopo formativo nella fase evolutiva dei minori, a quelle per l'acquisto di un computer dovendosi ritenere tale strumento di necessario utilizzo quotidiano anche in funzione dell'apprendimento, ed a quelle per le prestazioni sanitarie, salvo le precisazione di cui si dirà infra, ed odontoiatriche.
Passando alla relativa quantificazione la scelta della difesa appellante di effettuare la produzione – invero alquanto disorganizzata – dei documenti di spesa suddividendoli per annualità, e non invece raggruppandoli per categorie omogenee, non rende particolarmente agevole la loro consultazione, sicché si rende necessario indicare le spese ammesse a rimborso seguendo lo stesso criterio espositivo di riparto annuale.
Per l'annualità 2017 la Corte rileva l'ammissibilità di tutte le voci di spesa ivi indicate dovendosi trarre prova della loro effettuazione da quanto evincibile dal documento numero 4 della produzione dell'appellante, per un complessivo importo di € 1.340,00 cosicché la quota che l'appellato è obbligato a rimborsare ammonta ad € 938,00=.
Per l'annualità 2018 vanno dichiarate ammissibili le voci di spesa per un ammontare di € 2.907,30 come risultanti dalle ricevute riportate nel documento numero 5 della produzione dell'appellante, con esclusione di quelle riportate nelle ricevute rilasciate dalla A.S.D. OT Nuoto 74 trattandosi di attività sportiva ulteriore rispetto a quelle già svolte, nonché con esclusione di quelle riportate nelle ricevute rilasciate dalla A.S.D.
Frenesy non risultando indicata in alcun modo l'attività svolta dai minori, ed infine con esclusione di quelle riportate nei numerosi scontrini fiscali mancando alcuna riferibilità della spesa alla persona dell'appellante; ne consegue che la quota che l'appellato è obbligato a rimborsare ammonta ad
€ 2.035,11=.
Per l'annualità 2019 vanno dichiarate ammissibili le voci di spesa per un ammontare di € 1.763,40 come risultanti dalle ricevute riportate nel documento numero 6 della produzione dell'appellante, con esclusione di quelle riportate nelle ricevute rilasciate dalla A.S.D. OT Nuoto 74 trattandosi, come detto, di attività sportiva ulteriore a quelle già svolte, nonché con esclusione di quelle riportate nelle ricevute rilasciate dalla
A.S.D. Frenesy risultando emesse a nome “ senza alcuna altra Pt_2
indicazione nominativa che ne consenta la riferibilità alla prole, ed altrettanta esclusione va dichiarata in riferimento alle ricevute recanti i numeri 467 di € 285,00=, 535 di € 135,00= e 714 di € 135,00 tutte emesse a nome , valendo le medesime ragioni appena espresse, e comunque Pt_2
recanti un'intestazione del soggetto emittente pressoché illeggibile;
ne consegue che la quota che l'appellato è obbligato a rimborsare ammonta ad
€ 1.215,48=.
Per l'annualità 2020 vanno dichiarate ammissibili le voci di spesa per un ammontare di € 1.272,60 come risultanti dalle ricevute riportate nel documento numero 7 della produzione dell'appellante, con la precisazione che se è pur vero che lo scontrino fiscale relativo all'acquisto del computer non reca l'indicazione del nome dell'acquirente è altrettanto vero che l'appellato non ha negato che il detto acquisto sia stato effettuato né ha contestato la riferibilità di quel documento ad un esborso sostenuto dall'appellante, e con l'ulteriore precisazione che va riconosciuta come spesa ammissibile il solo importo di € 549,00 non constando la riferibilità alle esigenze dei minori delle restanti voci riportate sul medesimo scontrino fiscale;
vanno invece escluse la spesa di € 30.00 riferita ad un non altrimenti definito “certificato”, le spese riportate nelle ricevute rilasciate dalla A.S.D. Frenesy non risultando indicata in alcun modo l'attività asseritamente svolta dai minori presso quella associazione sportiva, le spese asseritamente corrisposte alla società non potendosi Controparte_1
identificare il soggetto che le avrebbe sostenute, le spese riportate nelle ricevute rilasciate dalla A.S.D. OT Nuoto 74 trattandosi, lo si ribadisce, di attività sportiva ulteriore rispetto alle restanti svolte dai minori, le spese risultanti dagli scontrini fiscali mancando l'individuazione di chi le avrebbe sostenute ed essendo indeterminato l'oggetto di quegli acquisti, né infine possono essere computate ai fini che qui rilevano le somme riportate nei bonifici bancari la cui causale risulta meramente manoscritta a margine;
ne consegue che la quota che l'appellato è obbligato a rimborsare ammonta ad
€ 890,82=.
Per l'annualità 2021 vanno dichiarate ammissibili le voci di spesa per un ammontare di € 5.220,80 come risultanti dalle ricevute riportate nel documento numero 8 della produzione dell'appellante, mentre vanno escluse le spese per il rilascio dei certificati medici, le spese riportate nelle ricevute rilasciate dalla A.S.D. Frenesy non risultando indicata in alcun modo l'attività asseritamente svolta dai minori presso quella associazione sportiva, le spese riportate nelle ricevute rilasciate dalla A.S.D. OT
Nuoto 74 trattandosi di attività sportiva ulteriore rispetto alle restanti svolte dai minori, le spese risultanti dagli scontrini fiscali mancando l'individuazione di chi le avrebbe sostenute ed essendo rimasto incerto l'oggetto di quegli acquisti;
ne consegue che la quota che l'appellato è obbligato a rimborsare ammonta ad € 3.654,56=.
In conclusiva analisi la decisione impugnata va riformata quanto all'accertamento del credito a favore della signora ed a carico del Pt_1
signor determinandone l'ammontare nella misura di € 8.733,97=, e Pt_2
stante il già compiuto accertamento del credito a favore del signor ed Pt_2
a carico della signora nella misura di € 2.911,85=, ne va disposta Pt_1
la compensazione residuando a favore dell'appellante un credito di €
5.822,12 sulla quale saranno dovuti gli interessi legali a decorrere dalla data di passaggio in giudicato della presente decisione.
- In dipendenza della odierna riforma va disposta una diversa regolazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio dovendosi tenere conto dell'esito complessivo della controversia e valutare la soccombenza in base ad un criterio unitario e globale: al riguardo la Corte, rilevando che la domanda azionata dall'appellante con il procedimento per ingiunzione è risultata grandemente ridotta nel suo ammontare anche in considerazione del contrapposto credito riconosciuto a favore dell'appellato, reputa doversi disporre la compensazione quanto ad un mezzo ponendo il restante a carico dell'appellato nella misura liquidata in dispositivo, determinata in misura intermedia tra i parametri minimi e medi vigenti tenuto conto del valore del deciso prossimo alla soglia minima dello scaglione di riferimento, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale quanto al primo grado, e per le fasi di studio, introduttiva e decisionale per il grado d'appello.
P.Q.M.
la Corte, decidendo sull'appello come in epigrafe proposto avverso la sentenza numero 1965/2023 del Tribunale di Treviso, depositata in data 26 ottobre 2023, così provvede:
- in riforma dell'impugnata sentenza condanna il signor al Parte_2
pagamento in favore della signora della somma di € Parte_1
5.822,12 oltre gli interessi legali a decorrere dalla data di passaggio in giudicato della presente decisione;
- in ulteriore riforma condanna il signor al pagamento in Parte_2
favore della signora elle spese di lite del precedente Parte_1
grado di giudizio che, operata la compensazione per un mezzo, liquida nel restante in € 1.904,25 oltre rimborso forfetario nonché oneri fiscali e previdenziali di legge;
- condanna il signor al pagamento in favore della signora Parte_2
delle spese di lite del presente grado che, operata la Parte_1
compensazione per un mezzo, liquida nel restante in € 2.178,75 oltre rimborso forfetario nonché oneri fiscali e previdenziali di legge.
Venezia, li 25 luglio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Nicola Traisci Dott.ssa Rita Rigoni