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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 04/06/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1509/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO in persona del giudice dott. Alberto Cappellini ha pronunciato ex artt. 429 e 447 bis c.p.c. la seguente la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado promossa da
Avv. Gabriele Ponti, nato a [...] il [...] ed ivi residente in frazione Rigali snc,
c.f. , in proprio e quale procuratore di sé stesso, ai fini della presente procedura C.F._1
elettivamente domiciliato presso e nel proprio studio, sito in AL NO (PG), via Flaminia km
189;
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...] e residente a [...], frazione Pieve di CP_1
Compresseto n. 3, c.f. ; C.F._2
, nata a [...] il [...] e residente a [...], frazione Pieve Controparte_2
di Compresseto n. 3, c.f. ; C.F._3
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: azione per il pagamento di canoni – materia locatizia.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'avv. Gabriele Ponti ha proposto ricorso ex art. 447 bis c.p.c. nei confronti dei conduttori
[...]
e , rappresentando che: CP_1 Controparte_2
• Con contratto del 01.02.2023, registrato il 13.02.2023 al n. 000169-serie 3T e codice identificativo il ricorrente ed i sig.ri e CodiceFiscale_4 Parte_1 Parte_2
pagina 1 di 5 concedevano in locazione ai sig.ri e dal 01.02.2023 al CP_1 Controparte_2
31.07.2023, porzione dell'abitazione sita in RA RA (PG), voc. Molina, distinta al catasto del medesimo Comune al foglio n. 34, particella n. 37, sub. 6, cat. A/2, classe 2, ed al foglio n.
34, particella n. 37, sub. 5, cat. C/6;
• il canone complessivo per i sei mesi di locazione era stabilito in complessivi € 2.400,00, che i conduttori si obbligavano a corrispondere in rate mensili anticipate di € 400,00 ciascuna, scadenti il primo giorno di ogni mese;
• all'art. 13 del contratto veniva previsto l'obbligo per i conduttori di volturare a loro nome le utenze (che erano intestate alla defunta sig.ra c.f. ), Persona_1 C.F._5
nonché di provvedere al loro pagamento;
• nonostante quanto sopra, tuttavia, nei sei mesi di durata del rapporto, i sig.ri e CP_1 CP_2 versavano sempre e solo l'importo mensile di € 350,00 a titolo di canoni di locazione (per totali
€ 2.100,00), rimanendo così inadempienti per complessivi € 300,00;
• inoltre, i convenuti mai provvedevano a volturare le forniture, come da previsione contrattuale, circostanza di cui il ricorrente si sarebbe avveduto solo da comunicazioni con la società fornitrice, che richiedeva il pagamento delle bollette impagate;
• in particolare, allo scopo di porre fine alla controversia, visto che i conducenti, nonostante le rassicurazioni fornite, non pagavano tali bollette, il ricorrente avrebbe raggiunto un accordo con la società fornitrice per l'appianamento di tutte le pendenze attraverso il pagamento ella somma di € 630,00, cui provvedeva;
• pertanto, i conducenti sarebbero debitori anche di tale somma a titolo di risarcimento del danno causato dal mancato adempimento contrattuale;
• iniziava altresì procedimento di mediazione in relazione alal presente controversia senza alcun esito.
Ha dunque così concluso: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Spoleto, contrariis reiectis:
IN VIA PRINCIPALE
- accertati i fatti, condannare i resistenti, anche in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore del ricorrente, da liquidarsi nell'importo di € 630,00, salvo la diversa somma di giustizia, oltre agli interessi legali sino alla data della domanda ed interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della
pagina 2 di 5 domanda al saldo.
IN VIA SUBORDINATA
- accertati i fatti, condannare i resistenti, anche in solido tra loro, ex art. 2041 c.c., ad indennizzare il ricorrente dell'importo di € 630,00, salvo la diversa somma di giustizia, oltre agli interessi legali sino alla data della domanda ed interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda al saldo.
IN OGNI CASO
- accertati i fatti, condannare i resistenti, anche in solido tra loro, al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € 300,00, salvo la diversa somma di giustizia, per canoni di locazione scaduti e non corrisposti, oltre agli interessi legali da ogni singola scadenza alla data della domanda ed interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda al saldo;
- accertati i fatti, condannare i resistenti, anche in solido tra loro, a rifondere al ricorrente le spese legali del procedimento di mediazione, da liquidarsi nel complessivo importo di € 192,95, salva la diversa somma di giustizia.
Il tutto da contenersi, in ogni caso, nel limite di valore di € 1.032,00.
Con vittoria di anticipazioni e di compenso professionale di giudizio, oltre rimborso forfettario 15% ed oltre accessori di legge e con condanna delle controparti al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore del ricorrente ex art. 12 bis, comma 3, D. Lgs. n. 28/2010”.
2. Nessuno si è costituito per i convenuti, nonostante la regolarità delle notifiche, di talché venivano dichiarati contumaci all'udienza del 12.2.2025.
Veniva dunque fissata per il 4.6.2025 udienza di discussione in forma cartolare assegnandosi termine per il deposito di memorie di discussione.
All'udienza indicata il giudice si è ritirato in camera di consiglio e all'esito ha pronunciato la presente sentenza.
3. Il ricorso deve essere accolto.
In primo luogo deve osservarsi che, pur essendo il ricorrente solo uno dei tre locatori, lo stesso appare legittimato a proporre le domande di cui al ricorso, né si pone la necessità di integrare il contraddittorio con gli altri locatori.
Infatti, per consolidato orientamento di legittimità “Quando in un contratto di locazione la parte
pagina 3 di 5 locatrice è costituita da più locatori, dal lato passivo ciascuno di essi è tenuto nei confronti del conduttore alla medesima prestazione, mentre dal lato attivo può agire nei riguardi del locatario per
l'adempimento delle sue obbligazioni, trovando applicazione la disciplina della solidarietà ex art. 1292
c.c., la quale, tuttavia, non determina la nascita di un rapporto unico ed inscindibile e non dà luogo, perciò, a litisconsorzio necessario tra i diversi obbligati o creditori” (Cass. civ., Sez. 3 - , Ordinanza n.
6596 del 06/03/2023).
Ciò premesso, deve osservarsi nel merito che:
• il rapporto locatizio è documentalmente provato;
• l'inadempimento relativo al mancato pagamento di parte dei canoni rispetto alla somma pattuita, il tutto per € 300,00, è allegato dal creditore e non è contestato dai debitori, rimasti contumaci, di talché, in conformità al consolidato orientamento della Cassazione in materia di onere della prova dell'inadempimento (Cass. civ., sez.un., 30 ottobre 2001, n. 13533), può essere accolta la domanda di condanna;
• quanto alle mancate volture, da contratto risulta che il relativo onere era a carico dei conduttori, ed è documentalmente provato dalle fatture intestate alla precedente intestataria della fornitura
(docc. 3 ss. allegati al ricorso), successive al contratto, l'inadempimento dei conduttori;
è altresì documentalmente provato l'accordo transattivo raggiunto dal ricorrente, erede dell'intestataria della fornitura, con la società fornitrice e il relativo pagamento per € 630,00 (docc. 17 e 18); risulta dunque provato il danno patrimoniale lamentato, di natura contrattuale, per una somma pari all'esborso di cui sopra, peraltro non contestato dalle parti contumaci;
• E' altresì documentalmente provato l'importo pagato per l'accesso alla mediazione, che non ha avuto alcun esito.
In definitiva, la domanda di parte ricorrente può essere accolta, nei limiti di valore entro cui tutte le domande sono state contenute.
4. Le spese di lite, che seguono la soccombenza, sono liquidate come in dispositivo secondo il D.M.
55/2014, per come aggiornato dal D.M. 147/2022, senza considerare la fase istruttoria che non si è tenuta.
Non sussistono invece i presupposti per una condanna ex art. 12 bis, comma 3, D. Lgs. n. 28/2010, tenuto conto che la contumacia in sede di mediazione è stata mantenuta anche in sede giudiziale.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o domanda disattese, così dispone:
CONDANNA i convenuti contumaci, in solido tra loro, al pagamento in favore di parte ricorrente delle somme di € 300,00 per canoni di locazione scaduti e non corrisposti, € 630,00 a titolo di danno patrimoniale, € 192,95 a titolo le spese legali del procedimento di mediazione, oltre interessi come da domanda, il tutto nei limiti di valore di € 1.032,00 entro cui sono state contenute le domande;
CONDANNA i convenuti contumaci, in solido tra loro, al pagamento in favore di parte ricorrente le spese di lite che si liquidano in € 101,10 per esborsi e, per compensi, in € 462,00, oltre spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Spoleto, 4 giugno 2025
Il giudice
Alberto Cappellini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO in persona del giudice dott. Alberto Cappellini ha pronunciato ex artt. 429 e 447 bis c.p.c. la seguente la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado promossa da
Avv. Gabriele Ponti, nato a [...] il [...] ed ivi residente in frazione Rigali snc,
c.f. , in proprio e quale procuratore di sé stesso, ai fini della presente procedura C.F._1
elettivamente domiciliato presso e nel proprio studio, sito in AL NO (PG), via Flaminia km
189;
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...] e residente a [...], frazione Pieve di CP_1
Compresseto n. 3, c.f. ; C.F._2
, nata a [...] il [...] e residente a [...], frazione Pieve Controparte_2
di Compresseto n. 3, c.f. ; C.F._3
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: azione per il pagamento di canoni – materia locatizia.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'avv. Gabriele Ponti ha proposto ricorso ex art. 447 bis c.p.c. nei confronti dei conduttori
[...]
e , rappresentando che: CP_1 Controparte_2
• Con contratto del 01.02.2023, registrato il 13.02.2023 al n. 000169-serie 3T e codice identificativo il ricorrente ed i sig.ri e CodiceFiscale_4 Parte_1 Parte_2
pagina 1 di 5 concedevano in locazione ai sig.ri e dal 01.02.2023 al CP_1 Controparte_2
31.07.2023, porzione dell'abitazione sita in RA RA (PG), voc. Molina, distinta al catasto del medesimo Comune al foglio n. 34, particella n. 37, sub. 6, cat. A/2, classe 2, ed al foglio n.
34, particella n. 37, sub. 5, cat. C/6;
• il canone complessivo per i sei mesi di locazione era stabilito in complessivi € 2.400,00, che i conduttori si obbligavano a corrispondere in rate mensili anticipate di € 400,00 ciascuna, scadenti il primo giorno di ogni mese;
• all'art. 13 del contratto veniva previsto l'obbligo per i conduttori di volturare a loro nome le utenze (che erano intestate alla defunta sig.ra c.f. ), Persona_1 C.F._5
nonché di provvedere al loro pagamento;
• nonostante quanto sopra, tuttavia, nei sei mesi di durata del rapporto, i sig.ri e CP_1 CP_2 versavano sempre e solo l'importo mensile di € 350,00 a titolo di canoni di locazione (per totali
€ 2.100,00), rimanendo così inadempienti per complessivi € 300,00;
• inoltre, i convenuti mai provvedevano a volturare le forniture, come da previsione contrattuale, circostanza di cui il ricorrente si sarebbe avveduto solo da comunicazioni con la società fornitrice, che richiedeva il pagamento delle bollette impagate;
• in particolare, allo scopo di porre fine alla controversia, visto che i conducenti, nonostante le rassicurazioni fornite, non pagavano tali bollette, il ricorrente avrebbe raggiunto un accordo con la società fornitrice per l'appianamento di tutte le pendenze attraverso il pagamento ella somma di € 630,00, cui provvedeva;
• pertanto, i conducenti sarebbero debitori anche di tale somma a titolo di risarcimento del danno causato dal mancato adempimento contrattuale;
• iniziava altresì procedimento di mediazione in relazione alal presente controversia senza alcun esito.
Ha dunque così concluso: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Spoleto, contrariis reiectis:
IN VIA PRINCIPALE
- accertati i fatti, condannare i resistenti, anche in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore del ricorrente, da liquidarsi nell'importo di € 630,00, salvo la diversa somma di giustizia, oltre agli interessi legali sino alla data della domanda ed interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della
pagina 2 di 5 domanda al saldo.
IN VIA SUBORDINATA
- accertati i fatti, condannare i resistenti, anche in solido tra loro, ex art. 2041 c.c., ad indennizzare il ricorrente dell'importo di € 630,00, salvo la diversa somma di giustizia, oltre agli interessi legali sino alla data della domanda ed interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda al saldo.
IN OGNI CASO
- accertati i fatti, condannare i resistenti, anche in solido tra loro, al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € 300,00, salvo la diversa somma di giustizia, per canoni di locazione scaduti e non corrisposti, oltre agli interessi legali da ogni singola scadenza alla data della domanda ed interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda al saldo;
- accertati i fatti, condannare i resistenti, anche in solido tra loro, a rifondere al ricorrente le spese legali del procedimento di mediazione, da liquidarsi nel complessivo importo di € 192,95, salva la diversa somma di giustizia.
Il tutto da contenersi, in ogni caso, nel limite di valore di € 1.032,00.
Con vittoria di anticipazioni e di compenso professionale di giudizio, oltre rimborso forfettario 15% ed oltre accessori di legge e con condanna delle controparti al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore del ricorrente ex art. 12 bis, comma 3, D. Lgs. n. 28/2010”.
2. Nessuno si è costituito per i convenuti, nonostante la regolarità delle notifiche, di talché venivano dichiarati contumaci all'udienza del 12.2.2025.
Veniva dunque fissata per il 4.6.2025 udienza di discussione in forma cartolare assegnandosi termine per il deposito di memorie di discussione.
All'udienza indicata il giudice si è ritirato in camera di consiglio e all'esito ha pronunciato la presente sentenza.
3. Il ricorso deve essere accolto.
In primo luogo deve osservarsi che, pur essendo il ricorrente solo uno dei tre locatori, lo stesso appare legittimato a proporre le domande di cui al ricorso, né si pone la necessità di integrare il contraddittorio con gli altri locatori.
Infatti, per consolidato orientamento di legittimità “Quando in un contratto di locazione la parte
pagina 3 di 5 locatrice è costituita da più locatori, dal lato passivo ciascuno di essi è tenuto nei confronti del conduttore alla medesima prestazione, mentre dal lato attivo può agire nei riguardi del locatario per
l'adempimento delle sue obbligazioni, trovando applicazione la disciplina della solidarietà ex art. 1292
c.c., la quale, tuttavia, non determina la nascita di un rapporto unico ed inscindibile e non dà luogo, perciò, a litisconsorzio necessario tra i diversi obbligati o creditori” (Cass. civ., Sez. 3 - , Ordinanza n.
6596 del 06/03/2023).
Ciò premesso, deve osservarsi nel merito che:
• il rapporto locatizio è documentalmente provato;
• l'inadempimento relativo al mancato pagamento di parte dei canoni rispetto alla somma pattuita, il tutto per € 300,00, è allegato dal creditore e non è contestato dai debitori, rimasti contumaci, di talché, in conformità al consolidato orientamento della Cassazione in materia di onere della prova dell'inadempimento (Cass. civ., sez.un., 30 ottobre 2001, n. 13533), può essere accolta la domanda di condanna;
• quanto alle mancate volture, da contratto risulta che il relativo onere era a carico dei conduttori, ed è documentalmente provato dalle fatture intestate alla precedente intestataria della fornitura
(docc. 3 ss. allegati al ricorso), successive al contratto, l'inadempimento dei conduttori;
è altresì documentalmente provato l'accordo transattivo raggiunto dal ricorrente, erede dell'intestataria della fornitura, con la società fornitrice e il relativo pagamento per € 630,00 (docc. 17 e 18); risulta dunque provato il danno patrimoniale lamentato, di natura contrattuale, per una somma pari all'esborso di cui sopra, peraltro non contestato dalle parti contumaci;
• E' altresì documentalmente provato l'importo pagato per l'accesso alla mediazione, che non ha avuto alcun esito.
In definitiva, la domanda di parte ricorrente può essere accolta, nei limiti di valore entro cui tutte le domande sono state contenute.
4. Le spese di lite, che seguono la soccombenza, sono liquidate come in dispositivo secondo il D.M.
55/2014, per come aggiornato dal D.M. 147/2022, senza considerare la fase istruttoria che non si è tenuta.
Non sussistono invece i presupposti per una condanna ex art. 12 bis, comma 3, D. Lgs. n. 28/2010, tenuto conto che la contumacia in sede di mediazione è stata mantenuta anche in sede giudiziale.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o domanda disattese, così dispone:
CONDANNA i convenuti contumaci, in solido tra loro, al pagamento in favore di parte ricorrente delle somme di € 300,00 per canoni di locazione scaduti e non corrisposti, € 630,00 a titolo di danno patrimoniale, € 192,95 a titolo le spese legali del procedimento di mediazione, oltre interessi come da domanda, il tutto nei limiti di valore di € 1.032,00 entro cui sono state contenute le domande;
CONDANNA i convenuti contumaci, in solido tra loro, al pagamento in favore di parte ricorrente le spese di lite che si liquidano in € 101,10 per esborsi e, per compensi, in € 462,00, oltre spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Spoleto, 4 giugno 2025
Il giudice
Alberto Cappellini
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