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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/12/2025, n. 17983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17983 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
XVII SEZIONE
N. R.G. 41584/2021
VERBALE DI CAUSA
Oggi 22 dicembre 2025, innanzi al Giudice Onorario, dott.ssa Paola Ragozzo, sono comparsi:
Per parte attrice l'avvocato Massimo CLEMENTE,
Per parte convenuta l'avvocato Daniela LANIA,
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi rispettivamente, parte attrice, a quelle indicate nell'atto di citazione e parte convenuta a quelle riportate nella comparsa di costituzione e risposta e nella memoria 183, n. 1, ed insiste per la prova orale articolata nella memoria 183, n. 2 c.p.c.
Parte attrice si oppone alla reiterata richiesta di ammissione prova di controparte.
Il Giudice i nvit a le part i all a di scussi one.
Ciascun di fens ore comparso ha il lust rato le ragioni post e a fondamento dell e rass egnat e conclus ioni .
Terminat a l a dis cus s ione il giudice si riti ra in Cam era di consiglio e,
all'esito emana il provvedimento che segue
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
XVII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Ragozzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41584/2021
promossa da:
C.F. , con sede legale in Roma, Via Ugo Parte_1 P.IVA_1
Ojetti, 401, in persona del legale p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo
Clemente, indirizzo digitale, pec: , giusta Email_1 procura unita all'atto di citazione, antistatario.
ATTRICE
contro
, C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1
dall'Avv. Daniela Lania, indirizzo digitale, pec: , Email_2
giusta procura unita alla comparsa di costituzione di risposta.
CONVENUTA
E
Pag. 2 di 8 , nat a a Cat anzaro il CP_2 CodiceFiscale_2
05.10.1983 e res idente i n vi a OP RR n. 7 - 00137- Roma
CONVENUT A CONTUMACE
E
, nat o a Ri eti il Controparte_3 CodiceFiscale_3
15.06.1982 e res idente i n vi a OP RR n. 7 - 00137- Roma
CONVENUTO CO NTUMACE
Oggetto: Mediazion e
Con clusioni : le part i hanno concluso com e da verbal e di udi enza
CONCIS A ESPOS I ZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DE SI NE
Con at to di cit azione ri tualm ent e not ifi cato ha Parte_1
convenut o dinanzi all'int est ato Tribunale la si gnora Controparte_1
nonché e per i vi senti r accogliere l e CP_2 Controparte_3
seguenti concl usi oni " “Voglia l'Ill.mo giudice adito accertare e dichiarare
l'inadempimento dei convenuti in epigrafe e, per l'effetto, condannare la sig.ra
[...]
al pagamento della somma di € 12.300,00 e dei sigg,ri e CP_1 CP_2
, in solido tra loro, al pagamento di € 12.300,00, ovvero in quella Controparte_3
diversa, maggiore o minore che si dovesse accertare nel corso del giudizio, anche
secondo equità ex art. 1226 c.c. Con il favore delle spese di lite, diritti ed onorario,
rimborso spese generali 15%, CPA ed IVA, da distrarsi in favore del sottoscritto
procuratore che si dichiara antistatario."
La soci et à att rice rappres ent ava di aver avuto dal la signora CP_1
nel mese di settembre 2017, il mandato per la vendita del proprio immobile
[...]
Pag. 3 di 8 sito in Via OP RR n.7, int. 2; che a seguito di tale mandato, l'odierna attrice provvedeva per diversi mesi a pubblicizzare l'immobile sui siti internet, nonché ad interloquire con i potenziali acquirenti ed a far visitare l'immobile stesso;
che era stato pattuito un compenso stabilito per l'attività di mediazione pari al tre per cento del valore della compravendita;
che nel mese di aprile 2018, l'agenzia veniva Parte_1
contattata dai sig.ri e al fine di visionare l'immobile; che in Controparte_3 CP_2
data 7 aprile 2018, visionato l'immobile, i predetti signori richiedevano, via email, alla la planimetria dell'immobile; che in seguito i signori e Parte_1 CP_3
hanno formulato una proposta di acquisto;
che nei mesi successivi, l'attrice, non CP_2
avendo avuto più riscontri da parte dei signori e che in data 15 CP_3 CP_2
novembre 2018, si avvedevano che tra la signora ed i signori e CP_1 CP_3
era intervenuta la compravendita dell'immobile, per un importo di € 410.000,00 CP_2
(doc. 3 e 4); che in data 3 giugno 2020, la , tramite il suo procuratore, Parte_1
inviava alla signora e ai signori e una lettera con richiesta del CP_1 CP_3 CP_2
pagamento della provvigione per la mediazione effettuata dall'agenzia pari al 3% ciascuno
(€ 12.300,00), come gli usi, senza alcun riscontro della prima e con riscontro negativo dei secondi (doc. 5 fasc. di parte attrice).
Si costitui va in gi udi zio l a si gnora la quale Controparte_1
rassegnava l e s eguenti conc l usioni: “Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, disattesa
ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa: rigettare la domanda proposta da
nei confronti della concludente sig.ra , in Parte_1 Controparte_1
quanto infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese di lite”.
La convenuta contestava di aver conferito incarico di mediazione nel mese di settembre
2017 a di non aver pattuito né per iscritto, né verbalmente, “un Parte_1
Pag. 4 di 8 prezzo” come asserito dall'attrice (cfr.pag. 5 dell'atto di citazione) o, meglio, una provvigione, da corrispondere a né nella misura del 3%, né in Parte_1
altra misura percentuale;
che alcuna offerta le è stata sottoposta in visione da potenziali acquirenti sino al 14 novembre 2018 (data della stipula della compravendita per atto notaio di Marcantonio di Roma (cfr. doc. 4 di parte attrice). Per_1
Rimanevano contum aci i convenuti e CP_2 Controparte_3
Su ri chi es ta delle parti venivano concessi i t erm ini per deposit o di memori e is truttori e ex art. 183 comm a VI c.p.c.
Part e att ri ce, con l e not e s critte per l a detta udi enza, oltre a richi edere l a concessi one dei t e rm ini ex art . 183 com m a VI cpc, rappresent ava che con i convenuti e era st ato raggi unto accordo CP_2 Controparte_3
transattivo (cfr. doc.8 deposit ato unit ament e all a memoria 183, prim o termine).
La causa veniva ist ruita sull a base dell a documentazi one in att i e rit enut a suffi ci ent em ent e ist ruit a, veniva rinvi at a per l a precisazion e dell e concl usioni e dis cuss ione ex art. 281 sexi es c.p.c. al 26 sett em bre 2024.
A seguit o di variazi one t abell are veniva poi assegnat a a quest o giudi ce e rinviat a per i m edesi mi incom benti all a dat a odierna.
Preliminarmente alla luce dell'accordo trans attivo – depositato da parte att rice con l a prim a m emori a 183 comma VI cpc - e i ntercorso tra da una part e e i convenut i e Controparte_4 CP_2
deve ess ere di chi arata – tra queste sole parti - la Controparte_3
cessazione del la mat eri a del contendere.
Pag. 5 di 8 Passando poi , al m eri to dell a dom anda, si ril eva come l a st essa è infondat a e deve es s ere ri gett at a.
All'esito dell'istruttoria le deduzioni di parte attrice sono rimaste indimostrat e e non provat e.
La ha ri c hi esto il pagam ent o del la provvigi one ex Controparte_4 art 1755 cc sul presupposto che l'affare si è concluso per l'intervento di essa part e att ri ce e di aver pat tuito un compenso per la m edi azione .
Sul punto, però, la Giurisprudenza è concorde nel ritenere che “Al fi ne del sorgere del dirit to all a provvigione ex art . 1755, comma 1, c.c., è necessario che tra l'intervent o del medi atore e la conclusione dell'affare vi sia un nesso di causalit à adeguata, all a st regua di un gi udi zio ex post, ad affar e compiuto, ed i ncombend o sul medi atore la relat iva prova, senza che l'aver mess o l e parti in rel azione tra loro sia di per sé suffi ci ent e a conf erire all 'intervent o il caratt ere dell'adeguat ezza.”
(Cass. Civ. 538/2024).
Nel caso in esam e part e att ri ce non ha dato prova di aver acquisit o una proposta da acquisto e di averla portata a conoscenza dell'altra parte, si da determinare la conclusione dell'affare. Tale antecedente rileva sul vincolo giuridi co tra l' attrice e l a convenut a atteso Controparte_1
che costit uis ce i l pre supposto l ogi co -gi uridico per l a questione in esame, ovvero il diritto alla provvigione dell' attrice.
Invero il di ritto all a provvigione per l 'att ività di m edi azione presuppone la concl usione di un vero e proprio affare in senso economi co -giuridi co.
L'affare deve considerarsi concluso “quando, tra l e parti post e i n relazione dal medi at ore, si sia concluso in vincolo che abilit i ci ascuna di esse ad agir e per la esecuzione speci fica del negozio nell e f orme di cui all'art. 2932 c.c. ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancat o consegui mento del risult ato ut ile del negozi o programmat o”
(Cass. Civ. 32066/2021).
Occorre ri levare inoltre che i l di ritt o del mediatore alla provvigione è subordinato alla personale iscrizione dello stesso nel ruolo speciale istituito presso le
Pag. 6 di 8 Camere di Commercio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e ss. della legge n. 39/89.
Nel caso di specie parte attrice non ha dato prova in tal senso. In merito la Cassazione da ultimo ha ribadito il consolidato orientamento secondo il quale colui che propone domanda di pagamento della provvigione deve dimostrare, ai sensi dell'art. 6, comma
1, L. n. 38 del 1989, di essere iscritto nel ruolo degli agenti di affari in mediazione in assenza di iscrizione non si ha diritto alla provvigione (Cass., civ. Sez. 3, Ordinanza n.
6283/2025).
In conclusione, la domanda attrice non può trovare accoglimento e deve essere rigettata.
Le spese di lit e per quanto riguarda i rapporti t ra parte a tt rice e i convenuti e – stante la cessazione della CP_2 Controparte_3
mat eri a del cont endere – vengono compensat e m ent re per quanto riguarda i rapporti tra part e att rice e seguono la Controparte_1
soccom benza e si liquidano com e in disposit ivo secondo i cri teri m edi di cui al DM.55/2014.
P.Q.M.
Il Tri bunal e Ordi nario di Rom a XVII Sezione C ivil e in composizi one monocrati ca, dis att esa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezi one, definit ivament e pronunci ando nell a causa iscri tta al n. 41584/2021 prom oss a da cont ro Parte_1 Controparte_1
nonch é e così provvede: CP_2 Controparte_3
- di chiara cess at a la m at eria del contendere t ra parte attri ce ed i convenuti e CP_2 Controparte_3
- rigett a l a dom anda att rice;
- com pens a l e spes e t ra part e att ri ce ed i convenuti e CP_2
Controparte_3
- condanna part e att rice al pagam ent o i n favore dell a convenuta
[...]
dell e s pes e e onorari di li te che si li qui dano in compl essi vi CP_1
€ 4.500,00 per onorari oltre rimborso forfettario nella misura del 15%,
Cpa e VA come per l egge.
Pag. 7 di 8 Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegata a verbale d'udienza del
22.12.2025
Il Giudice Onorario
Paol a R agozzo
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