Ordinanza cautelare 8 novembre 2017
Sentenza 26 settembre 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 26/09/2022, n. 1447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1447 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/09/2022
N. 01447/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01213/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso r.g. n. 1213 del 2017, proposto da:
- ER De LI, rappresentata e difesa dall’Avv. Salvatore Paladini, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Lecce al viale Michele De Pietro 23;
contro
- il Ministero dell’Interno, la Questura Lecce e l’Ufficio Territoriale del Governo di Lecce, rappresentati e difesi, ope legis , dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce e presso la medesima domiciliati;
- il Comune di Lecce, rappresentato e difeso dall’Avv. Laura Astuto, con domicilio eletto presso il Municipio;
per l’annullamento
- dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Lecce prot. gen. n. 138125 del 15/09/2017, Reg. Ord. n. 1326, nella parte in cui ordina “ 1. Il divieto di vendita, somministrazione ed introduzione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nello stadio comunale, in occasione degli incontri di calcio aperti al pubblico, in qualunque orario e giorno della settimana essi avvengano ”;
- di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi inclusa la nota della Questura di Lecce Cat.A. 4/2017/Gab./V del 6 settembre 2017;
- per la condanna, previa declaratoria di responsabilità, del Comune di Lecce e, in solido, del Ministero dell’Interno, al risarcimento di tutti danni subiti e subendi in conseguenza dell’ordinanza sindacale impugnata.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visti gli atti della causa.
Vista la nota in data 11 luglio 2022 con cui la difesa della ricorrente chiedeva che fosse ‘ dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, con compensazione delle spese di giudizio ’.
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a.
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 22 settembre 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che:
- il giudizio va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in conformità alla dichiarazione del difensore della ricorrente in data 11 luglio 2022.
- le spese debbono essere compensate, per la natura e le ragioni della decisione adottata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1213 del 2017 indicato in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 22 settembre 2022, con l’intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF, Estensore
Patrizia Moro, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Ettore Manca |
IL SEGRETARIO