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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 10/07/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1051/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Damiano Dazzi Presidente
2) Dott. Stefano Rago Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1051/2025 vertente tra: TRA
con l'avv. ANCESCHI CHIARA;
Parte_1
- RICORRENTE E
, con l'avv. FICARELLI CARLO;
Controparte_1
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza dell'08/07/2025, i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti hanno contratto matrimonio il 25/06/2011 a REGGIO EMILIA Per_ (atto n. 80, parte 2, serie A, anno 2011). Dal matrimonio sono nati i figli (28/03/2014 - 11 anni) e (28/08/2017 - 8 anni). Le Persona_2 vivono separate in forza della convenzione di negoziazione assistita del 02/02/2024, autorizzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia in data 13.02.2024, che ha disposto l'affido condiviso dei minori con collocazione presso la madre, che il padre potesse vedere i figli a week-end alternati (dal sabato ore 11:30 alla domenica ore 16), oltre a un giorno infrasettimanale con pernottamento (il giovedì) e che la madre percepisse in via esclusiva l'assegno unico (€ 430). ha convenuto in giudizio il marito per Parte_1 chiedere che sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio. A tal fine ha allegato: ▶ di essersi rivolta al Servizio Sociale Polo Ovest per un intervento di mediazione familiare in quanto il padre disattende spesso gli accordi di separazione e non sa relazionarsi in modo adeguato col figlio minore affetto da autismo;
▶ che la gestione dei figli, interamente a suo carico, non le consente di trovare un'occupazione lavorativa stabile;
▶ che il marito è occupato sia a tempo indeterminato con una retribuzione annua di circa € 28.200 presso una società di Montecchio Emilia sia come cameriere presso una pizzeria di Bagnolo in Piano. Ha, pertanto, chiesto, oltre alla pronuncia sul vincolo, l'affidamento condiviso dei figli con collocazione presso di sé, che il padre li tenga con sé il venerdì pomeriggio senza pernottamento, nonché a week-end alternati (dal venerdì ore 13:30 alla domenica ore 17) e che contribuisca al loro mantenimento con la somma mensile di € 200, oltre al 50% delle spese straordinarie. Ha, inoltre, chiesto che il resistente le versi un assegno divorzile di € 200 e di percepire in via esclusiva l'assegno unico.
si è costituito e non si è opposto alla pronuncia Controparte_1 sul vincolo, ma ha contestato la ricostruzione della ricorrente, sostenendo:
▶ che la ricorrente non lo coinvolge in alcuna scelta riguardante la salute e l'eduzione dei figli, impedendogli anche di sentirli telefonicamente;
▶ che la ricorrente vive con un nuovo compagno;
▶ di essere onerato da numerosi debiti contratti nello svolgimento di una passata attività imprenditoriale e durante la convivenza matrimoniale, e di essere onerato da una rata di mutuo gravante sull'immobile in cui vive. Ha, pertanto, chiesto l'affidamento condiviso dei figli con collocazione presso la madre, che le visite siano articolare come richiesto dalla stessa e che siano confermati, per il restante, gli accordi presi con la convenzione di negoziazione assistita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Domanda di divorzio Ai sensi dell'art. 3, co. 1, n. 2), della l. 898/1970 (così come modificata dalla l. 55/2015), lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui: «b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970; c) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile». Nel caso per cui si procede, la domanda può essere accolta perché ricorrono tutti i presupposti normativi: al momento della proposizione della domanda era, infatti, trascorso il periodo prescritto dalla legge di ininterrotta separazione delle parti decorrente dalla comparizione davanti al Presidente del Tribunale, ed è provato il titolo addotto a sostegno della domanda, vale a dire la convenzione di negoziazione assistita del 02/02/2024, autorizzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia in data 13.02.2024 (doc. 2 e 3).
2. Affidamento della prole e visite Ai sensi dell'art. 337- ter, co. 1 e 2, c.c., in caso di separazione o divorzio, «il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli». È noto che, secondo giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, tale disposizione va interpretata nel senso che l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori costituisce la regola, derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 26587/2009). Nel caso per cui si procede, vi è accordo tra le parti sull'affidamento condiviso dei figli e sul calendario di visita del padre (modificato rispetto alla separazione con l'eliminazione del pernottamento settimanale) sicché non vi è motivo di provvedere diversamente. Il Collegio dispone, pertanto, l'affido condiviso dei minori con collocazione presso la madre e che il padre possa tenerli con sé un pomeriggio infrasettimanale (il venerdì), nonché a week-end alternati dal venerdì ore 13:30 alla domenica ore 17:00. Quanto alle vacanze estive, i minori trascorreranno con ciascun genitore un periodo di almeno 14 giorni, anche non consecutivi, con obbligo di comunicazione almeno un mese prima del periodo e del luogo di soggiorno. I minori trascorreranno con i genitori, inoltre, ad anni alterni, le festività natalizie, il Capodanno, l'Epifania e le ferie pasquali.
3. Mantenimento della prole Ai sensi dell'art. 337-ter, co. 4, c.c., «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice». Nel caso per cui si procede, al momento, il contributo per il mantenimento dei figli è disciplinato dall'accordo di negoziazione assistita del febbraio del 2024, con cui si è stabilito che la madre percepisse in via esclusiva l'assegno unico pari a € 430. A parziale modifica di tali accordi, la ricorrente ha chiesto che il padre contribuisca al mantenimento dei figli con l'ulteriore somma di € 200 e che versi il 50% delle spese straordinarie. Il resistente ha invece chiesto la conferma delle condizioni di separazione, allegando di continuare a trovarsi in una situazione di grave difficoltà economica, mentre la ricorrente è sostenuta nelle spese dal nuovo compagno, con cui convive. Tanto premesso, considerato che le parti non hanno dedotto o provato nulla in ordine al tenore di vita o alle altre circostanze indicate dall'art. 337
-ter co. 4 c.c., gli unici parametri possono essere costituiti dall'età della prole (11 e 8 anni) e dalle condizioni economiche delle parti. 1) Quanto a quelle della ricorrente, nata nel 1981, ella ha dichiarato di aver lasciato il proprio impiego part-time di addetta alle pulizie per occuparsi della gestione dei figli. Ha documentato di aver percepito entrate nette per circa € 9.023 nel 2022, € 8.801 nel 2023 ed € 4.803 nel 2024 (cfr. doc. 17, 18 e 20). Ha dichiarato che l'assegno unico ammonta a € 398,80 e che al figlio
è stata riconosciuta un'indennità di accompagnamento di circa € Per_3
343,60. Ha allegato di contribuire alle spese dell'immobile in cui è ospitata da un amico con la somma mensile di € 500; tuttavia, non ha prodotto alcun riscontro di tale spesa, che pare peraltro poco probabile in considerazione del fatto che, per espressa ammissione della si tratta di una Parte_1 persona con cui lei ha intrapreso una relazione sentimentale (che però adesso si sarebbe interrotta). 2) Quanto a quelle del resistente, nato nel 1979, questi lavora a tempo indeterminato presso la società DIECI srl di Montecchio Emilia e collabora, con un contratto a chiamata, presso la pizzeria AP di Bagnolo in Piano. Ha prodotto solo una dichiarazione dei redditi, relativa all'anno 2024, che attesta una retribuzione netta, calcolata su dodici mensilità, di circa € 2.184 (doc.). Ha, inoltre, allegato di versare la somma mensile di € 668,83 per saldare alcuni debiti contratti durante la gestione della propria ditta individuale Frutta e verdura da Lorenzo, oltre a una rata di mutuo di € 618,18, gravante sull'immobile in cui vive e di cui è comproprietario con la sorella. Ciò posto, considerato che sussiste una rilevante differenza economica tra la parti, che i pernottamenti dei figli presso il padre si sono ridotti (da sei a quattro al mese) e che le parti concordano che la madre percepisca in via esclusiva l'assegno unico, il Collegio ritiene adeguata la richiesta della ricorrente e dispone che il resistente le versi la somma di € 200, oltre al 50% delle spese straordinarie.
4. Assegno divorzile La domanda di assegno divorzile avanzata dalla moglie è infondata. Ai sensi dell'art. 5, co. 6, della l. 898/1970, «con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive». Come noto, l'istituto dell'assegno divorzile è stato recentemente oggetto di importanti pronunce della giurisprudenza di legittimità, la quale ne ha ridefinito i contorni rispetto all'orientamento tradizionale (che gli attribuiva la funzione di strumento volto a far conservare al coniuge più debole il tenore di vita avuto nel corso del matrimonio). In un primo momento, con una nota sentenza, la Corte di cassazione ha stabilito che il giudice del divorzio deve verificare l'an dell'assegno divorzile valutando se la domanda del richiedente soddisfa le condizioni di legge non con riguardo ad un “tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio”, ma con esclusivo riferimento all'indipendenza o autosufficienza economica dello stesso, desunta dai principali “indici” del possesso di redditi di qualsiasi specie o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, della capacità e possibilità effettive di lavoro personale, e della stabile disponibilità di una casa di abitazione (cfr. Cass. 11504/17). In un secondo momento, la stessa Corte si è pronunciata a Sezioni Unite, modificando in parte l'orientamento appena esposto e specificando che il riconoscimento dell'assegno divorzile deve basarsi non solo sulla verifica dell'autosufficienza economica dei coniugi, ma anche sulla valorizzazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto. Ciò perché l'assegno divorzile ha anche una funzione equilibratrice, che non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale (cfr. Cass. S.U. 18287/2018). Da questo quadro giurisprudenziale si ricava che l'assegno divorzile, in sostanza, è dovuto laddove un coniuge non sia autosufficiente, oppure laddove sussista uno squilibrio tra le parti che sia dovuto al sacrificio, da parte del coniuge più debole, di aspettative professionali e reddituali per aver anteposto ad esse il ménage familiare, fornendo un contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune o a quello dell'altro coniuge a discapito delle proprie condizioni economiche e lavorative. In entrambi i casi, comunque, l'onere di allegare e di provare la sussistenza di tali circostanze grava sul coniuge che richiede l'assegno. Nel caso in esame, pur a fronte di una differenza economica tra le parti, non sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della ricorrente. Quest'ultima, infatti, non ha allegato circostanze sopravvenute rispetto alla fase della separazione — peraltro intervenuta in epoca recente — durante la quale entrambe le parti si erano dichiarate economicamente autosufficienti. In particolare, lo stato di inoccupazione della ricorrente (dovuto a una sua iniziativa legata a fattori in realtà già sussistenti all'epoca della separazione) non può essere considerata una circostanza stabile e tale da determinare una reale novità rispetto all'accordo del 2024.
5. Spese Visto l'esito del giudizio e la soccombenza reciproca di entrambe le parti, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti del matrimonio contratto il 25/06/2011 a REGGIO EMILIA (atto n. 80, parte 2, serie A, anno 2011),
-manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Emilia per quanto di competenza;
-affida la prole in via condivisa alle parti, collocandola presso la madre, e dispone che le visite paterne siano articolare come in motivazione;
-pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 200 per il mantenimento dei figli, somma che andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
pone altresì a carico del padre l'obbligo di sostenere il 50% delle spese straordinarie dei figli, da determinarsi secondo il protocollo del Tribunale di Reggio Emilia;
-dispone che la ricorrente percepisca integralmente l'assegno unico;
-rigetta la domanda di assegno divorzile;
-compensa le spese.
Reggio Emilia, 10/7/2025
Il Presidente Il Giudice est. Damiano Dazzi Lorenzo Meoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Damiano Dazzi Presidente
2) Dott. Stefano Rago Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1051/2025 vertente tra: TRA
con l'avv. ANCESCHI CHIARA;
Parte_1
- RICORRENTE E
, con l'avv. FICARELLI CARLO;
Controparte_1
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza dell'08/07/2025, i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti hanno contratto matrimonio il 25/06/2011 a REGGIO EMILIA Per_ (atto n. 80, parte 2, serie A, anno 2011). Dal matrimonio sono nati i figli (28/03/2014 - 11 anni) e (28/08/2017 - 8 anni). Le Persona_2 vivono separate in forza della convenzione di negoziazione assistita del 02/02/2024, autorizzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia in data 13.02.2024, che ha disposto l'affido condiviso dei minori con collocazione presso la madre, che il padre potesse vedere i figli a week-end alternati (dal sabato ore 11:30 alla domenica ore 16), oltre a un giorno infrasettimanale con pernottamento (il giovedì) e che la madre percepisse in via esclusiva l'assegno unico (€ 430). ha convenuto in giudizio il marito per Parte_1 chiedere che sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio. A tal fine ha allegato: ▶ di essersi rivolta al Servizio Sociale Polo Ovest per un intervento di mediazione familiare in quanto il padre disattende spesso gli accordi di separazione e non sa relazionarsi in modo adeguato col figlio minore affetto da autismo;
▶ che la gestione dei figli, interamente a suo carico, non le consente di trovare un'occupazione lavorativa stabile;
▶ che il marito è occupato sia a tempo indeterminato con una retribuzione annua di circa € 28.200 presso una società di Montecchio Emilia sia come cameriere presso una pizzeria di Bagnolo in Piano. Ha, pertanto, chiesto, oltre alla pronuncia sul vincolo, l'affidamento condiviso dei figli con collocazione presso di sé, che il padre li tenga con sé il venerdì pomeriggio senza pernottamento, nonché a week-end alternati (dal venerdì ore 13:30 alla domenica ore 17) e che contribuisca al loro mantenimento con la somma mensile di € 200, oltre al 50% delle spese straordinarie. Ha, inoltre, chiesto che il resistente le versi un assegno divorzile di € 200 e di percepire in via esclusiva l'assegno unico.
si è costituito e non si è opposto alla pronuncia Controparte_1 sul vincolo, ma ha contestato la ricostruzione della ricorrente, sostenendo:
▶ che la ricorrente non lo coinvolge in alcuna scelta riguardante la salute e l'eduzione dei figli, impedendogli anche di sentirli telefonicamente;
▶ che la ricorrente vive con un nuovo compagno;
▶ di essere onerato da numerosi debiti contratti nello svolgimento di una passata attività imprenditoriale e durante la convivenza matrimoniale, e di essere onerato da una rata di mutuo gravante sull'immobile in cui vive. Ha, pertanto, chiesto l'affidamento condiviso dei figli con collocazione presso la madre, che le visite siano articolare come richiesto dalla stessa e che siano confermati, per il restante, gli accordi presi con la convenzione di negoziazione assistita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Domanda di divorzio Ai sensi dell'art. 3, co. 1, n. 2), della l. 898/1970 (così come modificata dalla l. 55/2015), lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui: «b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970; c) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile». Nel caso per cui si procede, la domanda può essere accolta perché ricorrono tutti i presupposti normativi: al momento della proposizione della domanda era, infatti, trascorso il periodo prescritto dalla legge di ininterrotta separazione delle parti decorrente dalla comparizione davanti al Presidente del Tribunale, ed è provato il titolo addotto a sostegno della domanda, vale a dire la convenzione di negoziazione assistita del 02/02/2024, autorizzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia in data 13.02.2024 (doc. 2 e 3).
2. Affidamento della prole e visite Ai sensi dell'art. 337- ter, co. 1 e 2, c.c., in caso di separazione o divorzio, «il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli». È noto che, secondo giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, tale disposizione va interpretata nel senso che l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori costituisce la regola, derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 26587/2009). Nel caso per cui si procede, vi è accordo tra le parti sull'affidamento condiviso dei figli e sul calendario di visita del padre (modificato rispetto alla separazione con l'eliminazione del pernottamento settimanale) sicché non vi è motivo di provvedere diversamente. Il Collegio dispone, pertanto, l'affido condiviso dei minori con collocazione presso la madre e che il padre possa tenerli con sé un pomeriggio infrasettimanale (il venerdì), nonché a week-end alternati dal venerdì ore 13:30 alla domenica ore 17:00. Quanto alle vacanze estive, i minori trascorreranno con ciascun genitore un periodo di almeno 14 giorni, anche non consecutivi, con obbligo di comunicazione almeno un mese prima del periodo e del luogo di soggiorno. I minori trascorreranno con i genitori, inoltre, ad anni alterni, le festività natalizie, il Capodanno, l'Epifania e le ferie pasquali.
3. Mantenimento della prole Ai sensi dell'art. 337-ter, co. 4, c.c., «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice». Nel caso per cui si procede, al momento, il contributo per il mantenimento dei figli è disciplinato dall'accordo di negoziazione assistita del febbraio del 2024, con cui si è stabilito che la madre percepisse in via esclusiva l'assegno unico pari a € 430. A parziale modifica di tali accordi, la ricorrente ha chiesto che il padre contribuisca al mantenimento dei figli con l'ulteriore somma di € 200 e che versi il 50% delle spese straordinarie. Il resistente ha invece chiesto la conferma delle condizioni di separazione, allegando di continuare a trovarsi in una situazione di grave difficoltà economica, mentre la ricorrente è sostenuta nelle spese dal nuovo compagno, con cui convive. Tanto premesso, considerato che le parti non hanno dedotto o provato nulla in ordine al tenore di vita o alle altre circostanze indicate dall'art. 337
-ter co. 4 c.c., gli unici parametri possono essere costituiti dall'età della prole (11 e 8 anni) e dalle condizioni economiche delle parti. 1) Quanto a quelle della ricorrente, nata nel 1981, ella ha dichiarato di aver lasciato il proprio impiego part-time di addetta alle pulizie per occuparsi della gestione dei figli. Ha documentato di aver percepito entrate nette per circa € 9.023 nel 2022, € 8.801 nel 2023 ed € 4.803 nel 2024 (cfr. doc. 17, 18 e 20). Ha dichiarato che l'assegno unico ammonta a € 398,80 e che al figlio
è stata riconosciuta un'indennità di accompagnamento di circa € Per_3
343,60. Ha allegato di contribuire alle spese dell'immobile in cui è ospitata da un amico con la somma mensile di € 500; tuttavia, non ha prodotto alcun riscontro di tale spesa, che pare peraltro poco probabile in considerazione del fatto che, per espressa ammissione della si tratta di una Parte_1 persona con cui lei ha intrapreso una relazione sentimentale (che però adesso si sarebbe interrotta). 2) Quanto a quelle del resistente, nato nel 1979, questi lavora a tempo indeterminato presso la società DIECI srl di Montecchio Emilia e collabora, con un contratto a chiamata, presso la pizzeria AP di Bagnolo in Piano. Ha prodotto solo una dichiarazione dei redditi, relativa all'anno 2024, che attesta una retribuzione netta, calcolata su dodici mensilità, di circa € 2.184 (doc.). Ha, inoltre, allegato di versare la somma mensile di € 668,83 per saldare alcuni debiti contratti durante la gestione della propria ditta individuale Frutta e verdura da Lorenzo, oltre a una rata di mutuo di € 618,18, gravante sull'immobile in cui vive e di cui è comproprietario con la sorella. Ciò posto, considerato che sussiste una rilevante differenza economica tra la parti, che i pernottamenti dei figli presso il padre si sono ridotti (da sei a quattro al mese) e che le parti concordano che la madre percepisca in via esclusiva l'assegno unico, il Collegio ritiene adeguata la richiesta della ricorrente e dispone che il resistente le versi la somma di € 200, oltre al 50% delle spese straordinarie.
4. Assegno divorzile La domanda di assegno divorzile avanzata dalla moglie è infondata. Ai sensi dell'art. 5, co. 6, della l. 898/1970, «con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive». Come noto, l'istituto dell'assegno divorzile è stato recentemente oggetto di importanti pronunce della giurisprudenza di legittimità, la quale ne ha ridefinito i contorni rispetto all'orientamento tradizionale (che gli attribuiva la funzione di strumento volto a far conservare al coniuge più debole il tenore di vita avuto nel corso del matrimonio). In un primo momento, con una nota sentenza, la Corte di cassazione ha stabilito che il giudice del divorzio deve verificare l'an dell'assegno divorzile valutando se la domanda del richiedente soddisfa le condizioni di legge non con riguardo ad un “tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio”, ma con esclusivo riferimento all'indipendenza o autosufficienza economica dello stesso, desunta dai principali “indici” del possesso di redditi di qualsiasi specie o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, della capacità e possibilità effettive di lavoro personale, e della stabile disponibilità di una casa di abitazione (cfr. Cass. 11504/17). In un secondo momento, la stessa Corte si è pronunciata a Sezioni Unite, modificando in parte l'orientamento appena esposto e specificando che il riconoscimento dell'assegno divorzile deve basarsi non solo sulla verifica dell'autosufficienza economica dei coniugi, ma anche sulla valorizzazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto. Ciò perché l'assegno divorzile ha anche una funzione equilibratrice, che non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale (cfr. Cass. S.U. 18287/2018). Da questo quadro giurisprudenziale si ricava che l'assegno divorzile, in sostanza, è dovuto laddove un coniuge non sia autosufficiente, oppure laddove sussista uno squilibrio tra le parti che sia dovuto al sacrificio, da parte del coniuge più debole, di aspettative professionali e reddituali per aver anteposto ad esse il ménage familiare, fornendo un contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune o a quello dell'altro coniuge a discapito delle proprie condizioni economiche e lavorative. In entrambi i casi, comunque, l'onere di allegare e di provare la sussistenza di tali circostanze grava sul coniuge che richiede l'assegno. Nel caso in esame, pur a fronte di una differenza economica tra le parti, non sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della ricorrente. Quest'ultima, infatti, non ha allegato circostanze sopravvenute rispetto alla fase della separazione — peraltro intervenuta in epoca recente — durante la quale entrambe le parti si erano dichiarate economicamente autosufficienti. In particolare, lo stato di inoccupazione della ricorrente (dovuto a una sua iniziativa legata a fattori in realtà già sussistenti all'epoca della separazione) non può essere considerata una circostanza stabile e tale da determinare una reale novità rispetto all'accordo del 2024.
5. Spese Visto l'esito del giudizio e la soccombenza reciproca di entrambe le parti, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti del matrimonio contratto il 25/06/2011 a REGGIO EMILIA (atto n. 80, parte 2, serie A, anno 2011),
-manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Emilia per quanto di competenza;
-affida la prole in via condivisa alle parti, collocandola presso la madre, e dispone che le visite paterne siano articolare come in motivazione;
-pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 200 per il mantenimento dei figli, somma che andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
pone altresì a carico del padre l'obbligo di sostenere il 50% delle spese straordinarie dei figli, da determinarsi secondo il protocollo del Tribunale di Reggio Emilia;
-dispone che la ricorrente percepisca integralmente l'assegno unico;
-rigetta la domanda di assegno divorzile;
-compensa le spese.
Reggio Emilia, 10/7/2025
Il Presidente Il Giudice est. Damiano Dazzi Lorenzo Meoli