TRIB
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 26/05/2025, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al nr. 2146 del ruolo generale dei procedimenti dell'anno 2020, avente ad oggetto una controversia in materia di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale,
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Alfonso Sapia ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Antonio
Sangiovanni in Potenza, alla Via Sanremo n. 195, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
E
[...]
, in persona Controparte_1
del Direttore Generale in carica, con sede in Rionero in Vulture alla via Padre Pio n. 1;
CONVENUTA-CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi all'intestato Tribunale, l' Controparte_2
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Accertare e
[...]
dichiarare che, in data 19.12.2017, la sig.ra cadeva rovinosamente in terra Parte_1
a causa della pavimentazione, posta entro la struttura ospedaliera dell'Istituto di
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Centro di Riferimento Oncologico della
sito in Rionero in Vulture (PZ), resa scivolosa dalla presenza di un liquido CP_1
incolore, non visibile né prevedibile;
Accertare e dichiarare che, per i suesposti motivi, il danno complessivamente occorso alla sig.ra è dovuto ad esclusiva Parte_1 responsabilità dell' ….; Accertare e dichiarare che il danno patito Controparte_1 è pari ad € 12.951,00, a titolo di danno non patrimoniale, ed € 2.550,91 per il danno patrimoniale, … oltre al danno morale ed alla personalizzazione come per Legge ovvero alla diversa somma ritenuta di ragione e giustizia … Condannare parte convenuta al pagamento di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
In particolare, l'istante esponeva che: In data 19/12/2017, atteso il ricovero del compagno si trovava presso la struttura ospedaliera allorquando, recandosi al bar presente nella struttura, verso le ore 13.30 circa, nello scendere l'ultima rampa di scale, cadeva a terra a causa della pavimentazione resa scivolosa dalla presenza di un liquido incolore (presumibilmente acqua), non visibile né prevedibile.
L'insidia costituita dal liquido non era segnalata. Quindi, veniva soccorsa e sottoposta, presso il medesimo Istituto, a rx polso destro con diagnosi di “Postumi di frattura dell'epifisi distale del radio con frammenti ingranati”, e non essendo possibile trattarla presso la struttura, veniva trasferita presso il P.S. del nosocomio di Melfi che confermava la diagnosi.
Con raccomandata inviata a mezzo pec del 01/02/2018, veniva formulata richiesta di risarcimento a cui seguiva invito alla stipulazione di convenzione di negoziazione assistita alle quali non seguiva alcun riscontro della Struttura ospedaliera.
2) L' , benché regolarmente citato Controparte_2
non si è costituito.
***
Espletata l'istruttoria attraverso l'escussione dell'unico teste, la causa ritenuta matura per la decisione all'udienza del 26/02/2025, precisate le conclusioni è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In Limine litis dev'essere dichiarata la contumacia dell' Controparte_2
che ritualmente convenuto non si è costituito.
[...]
3) Tanto puntualizzato, la vicenda che ci occupa, all'esito dell'attività istruttoria orale e documentale compiuta, deve essere ricostruita come segue.
In data 19/12/2017, verso le ore 13,30 circa all'interno della struttura ospedaliera
Part l'attrice nello scendere l'ultima rampa di scale che portano al scivolava a causa di un liquido incolore presente sui gradini, presumibilmente acqua. La caduta, quindi, secondo tesi attorea è da attribuire al liquido incolore presente sui gradini della scala ritenuta, dalla stessa, non prevedibile o evitabile. 3.1) La dinamica dell'incidente è solo quella raccontata dall'attrice e dall'unico teste
SI. , sentito in corso di causa, il quale, all'udienza del 10/06/2022 Testimone_1 dichiarava di essere amico dell'attrice e riferiva che “… mi trovavo insieme a Lei presso
l'Istituto in quanto siamo andati a trovare il compagno della signora … ricoverato presso il detto Istituto IRCCS CROB … ero insieme alla sig.ra andare presso Parte_3 il bar … quando nello scendere la rampa di scale agli ultimi gradini la sig.ra è Pt_1 caduta in terra … ricordo che sul gradino su cui la sig.ra è scivolata vi era un Pt_1 liquido incolore che poteva essere anche acqua … la sig.ra accusava dolori alla Pt_1 spalla destra ed è stata portata al P.S. del CROB di Rionero … dimessa io ho provveduto ad accompagnarla presso altro ospedale di cui non ricordo la sede … è uscita dal secondo Nosocomio con una fasciatura sulla spalla destra e dell'intero arto. Non ricordo se fosse un apparecchio gessato oppure solo una fasciatura anche perché l'arto era coperto da una maglia … la maglia le copriva l'intero braccio e quindi si intravedeva la fasciatura … non ricordo con precisione la parte dolorante dell'arto … ricordo che era primavera-estate …”.
Da evidenziare che nessuno della struttura ospedaliera è stato chiamato e/o intervenuto sul luogo dell'incidente per farne constatare l'evento.
La dinamica dell'incidente come rappresentata dall'attrice non convince questo giudice, agli atti alcuna documentazione ufficiale che ne certifichi l'accadimento è stata prodotta, alcuna documentazione fotografica delle scale e del presunto liquido è stata allegata al fascicolo.
Inoltre, l'unico teste sentito all'udienza del 10/06/2022, del quale non si dà atto della sua presenza nell'atto di citazione, ma indicato solo con la successiva memoria, dichiarava di trovarsi presso l'Istituto per aver accompagnato, insieme alla il compagno, per Pt_1
poi correggersi e riferire che il giorno del presunto incidente erano andati a trovare il compagno ricoverato presso la struttura, inoltre affermava: “ricordo che era primavera- estate …”. Le dichiarazioni rese dal teste fanno ritenere che lo stesso non fosse presente il giorno del presunto incidente del 19/12/2017, perché non era primavera-estate come dallo stesso riferito ma quasi inverno.
4) Tanto premesso in relazione ai profili dinamici del sinistro de quo, l'esame del merito della controversia suppone un breve inquadramento della pretesa risarcitoria azionata, anche al fine di individuare il criterio di riparto dell'onere della prova. Orbene, dall'interpretazione dell'atto introduttivo del giudizio si ricava come l'odierna parte attrice invochi, a fondamento della propria pretesa, la responsabilità, dell'ente convenuto quale custode ex art. 2051 c.c. o in subordine ex art. 2043 c.c. .
4.1) Detto ciò, va rilevato, innanzitutto che il proprietario ha l'obbligo della relativa manutenzione e discende non solo da specifiche norme, ma anche dal generale obbligo di custodia, con conseguente operatività, nei confronti dell'ente, della presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c. (per tutte, sul dovere di custodia delle strade pubbliche da parte della P.A., Cass. Civ. n. 9527/2010).
Come noto, la norma succitata, nella sua essenzialità, prevede che il custode risponda dei danni causati dalla cosa, nonostante, per le più diverse ragioni, non gli sia stato possibile esercitare su di essa un potere di controllo e di governo. La norma prevede una imputazione del danno al custode della cosa, sulla sola base del nesso causale fra la cosa stessa e l'evento dannoso. Il fondamento della responsabilità è dunque costituito dal rischio di provocare danni a terzi insito nella cosa, che la legge imputa al responsabile per effetto del rapporto di custodia (Cass. civ., sez. III, 13 gennaio 2015 n. 295).
La custodia, poi, si identifica in una potestà di fatto che descrive un'attività esercitabile da un soggetto sulla cosa, in virtù della sua detenzione qualificata (cfr. Cass. 12 aprile
2013, n. 8935).
Dunque, é la relazione di fatto e non semplicemente giuridica tra il soggetto e la cosa che legittima una pronunzia di responsabilità, fondata sul potere di governo della res
(cfr. Cass. 20 novembre 2009, n. 24546).
Detto ultimo potere si compone di tre elementi: il potere di controllare la cosa, il potere di modificare la situazione di pericolo creatasi e il potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa, nel momento in cui si é prodotto il danno. "La responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto
e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia
e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità". (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 8005 del
01/04/2010).
4.2) Tanto puntualizzato, deve affermarsi che la fattispecie di cui all'art. 2051
c.c., in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, poiché è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte del danneggiato del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene custodito, senza che sia anche necessaria - allorché
l'evento dannoso sia ricollegabile all'intrinseco dinamismo della cosa - la prova della pericolosità della res, derivante dal suo cattivo funzionamento (cfr., da ultimo, Cass. 27 novembre 2014, n. 25214; vedi anche Cass. 24 febbraio 2011, n. 4476). Per l'effetto, una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (cfr. Cass. 5 febbraio 2013, n. 2660).
4.3) Differentemente, però, nei casi in cui il danno non sia l'effetto esclusivo di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica ed inerte, per la prova del nesso causale occorre altresì dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.
Così, l'ordinanza nr. 11526 del 11/05/2017 pronunciata dalla Sez. 6 - 3 della Corte di
Cassazione che afferma: "In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con
l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato".
In entrambi i casi, il profilo del comportamento del custode è estraneo alla struttura della fattispecie normativa ed il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da fortuito. Allorché la cosa svolga solo il ruolo di occasione dell'evento e sia svilita a mero tramite del danno, in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che ben può essere integrata dallo stesso comportamento del danneggiato, si verifica il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno.
4.4) Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051
c.c. (cfr. Cass.17 gennaio 2001, n. 584). Conforme a quanto sostenuto è la copiosa giurisprudenza della Suprema Corte, conforme ordinanza nr. 30775/17 che ribadisce:
"Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa
e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva". (Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 30775 del 22/12/2017).
Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza d'appello, che aveva escluso che la vittima fosse caduta per un difetto di custodia del marciapiede comunale e fosse, invece, imputabile una sua disattenzione, con apprezzamento idoneo sia ad escludere la responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. sia a dare prova del caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Pertanto, affinché sia integrata la responsabilità da cose in custodia è necessario che il danno discenda dalla cosa;
quando, invece, il pregiudizio si determini con la cosa è configurabile la fattispecie delineata dall'art. 2043 c.c. (cfr. Cass. 19 novembre 2009, n.
24428; Cass. 27 novembre 2006, n. 2)
4.5) Quanto poi alla ripartizione dell'onere della prova, la giurisprudenza ha stabilito che l'attore, agendo ex art. 2051 c.c. deve allegare e dimostrare esclusivamente la relazione di custodia fra il convenuto e cosa, l'evento dannoso e la sua dipendenza causale – secondo la regola civilistica della preponderanza causale (Cass. civ., Sez. Un.,
11 gennaio 2008 n. 576 e succ.) – dalla cosa.
Se, però, come rilevato, l'evento dannoso dipenda non da una forza intrinseca della cosa, ma da una relazione tra la condotta del danneggiato e la cosa, l'onere probatorio si aggrava, avendo ad oggetto anche la pericolosità di questa.
5) Svolto tale inquadramento teorico, questo giudicante ritiene che la pretesa risarcitoria attorea, formulata ai sensi dell'art. 2051 c.c., non possa trovare accoglimento.
5.1) È infatti applicabile alla fattispecie de qua la regola posta dall'art. 1227 comma
1 c.c., che prevede la riduzione del risarcimento in presenza della colpa del danneggiato e proporzionalmente all'incidenza causale di tale colpa sull'evento dannoso (ex pluribus, cfr. Cass. n. 21328/2010, Cass. n. 9546/2010, Cass. n. 5669/2010, Cass. n. 1002/2010,
Cass. n. 22807/2009, Cass. n. 11227/2008).
Ciò avviene, secondo il principio di causalità, per cui al danneggiante non può farsi carico di quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile (cfr. Cass. n.
15779/2006 e Cass. n. 15383/2006).
La regola di cui all'art. 1227 c.c. va allora inquadrata esclusivamente nell'ambito del rapporto causale ed è espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a sé stesso (per tutte, cfr. Cass. n.
6988/2003); e la colpa del creditore-danneggiato, stante la genericità dell'art. 1227 comma 1 c.c., sussiste non solo in ipotesi di violazione da parte del creditore- danneggiato di un obbligo giuridico, ma anche nella violazione della norma comportamentale di diligenza, sotto il profilo della colpa generica. "In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro". (Cass. Civ. Sez. 3-, Ordinanza n. 2480 del
01/02/2018). Tanto ha affermato la Suprema Corte confermando la statuizione di merito, che aveva escluso la responsabilità in capo all'ente proprietario e gestore della strada, munita di guardrail di altezza a norma di legge, per i danni patiti dal superamento del medesimo da parte del conducente di un veicolo, che aveva perso per causa ignota il controllo del mezzo, affermando che il custode non può rispondere dei danni cagionati in via esclusiva dalla condotta del danneggiato, da qualificarsi oggettivamente non prevedibile secondo la normale regolarità causale nelle condizioni date dai luoghi.
6) Così inquadrato sotto il profilo eziologico il comportamento colposo del danneggiato, si evidenzia che il concorso di colpa è pacificamente rilevabile d'ufficio, sul presupposto che non si tratta di un'eccezione in senso stretto, ma di una semplice difesa, la quale deve essere esaminata anche d'ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte, sempre ovviamente che risultino prospettati gli elementi di fatto su cui si fonda il comportamento colposo del danneggiato (cfr. Cass.
n. 23734/2009, Cass. n. 24080/2008, Cass. n. 14853/2007, Cass. n. 15383/2006).
6.1) Se il comportamento colposo del danneggiato rileva a livello concorsuale nella produzione del danno, per eguale ed addirittura maggiore ragione, il comportamento commissivo o omissivo colposo del danneggiato, che sia sufficiente da solo a determinare l'evento, esclude il rapporto di causalità delle cause precedenti. Ed invero, come già accennato, l'interruzione del nesso di causalità può essere anche l'effetto del comportamento sopravvenuto dello stesso danneggiato, quando il fatto di costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, ad esempio nel caso d'uso del tutto improprio della res o comunque al di fuori delle regole prescritte, sì da privare dell'efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito (cfr. Cass. n. 24149/2010, Cass. n. 9546/2010,
Cass. n. 8229/2010, Cass. n. 993/2009, Cass. n. 28811/2008, Cass. n. 25029/2008, Cass.
n. 24804/2008, Cass. n. 4279/2008).
7) Giungendo all'esame della vicenda che ci occupa, in tale prospettiva, va osservato che lo stato dei luoghi solo per come descritto dall'attrice, poiché non è stata allegata alcuna documentazione idonea a fondamento dell'asserito incidente e non potendo ritenere attendibile l'unico teste escusso, è inidoneo a ingenerare una situazione di pericolo come dalla stessa rappresentata, la mera presenza di acqua su di un gradino, qualora ne fosse stata accerta la presenza, non è di per sé prova di responsabilità della struttura Ospedaliera, ma, come sopra evidenziato, è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, qualora la cosa in custodia, come nella fattispecie, sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, nonché dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi dell'evento, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato.
Inoltre, la Suprema Corte è intervenuta in materia di onere della prova, incombente sulla parte attrice che chiede di essere risarcita dei danni subiti a seguito di un incidente, confermando la tesi dei giudici di merito, secondo i quali ai tempi dello smartphone si deve pretendere dalla parte danneggiata qualcosa di più della sola prova per testimoni.
Secondo la tesi della Suprema Corte, condivisa da questo giudice, “ai tempi degli smartphone, ma anche dei più tradizionali telefonini cellulari, desta inquietante perplessità il fatto che non sia stata fatta alcuna foto del sinistro …” (Cass. civile, sez.
III, ord., 5 ottobre 2022, n. 28924).
A fortiori, nella fattispecie, l'unico teste escusso, per le dichiarazioni rese, è da ritenersi inattendibile per cui il presunto incidente è affidato alle mere difese della parte attrice che in quanto difese non possono assurgere a prova.
Ne consegue che alla stregua delle osservazioni dinanzi rassegnate, e quantunque fosse stata data prova dell'insidia, si deve ritenere che la presenza di acqua sul gradino di cui non è stata offerta alcuna prova, qualora fosse stata causa dell'incidente, ha rappresentato unicamente l'occasione di verificazione dell'evento lesivo che, ex adverso, trova la propria causa efficiente ed esclusiva nel sopravvenuto contegno distratto, abnorme ed incauto dell'attrice.
Detto principio, condiviso ed applicato da questo giudice, viene confermato dalla
Suprema Corte con la sentenza del 28 giugno 2019 nr. 17443 con la quale è stato ribadito che: "quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale".
Alla stregua delle osservazioni rassegnate, la domanda dell'attrice, proposta ai sensi dell'art. 2051 c.c., non merita accoglimento e va rigettata.
8) Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riferimento alla domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.
Come noto, ai fini dell'integrazione della fattispecie della responsabilità extracontrattuale derivante dalla violazione del divieto di neminem laedere, è necessario l'accertamento della sussistenza della c.d. insidia, ossia una situazione di pericolo che, dal punto di vista oggettivo, per natura ed entità dell'anomalia, costituisca un ostacolo a cui devono imprescindibilmente aggiungersi la non prevedibilità ed inevitabilità (Cass.
n. 1214/84; da ultimo, Cass. civ. n. 5670/97), alla stregua dell'ordinaria diligenza
(profilo soggettivo, c.d. impercettibilità soggettiva della conformazione dei luoghi), oltre che l'invisibilità dell'ostacolo stesso (profilo oggettivo, c.d. pericolosità obiettiva come potenziale idoneità ad arrecare un danno alle cose od alle persone).
Va, inoltre, evidenziato che il concetto di imprevedibilità non va inteso in senso assoluto, ma va rapportato alla situazione specifica, avendo riguardo allo specifico stato dei luoghi che determina il grado di attenzione e cautela esigibile dalla persona.
8.1) Nello specifico, lo stato dei luoghi non rappresentava una insidia, ovvero un pericolo oggettivo non prevedibile ed inevitabile, di tanto non è stata fornita prova come non è stata fornita la prova che l'incidente si fosse verificato per come descritto dalla sola attrice.
Orbene, le considerazioni dinanzi sviluppate ai fini dell'esclusione della responsabilità CP_ custodiale dell' convenuto, sono altresì idonee a fondare un giudizio di esclusione della responsabilità ex art. 2043 c.c., atteso che, riscontrando la causa dell'evento nel comportamento colposo del danneggiato, non può individuarsi alcun rapporto di causalità tra la prospettata insidia – della quale, non viene fornita prova - e l'evento lesivo.
8.2) Ed infatti, tanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del soggetto danneggiato, che sussiste – ripetasi - anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo, oltre a potere integrare un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante, in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato, può escludere la responsabilità dell'amministrazione, se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso.
Detto altrimenti, quale che sia la fattispecie di responsabilità invocata, il comportamento colposo del danneggiato che assurga, in relazione alle circostanze del caso, a fattore causale autonomo ed esclusivo della determinazione dell'evento lesivo, non consente di ritenere integrato l'elemento materiale della fattispecie.
9) Nulla sulle spese di lite, stante la contumacia dell' . Controparte_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nel processo RGT 2146/2020 tra (attrice) e Parte_1 [...]
, ogni ulteriore istanza ed eccezione Controparte_2
disattesa e questione assorbita, così provvede:
1) Rigetta la domanda di parte attrice per quanto in parte motiva;
2) Nulla sulle spese di giustizia.
Così deciso in Potenza in data 26/05/2025
Il G.O.P.
(dott. Angelo Raffaele Violante)
In nome del popolo italiano Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al nr. 2146 del ruolo generale dei procedimenti dell'anno 2020, avente ad oggetto una controversia in materia di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale,
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Alfonso Sapia ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Antonio
Sangiovanni in Potenza, alla Via Sanremo n. 195, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
E
[...]
, in persona Controparte_1
del Direttore Generale in carica, con sede in Rionero in Vulture alla via Padre Pio n. 1;
CONVENUTA-CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi all'intestato Tribunale, l' Controparte_2
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Accertare e
[...]
dichiarare che, in data 19.12.2017, la sig.ra cadeva rovinosamente in terra Parte_1
a causa della pavimentazione, posta entro la struttura ospedaliera dell'Istituto di
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Centro di Riferimento Oncologico della
sito in Rionero in Vulture (PZ), resa scivolosa dalla presenza di un liquido CP_1
incolore, non visibile né prevedibile;
Accertare e dichiarare che, per i suesposti motivi, il danno complessivamente occorso alla sig.ra è dovuto ad esclusiva Parte_1 responsabilità dell' ….; Accertare e dichiarare che il danno patito Controparte_1 è pari ad € 12.951,00, a titolo di danno non patrimoniale, ed € 2.550,91 per il danno patrimoniale, … oltre al danno morale ed alla personalizzazione come per Legge ovvero alla diversa somma ritenuta di ragione e giustizia … Condannare parte convenuta al pagamento di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
In particolare, l'istante esponeva che: In data 19/12/2017, atteso il ricovero del compagno si trovava presso la struttura ospedaliera allorquando, recandosi al bar presente nella struttura, verso le ore 13.30 circa, nello scendere l'ultima rampa di scale, cadeva a terra a causa della pavimentazione resa scivolosa dalla presenza di un liquido incolore (presumibilmente acqua), non visibile né prevedibile.
L'insidia costituita dal liquido non era segnalata. Quindi, veniva soccorsa e sottoposta, presso il medesimo Istituto, a rx polso destro con diagnosi di “Postumi di frattura dell'epifisi distale del radio con frammenti ingranati”, e non essendo possibile trattarla presso la struttura, veniva trasferita presso il P.S. del nosocomio di Melfi che confermava la diagnosi.
Con raccomandata inviata a mezzo pec del 01/02/2018, veniva formulata richiesta di risarcimento a cui seguiva invito alla stipulazione di convenzione di negoziazione assistita alle quali non seguiva alcun riscontro della Struttura ospedaliera.
2) L' , benché regolarmente citato Controparte_2
non si è costituito.
***
Espletata l'istruttoria attraverso l'escussione dell'unico teste, la causa ritenuta matura per la decisione all'udienza del 26/02/2025, precisate le conclusioni è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In Limine litis dev'essere dichiarata la contumacia dell' Controparte_2
che ritualmente convenuto non si è costituito.
[...]
3) Tanto puntualizzato, la vicenda che ci occupa, all'esito dell'attività istruttoria orale e documentale compiuta, deve essere ricostruita come segue.
In data 19/12/2017, verso le ore 13,30 circa all'interno della struttura ospedaliera
Part l'attrice nello scendere l'ultima rampa di scale che portano al scivolava a causa di un liquido incolore presente sui gradini, presumibilmente acqua. La caduta, quindi, secondo tesi attorea è da attribuire al liquido incolore presente sui gradini della scala ritenuta, dalla stessa, non prevedibile o evitabile. 3.1) La dinamica dell'incidente è solo quella raccontata dall'attrice e dall'unico teste
SI. , sentito in corso di causa, il quale, all'udienza del 10/06/2022 Testimone_1 dichiarava di essere amico dell'attrice e riferiva che “… mi trovavo insieme a Lei presso
l'Istituto in quanto siamo andati a trovare il compagno della signora … ricoverato presso il detto Istituto IRCCS CROB … ero insieme alla sig.ra andare presso Parte_3 il bar … quando nello scendere la rampa di scale agli ultimi gradini la sig.ra è Pt_1 caduta in terra … ricordo che sul gradino su cui la sig.ra è scivolata vi era un Pt_1 liquido incolore che poteva essere anche acqua … la sig.ra accusava dolori alla Pt_1 spalla destra ed è stata portata al P.S. del CROB di Rionero … dimessa io ho provveduto ad accompagnarla presso altro ospedale di cui non ricordo la sede … è uscita dal secondo Nosocomio con una fasciatura sulla spalla destra e dell'intero arto. Non ricordo se fosse un apparecchio gessato oppure solo una fasciatura anche perché l'arto era coperto da una maglia … la maglia le copriva l'intero braccio e quindi si intravedeva la fasciatura … non ricordo con precisione la parte dolorante dell'arto … ricordo che era primavera-estate …”.
Da evidenziare che nessuno della struttura ospedaliera è stato chiamato e/o intervenuto sul luogo dell'incidente per farne constatare l'evento.
La dinamica dell'incidente come rappresentata dall'attrice non convince questo giudice, agli atti alcuna documentazione ufficiale che ne certifichi l'accadimento è stata prodotta, alcuna documentazione fotografica delle scale e del presunto liquido è stata allegata al fascicolo.
Inoltre, l'unico teste sentito all'udienza del 10/06/2022, del quale non si dà atto della sua presenza nell'atto di citazione, ma indicato solo con la successiva memoria, dichiarava di trovarsi presso l'Istituto per aver accompagnato, insieme alla il compagno, per Pt_1
poi correggersi e riferire che il giorno del presunto incidente erano andati a trovare il compagno ricoverato presso la struttura, inoltre affermava: “ricordo che era primavera- estate …”. Le dichiarazioni rese dal teste fanno ritenere che lo stesso non fosse presente il giorno del presunto incidente del 19/12/2017, perché non era primavera-estate come dallo stesso riferito ma quasi inverno.
4) Tanto premesso in relazione ai profili dinamici del sinistro de quo, l'esame del merito della controversia suppone un breve inquadramento della pretesa risarcitoria azionata, anche al fine di individuare il criterio di riparto dell'onere della prova. Orbene, dall'interpretazione dell'atto introduttivo del giudizio si ricava come l'odierna parte attrice invochi, a fondamento della propria pretesa, la responsabilità, dell'ente convenuto quale custode ex art. 2051 c.c. o in subordine ex art. 2043 c.c. .
4.1) Detto ciò, va rilevato, innanzitutto che il proprietario ha l'obbligo della relativa manutenzione e discende non solo da specifiche norme, ma anche dal generale obbligo di custodia, con conseguente operatività, nei confronti dell'ente, della presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c. (per tutte, sul dovere di custodia delle strade pubbliche da parte della P.A., Cass. Civ. n. 9527/2010).
Come noto, la norma succitata, nella sua essenzialità, prevede che il custode risponda dei danni causati dalla cosa, nonostante, per le più diverse ragioni, non gli sia stato possibile esercitare su di essa un potere di controllo e di governo. La norma prevede una imputazione del danno al custode della cosa, sulla sola base del nesso causale fra la cosa stessa e l'evento dannoso. Il fondamento della responsabilità è dunque costituito dal rischio di provocare danni a terzi insito nella cosa, che la legge imputa al responsabile per effetto del rapporto di custodia (Cass. civ., sez. III, 13 gennaio 2015 n. 295).
La custodia, poi, si identifica in una potestà di fatto che descrive un'attività esercitabile da un soggetto sulla cosa, in virtù della sua detenzione qualificata (cfr. Cass. 12 aprile
2013, n. 8935).
Dunque, é la relazione di fatto e non semplicemente giuridica tra il soggetto e la cosa che legittima una pronunzia di responsabilità, fondata sul potere di governo della res
(cfr. Cass. 20 novembre 2009, n. 24546).
Detto ultimo potere si compone di tre elementi: il potere di controllare la cosa, il potere di modificare la situazione di pericolo creatasi e il potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa, nel momento in cui si é prodotto il danno. "La responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto
e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia
e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità". (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 8005 del
01/04/2010).
4.2) Tanto puntualizzato, deve affermarsi che la fattispecie di cui all'art. 2051
c.c., in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, poiché è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte del danneggiato del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene custodito, senza che sia anche necessaria - allorché
l'evento dannoso sia ricollegabile all'intrinseco dinamismo della cosa - la prova della pericolosità della res, derivante dal suo cattivo funzionamento (cfr., da ultimo, Cass. 27 novembre 2014, n. 25214; vedi anche Cass. 24 febbraio 2011, n. 4476). Per l'effetto, una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (cfr. Cass. 5 febbraio 2013, n. 2660).
4.3) Differentemente, però, nei casi in cui il danno non sia l'effetto esclusivo di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica ed inerte, per la prova del nesso causale occorre altresì dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.
Così, l'ordinanza nr. 11526 del 11/05/2017 pronunciata dalla Sez. 6 - 3 della Corte di
Cassazione che afferma: "In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con
l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato".
In entrambi i casi, il profilo del comportamento del custode è estraneo alla struttura della fattispecie normativa ed il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da fortuito. Allorché la cosa svolga solo il ruolo di occasione dell'evento e sia svilita a mero tramite del danno, in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che ben può essere integrata dallo stesso comportamento del danneggiato, si verifica il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno.
4.4) Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051
c.c. (cfr. Cass.17 gennaio 2001, n. 584). Conforme a quanto sostenuto è la copiosa giurisprudenza della Suprema Corte, conforme ordinanza nr. 30775/17 che ribadisce:
"Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa
e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva". (Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 30775 del 22/12/2017).
Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza d'appello, che aveva escluso che la vittima fosse caduta per un difetto di custodia del marciapiede comunale e fosse, invece, imputabile una sua disattenzione, con apprezzamento idoneo sia ad escludere la responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. sia a dare prova del caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Pertanto, affinché sia integrata la responsabilità da cose in custodia è necessario che il danno discenda dalla cosa;
quando, invece, il pregiudizio si determini con la cosa è configurabile la fattispecie delineata dall'art. 2043 c.c. (cfr. Cass. 19 novembre 2009, n.
24428; Cass. 27 novembre 2006, n. 2)
4.5) Quanto poi alla ripartizione dell'onere della prova, la giurisprudenza ha stabilito che l'attore, agendo ex art. 2051 c.c. deve allegare e dimostrare esclusivamente la relazione di custodia fra il convenuto e cosa, l'evento dannoso e la sua dipendenza causale – secondo la regola civilistica della preponderanza causale (Cass. civ., Sez. Un.,
11 gennaio 2008 n. 576 e succ.) – dalla cosa.
Se, però, come rilevato, l'evento dannoso dipenda non da una forza intrinseca della cosa, ma da una relazione tra la condotta del danneggiato e la cosa, l'onere probatorio si aggrava, avendo ad oggetto anche la pericolosità di questa.
5) Svolto tale inquadramento teorico, questo giudicante ritiene che la pretesa risarcitoria attorea, formulata ai sensi dell'art. 2051 c.c., non possa trovare accoglimento.
5.1) È infatti applicabile alla fattispecie de qua la regola posta dall'art. 1227 comma
1 c.c., che prevede la riduzione del risarcimento in presenza della colpa del danneggiato e proporzionalmente all'incidenza causale di tale colpa sull'evento dannoso (ex pluribus, cfr. Cass. n. 21328/2010, Cass. n. 9546/2010, Cass. n. 5669/2010, Cass. n. 1002/2010,
Cass. n. 22807/2009, Cass. n. 11227/2008).
Ciò avviene, secondo il principio di causalità, per cui al danneggiante non può farsi carico di quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile (cfr. Cass. n.
15779/2006 e Cass. n. 15383/2006).
La regola di cui all'art. 1227 c.c. va allora inquadrata esclusivamente nell'ambito del rapporto causale ed è espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a sé stesso (per tutte, cfr. Cass. n.
6988/2003); e la colpa del creditore-danneggiato, stante la genericità dell'art. 1227 comma 1 c.c., sussiste non solo in ipotesi di violazione da parte del creditore- danneggiato di un obbligo giuridico, ma anche nella violazione della norma comportamentale di diligenza, sotto il profilo della colpa generica. "In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro". (Cass. Civ. Sez. 3-, Ordinanza n. 2480 del
01/02/2018). Tanto ha affermato la Suprema Corte confermando la statuizione di merito, che aveva escluso la responsabilità in capo all'ente proprietario e gestore della strada, munita di guardrail di altezza a norma di legge, per i danni patiti dal superamento del medesimo da parte del conducente di un veicolo, che aveva perso per causa ignota il controllo del mezzo, affermando che il custode non può rispondere dei danni cagionati in via esclusiva dalla condotta del danneggiato, da qualificarsi oggettivamente non prevedibile secondo la normale regolarità causale nelle condizioni date dai luoghi.
6) Così inquadrato sotto il profilo eziologico il comportamento colposo del danneggiato, si evidenzia che il concorso di colpa è pacificamente rilevabile d'ufficio, sul presupposto che non si tratta di un'eccezione in senso stretto, ma di una semplice difesa, la quale deve essere esaminata anche d'ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte, sempre ovviamente che risultino prospettati gli elementi di fatto su cui si fonda il comportamento colposo del danneggiato (cfr. Cass.
n. 23734/2009, Cass. n. 24080/2008, Cass. n. 14853/2007, Cass. n. 15383/2006).
6.1) Se il comportamento colposo del danneggiato rileva a livello concorsuale nella produzione del danno, per eguale ed addirittura maggiore ragione, il comportamento commissivo o omissivo colposo del danneggiato, che sia sufficiente da solo a determinare l'evento, esclude il rapporto di causalità delle cause precedenti. Ed invero, come già accennato, l'interruzione del nesso di causalità può essere anche l'effetto del comportamento sopravvenuto dello stesso danneggiato, quando il fatto di costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, ad esempio nel caso d'uso del tutto improprio della res o comunque al di fuori delle regole prescritte, sì da privare dell'efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito (cfr. Cass. n. 24149/2010, Cass. n. 9546/2010,
Cass. n. 8229/2010, Cass. n. 993/2009, Cass. n. 28811/2008, Cass. n. 25029/2008, Cass.
n. 24804/2008, Cass. n. 4279/2008).
7) Giungendo all'esame della vicenda che ci occupa, in tale prospettiva, va osservato che lo stato dei luoghi solo per come descritto dall'attrice, poiché non è stata allegata alcuna documentazione idonea a fondamento dell'asserito incidente e non potendo ritenere attendibile l'unico teste escusso, è inidoneo a ingenerare una situazione di pericolo come dalla stessa rappresentata, la mera presenza di acqua su di un gradino, qualora ne fosse stata accerta la presenza, non è di per sé prova di responsabilità della struttura Ospedaliera, ma, come sopra evidenziato, è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, qualora la cosa in custodia, come nella fattispecie, sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, nonché dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi dell'evento, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato.
Inoltre, la Suprema Corte è intervenuta in materia di onere della prova, incombente sulla parte attrice che chiede di essere risarcita dei danni subiti a seguito di un incidente, confermando la tesi dei giudici di merito, secondo i quali ai tempi dello smartphone si deve pretendere dalla parte danneggiata qualcosa di più della sola prova per testimoni.
Secondo la tesi della Suprema Corte, condivisa da questo giudice, “ai tempi degli smartphone, ma anche dei più tradizionali telefonini cellulari, desta inquietante perplessità il fatto che non sia stata fatta alcuna foto del sinistro …” (Cass. civile, sez.
III, ord., 5 ottobre 2022, n. 28924).
A fortiori, nella fattispecie, l'unico teste escusso, per le dichiarazioni rese, è da ritenersi inattendibile per cui il presunto incidente è affidato alle mere difese della parte attrice che in quanto difese non possono assurgere a prova.
Ne consegue che alla stregua delle osservazioni dinanzi rassegnate, e quantunque fosse stata data prova dell'insidia, si deve ritenere che la presenza di acqua sul gradino di cui non è stata offerta alcuna prova, qualora fosse stata causa dell'incidente, ha rappresentato unicamente l'occasione di verificazione dell'evento lesivo che, ex adverso, trova la propria causa efficiente ed esclusiva nel sopravvenuto contegno distratto, abnorme ed incauto dell'attrice.
Detto principio, condiviso ed applicato da questo giudice, viene confermato dalla
Suprema Corte con la sentenza del 28 giugno 2019 nr. 17443 con la quale è stato ribadito che: "quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale".
Alla stregua delle osservazioni rassegnate, la domanda dell'attrice, proposta ai sensi dell'art. 2051 c.c., non merita accoglimento e va rigettata.
8) Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riferimento alla domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.
Come noto, ai fini dell'integrazione della fattispecie della responsabilità extracontrattuale derivante dalla violazione del divieto di neminem laedere, è necessario l'accertamento della sussistenza della c.d. insidia, ossia una situazione di pericolo che, dal punto di vista oggettivo, per natura ed entità dell'anomalia, costituisca un ostacolo a cui devono imprescindibilmente aggiungersi la non prevedibilità ed inevitabilità (Cass.
n. 1214/84; da ultimo, Cass. civ. n. 5670/97), alla stregua dell'ordinaria diligenza
(profilo soggettivo, c.d. impercettibilità soggettiva della conformazione dei luoghi), oltre che l'invisibilità dell'ostacolo stesso (profilo oggettivo, c.d. pericolosità obiettiva come potenziale idoneità ad arrecare un danno alle cose od alle persone).
Va, inoltre, evidenziato che il concetto di imprevedibilità non va inteso in senso assoluto, ma va rapportato alla situazione specifica, avendo riguardo allo specifico stato dei luoghi che determina il grado di attenzione e cautela esigibile dalla persona.
8.1) Nello specifico, lo stato dei luoghi non rappresentava una insidia, ovvero un pericolo oggettivo non prevedibile ed inevitabile, di tanto non è stata fornita prova come non è stata fornita la prova che l'incidente si fosse verificato per come descritto dalla sola attrice.
Orbene, le considerazioni dinanzi sviluppate ai fini dell'esclusione della responsabilità CP_ custodiale dell' convenuto, sono altresì idonee a fondare un giudizio di esclusione della responsabilità ex art. 2043 c.c., atteso che, riscontrando la causa dell'evento nel comportamento colposo del danneggiato, non può individuarsi alcun rapporto di causalità tra la prospettata insidia – della quale, non viene fornita prova - e l'evento lesivo.
8.2) Ed infatti, tanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del soggetto danneggiato, che sussiste – ripetasi - anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo, oltre a potere integrare un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante, in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato, può escludere la responsabilità dell'amministrazione, se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso.
Detto altrimenti, quale che sia la fattispecie di responsabilità invocata, il comportamento colposo del danneggiato che assurga, in relazione alle circostanze del caso, a fattore causale autonomo ed esclusivo della determinazione dell'evento lesivo, non consente di ritenere integrato l'elemento materiale della fattispecie.
9) Nulla sulle spese di lite, stante la contumacia dell' . Controparte_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nel processo RGT 2146/2020 tra (attrice) e Parte_1 [...]
, ogni ulteriore istanza ed eccezione Controparte_2
disattesa e questione assorbita, così provvede:
1) Rigetta la domanda di parte attrice per quanto in parte motiva;
2) Nulla sulle spese di giustizia.
Così deciso in Potenza in data 26/05/2025
Il G.O.P.
(dott. Angelo Raffaele Violante)