Articolo 3 della Legge 12 agosto 1962, n. 1370
Articolo 2
Versione
6 ottobre 1962
Art. 3.
All'onere di lire 12.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge, si fara' fronte con una corrispondente aliquota delle disponibilita' nette recate dal provvedimento o legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio 1960-61.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 6 ottobre 1962