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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 19/09/2025, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Michele De Maria - Consigliere rel.
3) Dott. Caterina Greco - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.545/2023 promossa in grado di appello Da
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Narbone .
APPELLANTE Contro
e quali eredi di rappresentati e CP_1 Controparte_2 Persona_1 difesi dall'avv. Angelina Catania.
APPELLATI
E contro
, e Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6 CP_7
tutti quali eredi di
[...] Persona_1
CONTUMACI
All'udienza del 17 luglio 2025 le parti costituite hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con sentenza n. 1519/2023 resa all'esito della espletata c.t.u. e previa declaratoria del difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_8
, il G.L. del Tribunale di Palermo ha accertato il diritto di
[...] CP_1
, , , , , e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6
, tutti quali eredi di , a percepire l'assegno di cura CP_7 Persona_1 previsto per le persone affette da disabilità gravissima di cui alla L.R. n. 4/2017 ed al D.P.R.S. n. 545/2017 dal 26/02/2022 fino alla data del decesso della Per_1
(13/6/2022) sicchè ha condannato l' all'erogazione dell'assegno ed al Parte_1 pagamento delle spese processuali. La sentenza in parola è stata impugnata dall' la quale anzitutto ha Parte_1 reiterato l'eccezione di difetto di giurisdizione implicitamente disattesa dal primo giudice. Ritiene in proposito che la valutazione preordinata all'accertamento dello stato di disabilità postuli un giudizio discrezionale della P.A. sul quale deve essere esercitato il sindacato di legittimità del giudice amministrativo. Con un secondo motivo l' rinnova l'eccezione fondata sulla inesistenza del patto di Pt_1 cura a suo dire configurante condizione giuridica indefettibile per il riconoscimento della prestazione. Dei convenuti appellati si sono costituiti i soli e che hanno CP_9 CP_10 chiesto il rigetto del gravame. Tanto premesso, è il caso di prendere le mosse dalla ricostruzione analitica della normativa primaria e secondaria regolatrice del (l.r. n. 4 Controparte_11 del 1 marzo 2017 e al d.p. 532 del 31 marzo 2017 modificato cond.p. 545 del 10 maggio 2017, pubblicato sul s.o. n. 18 alla g.u.r.s. n. 22 del 26 maggio 2017). La citata legge regionale, all'art. 1, dispone: "Al fine di garantire l'attuazione dei livelli di assistenza domiciliare, con riguardo ai soggetti con disabilità gravissima di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 26 settembre 2016 di riparto del Fondo nazionale per la non autosufficienza, è istituito il "Fondo regionale per la disabilità ", da destinare agli aventi diritto, nei limiti dello stanziamento di bilancio, mediante trasferimenti monetari diretti per ciascun soggetto in relazione al piano individuale di assistenza e da erogarsi mensilmente." Il richiamato art. 3 del D.M. 26.09.2016 dispone : "Disabilita' gravissime” I. Le regioni utilizzano le risorse ripartite in base al presente decreto prioritariamente, e comunque in maniera esclusiva per una quota non inferiore al 40%, per gli interventi di cui all'ari'. 2 a favore di persone in condizione di disabilita' gravissima, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica.
2. Per persone in condizione di disabilita' gravissima, ai soli fini del presente decreto, si intendono le persone beneficiarie dell'indennita' di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e per le quali sia verificata almeno una delle seguenti condizioni: a) persone in condizione di corna, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC) e con punteggio nella scala Glasgow Corna Scale (GCS)<=10; b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7), c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical Dementia Rating Scale (CDRS)> 4, d) persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralita' devono essere valutate con lesione di grado A o B: e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo 1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council (MRC), o con punteggio alla Expanded Disability Status Scale (EDSS) ~ 9, o in stadio 5 di Lloehn e Yahr mod, f) persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore, g) persone con gravissima disabilita' comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5: h) persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con QI< =34 e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation (LAPMER) < = 8, i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche.
3. Le scale per la valutazione della condizione di disabilita' gravissima, di cui al comma 2, lettere a), c), d), e), e h), sono illustrate nell'allegato 1 al presente decreto. Per l'individuazione delle altre persone in condizione di dipendenza vitale, di cui al comma 2, lettera i), si utilizzano i criteri di cui all'allegato 2 del presente decreto. Nel caso la condizione di cui al comma 2, lettere a) e d), sia determinata da eventi traumatici e l'accertamento dell'invalidita' non sia ancora definito ai sensi delle disposizioni vigenti, gli interessati possono comunque accedere, nelle more della definizione del processo di accertamento, ai benefici previsti dalle regioni ai sensi del presente articolo, in presenza di una diagnosi medica di patologia o menomazione da parte dello specialista di riferimento che accompagni il rilievo funzionale.
4. La definizione di disabilita' gravissima di cui al comma 2 e' adottata in via sperimentale e sottoposta a valutazione a seguito della rilevazione di cui al comma 5. Le regioni che sii/la base della definizione adottata all'art.
3. comma 1, del decreto interministeriale 14 maggio 2015, di riparto del Fondo nazionale per le non autosufficienze afferente all'annualita' 2015, non abbiano gia' incluso tra le persone con disabilita' gravissima quelle nelle condizioni individuate al comma 2, si impegnano a farlo nei propri atti di programmazione entro il termine del 2017, firma restando la rilevazione di cui al comma 5.
5. Le regioni rilevano il numero di persone in condizione di disabilita' gravissima assistite nel proprio territorio per tipologia di disabilita', secondo le condizioni individuate al comma 2, lettere da a) a i,). Il numero rilevato e' comunicato al sociali entro il primo Controparte_12 trimestre 2017 ai fini della defìnizione di livelli essenziali delle prestazioni per le persone con disabilita' gravissima, da garantire su tutto il territorio nazionale nei limiti della quota di risorse del Fondo per' le non autosufficienze a tal fine rese disponibili.
6. Per le persone in condizione di disabilita' gravissima rilevate ai sensi del comma 5, le informazioni sulla presa in carico e le prestazioni erogate sono messe a disposizione del Casellario dell'assistenza, di cui all'art. 13 del decreto-legge n. 78 del 2010, secondo le modalita' previste dal decreto interministeriale 16dicembre 20/4 e, in particolare, mediante la trasmissione del modulo SINA di citi all'art. 5, comma 3, lettera b,, del medesimo decreto interministeriale. Le informazioni, trasmesse da tutti gli enti erogatori degli interventi di cui al presente articolo, sono utilizzate ai fini della validazione del numero complessivo di persone in condizione di disabilita' gravissima rilevate ai sensi del cominci 5.
A tal fine, con riferimento alle prestazioni di citi all'art. 2 erogate a valere sul Fondo per le non autosufficienze per le sole persone in condizione di disabilita' gravissima, e' compilato il campo «2.3.4 - Codice prestazione» della sezione 3 della tabella 2del citato decreto interministeriale 16 dicembre 2014, utilizzando la voce «A 1.21». indipendentemente dalle caratteristiche della prestazione e dal fatto che la prestazione sia sottoposta a prova dei mezzi, ed il campo «2.3.5 - Denominazione prestazione» della medesima sezione 3 indicando «FNA - Disabilita'gravissime»."; Il d.p. 532 del 31 marzo 2017 modificato con d.p. 545 del 10 maggio 2017, pubblicato sul s.o. n. 18 alla g.u.r.s. n. 22 del 26 maggio 2017, così chiarisce le ragioni della sua emissione: "Ritenuto che nelle more della definizione dei piani personalizzati, elaborati dalle Unità di valutazione multidimensionale (U V. M.) delle Aziende sanitarie provinciali (A.S.P.), congiuntamente con i comuni territorialmente competenti, si provveda con tempestività ad erogare un assegno di cura alle persone con disabilità gravissima aventi diritto all'assistenza socio- sanitaria, do alfine di consentire la libera scelta della forma di assistenza e garantire agli stessi la permanenza nella Propria abitazione e un intervento a supporto di una vita indipendente;
Ritenuto che
per ragione di urgenza il suddetto assegno di cura sarà erogato ai destinatari finali per il tramite delle Aziende sanitarie provinciali competenti per territorio, ferme restando le competenze istituzionali assegnate dalle norme vigenti alle e ai comuni, singoli o associati in distretti Pt_1 socio-sanitari:
Ritenuto che
l'erogazione del trasferimento monetario diretto, quale assegno di cura per le prestazioni sociosanitarie, di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale I marzo 2017, n. 4, sarà effettuato dalle Aziende sanitarie provinciali (A. S. P.) previo trasferimento da parte dell'Assessorato regionale della , famiglia, de/le politiche sociali e del lavoro delle risorse rinvenibili sul —Fondo regionale per la disabilità "; Considerato necessario provvedere a modifiche ed integrazioni del D.P.R.S. 31 marzo 2017, n. 532, avente ad oggetto: "Erogazione, a titolo anticipazione, del trasferimento monetario diretto individuale, quale assegno di cura per le prestazioni socio-sanitarie in applicazione dell'art.1, comma 1, della legge regionale 1 marzo 2017, n. 4"; Il citato decreto presidenziale prevede che "1) il trasferimento monetario diretto di cui al comma 1 dell'art. i della legge regionale 1 marzo 2017, n. 4 è destinato ai soggetti di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie con delega in materia di politiche per la famiglia del 26 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 280 del 30 novembre 2016. 2) Gli aventi diritto delle misure previste di cui al precedente art. 1 sono così come di seguito individuati: a) soggetti già valutati e comunicati dalle Aziende sanitarie provinciali ( e bisognosi di Pt_1 assistenza h24; b) soggetti che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. i del presente decreto e che inoltrino istanza entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto. 3) A tutti i soggetti aventi diritto di cui all'articolo 2 del presente decreto sarà erogato, rispetto al fabbisogno annuo, un contributo pari ad € 1.500,00/mensili. Per i soggetti aventi diritto, di cui alla lettera b) del precedente articolo 2, il beneficio sarà erogato successivamente alla conclusione del procedimento di valutazione di ogni singola istanza, che dovrà essere definito entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla presentazione dell'istanza stessa. Il beneficio economico rispetto al fabbisogno annuo sarà erogato a seguito della sottoscrizione del Patto di cura ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, come da allegato / che risulta parte integrante del presente decreto, recante impegno a che le somme percepite siano destinate per le finalità di cui all'art. I della legge regionale n. 4 dell '1 marzo 2017 e ss. mm. li., che integrano gli interventi sanitari previsti nei Piani di assistenza individuali (P. A.I.). Per coloro i quali si rifiuteranno di sottoscrivere il Patto di cura verrà redatto apposito P. A. I. dalle U. V. M. territorialmente competenti.... Tanto premesso, con il primo motivo l' appellante ritiene che ricondurre a livello di Pt_1 interesse legittimo la posizione dell'aspirante alle misure assistenziali di sostegno contro la disabilità proceda dell'orientamento espresso dalla giurisprudenza ammnistrativa (CGA sentenza n. 114/2020 e TAR Piemonte sentenza n. 1456/2014) e dalla Corte di cassazione Parte ( SS.UU. n. 1781/2022) in ragione delle quali la domanda di condanna dell' al riconoscimento del diritto del disabile ad uno specifico ed individualizzato trattamento terapeutico , sia in modalità diretta che per equivalente monetario, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133 comma 1° lett. c) del D. Lgs n. 104/2010.
L'interpretazione estensiva proposta dall'appellante , tuttavia, non appare sorretta da validi argomenti ermeneutici. In disparte l'orientamento espresso dai giudici amministrativi, nel caso affrontato dalla S.C. la tutela invocata delineava un complesso ordinato di interventi postulanti l'adozione di atti provvedimentali configurabili come esplicazione di un servizio e di un potere di carattere pubblicistico .
Nel caso che ci occupa, viceversa, è la stessa legislazione regionale che qualifica l'assegno di cura come prestazione provvisoria ma autonoma rispetto all'attività provvedimentale estrinsecata nella redazione del P.A.I. - nelle more della definizione dei piani personalizzati, elaborati dalle Unità di valutazione multidimensionale (U V. M.) delle Aziende sanitarie provinciali (A.S.P.), congiuntamente con i comuni territorialmente competenti, si provveda con tempestività ad erogare un assegno di cura alle persone con disabilità gravissima aventi diritto all'assistenza socio-sanitaria - riconoscibile direttamente (con trasferimento a cura dell'Asp competente) all'interessato che sottoscriverà il c.d. Patto di cura alla sola condizione, da verificarsi mediante il necessario ausilio del parere medico-legale, della sussistenza di una delle condizioni di disabilità gravissima come definite dalla classificazione operata dall'art. 3 del D.M. del 26/9/2016 richiamato dalla legge istitutiva.
Tale essendo il quadro sistematico nel quale si colloca la tutela invocata, ritiene la Corte che la prestazione definita “assegno di cura” configuri oggetto di un diritto soggettivo perfetto che la legge attribuisce a chi si trovi nella situazione di particolare esigenza assistenziale sulla base di requisiti sanitari codificati, con il corollario che ogni eventuale controversia riguardante l'esercizio di tale diritto resta devoluta alla cognizione del giudice ordinario. Quanto all'eccepita pregiudizialità della sottoscrizione del patto di cura, qualificabile in Parte tesi come condicio iuris in carenza della quale l' sarebbe stata legittimata a non dare corso all'erogazione della prestazione economica, osserva la Corte che non solo tale accezione non pare emergere in nessun modo dalla lettera della disposizione sopra evidenziata ma, in caso positivo, essa assurgerebbe a condizione subordinata al consenso della parte pubblica, quando di contro essa più plausibilmente si inserisce nel procedimento di liquidazione della prestazione sul presupposto del suo avvenuto riconoscimento da parte dell'ente obbligato. Cosicchè, in presenza di opposizione da parte dell' ,neppure sarebbe in alcun modo Pt_1 esigibile in capo all'interessato la sottoscrizione di quel patto di cura che tale riconoscimento presuppone.
Per le ragioni che precedono deve pronunciarsi il rigetto del proposto gravame con conseguente conferma della sentenza impugnata. Le spese del giudizio di appello vanno regolate secondo soccombenza e liquidate come in dispositivo. Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nella contumacia di , Controparte_3 [...]
, , e , conferma la sentenza n. CP_4 CP_5 Controparte_6 CP_7
1519/2023 emessa dal Tribunale di Palermo in data 5 maggio 2023. Condanna l' appellante al pagamento delle spese processuali sostenute dagli Pt_1 appellati costituiti nel presente grado del giudizio che liquida in complessivi € 3.473,00 oltre spese generali, iva e cpa in quanto dovute .
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002. Palermo 17 luglio 2025 Il Consigliere est. Il Presidente Michele De Maria Maria G. Di Marco