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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 09/07/2025, n. 1041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1041 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
SENTENZA
Il giudice del lavoro, Claudia M. A. Catalano, esaminati gli atti inerenti alla causa di lavoro n. 2760/2022 R.G. promossa da Parte_1
(rappr. e dif. dall'avv. G. Rustico) contro (rappr. e
[...] Controparte_1
dif. dall'avv. F. Manenti), avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione;
osserva
Su istanza di , in data 12 luglio 2021, è stato notificato Controparte_1
pignoramento presso terzi avente ad oggetto tutte le somme dovute dalla
Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo
Rurale e della Pesca Mediterranea al fino Parte_1
alla concorrenza della somma di € 30.000,00, posto che già al suddetto
Consorzio era stato vanamente intimato il pagamento di quanto dovuto, e ciò in forza di atto di precetto notificato il 21/2/2020 in base al decreto ingiuntivo n.
112/2020 dell'11 febbraio 2020. Il odierno ricorrente ha proposto opposizione all'esecuzione con Parte_1
istanza cautelare di sospensione, deducendo l'impignorabilità delle somme dovute dal predetto Assessorato.
Il Giudice dell'Esecuzione ha disatteso la formulata istanza di sospensione della procedura esecutiva rilevando la verosimile non fondatezza dell'opposizione e l'insussistenza del periculum in mora.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il chiede Parte_1
accertarsi l'impignorabilità delle somme già assegnate dal G.E. in pagamento al evidenziando: che tali somme sono sottoposte a vincolo di CP_1
destinazione, risultando dunque assolutamente impignorabili a mente dell'art. 159 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali); che detta normativa è infatti applicabile, oltre che agli enti locali, anche agli enti pubblici economici, in essi compresi i Consorzi di Bonifica della Regione Siciliana;
che, in particolare, in virtù dell'art. 1, comma 1, lett. i), L.R. n. 48/91, di recepimento in Sicilia anche dell'art. 54 della L. n. 142/90 (il cui comma 1 dispone che
"l'ordinamento della finanza locale è riservata alla legge dello Stato"), in Sicilia trova applicazione anche l'art. 159 - inserito nella "Parte Seconda-Ordinamento finanziario e contabile" e recante "norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali" - del D. lgs. n. 267/2000; che, stante l'applicabilità del T.U.E.L. ai
Consorzi di Bonifica siciliani, deve applicarsi nel caso concreto il comma I dell'art. 159, in forza del quale non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri;
che il pignoramento di cui trattasi è stato invece effettuato presso la Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello
Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, e quindi nei confronti di un soggetto diverso dall'Istituto Tesoriere dell'Ente (qual è la Banca Agricola
Popolare di Ragusa-Agenzia n. 2); che inoltre, a mente del comma II del citato art. 159, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio, le somme destinate al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi nei termini precisati dalla sentenza della Corte Costituzionale del 18/6/2003, n. 211; che, secondo il comma IV del più volte menzionato art. 159 T.U.E.L., poi, le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme nè limitazioni all'attività del tesoriere;
che la
L.R. Sicilia 30/12/1977, n. 106 (norme provvisorie in materia di bonifica), come novellata dalla L.R. Sicilia 6/4/1981, n. 49 (modifiche ed integrazioni alla L.R.
106/1977), riferendosi all'organizzazione dei Consorzi di Bonifica, disciplina, fra l'altro, il pagamento degli emolumenti al personale di ruolo e con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, prevedendo, al comma II dell'art. 2, che il contributo di cui al presente articolo è vincolato esclusivamente al pagamento delle competenze del personale;
che le leggi regionali della Sicilia n. 4 del
1°/2/2006 e n. 14 del 28/6/2010, disciplinano l'avviamento al lavoro presso i
Consorzi di Bonifica del personale a tempo determinato, beneficiario delle cosiddette "garanzie occupazionali"; che anche per tali lavoratori stagionali, al pari del personale di ruolo e con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la corresponsione degli emolumenti è integralmente finanziata da contributo regionale;
che, con dichiarazione ex art. 547 c.p.c. del 22 luglio 2021,
l'Assessorato terzo pignorato, ha comunicato che “questo Servizio nell'ambito del capitolo del Bilancio Regionale relativo alle somme destinate ai Consorzi di
Bonifica per la proroga dei contratti di lavoro per le garanzie occupazionali di cui alla L.R. n. 4/06 e successive integrazioni e L.R. n. 14/2010, provvederà ad accantonare in favore del Sig. la somma di € 30.000,00 Controparte_1
originariamente destinata al ”; che pertanto che Parte_1
le somme staggìte presso il terzo pignorato e poi assegnate al CP_1
costituiscono il contributo finanziario regionale, di cui il fruisce, Parte_1
erogato dall'Assessorato dell'Agricoltura per essere destinato al pagamento degli emolumenti al personale a qualsiasi titolo dipendente;
che l'art. 159 del D. Lgs.
267/2000 è rivolto ad assicurare le finalità dell'Ente, tendendo essa ad evitare che l'aggressione, da parte di qualsiasi creditore, di una riserva essenziale di denaro possa giungere ad impedire l'espletamento di determinate funzioni istituzionali ritenute dal legislatore essenziali alla vita stessa dell'Ente.
Svolte le superiori premesse, chiede che il giudice adito voglia “dichiarare
l'impignorabilità delle somme staggite presso la Regione Siciliana - Assessorato
Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo e della Pesca Mediterranea - ed assegnate a a seguito della procedura esecutiva n. Controparte_1
Contr 891/2021 R.G. Es. , in quanto soggette a vincolo di destinazione, giusta art. 159 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267. Con vittoria di spese e compensi professionali delle due fasi di giudizio (cautelare e di merito).”.
deduce l'infondatezza dell'opposizione, chiedendone il Controparte_1
rigetto.
************
L'art. 159 TUEL dispone:
“
1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.
2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:
a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
c) espletamento dei servizi locali indispensabili.
3. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità. 4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma
2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere. (omissis)”.
L'art. 2 del medesimo TUEL, a sua volta, prevede:
“
1. Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni.
2. Le norme sugli enti locali previste dal presente testo unico si applicano, altresì, salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali.”.
Costituisce ius receptum il principio a mente del quale i consorzi di bonifica sono enti pubblici economici (Cass. n. 6086/2021; n. 26038/2019; n.
29061/2017; n. 12242/2012; S.U. n. 1548/2017) che operano in regime di diritto privato.
Ne discende l'inapplicabilità della disciplina delineata dal sopra richiamato art. 159 e, di conseguenza, l'infondatezza dell'assunto difensivo a tenore del quale il non avrebbe potuto attivare una procedura esecutiva nei CP_1
confronti del predetto Assessorato, in quanto soggetto diverso dal tesoriere del
. Parte_1
Alcuna rilevanza, al fine di corroborare la tesi attrice, assume poi la circostanza che , con delibera del 30 giugno 2021, il Commissario Straordinario del abbia disposto un vincolo di impignorabilità sulla somme, Parte_1
richiamando sia l'art. 1 del DPR n.180/1950 sia l'art. 2 della L.R. n.106/1977.
A mente di tale ultima norma, premessa l'autorizzazione al competente
Assessorato a concorrere all'integrazione dei bilanci dei consorzi di bonifica
(anche) per il trattamento retributivo spettante al personale, “il contributo di cui al presente articolo è vincolato esclusivamente al pagamento delle competenze del personale di cui al precedente comma”.
Per come appare evidente, la disposizione, lungi dall'introdurre un esplicito e specifico vincolo di impignorabilità sulle somme in discorso, si milita a dettare un vincolo di destinazione diretto al singolo consorzio beneficiario del contributo.
Va condivisa inoltre la difesa di parte opposta, laddove si evidenzia – da un lato – che le norme dettate in tema di c.d. garanzie occupazionali non offrono di per sé alcun elemento di giudizio atto a corroborare la tesi della impignorabilità,
e – dall'altro – che neanche l'invocato art. 1 del DPR n. 180/1950 (norma prevista ad esclusiva tutela del lavoratore) soccorre a fondare la prospettazione attrice.
Inoltre, relativamente alla previsione di cui al comma 2 del citato art. 159
(secondo il quale “
2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a: a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
…”), è sufficiente ribadire che il odierno ricorrente non rientra nel novero degli “enti Parte_1
locali” ai quali la norma in parola può ritenersi applicabile.
Non sembra superfluo soggiungere come il debitore, in forza di Parte_1
deliberazione n. 71 del 30/6/2021, intesa ad imporre il vincolo di impignorabilità su non meglio precisate somme destinate alla remunerazione del personale dipendente, abbia trascurato di provvedere alla precisa quantificazione ed indicazione delle somme impignorabili (in ossequio alla previsione dell'art. 159 cit., comma 2°, ove si prescrive che “
3. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità.”).
L'opposizione dev'essere, in conclusione, rigettata. Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: rigetta la proposta opposizione;
condanna il opponente a rifondere al procuratore antistatario Parte_1
dell'opposto le spese processuali, liquidate in € 2.200,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali.
Ragusa, 9 luglio 2025.
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Claudia M. A. Catalano