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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 22/12/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Magistrati: dott. Rosario BAGLIONI Presidente rel. est. dott.ssa Licia TOMAY Giudice dott.ssa Adelia TOMASETTI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1493/2025 V.G. introdotta da
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
IC CE e dall'avv. Rosalba Vitticano ed elettivamente domiciliata in Tito Scalo (PZ), alla Via
RI De CO nr. 40 c/o lo studio del predetto difensore.
e da
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
IC CE e dall'avv. Rosalba Vitticano ed elettivamente domiciliato in Tito Scalo (PZ), alla Via
RI De CO nr. 40 c/o lo studio del predetto difensore.
- ricorrenti - con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
- parte necessaria -
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto.
1 Conclusioni: le parti chiedono di omologare la separazione consensuale richiesta, ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso, così come precisate all'udienza del 04.12.2025 ed integrate dal successivo deposito telematico di piano genitoriale dettagliato.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con rituale ricorso del 17.07.2025, i coniugi - premesso di Parte_3 Parte_2 aver contratto matrimonio in Genzano di Lucania (PZ), il 22.08.2012 e che dalla loro unione sono nati
i figli (il 30.04.2017) e (il 25.08.2013) - hanno dedotto il venir meno Per_1 Persona_2 dell'affectio coniugalis.
Hanno quindi chiesto dichiararsi la loro separazione consensuale alle seguenti, concordate condizioni:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. La casa coniugale ubicata nel Comune di Genzano di Lucania (PZ) in Via
Umberto I, n. 118 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata al sig.
[...]
nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli Parte_2 stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
3. I figli restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, fatta eccezione per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. 4. I figli restano collocati prevalentemente presso la dimora paterna, dunque vivranno prevalentemente con il padre nella casa familiare preservando il loro ambiente domestico;
la madre potrà esercitare il diritto di visita liberamente, previa intesa, affinchè i minori possano mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.”
All'udienza del 04.12.2025, svoltasi in presenza dei coniugi e dei difensori, esperito il tentativo di conciliazione, i ricorrenti hanno confermato la volontà di addivenire alla separazione.
Le parti hanno, inoltre, concordato che l'assegno unico erogato dall' venga percepito dalla madre, CP_1 come da verbale di udienza del 04.12.2025.
Il Tribunale ha, infine, riservato la causa in decisione.
Come detto, i coniugi hanno concordato le condizioni regolatrici del rapporto di separazione, come sopra riportate e come da dettagliato piano genitoriale.
2 L'accordo, inoltre, risponde all'interesse dei figli minori a giovarsi della responsabilità congiunta di entrambi i genitori nelle principali scelte riguardanti la loro vita, la loro salute e la loro formazione, nonché al loro interesse alla stabilità abitativa ed al mantenimento economico.
Anche la frequentazione con il genitore non collocatario, come concordata nel piano genitoriale, qui integralmente richiamato, soddisfa l'interesse dei minori a mantenere rapporti costanti e significativi con entrambi i genitori.
In merito ai rapporti tra questi, l'accordo prospettato dai coniugi non presenta profili di illiceità o contrarietà a norme imperative.
Va pertanto omologata la separazione consensuale dei coniugi, alle suddette condizioni.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Genzano di Lucania (PZ), per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Nulla per le spese, dato il ricorso congiunto.
Con separata ordinanza la causa è rimessa sul ruolo per la trattazione della domanda di divorzio.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2
con ricorso del 17.07.2025, così provvede:
[...]
a) omologa la separazione consensuale di e , i quali hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Genzano di Lucania (PZ) il 22.08.2012, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Genzano di Lucania (PZ) dell'anno 2012 - Parte II - Serie A - Atto nr.
22;
b) autorizza i coniugi a vivere separatamente;
c) dispone che il rapporto di separazione sia regolato dalle condizioni concordate dai coniugi, come integralmente riportate in motivazione e come da piano genitoriale;
d) dispone l'affidamento congiunto dei figli minori e ad entrambi i Per_1 Persona_2 genitori, con collocamento degli stessi presso il padre;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Genzano di Lucania (PZ), per gli adempimenti di competenza;
3 e) nulla per le spese.
Così deciso nella camera di consiglio, in Potenza in data 11.12.2025.
IL PRESIDENTE dott. Rosario Baglioni
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