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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 9355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9355 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice unico, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'esito della trattazione della causa disposta ex art. 127 ter c.p.c. introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, decorso il termine assegnato, letti gli atti e le note depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta sotto il n. 19973/2023 R.G. vertente
TRA cf. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
EO PA con il quale elettivamente domicilia in Vairano Patenora (CE) in Via
Volturno n. 108, giusta procura in atti ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difeso dall'vv. Maurizio CP_1
Rumolo, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Napoli, Via R. Bracco
n. 45, resistente
OGGETTO: differenze retributive.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.10.2023, la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio, dinanzi al Giudice del lavoro di Napoli, la società al fine di sentire CP_1 accogliere le seguenti conclusioni:
< - Accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
dal 05/08/2021 al 16/04/2022;
- Riconoscere alla ricorrente l'invocato diritto ad essere inquadrata, per tutto il periodo di lavoro dedotto in premessa, nel livello 3S del C.C.N.L. Studi Professionali – Area Economica
Amministrativa, secondo tutto quanto sopraesposto;
- Condannare la in persona del suo legale rapp.te p.t., alpagamento, in favore della sig.ra CP_1
della somma di € 12.878,32, così come risulta dal conteggio allegato al presente Parte_1 ricorso di cui ne costituisce parte integrante, oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di differenze retributive;
nonché della somma di € 1.869,02 a titolo di TFR;
o della maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, anche in relazione al combinato disposto degli artt. 2099 c.c. e 36
Cost., liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa, a mente dell'art. 432 c.p.c..
- Con la rivalutazione per effetto del maggior danno subito e subendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 c.p.c. e
150 disp. att. cod. proc. civ.; oltre interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate>. Con vittoria di spese e attribuzione.
Ha esposto a sostegno delle proprie richieste di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze della presso la sede operativa di Napoli, dal 03/06/2019 al 16/04/2022; CP_1 di essere stata assunta con la qualifica di “addetta segreteria” e inquadramento al livello 5 del C.C.N.L. Commercio e Terziario, normale orario contrattuale;
di avere svolto, in concreto, i compiti analiticamente descritti in ricorso, da ricondursi livello 3S del CCNL
Studi Professionali – Area Economica Amministrativa;
di avere osservato orario di lavoro dalle ore 9:00 alle ore 19:00 dal lunedì al venerdì, e dalle ore 9:00 alle ore 13:00 il sabato, con prestazione di lavoro straordinario.
Tanto premesso, ha affermato di non avere ricevuto retribuzione adeguata alla qualità e quantità del lavoro prestato e di avere, pertanto diritto al pagamento delle differenze retributive come da conteggi allegati al ricorso, anche a titolo di TFR. Avendo sottoscritto accordo di conciliazione in sede sindacale in data 4.8.2021, ha limitato la domanda al periodo dal 05/08/2021 al 16/04/2022.
Si è costituita tempestivamente la società che ha dedotto l'improponibilità, stante l'intervenuta conciliazione, e, in ogni caso, l'infondatezza delle domande fondate sulla applicazione di un CCNL diverso da quello applicato al rapporto di lavoro;
ha, quindi contestato le mansioni e l'orario di lavoro rivendicati dalla ricorrente, affermando la correttezza del proprio operato sia con riferimento all'inquadramento che ai pagamenti effettuati. Infine, contestati i conteggi, ribadito di avere già versato tutto il TFR dovuto, ha concluso per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Acquisita la documentazione allegata agli atti introduttivi, con ordinanza all'udienza del
11.06.2024, il GL disponeva lo stralcio dal fascicolo telematico della documentazione allegata alle note depositate dalla parte ricorrente in data 10.06.2024, poichè irrilevante, in quanto inerente a soggetti ( e ONE Partner Studio Consulting s.r.l.) e alla CP_2 corrispondenza via mail tra questi e la ricorrente, non convenuti in giudizio e neppure menzionati nel corpo del ricorso.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale limitatamente alle circostanze inerenti l'orario di lavoro, all'esito la causa era rinviata per la discussione, quindi il giudice assegnava alle parti termine per il deposito di note scritte in sostituzione della udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149); scaduto il termine, letti gli atti e le note depositate, la causa era decisa con la presente sentenza, depositata nei termini di legge.
** **
La domanda è infondata e va rigettata, secondo le argomentazioni che saranno di seguito illustrate, nel rispetto degli obblighi di concisione e di sintesi, imposti dagli artt. 132 c.p.c. e
118 disp.att. c.p.c. .
Le mansioni e l'applicabilità del CCNL Studi Professionali–Area Economica
Amministrativa
Costituiscono circostanze pacifiche tra le parti che la ricorrente lavorava alle dipendenze della convenuta nel periodo oggetto di domanda (05/08/2021 - 16/04/2022); che l'assunzione avveniva per lo svolgimento delle mansioni di “addetta segreteria”, con inquadramento al livello 5 del C.C.N.L. Commercio e Terziario e normale orario contrattuale (40 ore settimanali) ( cfr. buste paga nella prod. di entrambe le parti;
altresì, contratto di assunzione, comunicazione Unilav nella prod. società).
Ciò posto, parte ricorrente ha dedotto che, avuto riguardo alle mansioni in concreto svolte, puntualmente indicate in ricorso (ad es. caricamento fatture in contabilità ordinaria, adempimenti iva, tenuta di libri contabili e fiscali, stesura del bilancio, adempimenti fiscali e previdenziali), ella aveva il diritto di essere inquadrata nel 3S livello del CCNL Studi
Economica Amministrativa, del quale chiede l'applicazione, con Parte_2 conseguente riconoscimento del proprio diritto a percepire le differenze sulle retribuzioni, gli emolumenti e tutti gli istituti ex contractu in esso previsti, anche in relazione all'art. 36
Cost., dovendo tale contratto essere considerato come prevedente la retribuzione sufficiente alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato.
L'assunto non è condivisibile.
Preliminarmente va sgombrato il campo da errate concezioni della portata dell'art. 36
Cost.: tale norma non stabilisce affatto il diritto del lavoratore a vedersi applicare integralmente il contratto collettivo più favorevole stipulato per attività ad esso riconducibili, ma appresta solo una tutela minima riguardante la retribuzione, la quale deve essere “proporzionata alla quantità e qualità” del lavoro svolto “e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé ed alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa”.
Inoltre, rispetto alla predetta categoria di contratti collettivi, le Sezioni Unite della Suprema
Corte, con sentenza 26 marzo 1997, n. 2665, componendo un contratto di giurisprudenza, hanno chiarito che: "Il primo comma dell'art. 2070 c.c. (secondo cui l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore) non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiamo prestato adesione. Pertanto, nell'ipotesi di contratto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell'attività svolta dall'imprenditore, il lavoratore non può aspirare all'applicazione di un contratto collettivo diverso, se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma solo eventualmente richiamare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost., deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato" (cfr. Cass. sent.
n. 26742/2014).
Nella fattispecie il ricorrente non ha dedotto che la Società convenuta sia iscritta all'associazione che ha stipulato o che ha aderito all'invocato contratto. Deve quindi escludersi che la contrattazione invocata dall'attore sia applicabile direttamente.
Ne consegue che l'applicazione di tale contrattazione può essere invocata solo in via parametrica ex art. 36 Cost., ove sussistenti i requisiti previsti dal precetto costituzionale richiamato.
In ogni caso, il riferimento alla contrattazione collettiva costituisce mero per quanto utile parametro orientativo di verifica del rispetto di tale precetto, senza tuttavia che il giudice possa automaticamente attribuire il trattamento normativo ed economico previsto dai tipici istituti della contrattazione collettiva o individuale (cfr. Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 10465 del 08/08/2000; Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 14791 del 04/06/2008).
Inoltre, trattandosi di individuazione di meri riferimenti parametrici, ben può essere utilizzato anche contratto che concerna prestazioni lavorative solo affini o analoghe. (cfr.
Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 9759 del 05/07/2002).
Più recentemente, la Corte ha ribadito ( cfr. Cass. n. 27757/2020) che "costituisce ius receptum che nel rapporto di lavoro subordinato la retribuzione prevista dal contratto collettivo acquista, pur solo in via generale, una "presunzione" di adeguatezza ai principi di proporzionalità e sufficienza che investe le disposizioni economiche dello stesso contratto anche nel rapporto interno fra le singole retribuzioni ivi stabilite (Cass. n. 15889/2008, n. 132/2002)".
Nel caso di specie, la prospettazione attorea è risultata del tutto carente circa gli elementi dai quali dovrebbe desumersi la violazione del minimo costituzionale.
La convenuta ha applicato alla ricorrente il contratto collettivo Commercio e Terziario per il quale vige la presunzione relativa di sufficienza. In particolare, l'applicazione del menzionato CCNL è espressamente prevista nella lettera di assunzione e nella
Comunicazione Unilav;
in ogni busta paga mensilmente ricevuta dalla ricorrente è stato fatto riferimento a tale contratto, la cui applicazione è stata ribadita anche in occasione della sottoscrizione del verbale conciliazione del 4.8.2021( v. in atti).
Era allora necessaria una specifica articolazione delle circostanze di fatto in base alle quali, con l'applicazione del diverso CCNL invocato, la ricorrente avrebbe goduto di una retribuzione più equa. E nella fattispecie nessuna di queste circostanze è stata specificamente dedotta, salvo quella che detto contratto prevede espressamente l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente.
Nella fattispecie in esame, peraltro, occorre considerare che è stata applicata alla ricorrente, come documentato, contrattazione collettiva non del tutto innaturale rispetto alle oggettive caratteristiche dell'impresa, il CCNL Terziario Commercio attenendo ad attività inerenti, in senso ampio, alla prestazione di servizi in favore delle imprese;
altresì che l'applicazione di tale contrattazione ha comportato la documentata applicazione di istituti aggiuntivi rispetto a quelli che compongono il c.d. “minimo costituzionale”, quali l'erogazione di Perso
14^ mensilità, festività (cfr. buste paga in atti).
Una volta constatata la carente allegazione da parte della ricorrente di circostanze dalle quali possa desumersi la violazione della garanzia costituzionale apprestata ex art. 36
Cost., appare del tutto superflua la trattazione della questione della riferibilità parametrica
(esclusa come sopra quella diretta) a contratto asseritamente ancora più favorevole, come quello invocato.
Inoltre, trattandosi di individuazione di meri riferimenti parametrici, ben può essere utilizzato anche contratto che concerna prestazioni lavorative solo affini o analoghe. (cfr.
Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 9759 del 05/07/2002).
Esclusa l'applicabilità della diversa contrattazione collettiva invocata, ne consegue il rigetto della domanda inerente le differenze retributive a tale titolo invocate.
Il lavoro straordinario
Parte ricorrente ha dedotto di avere osservato orario di lavoro dalle ore 9:00 alle ore 19:00 dal lunedì al venerdì, e dalle ore 9:00 alle ore 13:00 il sabato, con prestazione di lavoro straordinario rispetto al normale orario contrattuale (40 ore settimanali) indicato nella lettera di assunzione.
In proposito, va ricordato che secondo l'orientamento costante della Suprema Corte, condiviso da questo giudice, la prova dello svolgimento di lavoro straordinario spetta al lavoratore e deve essere effettuata in modo rigoroso senza che il relativo compenso possa essere liquidato in base a criteri di mera equità ai quali non è dato ricorrere neppure per la quantificazione delle ore (cfr. tra le altre, Cass 4668/93, Sez. L, Sentenza n. 3714 del
16/02/2009 (Rv. 606783).
Il diritto al compenso per lavoro straordinario, quindi, è configurabile solo quando ne siano provati l'effettivo svolgimento e la relativa consistenza, essendo ammissibile il ricorso alla valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 432 c.p.c., solo per determinare la somma spettante per prestazioni lavorative straordinarie di cui sia stata accertata l'esecuzione e non anche per colmare le deficienze della prova concernente l'esecuzione di tali prestazioni (cfr. Cass. n. 18/92). Dunque, il lavoratore-attore deve fornire non già genericamente la prova dell'an, di aver cioè svolto lavoro straordinario, ma anche la prova (e prima ancora la allegazione) della collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero non solo del “quanto”, ma anche del
“quando” i limiti di orario di fatto siano stati superati, senza che il giudice possa ovviare a carenze probatorie facendo ricorso a valutazioni equitative e senza che eventuali –ma non decisive- ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova.
Nella fattispecie, le deduzioni del lavoratore sul maggiore orario di lavoro non hanno trovato riscontro nella istruttoria orale.
Si riportano di seguito le deposizioni rese dai testimoni indotti dalla parte ricorrente.
La teste ha dichiarato: Testimone_1
“Sono a conoscenza dei fatti di causa perché ho collaborato con lo studio per 17 anni dal CP_2
1.01.2006 al 13.02.2023, come collaboratrice esterna con partita iva, effettuavo consulenza sulla parte fiscale e contabilità in generale. Avevo una postazione presso lo studio, mi recavo presso lo studio tutti i giorni, la struttura si trovava in via Loggia dei Pisani n. 25, tanto dal 2007, prima cioè nel 2006 era in via Cupa Caiafa. Presso lo studio incontravo la GN Io arrivavo presso Pt_1 lo studio intorno alle 9.00 la mattina e andavo via alle 18.00, o alle 19.00 o anche alle 19.30 in base alle necessità, tanto accadeva dal lunedì al venerdì. Nel periodo dal 2006 fino al 2017 non avevo altre collaborazioni o attività privata al di fuori della attività svolta per lo studio , CP_2 successivamente ho fatturato delle attività per clienti dello studio che avevano richiesto la mia consulenza, tale attività l'ho svolta all'interno dello studio ma preciso che era un lavoro a me richiesto e da me fatturato. Nella settimana dal lunedì al venerdì incontravo presso lo studio la
eravamo in stanze diverse ma la incontravo tutti i giorni, a volte per clienti che seguiva lei Pt_1
a me occorrevano delle informazioni e viceversa. Incontravo la ricorrente negli stessi orari in cui ero presente anche io allo studio. Sporadicamente ho frequentato lo studio anche di sabato, solo in caso di impegni con clienti o scadenze, qualche volta di sabato ho incontrato la ricorrente. ADR avv.
PA: Quando andavo via passavo a salutare in tutte le stanze. Non ricordo di preciso quante stanze occupava lo studio, sul corridoio verso l'uscita incontravo circa cinque stanze e salutavo i colleghi ancora presenti. Ricordo che tutte le sere andando via, a qualunque ora andassi via, la ricorrente era ancora al lavoro. ADR avv. Rumolo: Ci fermavamo per il pranzo, non vi era un orario prestabilito e si mangiava alla scrivania. Non ho mai consumato il pasto con la ricorrente, non so dire se si allontanava per prendere qualcosa fuori. La ricorrente arrivava presso lo studio forse pochi giorni dopo che io avevo iniziato a lavorarvi, quindi sempre a gennaio 2006 ed è andata via a nel
2022, non ricordo di preciso il mese, forse in primavera.”
La teste ha riferito:“Sono a conoscenza dei fatti di causa perché lavoro presso Testimone_2 una società, S.T.A.M.P.A. srl che era cliente dello studio dei commercialisti dove lavorava la ricorrente. Così ho conosciuto la Lavoro da tanti anni in amministrazione per questo Pt_1 motivo avevo spesso contatti con la per discutere di tutti gli adempimenti a carattere Pt_1 fiscale, per es. compilazione dei modelli F24, la chiamavo continuamente. I contatti erano telefonici o attraverso mail. La ricorrente era il mio riferimento presso lo studio. Nei primi anni mi recavo spesso fisicamente allo studio, successivamente grazie alla possibilità di scannerizzare i documenti i contatti erano per lo più telefonici ovvero tramite mail, specie nel periodo dopo il Covid. Ogni qual volta chiamavo o mandavo la mail la ricorrente rispondeva ai problemi che avevo posto, non posso dire che chiamavo presso lo studio tutti i giorni ma 2/3 volte a settimana, in base ai problemi che di volta in volta si ponevano, a volte chiamavo più di una volta nella stessa giornata. Le chiamate avvenivano in orario di ufficio il mio orario era dalle 9.00 alle 17.30 dal lunedì al venerdì, io non lavoravo di sabato.
Quanto ai testi della società, il teste ha dichiarato:“Conosco i fatti di Testimone_3 causa per aver lavorato presso lo studio professionale , con il dott. Ho CP_2 Persona_2 lavorato presso lo studio da marzo 2020, assunto con contratto part-time, fino al giugno 2023 quando ho lasciato per dedicarmi solo alla libera professione. Prima del 2020 ho frequentato lo studio sporadicamente perché lavoravo presso una azienda che era seguita dallo studio. A partire dal 2020, andavo allo studio tutti i giorni, tranne in qualche occasione in cui mi recavo presso un cliente, osservavo orario dalle 9.00 fino alle 13.30, questo era l'orario part-time di cui al contratto. In ogni caso rimanevo presso lo studio anche al pomeriggio, dalle 14.30 fino alle 19.00/20.00 per dedicarmi alla mia attività libero professionale. Nel periodo indicato ricordo la GN che era Pt_1 presente presso lo studio, veniva tutti i giorni, ricordo che la mattina veniva verso le 9.00./9.30 a volte le 10.00 se vi erano problemi con la metropolitana, quindi andava via verso le 17.30/18.00, a partire da quest'ora tutti i collaboratori andavano via un poco alla volta, se vi era sciopero dei mezzi pubblici a volte anche prima. Lo studio era chiuso dalle 13.30 alle 14.30, se arrivava una consegna si apriva ovviamente. I collaboratori erano liberi di prendersi una pausa, consumando il pasto fuori, alcuni rimanevano alla scrivania per mangiare qualcosa. Spesso andavo allo studio anche di sabato, per completare lavori o per riunioni con il dott. su casi complicati. In queste occasioni di CP_2 sabato non ho mai incontrato la ADR avv. PA : nel periodo indicato mi capitava di Pt_1 uscire al pomeriggio per seguire un cliente, per altre riunioni, in ogni caso la mia attività libero- professionale la svolgevo presso lo studio , non avevo altro ufficio” CP_2
Il teste ha dichiarato:“Sono a conoscenza dei fatti di causa perché collaboro con Testimone_4 lo studio come professionista esterno dal 2013, se ricordo bene. Sono dottore commercialista CP_2 iscritto all'albo. Sin dal 2013 ho preso in affitto una stanza presso l'immobile che ospitava lo studio in via Loggia dei Pisani. Svolgevo per lo studio compiti di responsabile per i clienti e per questo motivo mi interfacciavo con tutti gli altri professionisti per i servizi che riguardavano il cliente da me gestito (Camera di commercio, contabilità, elaborazione dati). Avevo a che fare anche con la GN Non ero presente in studio tutti i giorni;
sicuramente due o tre volte alla Pt_1 settimana. A seconda della mia agenda professionale mi recavo la mattina o il pomeriggio oppure vi trascorrevo tutta la giornata, senza orari prestabiliti. Generalmente quando mi recavo in studio incontravo la GN Se qualche volta era assente, credo lo fosse per motivi personali di Pt_1 ferie o permessi. Quando andavo in studio il pomeriggio mi trattenevo anche fino a tardi, vale a dire anche fino alle 20.00/21.00. La GN andava via insieme agli altri collaboratori alle ore Pt_1
18.00/18.30; questo era l'orario. Sono andato qualche volta in studio anche di sabato e non ho mai incontrato la GN e nemmeno gli altri collaboratori;
lo studio il sabato resta chiuso. Di
Pt_1 mattina mi è capitato di andare presto, cioè alle 9.00 ma anche prima, cioè 8.30, dopo avere accompagnato i miei figli a scuola. La GN come gli altri colleghi di studio, arrivava
Pt_1 alle 9.00/9.30, questo è l'orario di apertura dello studio. Era prevista poi per tutto il personale una pausa per pranzo che poteva durare anche più di un'ora. Ho visto personalmente, più di una volta, la GN rientrare dalla pausa anche dopo un'ora e mezza. Non so dire se tanto accadeva
Pt_1 per concessione di un permesso. A volte il personale consumava la pausa pranzo anche all'interno dello studio, riunendosi in una o in un paio di stanze”. “La stanza della GN Tes_5 si collocava in adiacenza a destra della segreteria;
quindi all'ingresso ci si trovava di fronte
Pt_1 il desk della segreteria e a destra la stanza della GN invece la mia stanza si collocava
Pt_1 entrando nel corridoio subito a sinistra dall'ingresso e poi svoltando ancora a sinistra. Per entrare nella mia stanza non è necessario passare dalla stanza della GN Per i clienti da me
Pt_1 gestiti avevo contatti anche con la GN .
Pt_1
Ebbene, avuto riguardo al tenore delle riportate dichiarazioni testimoniali, è opinione del giudicante che la prestazione di lavoro straordinario, come dedotta in ricorso, non possa ritenersi provata.
La ricorrente ha invero, affermato di lavorare dalle ore 9:00 alle ore 19:00 dal lunedì al venerdì, e dalle ore 9:00 alle ore 13:00 il sabato.
In proposito, la teste collaboratrice esterna dello studio, ha dichiarato di Testimone_1 essere ivi presente dalle 9:00 alle 18:00, 19:00 o 19:30, dal lunedì al venerdì, in base alle necessità. Pur avendo sottolineato che la ricorrente era “ancora al lavoro” quando lasciava l'ufficio, in tali termini la deposizione della teste non è sufficiente a dimostrare che la tutti i giorni della settimana andasse via alle ore 19,00 come in ricorso affermato. Pt_1
Quanto al sabato, la teste ha affermato di aver incontrato la ricorrente in ufficio solo occasionalmente, in caso di impegni con clienti o scadenze.
La teste , impiegata presso società cliente dello studio, ha dichiarato di aver avuto Tes_2 contatti telefonici e via email con la ricorrente in merito agli adempimenti fiscali;
che tali contatti non avvenivano quotidianamente ma due /tre volte alla settimana, durante il suo orario di lavoro che era dalle 9,00 alle 17,30 dal lunedì al venerdì, in quanto ella non lavorava di sabato. Pertanto, anche da tale testimonianza non può trarsi alcuna conferma circa le concrete modalità della prestazione offerta dalla con particolare Pt_1 riferimento, sotto il profilo quantitativo, alla effettiva presenza al lavoro, tutti i giorni, secondo l'orario indicato in ricorso.
Né elementi significativi a sostegno della prospettazione offerta dalla lavoratrice sono emersi dalle dichiarazioni dei testi indotti dalla società. Il teste , libero professionista collaboratore presso lo studio, ha Testimone_3 dichiarato che la ricorrente arrivava tra le 9:00 e le 9:30 e andava via verso le 17:30/18:00, orario in cui andavano via tutti i collaboratori;
il teste inoltre ha dichiarato di non avere mai incontrato la ricorrente presso lo studio nella giornata del sabato. Dello stesso tenore sono risultate le dichiarazioni dell'altro teste della società, , anch'egli Testimone_4 professionista esterno presso lo studio, che ha confermato che la lasciava l'ufficio Pt_1 insieme agli altri collaboratori alle ore 18:00/18:30 e ha negato di averla mai incontrata di sabato.
Dal mancato raggiungimento della prova in ordine al presupposto costitutivo deriva il rigetto delle domande a contenuto economico connesse allo svolgimento di lavoro straordinario quindi al pagamento del TFR e delle competenze di fine rapporto
(riparametrati appunto al maggiore orario invocato).
In particolare, con riferimento al TFR e alle competenze di fine rapporto, la convenuta ha documentato, mediante le contabili dei bonifici versate in atti in allegato alla memoria, di avere provveduto all'integrale pagamento (v. in atti). Tali evidenze non sono state contestate dalla lavoratrice.
In conclusione, il ricorso va interamente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell' attività svolta.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta il ricorso b) condanna parte ricorrente ala refusione delle spese di lite che liquida in euro 2500,00 a titolo di onorario, oltre contributo spese e oltre Iva e Cpa come per legge.
Si comunichi
Napoli, 16.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa G. Gagliardi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice unico, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'esito della trattazione della causa disposta ex art. 127 ter c.p.c. introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, decorso il termine assegnato, letti gli atti e le note depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta sotto il n. 19973/2023 R.G. vertente
TRA cf. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
EO PA con il quale elettivamente domicilia in Vairano Patenora (CE) in Via
Volturno n. 108, giusta procura in atti ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difeso dall'vv. Maurizio CP_1
Rumolo, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Napoli, Via R. Bracco
n. 45, resistente
OGGETTO: differenze retributive.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.10.2023, la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio, dinanzi al Giudice del lavoro di Napoli, la società al fine di sentire CP_1 accogliere le seguenti conclusioni:
< - Accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
dal 05/08/2021 al 16/04/2022;
- Riconoscere alla ricorrente l'invocato diritto ad essere inquadrata, per tutto il periodo di lavoro dedotto in premessa, nel livello 3S del C.C.N.L. Studi Professionali – Area Economica
Amministrativa, secondo tutto quanto sopraesposto;
- Condannare la in persona del suo legale rapp.te p.t., alpagamento, in favore della sig.ra CP_1
della somma di € 12.878,32, così come risulta dal conteggio allegato al presente Parte_1 ricorso di cui ne costituisce parte integrante, oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di differenze retributive;
nonché della somma di € 1.869,02 a titolo di TFR;
o della maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, anche in relazione al combinato disposto degli artt. 2099 c.c. e 36
Cost., liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa, a mente dell'art. 432 c.p.c..
- Con la rivalutazione per effetto del maggior danno subito e subendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 c.p.c. e
150 disp. att. cod. proc. civ.; oltre interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate>. Con vittoria di spese e attribuzione.
Ha esposto a sostegno delle proprie richieste di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze della presso la sede operativa di Napoli, dal 03/06/2019 al 16/04/2022; CP_1 di essere stata assunta con la qualifica di “addetta segreteria” e inquadramento al livello 5 del C.C.N.L. Commercio e Terziario, normale orario contrattuale;
di avere svolto, in concreto, i compiti analiticamente descritti in ricorso, da ricondursi livello 3S del CCNL
Studi Professionali – Area Economica Amministrativa;
di avere osservato orario di lavoro dalle ore 9:00 alle ore 19:00 dal lunedì al venerdì, e dalle ore 9:00 alle ore 13:00 il sabato, con prestazione di lavoro straordinario.
Tanto premesso, ha affermato di non avere ricevuto retribuzione adeguata alla qualità e quantità del lavoro prestato e di avere, pertanto diritto al pagamento delle differenze retributive come da conteggi allegati al ricorso, anche a titolo di TFR. Avendo sottoscritto accordo di conciliazione in sede sindacale in data 4.8.2021, ha limitato la domanda al periodo dal 05/08/2021 al 16/04/2022.
Si è costituita tempestivamente la società che ha dedotto l'improponibilità, stante l'intervenuta conciliazione, e, in ogni caso, l'infondatezza delle domande fondate sulla applicazione di un CCNL diverso da quello applicato al rapporto di lavoro;
ha, quindi contestato le mansioni e l'orario di lavoro rivendicati dalla ricorrente, affermando la correttezza del proprio operato sia con riferimento all'inquadramento che ai pagamenti effettuati. Infine, contestati i conteggi, ribadito di avere già versato tutto il TFR dovuto, ha concluso per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Acquisita la documentazione allegata agli atti introduttivi, con ordinanza all'udienza del
11.06.2024, il GL disponeva lo stralcio dal fascicolo telematico della documentazione allegata alle note depositate dalla parte ricorrente in data 10.06.2024, poichè irrilevante, in quanto inerente a soggetti ( e ONE Partner Studio Consulting s.r.l.) e alla CP_2 corrispondenza via mail tra questi e la ricorrente, non convenuti in giudizio e neppure menzionati nel corpo del ricorso.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale limitatamente alle circostanze inerenti l'orario di lavoro, all'esito la causa era rinviata per la discussione, quindi il giudice assegnava alle parti termine per il deposito di note scritte in sostituzione della udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149); scaduto il termine, letti gli atti e le note depositate, la causa era decisa con la presente sentenza, depositata nei termini di legge.
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La domanda è infondata e va rigettata, secondo le argomentazioni che saranno di seguito illustrate, nel rispetto degli obblighi di concisione e di sintesi, imposti dagli artt. 132 c.p.c. e
118 disp.att. c.p.c. .
Le mansioni e l'applicabilità del CCNL Studi Professionali–Area Economica
Amministrativa
Costituiscono circostanze pacifiche tra le parti che la ricorrente lavorava alle dipendenze della convenuta nel periodo oggetto di domanda (05/08/2021 - 16/04/2022); che l'assunzione avveniva per lo svolgimento delle mansioni di “addetta segreteria”, con inquadramento al livello 5 del C.C.N.L. Commercio e Terziario e normale orario contrattuale (40 ore settimanali) ( cfr. buste paga nella prod. di entrambe le parti;
altresì, contratto di assunzione, comunicazione Unilav nella prod. società).
Ciò posto, parte ricorrente ha dedotto che, avuto riguardo alle mansioni in concreto svolte, puntualmente indicate in ricorso (ad es. caricamento fatture in contabilità ordinaria, adempimenti iva, tenuta di libri contabili e fiscali, stesura del bilancio, adempimenti fiscali e previdenziali), ella aveva il diritto di essere inquadrata nel 3S livello del CCNL Studi
Economica Amministrativa, del quale chiede l'applicazione, con Parte_2 conseguente riconoscimento del proprio diritto a percepire le differenze sulle retribuzioni, gli emolumenti e tutti gli istituti ex contractu in esso previsti, anche in relazione all'art. 36
Cost., dovendo tale contratto essere considerato come prevedente la retribuzione sufficiente alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato.
L'assunto non è condivisibile.
Preliminarmente va sgombrato il campo da errate concezioni della portata dell'art. 36
Cost.: tale norma non stabilisce affatto il diritto del lavoratore a vedersi applicare integralmente il contratto collettivo più favorevole stipulato per attività ad esso riconducibili, ma appresta solo una tutela minima riguardante la retribuzione, la quale deve essere “proporzionata alla quantità e qualità” del lavoro svolto “e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé ed alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa”.
Inoltre, rispetto alla predetta categoria di contratti collettivi, le Sezioni Unite della Suprema
Corte, con sentenza 26 marzo 1997, n. 2665, componendo un contratto di giurisprudenza, hanno chiarito che: "Il primo comma dell'art. 2070 c.c. (secondo cui l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore) non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiamo prestato adesione. Pertanto, nell'ipotesi di contratto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell'attività svolta dall'imprenditore, il lavoratore non può aspirare all'applicazione di un contratto collettivo diverso, se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma solo eventualmente richiamare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost., deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato" (cfr. Cass. sent.
n. 26742/2014).
Nella fattispecie il ricorrente non ha dedotto che la Società convenuta sia iscritta all'associazione che ha stipulato o che ha aderito all'invocato contratto. Deve quindi escludersi che la contrattazione invocata dall'attore sia applicabile direttamente.
Ne consegue che l'applicazione di tale contrattazione può essere invocata solo in via parametrica ex art. 36 Cost., ove sussistenti i requisiti previsti dal precetto costituzionale richiamato.
In ogni caso, il riferimento alla contrattazione collettiva costituisce mero per quanto utile parametro orientativo di verifica del rispetto di tale precetto, senza tuttavia che il giudice possa automaticamente attribuire il trattamento normativo ed economico previsto dai tipici istituti della contrattazione collettiva o individuale (cfr. Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 10465 del 08/08/2000; Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 14791 del 04/06/2008).
Inoltre, trattandosi di individuazione di meri riferimenti parametrici, ben può essere utilizzato anche contratto che concerna prestazioni lavorative solo affini o analoghe. (cfr.
Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 9759 del 05/07/2002).
Più recentemente, la Corte ha ribadito ( cfr. Cass. n. 27757/2020) che "costituisce ius receptum che nel rapporto di lavoro subordinato la retribuzione prevista dal contratto collettivo acquista, pur solo in via generale, una "presunzione" di adeguatezza ai principi di proporzionalità e sufficienza che investe le disposizioni economiche dello stesso contratto anche nel rapporto interno fra le singole retribuzioni ivi stabilite (Cass. n. 15889/2008, n. 132/2002)".
Nel caso di specie, la prospettazione attorea è risultata del tutto carente circa gli elementi dai quali dovrebbe desumersi la violazione del minimo costituzionale.
La convenuta ha applicato alla ricorrente il contratto collettivo Commercio e Terziario per il quale vige la presunzione relativa di sufficienza. In particolare, l'applicazione del menzionato CCNL è espressamente prevista nella lettera di assunzione e nella
Comunicazione Unilav;
in ogni busta paga mensilmente ricevuta dalla ricorrente è stato fatto riferimento a tale contratto, la cui applicazione è stata ribadita anche in occasione della sottoscrizione del verbale conciliazione del 4.8.2021( v. in atti).
Era allora necessaria una specifica articolazione delle circostanze di fatto in base alle quali, con l'applicazione del diverso CCNL invocato, la ricorrente avrebbe goduto di una retribuzione più equa. E nella fattispecie nessuna di queste circostanze è stata specificamente dedotta, salvo quella che detto contratto prevede espressamente l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente.
Nella fattispecie in esame, peraltro, occorre considerare che è stata applicata alla ricorrente, come documentato, contrattazione collettiva non del tutto innaturale rispetto alle oggettive caratteristiche dell'impresa, il CCNL Terziario Commercio attenendo ad attività inerenti, in senso ampio, alla prestazione di servizi in favore delle imprese;
altresì che l'applicazione di tale contrattazione ha comportato la documentata applicazione di istituti aggiuntivi rispetto a quelli che compongono il c.d. “minimo costituzionale”, quali l'erogazione di Perso
14^ mensilità, festività (cfr. buste paga in atti).
Una volta constatata la carente allegazione da parte della ricorrente di circostanze dalle quali possa desumersi la violazione della garanzia costituzionale apprestata ex art. 36
Cost., appare del tutto superflua la trattazione della questione della riferibilità parametrica
(esclusa come sopra quella diretta) a contratto asseritamente ancora più favorevole, come quello invocato.
Inoltre, trattandosi di individuazione di meri riferimenti parametrici, ben può essere utilizzato anche contratto che concerna prestazioni lavorative solo affini o analoghe. (cfr.
Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 9759 del 05/07/2002).
Esclusa l'applicabilità della diversa contrattazione collettiva invocata, ne consegue il rigetto della domanda inerente le differenze retributive a tale titolo invocate.
Il lavoro straordinario
Parte ricorrente ha dedotto di avere osservato orario di lavoro dalle ore 9:00 alle ore 19:00 dal lunedì al venerdì, e dalle ore 9:00 alle ore 13:00 il sabato, con prestazione di lavoro straordinario rispetto al normale orario contrattuale (40 ore settimanali) indicato nella lettera di assunzione.
In proposito, va ricordato che secondo l'orientamento costante della Suprema Corte, condiviso da questo giudice, la prova dello svolgimento di lavoro straordinario spetta al lavoratore e deve essere effettuata in modo rigoroso senza che il relativo compenso possa essere liquidato in base a criteri di mera equità ai quali non è dato ricorrere neppure per la quantificazione delle ore (cfr. tra le altre, Cass 4668/93, Sez. L, Sentenza n. 3714 del
16/02/2009 (Rv. 606783).
Il diritto al compenso per lavoro straordinario, quindi, è configurabile solo quando ne siano provati l'effettivo svolgimento e la relativa consistenza, essendo ammissibile il ricorso alla valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 432 c.p.c., solo per determinare la somma spettante per prestazioni lavorative straordinarie di cui sia stata accertata l'esecuzione e non anche per colmare le deficienze della prova concernente l'esecuzione di tali prestazioni (cfr. Cass. n. 18/92). Dunque, il lavoratore-attore deve fornire non già genericamente la prova dell'an, di aver cioè svolto lavoro straordinario, ma anche la prova (e prima ancora la allegazione) della collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero non solo del “quanto”, ma anche del
“quando” i limiti di orario di fatto siano stati superati, senza che il giudice possa ovviare a carenze probatorie facendo ricorso a valutazioni equitative e senza che eventuali –ma non decisive- ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova.
Nella fattispecie, le deduzioni del lavoratore sul maggiore orario di lavoro non hanno trovato riscontro nella istruttoria orale.
Si riportano di seguito le deposizioni rese dai testimoni indotti dalla parte ricorrente.
La teste ha dichiarato: Testimone_1
“Sono a conoscenza dei fatti di causa perché ho collaborato con lo studio per 17 anni dal CP_2
1.01.2006 al 13.02.2023, come collaboratrice esterna con partita iva, effettuavo consulenza sulla parte fiscale e contabilità in generale. Avevo una postazione presso lo studio, mi recavo presso lo studio tutti i giorni, la struttura si trovava in via Loggia dei Pisani n. 25, tanto dal 2007, prima cioè nel 2006 era in via Cupa Caiafa. Presso lo studio incontravo la GN Io arrivavo presso Pt_1 lo studio intorno alle 9.00 la mattina e andavo via alle 18.00, o alle 19.00 o anche alle 19.30 in base alle necessità, tanto accadeva dal lunedì al venerdì. Nel periodo dal 2006 fino al 2017 non avevo altre collaborazioni o attività privata al di fuori della attività svolta per lo studio , CP_2 successivamente ho fatturato delle attività per clienti dello studio che avevano richiesto la mia consulenza, tale attività l'ho svolta all'interno dello studio ma preciso che era un lavoro a me richiesto e da me fatturato. Nella settimana dal lunedì al venerdì incontravo presso lo studio la
eravamo in stanze diverse ma la incontravo tutti i giorni, a volte per clienti che seguiva lei Pt_1
a me occorrevano delle informazioni e viceversa. Incontravo la ricorrente negli stessi orari in cui ero presente anche io allo studio. Sporadicamente ho frequentato lo studio anche di sabato, solo in caso di impegni con clienti o scadenze, qualche volta di sabato ho incontrato la ricorrente. ADR avv.
PA: Quando andavo via passavo a salutare in tutte le stanze. Non ricordo di preciso quante stanze occupava lo studio, sul corridoio verso l'uscita incontravo circa cinque stanze e salutavo i colleghi ancora presenti. Ricordo che tutte le sere andando via, a qualunque ora andassi via, la ricorrente era ancora al lavoro. ADR avv. Rumolo: Ci fermavamo per il pranzo, non vi era un orario prestabilito e si mangiava alla scrivania. Non ho mai consumato il pasto con la ricorrente, non so dire se si allontanava per prendere qualcosa fuori. La ricorrente arrivava presso lo studio forse pochi giorni dopo che io avevo iniziato a lavorarvi, quindi sempre a gennaio 2006 ed è andata via a nel
2022, non ricordo di preciso il mese, forse in primavera.”
La teste ha riferito:“Sono a conoscenza dei fatti di causa perché lavoro presso Testimone_2 una società, S.T.A.M.P.A. srl che era cliente dello studio dei commercialisti dove lavorava la ricorrente. Così ho conosciuto la Lavoro da tanti anni in amministrazione per questo Pt_1 motivo avevo spesso contatti con la per discutere di tutti gli adempimenti a carattere Pt_1 fiscale, per es. compilazione dei modelli F24, la chiamavo continuamente. I contatti erano telefonici o attraverso mail. La ricorrente era il mio riferimento presso lo studio. Nei primi anni mi recavo spesso fisicamente allo studio, successivamente grazie alla possibilità di scannerizzare i documenti i contatti erano per lo più telefonici ovvero tramite mail, specie nel periodo dopo il Covid. Ogni qual volta chiamavo o mandavo la mail la ricorrente rispondeva ai problemi che avevo posto, non posso dire che chiamavo presso lo studio tutti i giorni ma 2/3 volte a settimana, in base ai problemi che di volta in volta si ponevano, a volte chiamavo più di una volta nella stessa giornata. Le chiamate avvenivano in orario di ufficio il mio orario era dalle 9.00 alle 17.30 dal lunedì al venerdì, io non lavoravo di sabato.
Quanto ai testi della società, il teste ha dichiarato:“Conosco i fatti di Testimone_3 causa per aver lavorato presso lo studio professionale , con il dott. Ho CP_2 Persona_2 lavorato presso lo studio da marzo 2020, assunto con contratto part-time, fino al giugno 2023 quando ho lasciato per dedicarmi solo alla libera professione. Prima del 2020 ho frequentato lo studio sporadicamente perché lavoravo presso una azienda che era seguita dallo studio. A partire dal 2020, andavo allo studio tutti i giorni, tranne in qualche occasione in cui mi recavo presso un cliente, osservavo orario dalle 9.00 fino alle 13.30, questo era l'orario part-time di cui al contratto. In ogni caso rimanevo presso lo studio anche al pomeriggio, dalle 14.30 fino alle 19.00/20.00 per dedicarmi alla mia attività libero professionale. Nel periodo indicato ricordo la GN che era Pt_1 presente presso lo studio, veniva tutti i giorni, ricordo che la mattina veniva verso le 9.00./9.30 a volte le 10.00 se vi erano problemi con la metropolitana, quindi andava via verso le 17.30/18.00, a partire da quest'ora tutti i collaboratori andavano via un poco alla volta, se vi era sciopero dei mezzi pubblici a volte anche prima. Lo studio era chiuso dalle 13.30 alle 14.30, se arrivava una consegna si apriva ovviamente. I collaboratori erano liberi di prendersi una pausa, consumando il pasto fuori, alcuni rimanevano alla scrivania per mangiare qualcosa. Spesso andavo allo studio anche di sabato, per completare lavori o per riunioni con il dott. su casi complicati. In queste occasioni di CP_2 sabato non ho mai incontrato la ADR avv. PA : nel periodo indicato mi capitava di Pt_1 uscire al pomeriggio per seguire un cliente, per altre riunioni, in ogni caso la mia attività libero- professionale la svolgevo presso lo studio , non avevo altro ufficio” CP_2
Il teste ha dichiarato:“Sono a conoscenza dei fatti di causa perché collaboro con Testimone_4 lo studio come professionista esterno dal 2013, se ricordo bene. Sono dottore commercialista CP_2 iscritto all'albo. Sin dal 2013 ho preso in affitto una stanza presso l'immobile che ospitava lo studio in via Loggia dei Pisani. Svolgevo per lo studio compiti di responsabile per i clienti e per questo motivo mi interfacciavo con tutti gli altri professionisti per i servizi che riguardavano il cliente da me gestito (Camera di commercio, contabilità, elaborazione dati). Avevo a che fare anche con la GN Non ero presente in studio tutti i giorni;
sicuramente due o tre volte alla Pt_1 settimana. A seconda della mia agenda professionale mi recavo la mattina o il pomeriggio oppure vi trascorrevo tutta la giornata, senza orari prestabiliti. Generalmente quando mi recavo in studio incontravo la GN Se qualche volta era assente, credo lo fosse per motivi personali di Pt_1 ferie o permessi. Quando andavo in studio il pomeriggio mi trattenevo anche fino a tardi, vale a dire anche fino alle 20.00/21.00. La GN andava via insieme agli altri collaboratori alle ore Pt_1
18.00/18.30; questo era l'orario. Sono andato qualche volta in studio anche di sabato e non ho mai incontrato la GN e nemmeno gli altri collaboratori;
lo studio il sabato resta chiuso. Di
Pt_1 mattina mi è capitato di andare presto, cioè alle 9.00 ma anche prima, cioè 8.30, dopo avere accompagnato i miei figli a scuola. La GN come gli altri colleghi di studio, arrivava
Pt_1 alle 9.00/9.30, questo è l'orario di apertura dello studio. Era prevista poi per tutto il personale una pausa per pranzo che poteva durare anche più di un'ora. Ho visto personalmente, più di una volta, la GN rientrare dalla pausa anche dopo un'ora e mezza. Non so dire se tanto accadeva
Pt_1 per concessione di un permesso. A volte il personale consumava la pausa pranzo anche all'interno dello studio, riunendosi in una o in un paio di stanze”. “La stanza della GN Tes_5 si collocava in adiacenza a destra della segreteria;
quindi all'ingresso ci si trovava di fronte
Pt_1 il desk della segreteria e a destra la stanza della GN invece la mia stanza si collocava
Pt_1 entrando nel corridoio subito a sinistra dall'ingresso e poi svoltando ancora a sinistra. Per entrare nella mia stanza non è necessario passare dalla stanza della GN Per i clienti da me
Pt_1 gestiti avevo contatti anche con la GN .
Pt_1
Ebbene, avuto riguardo al tenore delle riportate dichiarazioni testimoniali, è opinione del giudicante che la prestazione di lavoro straordinario, come dedotta in ricorso, non possa ritenersi provata.
La ricorrente ha invero, affermato di lavorare dalle ore 9:00 alle ore 19:00 dal lunedì al venerdì, e dalle ore 9:00 alle ore 13:00 il sabato.
In proposito, la teste collaboratrice esterna dello studio, ha dichiarato di Testimone_1 essere ivi presente dalle 9:00 alle 18:00, 19:00 o 19:30, dal lunedì al venerdì, in base alle necessità. Pur avendo sottolineato che la ricorrente era “ancora al lavoro” quando lasciava l'ufficio, in tali termini la deposizione della teste non è sufficiente a dimostrare che la tutti i giorni della settimana andasse via alle ore 19,00 come in ricorso affermato. Pt_1
Quanto al sabato, la teste ha affermato di aver incontrato la ricorrente in ufficio solo occasionalmente, in caso di impegni con clienti o scadenze.
La teste , impiegata presso società cliente dello studio, ha dichiarato di aver avuto Tes_2 contatti telefonici e via email con la ricorrente in merito agli adempimenti fiscali;
che tali contatti non avvenivano quotidianamente ma due /tre volte alla settimana, durante il suo orario di lavoro che era dalle 9,00 alle 17,30 dal lunedì al venerdì, in quanto ella non lavorava di sabato. Pertanto, anche da tale testimonianza non può trarsi alcuna conferma circa le concrete modalità della prestazione offerta dalla con particolare Pt_1 riferimento, sotto il profilo quantitativo, alla effettiva presenza al lavoro, tutti i giorni, secondo l'orario indicato in ricorso.
Né elementi significativi a sostegno della prospettazione offerta dalla lavoratrice sono emersi dalle dichiarazioni dei testi indotti dalla società. Il teste , libero professionista collaboratore presso lo studio, ha Testimone_3 dichiarato che la ricorrente arrivava tra le 9:00 e le 9:30 e andava via verso le 17:30/18:00, orario in cui andavano via tutti i collaboratori;
il teste inoltre ha dichiarato di non avere mai incontrato la ricorrente presso lo studio nella giornata del sabato. Dello stesso tenore sono risultate le dichiarazioni dell'altro teste della società, , anch'egli Testimone_4 professionista esterno presso lo studio, che ha confermato che la lasciava l'ufficio Pt_1 insieme agli altri collaboratori alle ore 18:00/18:30 e ha negato di averla mai incontrata di sabato.
Dal mancato raggiungimento della prova in ordine al presupposto costitutivo deriva il rigetto delle domande a contenuto economico connesse allo svolgimento di lavoro straordinario quindi al pagamento del TFR e delle competenze di fine rapporto
(riparametrati appunto al maggiore orario invocato).
In particolare, con riferimento al TFR e alle competenze di fine rapporto, la convenuta ha documentato, mediante le contabili dei bonifici versate in atti in allegato alla memoria, di avere provveduto all'integrale pagamento (v. in atti). Tali evidenze non sono state contestate dalla lavoratrice.
In conclusione, il ricorso va interamente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell' attività svolta.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta il ricorso b) condanna parte ricorrente ala refusione delle spese di lite che liquida in euro 2500,00 a titolo di onorario, oltre contributo spese e oltre Iva e Cpa come per legge.
Si comunichi
Napoli, 16.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa G. Gagliardi