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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 04/11/2025, n. 2152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2152 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 843/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente Dott. Marco Valecchi Giudice Relatore ed Estensore Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 843/2021 promossa da: on il patrocinio dell'avv. Alessia Maggi (pec: Parte_1 Email_1
ATTORE contro con l'Avv. Maria Antonietta Colabucci (pec: Controparte_1
Email_2
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice e parte convenuta
Come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 17.3.2025.
Per il P.M.
Visto per l'intervento in data 25.8.2021
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.1.2021 e ritualmente notificato, – Parte_1 premettendo di avere contratto matrimonio in data 24/04/2004 con il Sig. e Controparte_1 che dalla loro unione coniugale sono nati due figli e , nati ad Anagni il 12.08.2004 – ha Per_1 Per_2 chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Dichiarare la separazione personale dei coniugi con esclusivo addebito a carico del resistente per i motivi di cui in narrativa;
2. Affidare congiuntamente i figli ed ad entrambi i genitori ove ciò non sia ritenuto contrario agli Per_2 Per_1 pagina 1 di 8 interessi della prole, con residenza e collocazione stabile presso la madre;
3. Disporre a carico del marito un assegno di mantenimento di € 300,00 mensili per ciascuno dei due figli (per un totale di €
600,00) da corrispondersi al domicilio della ricorrente entro il giorno cinque di ogni mese da aggiornare annualmente secondo l'indice ISTAT;
4. Disporre, altresì, che il resistente contribuisca in ragione del 50% alle spese straordinarie;
5. Assegnare la casa coniugale sita in Montelanico in Via
Madonna del Soccorso n. 36/A alla moglie ed ai figli che vi abitano stabilmente dal giorno del matrimonio con la madre ovvero in via subordinata chiede la restituzione dei mobili e suppellettili di cui in narrativa;
Assegnare gli assegni familiari alla moglie.
7. Con il favore delle spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.”.
A sostegno della domanda ha allegato che l'affectio coniugalis sarebbe venuta meno a seguito del comportamento aggressivo e violento del marito che nel mese di maggio 2019 avrebbe aggredito verbalmente e fisicamente la moglie costringendola a trovare rifugio presso la madre per poi impedirle di fare rientro in casa. Ha quindi allegato che i figli studenti sono sempre stati collocati presso la madre e di aver scoperto nell'ultimo periodo l'uso di sostanze stupefacenti da parte del marito.
Con comparsa di costituzione depositata in data 28.5.2021 si è costituito in giudizio il Sig. CP_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, ogni
[...] contraria istanza, ragione eccezione respinta, dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi, in caso di mancata accordo delle parti per una separazione consensuale, alle condizioni che si riterranno più appropriate nell'interesse dei coniugi”.
In sede presidenziale sono stati adeguati i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: “1) Autorizza
i coniugi a vivere separatamente con obbligo di reciproco rispetto. 2) Affida i figli minori e Per_1 in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre Persona_3 nella casa sita in Montelanico via Madonna del Soccorso 36/A; 3) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli: per due giorni alla settimana (che si indicano, in mancanza di accordo, nelle giornate del martedì e del giovedì) dalle ore 16,00 alle 20,00 oltre ad un fine settimana alternato dal venerdì alle ore 19,00 sino alla domenica alle ore 20,00. Nel corso delle festività natalizie, salvo diversi accordi tra le parti, i minori, ad anni alterni, staranno con il padre dal 24 al 30 dicembre e con la madre dal 31 dicembre al 6 gennaio, nonché passeranno con un genitore la festività pasquale e con l'altro il Lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive - il padre avrà diritto di tenere con sé i figli per tre settimane anche non consecutive da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno. Tutte le altre festività saranno ripartite secondo il principio dell'alternanza; 4) Il sig. Controparte_1 corrisponderà alla sig.ra , quale contributo al mantenimento della figlia un assegno Parte_1 complessivo pari ad euro 450,00 mensili (€ 225,00 ciascuno) da rivalutarsi annualmente secondo gli pagina 2 di 8 indici ISTAT da versarsi anticipatamente tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a
entro il 5 di ogni mese. 5) Il padre contribuirà nella misura del 50% alle spese Parte_1 straordinarie previamente concordate e documentate secondo il protocollo del Tribunale di Velletri;
.
Costituendosi davanti al giudice istruttore il resistente ha chiesto la riduzione dell'assegno di mantenimento ad euro 300,00 mensili in ragione del venire meno dalla data del 18.09.2021 dell'indennità di disoccupazione percepita.
Con sentenza parziale n. 408/2022 veniva pronunciata la separazione dei coniugi.
Con ordinanza del 23.3.2023 venivano ammessi i capitoli di prova articolati dalle parti ritenuti ammissibili e rilevanti ai fini della decisione, veniva disposto un aggiornamento della situazione economico reddituale delle parti e, ai sensi dell'art. 156 comma 6 c.c., veniva ordinato alla società datrice di lavoro del marito di versare alla ricorrente gli importi dovuti a titolo di mantenimento dei figli in ragione del mancato pagamento dell'obbligo di versare l'assegno di mantenimento stabilito in via provvisoria ed urgente in sede presidenziale.
Con la medesima ordinanza è stata inoltre rigettata l'istanza di modifica ex art 709 c.p.c. avanzata dalla difesa del resistente e volta ad ottenere la riduzione dell'assegno di mantenimento posto a suo carico.
Espletata l'istruttoria la causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.3.2025 all'esito della quale veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivi della decisione
1. La domanda di separazione.
La domanda di separazione è stata definita con sentenza parziale n. 408/2022.
Stante la sopravvenuta maggiore età di entrambi i figli la presente decisione ha ad oggetto la domanda di addebito e la regolamentazione del contributo economico da porre a carico del padre per il mantenimento dei figli.
2. Domande di addebito.
Per quanto riguarda la domanda di addebito della separazione svolta dalla ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio e ribadita da ultimo con la propria memoria 183 comma 6 n. c.p.c., occorre anzitutto rammentarsi, in generale, che un consolidato insegnamento giurisprudenziale ritiene che, ai fini della pronuncia di addebito, oltre alla dimostrazione dell'avvenuta violazione dei doveri inerenti allo status personale di coniuge ex art. 143, co. 2, cc, sia altresì necessaria la sussistenza di un nesso causale tra la violazione medesima ed il fallimento del matrimonio, con esclusione di ogni automatismo
(v. ad es. Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I.
pagina 3 di 8 civ., 16 novembre 2005, n. 23071). L'interpretazione rigorosa di tale principio comporta che l'attitudine euristica delle prove debba essere valutata sotto il profilo della sussistenza di entrambi i presupposti. La gravità delle conseguenze di una pronuncia di addebito nei confronti del coniuge che ne risulta destinatario, infatti, impone un accertamento scrupoloso, il cui onere probatorio deve gravare anche sulla parte che deduce l'avvenuta violazione dei doveri coniugali. Da ciò si deduce che il coniuge che agisce in giudizio chiedendo l'addebito della separazione all'altro non possa limitarsi a dimostrare l'avvenuta violazione dei doveri coniugali, ma debba, altresì, provare l'esclusiva riferibilità ad essa del fallimento del rapporto.
Occorre, pertanto, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
Occorre pertanto, ai fini della pronuncia di addebito, la prova rigorosa che la violazione dell'obbligo di fedeltà sia stato causa determinante dell'intollerabilità della convivenza. Conformemente al consolidato orientamento della Corte di Cassazione infatti “Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre,
è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà” (Cass. n. 2059/2012). E ancora “Il presupposto dell'addebito è invero rappresentato dal nesso causale che deve intercorrere tra la violazione dei doveri coniugali e la crisi dell'unione familiare, che va accertato verificando se la relazione extraconiugale, che di regola si presume causa efficiente di situazione di intollerabilità della convivenza, rappresentando violazione particolarmente grave, non risulti comunque priva di efficienza causale, siccome interviene in un menage già compromesso, ovvero perché, nonostante tutto, la coppia ne abbia superato le conseguenze recuperando un rapporto armonico (Cass., n. 8512 del 2006; Cass.,
n. 25618 del 2007)” (Cass. n. 16270/2013).
Nella fattispecie in esame la difesa del ricorrente ha dedotto, a sostegno della domanda di addebito della separazione, tra le altre violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio, il comportamento violento ed aggressivo del marito. pagina 4 di 8 Sul punto giova richiamare il condiviso indirizzo nomofilattico da ultimo espresso da Cass. 22294/2024
“Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore;
ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei. (In applicazione del detto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che le condotte violente e maltrattanti del marito erano state la causa scatenante dell'irreversibilità della crisi coniugale, non assumendo rilievo che il giudizio penale per il reato di maltrattamenti si fosse concluso conclusosi con
l'assoluzione del ricorrente)”
Come noto le violenze costituiscono violazioni talmente gravi da sottrarsi, di regola, al giudizio di comparazione con i comportamenti assunti dalla controparte che non rivestano carattere omogeno (cfr. sul punto Cass. 8548/2011 secondo cui “in tema di addebitabilità della separazione personale, ove i fatti accertati a carico di un coniuge costituiscano violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili -traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali
l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale dell'altro coniuge, ed oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner -essi sono insuscettibili di essere giustificati come ritorsione e reazione al comportamento di quest'ultimo e si sottraggono anche alla comparazione con tale comportamento, la quale non può costituire un mezzo per escludere l'addebitabilità nei confronti del coniuge che quei fatti ha posto in essere”, in termini
Cass. 3925/2018 secondo cui “Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei”).
Da ultimo occorre ricordare come, secondo il condiviso indirizzo nomofilattico, la condotta violenta serbata in costanza di matrimonio è un violazione talmente grave ed inaccettabile dei doveri matrimoniale da costituire causa di addebito anche se si pone a valle della sopravvenuta intollerabilità della convivenza (cfr. Cass. 7388/2017 “Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed pagina 5 di 8 inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale”).
Nella fattispecie attualmente sub iudice, in applicazione dei già indicati principi, deve rilevarsi che, dall'istruttoria condotta, ha trovato conferma l'asserto difensivo della ricorrente.
In particolare il figlio della coppia, escusso all'udienza del 17.3.2025, ha confermato Persona_3
l'aggressione subita dalla madre per mano del marito nel maggio 2019, essendo peraltro presente al fatto, nonché l'ulteriore circostanza che il padre avrebbe impedito alla moglie di fare rientro in casa per poi incaricare un'agenzia immobiliare della vendita della casa salvo poi cederla in locazione, come pure confermato dalla figlia , escussa a testimone. Per_1
Ritiene pertanto il Collegio provata l'aggressione da parte del resistente ai danni della moglie non essendo emersi elementi di inattendibilità sulla deposizione del figlio, testimone oculare dell'aggressione.
Deve pertanto addebitarsi la separazione al resistente.
3. Statuizioni economiche.
Rileva il Collegio che nelle more del giudizio il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica Per_2 avendo la difesa di parte resistente provato in giudizio la conversione in data 16.12.2024 a tempo indeterminato del rapporto lavorativo avviato dal figlio con la Smile Delivery Srl avente sede in Via
IB OT ET 1, 00032 CA RO (cfr. all. A depositato in data 20.1.2025).
Per quanto riguarda la figlia , appare provata la convivenza della stessa con la madre, secondo Per_1 quanto dalla medesima dichiarato in sede di escussione testimoniale all'udienza del 18.9.2023 (“ADR:
”preciso che dal momento della separazione sono vissuta con mia madre a CA RO.”
ADR:” preciso che frequento normalmente mio padre anche se ultimamente poiché mio padre sa ristrutturando casa non ho dormito presso di lui”), e la sua non autosufficienza economica essendo studentessa universitaria, come pure confermato dalla difesa del padre.
Ne segue che deve essere confermato a carico del padre il contributo di mantenimento da riconoscere a favore della moglie, non essendo fondata la domanda accessoria avanzata dalla difesa del resistente volta ad ottenere il versamento diretto nelle mani della figlia, ex art 337 - septies c.c., dell'assegno perequativo di mantenimento.
pagina 6 di 8 Ed infatti, nonostante il legislatore (sin dalla novella introdotta con il d.lgs. 54 del 2006) abbia espressamente riconosciuto che l'assegno di mantenimento, salva diversa determinazione del giudice, debba essere versato direttamente all'avente diritto (cfr. abrogato art 155 - quinquies c.c. e art. 337 - septies c.c., introdotto dal d.lgs. n. 154 del 28.12.2013) la giurisprudenza di legittimità ha confermato la sussistenza della legittimazione in capo al genitore convivente a richiedere la corresponsione dell'assegno di mantenimento per i figli maggiorenni ove lo stesso si faccia direttamente carico delle relative voci di spesa (cfr. Cass. n. 25300 del 2013 secondo cui “Il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con
l'altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anziché del genitore istante. Invero, anche a seguito dell'introduzione dell'art. 155 quinquies cod. civ. ad opera della legge 8 febbraio 2006, n. 54, sia il figlio, in quanto titolare del diritto al mantenimento, sia il genitore con lui convivente, in quanto titolare del diritto a ricevere il contributo dell'altro genitore alle spese necessarie per tale mantenimento, cui materialmente provvede, sono titolari di diritti autonomi, ancorché concorrenti, sicché sono entrambi legittimati a percepire l'assegno dall'obbligato” in termini da ultimo Cass.
34100/2021 secondo cui “In tema di mantenimento da parte del genitore separato o divorziato del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda”).
Nel caso di specie, come detto, la circostanza relativa alla prevalente collocazione della prole presso la madre non è neppure revocata in dubbio.
Occorre sul punto dare atto che le parti hanno omesso di depositare la documentazione economico patrimoniale richiesta ai sensi dell'art 337 - ter u.c. c.c. dal giudice istruttore con ordinanza del
23.3.2023.
In particolare, la ricorrente ha integralmente omesso di aggiornare la propria situazione reddituale avendo depositato unicamente il modello reddituale relativi ai redditi 2018 dove emerge un reddito netto mensile pari alla somma di euro 1.595,00 per dodici mensilità mentre il resistente ha depositato la
CU 2024 da cui emerge la percezione di redditi pari alla somma mensile di euro 1.450,00 circa per dodici mensilità.
pagina 7 di 8 Tenuto conto di tali emergenze probatorie, della percezione in passato da parte del padre del canone di locazione sull'abitazione principale, che verosimilmente continua a percepire, nonché delle esigenze della ragazza legate alla sua età, ritiene il Collegio congruo porre a carico del resistente un assegno perequativo per il suo mantenimento pari alla somma mensile di euro 350,00.
Le spese straordinarie, sono a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
3. spese di lite
Tenuto conto degli esiti del giudizio le spese di lite, compensate per un terzo in ragione della parziale soccombenza della ricorrente, sono liquidate come da dispositivo con applicazione dei parametri medi tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della non particolare complessità delle questioni trattate e della soccombenza del resistente anche nel giudizio incidentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, sezione civile, preso atto che con sentenza con sentenza parziale n. 408/2022 è stata pronunciata la separazione personale delle parti, definitivamente pronunciando: addebita la separazione al resistente;
revoca l'assegno perequativo per il mantenimento del figlio;
Per_2
dispone che il padre corrisponda alla madre, a titolo di assegno perequativo per il mantenimento della figlia la somma mensile di € 350,00, da versare entro il 10 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT “costo della vita” FOI;
le spese straordinarie disciplinate dal protocollo siglato da questo Tribunale con il locale COA graveranno su entrambi i coniugi, nella misura del 50% sul padre;
condanna il resistente alla refusione delle spese processuali sostenute dal ricorrente che, compensate per un terzo, liquida in euro 5.077,00, oltre al 15% sul compenso totale a titolo di spese generali ex art. 2 del DM 55/2014 ed oltre accessori di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 31.10.2025 IL PRESIDENTE IL GIUDICE RELATORE
Dott. Riccardo Massera Dott. Marco Valecchi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente Dott. Marco Valecchi Giudice Relatore ed Estensore Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 843/2021 promossa da: on il patrocinio dell'avv. Alessia Maggi (pec: Parte_1 Email_1
ATTORE contro con l'Avv. Maria Antonietta Colabucci (pec: Controparte_1
Email_2
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice e parte convenuta
Come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 17.3.2025.
Per il P.M.
Visto per l'intervento in data 25.8.2021
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.1.2021 e ritualmente notificato, – Parte_1 premettendo di avere contratto matrimonio in data 24/04/2004 con il Sig. e Controparte_1 che dalla loro unione coniugale sono nati due figli e , nati ad Anagni il 12.08.2004 – ha Per_1 Per_2 chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Dichiarare la separazione personale dei coniugi con esclusivo addebito a carico del resistente per i motivi di cui in narrativa;
2. Affidare congiuntamente i figli ed ad entrambi i genitori ove ciò non sia ritenuto contrario agli Per_2 Per_1 pagina 1 di 8 interessi della prole, con residenza e collocazione stabile presso la madre;
3. Disporre a carico del marito un assegno di mantenimento di € 300,00 mensili per ciascuno dei due figli (per un totale di €
600,00) da corrispondersi al domicilio della ricorrente entro il giorno cinque di ogni mese da aggiornare annualmente secondo l'indice ISTAT;
4. Disporre, altresì, che il resistente contribuisca in ragione del 50% alle spese straordinarie;
5. Assegnare la casa coniugale sita in Montelanico in Via
Madonna del Soccorso n. 36/A alla moglie ed ai figli che vi abitano stabilmente dal giorno del matrimonio con la madre ovvero in via subordinata chiede la restituzione dei mobili e suppellettili di cui in narrativa;
Assegnare gli assegni familiari alla moglie.
7. Con il favore delle spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.”.
A sostegno della domanda ha allegato che l'affectio coniugalis sarebbe venuta meno a seguito del comportamento aggressivo e violento del marito che nel mese di maggio 2019 avrebbe aggredito verbalmente e fisicamente la moglie costringendola a trovare rifugio presso la madre per poi impedirle di fare rientro in casa. Ha quindi allegato che i figli studenti sono sempre stati collocati presso la madre e di aver scoperto nell'ultimo periodo l'uso di sostanze stupefacenti da parte del marito.
Con comparsa di costituzione depositata in data 28.5.2021 si è costituito in giudizio il Sig. CP_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, ogni
[...] contraria istanza, ragione eccezione respinta, dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi, in caso di mancata accordo delle parti per una separazione consensuale, alle condizioni che si riterranno più appropriate nell'interesse dei coniugi”.
In sede presidenziale sono stati adeguati i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: “1) Autorizza
i coniugi a vivere separatamente con obbligo di reciproco rispetto. 2) Affida i figli minori e Per_1 in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre Persona_3 nella casa sita in Montelanico via Madonna del Soccorso 36/A; 3) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli: per due giorni alla settimana (che si indicano, in mancanza di accordo, nelle giornate del martedì e del giovedì) dalle ore 16,00 alle 20,00 oltre ad un fine settimana alternato dal venerdì alle ore 19,00 sino alla domenica alle ore 20,00. Nel corso delle festività natalizie, salvo diversi accordi tra le parti, i minori, ad anni alterni, staranno con il padre dal 24 al 30 dicembre e con la madre dal 31 dicembre al 6 gennaio, nonché passeranno con un genitore la festività pasquale e con l'altro il Lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive - il padre avrà diritto di tenere con sé i figli per tre settimane anche non consecutive da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno. Tutte le altre festività saranno ripartite secondo il principio dell'alternanza; 4) Il sig. Controparte_1 corrisponderà alla sig.ra , quale contributo al mantenimento della figlia un assegno Parte_1 complessivo pari ad euro 450,00 mensili (€ 225,00 ciascuno) da rivalutarsi annualmente secondo gli pagina 2 di 8 indici ISTAT da versarsi anticipatamente tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a
entro il 5 di ogni mese. 5) Il padre contribuirà nella misura del 50% alle spese Parte_1 straordinarie previamente concordate e documentate secondo il protocollo del Tribunale di Velletri;
.
Costituendosi davanti al giudice istruttore il resistente ha chiesto la riduzione dell'assegno di mantenimento ad euro 300,00 mensili in ragione del venire meno dalla data del 18.09.2021 dell'indennità di disoccupazione percepita.
Con sentenza parziale n. 408/2022 veniva pronunciata la separazione dei coniugi.
Con ordinanza del 23.3.2023 venivano ammessi i capitoli di prova articolati dalle parti ritenuti ammissibili e rilevanti ai fini della decisione, veniva disposto un aggiornamento della situazione economico reddituale delle parti e, ai sensi dell'art. 156 comma 6 c.c., veniva ordinato alla società datrice di lavoro del marito di versare alla ricorrente gli importi dovuti a titolo di mantenimento dei figli in ragione del mancato pagamento dell'obbligo di versare l'assegno di mantenimento stabilito in via provvisoria ed urgente in sede presidenziale.
Con la medesima ordinanza è stata inoltre rigettata l'istanza di modifica ex art 709 c.p.c. avanzata dalla difesa del resistente e volta ad ottenere la riduzione dell'assegno di mantenimento posto a suo carico.
Espletata l'istruttoria la causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.3.2025 all'esito della quale veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivi della decisione
1. La domanda di separazione.
La domanda di separazione è stata definita con sentenza parziale n. 408/2022.
Stante la sopravvenuta maggiore età di entrambi i figli la presente decisione ha ad oggetto la domanda di addebito e la regolamentazione del contributo economico da porre a carico del padre per il mantenimento dei figli.
2. Domande di addebito.
Per quanto riguarda la domanda di addebito della separazione svolta dalla ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio e ribadita da ultimo con la propria memoria 183 comma 6 n. c.p.c., occorre anzitutto rammentarsi, in generale, che un consolidato insegnamento giurisprudenziale ritiene che, ai fini della pronuncia di addebito, oltre alla dimostrazione dell'avvenuta violazione dei doveri inerenti allo status personale di coniuge ex art. 143, co. 2, cc, sia altresì necessaria la sussistenza di un nesso causale tra la violazione medesima ed il fallimento del matrimonio, con esclusione di ogni automatismo
(v. ad es. Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I.
pagina 3 di 8 civ., 16 novembre 2005, n. 23071). L'interpretazione rigorosa di tale principio comporta che l'attitudine euristica delle prove debba essere valutata sotto il profilo della sussistenza di entrambi i presupposti. La gravità delle conseguenze di una pronuncia di addebito nei confronti del coniuge che ne risulta destinatario, infatti, impone un accertamento scrupoloso, il cui onere probatorio deve gravare anche sulla parte che deduce l'avvenuta violazione dei doveri coniugali. Da ciò si deduce che il coniuge che agisce in giudizio chiedendo l'addebito della separazione all'altro non possa limitarsi a dimostrare l'avvenuta violazione dei doveri coniugali, ma debba, altresì, provare l'esclusiva riferibilità ad essa del fallimento del rapporto.
Occorre, pertanto, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
Occorre pertanto, ai fini della pronuncia di addebito, la prova rigorosa che la violazione dell'obbligo di fedeltà sia stato causa determinante dell'intollerabilità della convivenza. Conformemente al consolidato orientamento della Corte di Cassazione infatti “Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre,
è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà” (Cass. n. 2059/2012). E ancora “Il presupposto dell'addebito è invero rappresentato dal nesso causale che deve intercorrere tra la violazione dei doveri coniugali e la crisi dell'unione familiare, che va accertato verificando se la relazione extraconiugale, che di regola si presume causa efficiente di situazione di intollerabilità della convivenza, rappresentando violazione particolarmente grave, non risulti comunque priva di efficienza causale, siccome interviene in un menage già compromesso, ovvero perché, nonostante tutto, la coppia ne abbia superato le conseguenze recuperando un rapporto armonico (Cass., n. 8512 del 2006; Cass.,
n. 25618 del 2007)” (Cass. n. 16270/2013).
Nella fattispecie in esame la difesa del ricorrente ha dedotto, a sostegno della domanda di addebito della separazione, tra le altre violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio, il comportamento violento ed aggressivo del marito. pagina 4 di 8 Sul punto giova richiamare il condiviso indirizzo nomofilattico da ultimo espresso da Cass. 22294/2024
“Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore;
ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei. (In applicazione del detto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che le condotte violente e maltrattanti del marito erano state la causa scatenante dell'irreversibilità della crisi coniugale, non assumendo rilievo che il giudizio penale per il reato di maltrattamenti si fosse concluso conclusosi con
l'assoluzione del ricorrente)”
Come noto le violenze costituiscono violazioni talmente gravi da sottrarsi, di regola, al giudizio di comparazione con i comportamenti assunti dalla controparte che non rivestano carattere omogeno (cfr. sul punto Cass. 8548/2011 secondo cui “in tema di addebitabilità della separazione personale, ove i fatti accertati a carico di un coniuge costituiscano violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili -traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali
l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale dell'altro coniuge, ed oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner -essi sono insuscettibili di essere giustificati come ritorsione e reazione al comportamento di quest'ultimo e si sottraggono anche alla comparazione con tale comportamento, la quale non può costituire un mezzo per escludere l'addebitabilità nei confronti del coniuge che quei fatti ha posto in essere”, in termini
Cass. 3925/2018 secondo cui “Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei”).
Da ultimo occorre ricordare come, secondo il condiviso indirizzo nomofilattico, la condotta violenta serbata in costanza di matrimonio è un violazione talmente grave ed inaccettabile dei doveri matrimoniale da costituire causa di addebito anche se si pone a valle della sopravvenuta intollerabilità della convivenza (cfr. Cass. 7388/2017 “Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed pagina 5 di 8 inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale”).
Nella fattispecie attualmente sub iudice, in applicazione dei già indicati principi, deve rilevarsi che, dall'istruttoria condotta, ha trovato conferma l'asserto difensivo della ricorrente.
In particolare il figlio della coppia, escusso all'udienza del 17.3.2025, ha confermato Persona_3
l'aggressione subita dalla madre per mano del marito nel maggio 2019, essendo peraltro presente al fatto, nonché l'ulteriore circostanza che il padre avrebbe impedito alla moglie di fare rientro in casa per poi incaricare un'agenzia immobiliare della vendita della casa salvo poi cederla in locazione, come pure confermato dalla figlia , escussa a testimone. Per_1
Ritiene pertanto il Collegio provata l'aggressione da parte del resistente ai danni della moglie non essendo emersi elementi di inattendibilità sulla deposizione del figlio, testimone oculare dell'aggressione.
Deve pertanto addebitarsi la separazione al resistente.
3. Statuizioni economiche.
Rileva il Collegio che nelle more del giudizio il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica Per_2 avendo la difesa di parte resistente provato in giudizio la conversione in data 16.12.2024 a tempo indeterminato del rapporto lavorativo avviato dal figlio con la Smile Delivery Srl avente sede in Via
IB OT ET 1, 00032 CA RO (cfr. all. A depositato in data 20.1.2025).
Per quanto riguarda la figlia , appare provata la convivenza della stessa con la madre, secondo Per_1 quanto dalla medesima dichiarato in sede di escussione testimoniale all'udienza del 18.9.2023 (“ADR:
”preciso che dal momento della separazione sono vissuta con mia madre a CA RO.”
ADR:” preciso che frequento normalmente mio padre anche se ultimamente poiché mio padre sa ristrutturando casa non ho dormito presso di lui”), e la sua non autosufficienza economica essendo studentessa universitaria, come pure confermato dalla difesa del padre.
Ne segue che deve essere confermato a carico del padre il contributo di mantenimento da riconoscere a favore della moglie, non essendo fondata la domanda accessoria avanzata dalla difesa del resistente volta ad ottenere il versamento diretto nelle mani della figlia, ex art 337 - septies c.c., dell'assegno perequativo di mantenimento.
pagina 6 di 8 Ed infatti, nonostante il legislatore (sin dalla novella introdotta con il d.lgs. 54 del 2006) abbia espressamente riconosciuto che l'assegno di mantenimento, salva diversa determinazione del giudice, debba essere versato direttamente all'avente diritto (cfr. abrogato art 155 - quinquies c.c. e art. 337 - septies c.c., introdotto dal d.lgs. n. 154 del 28.12.2013) la giurisprudenza di legittimità ha confermato la sussistenza della legittimazione in capo al genitore convivente a richiedere la corresponsione dell'assegno di mantenimento per i figli maggiorenni ove lo stesso si faccia direttamente carico delle relative voci di spesa (cfr. Cass. n. 25300 del 2013 secondo cui “Il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con
l'altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anziché del genitore istante. Invero, anche a seguito dell'introduzione dell'art. 155 quinquies cod. civ. ad opera della legge 8 febbraio 2006, n. 54, sia il figlio, in quanto titolare del diritto al mantenimento, sia il genitore con lui convivente, in quanto titolare del diritto a ricevere il contributo dell'altro genitore alle spese necessarie per tale mantenimento, cui materialmente provvede, sono titolari di diritti autonomi, ancorché concorrenti, sicché sono entrambi legittimati a percepire l'assegno dall'obbligato” in termini da ultimo Cass.
34100/2021 secondo cui “In tema di mantenimento da parte del genitore separato o divorziato del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda”).
Nel caso di specie, come detto, la circostanza relativa alla prevalente collocazione della prole presso la madre non è neppure revocata in dubbio.
Occorre sul punto dare atto che le parti hanno omesso di depositare la documentazione economico patrimoniale richiesta ai sensi dell'art 337 - ter u.c. c.c. dal giudice istruttore con ordinanza del
23.3.2023.
In particolare, la ricorrente ha integralmente omesso di aggiornare la propria situazione reddituale avendo depositato unicamente il modello reddituale relativi ai redditi 2018 dove emerge un reddito netto mensile pari alla somma di euro 1.595,00 per dodici mensilità mentre il resistente ha depositato la
CU 2024 da cui emerge la percezione di redditi pari alla somma mensile di euro 1.450,00 circa per dodici mensilità.
pagina 7 di 8 Tenuto conto di tali emergenze probatorie, della percezione in passato da parte del padre del canone di locazione sull'abitazione principale, che verosimilmente continua a percepire, nonché delle esigenze della ragazza legate alla sua età, ritiene il Collegio congruo porre a carico del resistente un assegno perequativo per il suo mantenimento pari alla somma mensile di euro 350,00.
Le spese straordinarie, sono a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
3. spese di lite
Tenuto conto degli esiti del giudizio le spese di lite, compensate per un terzo in ragione della parziale soccombenza della ricorrente, sono liquidate come da dispositivo con applicazione dei parametri medi tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della non particolare complessità delle questioni trattate e della soccombenza del resistente anche nel giudizio incidentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, sezione civile, preso atto che con sentenza con sentenza parziale n. 408/2022 è stata pronunciata la separazione personale delle parti, definitivamente pronunciando: addebita la separazione al resistente;
revoca l'assegno perequativo per il mantenimento del figlio;
Per_2
dispone che il padre corrisponda alla madre, a titolo di assegno perequativo per il mantenimento della figlia la somma mensile di € 350,00, da versare entro il 10 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT “costo della vita” FOI;
le spese straordinarie disciplinate dal protocollo siglato da questo Tribunale con il locale COA graveranno su entrambi i coniugi, nella misura del 50% sul padre;
condanna il resistente alla refusione delle spese processuali sostenute dal ricorrente che, compensate per un terzo, liquida in euro 5.077,00, oltre al 15% sul compenso totale a titolo di spese generali ex art. 2 del DM 55/2014 ed oltre accessori di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 31.10.2025 IL PRESIDENTE IL GIUDICE RELATORE
Dott. Riccardo Massera Dott. Marco Valecchi
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