Art. 2014. Norme applicabili
1.Alla chiamata alla leva e alla chiamata alle armi nel Corpo degli equipaggi militari marittimi e alle attivita' dei Consigli di leva di mare e degli uffici di supporto si applicano:
a) le disposizioni contenute nel capo IV, esclusi gli articoli: 1965, 1968, comma 1, lettere a), b), o), r); e 2009;
b) le disposizioni del presente capo.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010, n. 229 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
1.Alla chiamata alla leva e alla chiamata alle armi nel Corpo degli equipaggi militari marittimi e alle attivita' dei Consigli di leva di mare e degli uffici di supporto si applicano:
a) le disposizioni contenute nel capo IV, esclusi gli articoli: 1965, 1968, comma 1, lettere a), b), o), r); e 2009;
b) le disposizioni del presente capo.
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