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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/11/2025, n. 10206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10206 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 17450/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
AR RI LL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 17450/2022
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta mandato in Parte_1 C.F._1
calce all'atto di citazione in opposizione, dall'avv. Bruno Mercurio (C.F. C.F._2
OPPONENTE
E
( – già ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
p.t., e per essa, quale mandataria ( - già ), in Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti agli atti, dall'avv. Marco Rossi (C.F. ) C.F._3
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2549/2022 emesso dal Tribunale di Napoli in data
01.04.2022 e pubblicato il 05.04.2022
Conclusioni: come da atti di causa e note di trattazione scritta rese dalle parti per l'udienza cartolare del 27.06.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 2549/2022, emesso dal Tribunale di Napoli in data 01.04.2022 e pubblicato il 05.04.2022, con il quale gli era stato ingiunto (unitamente a
[...]
) il pagamento, in favore della (già , quale CP_4 Controparte_1 Controparte_1
cessionaria di della somma di € 12.818,72 – oltre Controparte_5
interessi e spese del procedimento monitorio – a titolo di saldo debitore dovuto in relazione al contratto di credito al consumo n. 2147422, stipulato in data 01.10.2014 per l'importo di €
14.825,26.
Con motivo sostanzialmente unico di opposizione, l'ingiunto ha eccepito l'assoluta estraneità al rapporto azionato, disconoscendo ogni sottoscrizione apparentemente apposta a suo nome sul contratto di finanziamento prodotto dalla ricorrente opposta nella fase monitoria.
Si è costituita in giudizio la (già cessionaria del credito di Controparte_1 Controparte_1
e per essa, quale sua mandataria, la Controparte_5 Controparte_2
(già , la quale ha dedotto l'infondatezza dei motivi di opposizione e
[...] CP_3
formulato istanza di verificazione ex art. 216 cpc delle sottoscrizioni apposte sul contratto azionato;
ha chiesto, dunque, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, l'accoglimento della domanda di pagamento proposta.
Negata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, trattata la causa e concessi i termini ex art. 183, VI co., c.p.c., con provvedimento reso all'esito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 27 giugno 2025, questo giudice ha riservato la decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. dal successivo 3 luglio.
Si osserva in diritto.
1. In via preliminare, va dato atto dell'avvenuto espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria di cui al D.lgs. 28/2010, avendovi parte opposta provveduto in corso di causa nel termine all'uopo assegnato da questo giudice ed essendosi il procedimento concluso negativamente per impossibilità di raggiungere un accordo tra le parti (cfr. verbale negativo del
16 febbraio 2023, depositato il 26 febbraio 2024).
2. Nel merito l'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni di seguito esposte.
Nella specie, l'opponente ha in via principale negato di aver mai sottoscritto il contratto di finanziamento n. 2147422, stipulato con la in data Controparte_5
01.10.2014, prodotto in copia dalla controparte e posto a fondamento della domanda monitoria (doc. 3 fascicolo monitorio, doc. 5 produzione opposta), disconoscendo le sottoscrizioni ivi apposte e a lui apparentemente attribuite.
Va al riguardo, in primo luogo, dichiarata l'ammissibilità del disconoscimento - tempestivamente formulato dall'opponente fin dall'atto di citazione in opposizione - non essendo emerso dagli elementi agli atti che la scrittura in esame sia stata tacitamente riconosciuta dall'opponente prima del giudizio.
Ed invero, l'opponente, sin dalla prima richiesta di pagamento formulata nei suoi confronti con riferimento al contratto azionato, ha contestato la propria estraneità al contratto e disconosciuto la sottoscrizione apparentemente da lui apposta, sia attraverso il proprio legale di fiducia (cfr. doc. 4 in produzione opponente), sia sporgendo denuncia querela innanzi ai
Carabinieri di Napoli (cfr. doc. 8 produzione opponente).
Né, in senso contrario, può affermarsi che l'ingiunto abbia dato esecuzione al contratto, dal momento che non si evince, dalle risultanze documentali agli atti, la titolarità del conto corrente (indicato nel contratto) sul quale è avvenuto l'accredito dell'importo finanziato e sul quale sono stati effettuati i pagamenti delle rate iniziali del finanziamento, che, pertanto, non possono essere imputati con certezza a . Parte_1
Neppure si ritiene di per sé solo dirimente – nel senso di provare in via presuntiva la sottoscrizione del contratto di finanziamento da parte dell'ingiunto - il possesso da parte dell'opposta della copia dei documenti di quest'ultimo.
Ciò posto, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass.
Civ. n. 3713/78, n. 3143/82, n. 5738/92, n. 10469/93, n. 2911/97, n. 11739/1999, n. 9869/00, n.
1831/00, n. 4661/02, n. 9202/04, n. 6272/2014, n. 7267/2014, n. 24306/2017) quello secondo cui, in caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall'anzidetta scrittura, perché possa ottenerne la verificazione ex art. 216 c.p.c., ha l'onere di produrre l'originale (quando, come nella specie, non abbia mai contestato di esserne in possesso o non ne abbia), non potendo tale procedura espletarsi sulla copia fotografica o fotostatica.
In particolare, come precisato dalla Suprema Corte, “… solamente nel documento originale possono individuarsi quegli elementi la cui peculiarità, o addirittura singolarità, consente di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione, in relazione alla conosciuta specificità del profilo calligrafico, degli strumenti di scrittura abitualmente usati, delle stesse caratteristiche psicofisiche del soggetto rappresentati dalla firma. Si giustifica, così, la fede privilegiata che la legge assegna al documento medesimo e l'ammissibilità della verifica.
Non può che risultare inattendibile un esame grafico condotto su una copia fotostatica, pur se eseguita con i sofisticati macchinari oggi disponibili, essendo questa inidonea a rendere percepibili segni grafici personalizzati (ad esempio, la pressione della penna sulla carta) ed obiettivi (quali il tipo di carta usata, la gradazione di colore e le caratteristiche dell'inchiostro) che solo l'originale del documento, al contrario, può rivelare. Solo se compiuta sul documento originale - in relazione al quale è configurabile l'accertamento dell'autenticità - la verificazione può utilmente condurre, in alternativa al riconoscimento, al risultato di attribuire la dichiarazione al suo apparente sottoscrittore. Tale attribuzione non potrebbe essere giustificata dalla verificazione operata su una copia, dato che il sistema di fotocopiatura, prestandosi a svariate manipolazioni, non garantisce nemmeno l'unicità dell'atto riprodotto e quindi che il sottoscrittore abbia partecipato alla redazione dell'atto. Pertanto, la parte interessata ad avvalersi di una scrittura prodotta in copia fotostatica che sia stata disconosciuta dalla controparte (che così abbia negato l'esistenza dell'originale) è tenuta a produrre l'originale ed a chiederne la verificazione se quella abbia insistito nel disconoscimento;
altrimenti, del contenuto del documento potrà fornire tutt'altre prove, nei limiti ordinari della loro ammissibilità; se del caso anche prove testimoniali, previa dimostrazione, ai sensi e per gli effetti del n 3 dell'art.
2724 c.c., di avere senza sua colpa smarrito il documento” (cfr. Cass. n.1831/2020 e, da ultimo,
Cass. n. 2777/2025).
Tanto precisato, e passando al caso di specie, deve rilevarsi che, a fronte del formale disconoscimento da parte dell'opponente delle sottoscrizioni apparentemente apposte a suo nome al contratto di finanziamento agli atti, l'opposta ha, si, formulato istanza di verificazione ma non ha provveduto al deposito cartaceo dell'originale del documento disconosciuto, né ha chiesto di essere autorizzata a tanto dal Tribunale, ai sensi dell'art. art. 16 bis, comma 9, d.l. n.
179/12.
Pertanto, deve concludersi nel senso dell'inutilizzabilità del contratto disconosciuto ai fini della decisione, posto che, alla luce di quanto su esposto, il mancato deposito del documento in originale preclude l'accertamento della sua autenticità e, in definitiva, l'espletamento del procedimento di verificazione (cfr. Cass. n. 866/2000, Cass. n. 9869/2000, Cass. 4461/02, Cass.
n. 2419/2006, Cass. n. 4476/09; Cass. n. 13425/2014 e da ultimo Cass. n. 10573/2020). Ne consegue l'infondatezza della domanda di pagamento azionata in via monitoria dalla ricorrente, non avendo la creditrice opposta assolto l'onere a suo carico di fornire la prova della fonte negoziale del proprio credito vantato.
In definitiva, l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
2549/2022, emesso dal Tribunale di Napoli in data 01.04.2022 e pubblicato il 05.04.2022, va accolta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto revocato.
3. Le spese processuali del giudizio di opposizione seguono la soccombenza dell'opposta e vengono liquidate in favore della parte opponente come in dispositivo, secondo le nuove tariffe di cui al Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (23.10.2022), applicando i compensi medi previsti per le cause di valore fino ad € 26.000,00, ridotti in considerazione della non complessità della causa e dell'esigua attività svolta, ai sensi dell'art 4 co. 4 del D.M. citato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 2549/2022, iscritta al N.R.G. 17450/2022, proposta da
, così provvede: Parte_1
A) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca nei confronti di il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 2549/2022, emesso dal Tribunale di Napoli in data 01.04.2022 e pubblicato il
05.04.2022;
B) Condanna l'opposta al pagamento in favore della parte opponente delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.540,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli, il 7 novembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
AR RI LL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 17450/2022
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta mandato in Parte_1 C.F._1
calce all'atto di citazione in opposizione, dall'avv. Bruno Mercurio (C.F. C.F._2
OPPONENTE
E
( – già ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
p.t., e per essa, quale mandataria ( - già ), in Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti agli atti, dall'avv. Marco Rossi (C.F. ) C.F._3
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2549/2022 emesso dal Tribunale di Napoli in data
01.04.2022 e pubblicato il 05.04.2022
Conclusioni: come da atti di causa e note di trattazione scritta rese dalle parti per l'udienza cartolare del 27.06.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 2549/2022, emesso dal Tribunale di Napoli in data 01.04.2022 e pubblicato il 05.04.2022, con il quale gli era stato ingiunto (unitamente a
[...]
) il pagamento, in favore della (già , quale CP_4 Controparte_1 Controparte_1
cessionaria di della somma di € 12.818,72 – oltre Controparte_5
interessi e spese del procedimento monitorio – a titolo di saldo debitore dovuto in relazione al contratto di credito al consumo n. 2147422, stipulato in data 01.10.2014 per l'importo di €
14.825,26.
Con motivo sostanzialmente unico di opposizione, l'ingiunto ha eccepito l'assoluta estraneità al rapporto azionato, disconoscendo ogni sottoscrizione apparentemente apposta a suo nome sul contratto di finanziamento prodotto dalla ricorrente opposta nella fase monitoria.
Si è costituita in giudizio la (già cessionaria del credito di Controparte_1 Controparte_1
e per essa, quale sua mandataria, la Controparte_5 Controparte_2
(già , la quale ha dedotto l'infondatezza dei motivi di opposizione e
[...] CP_3
formulato istanza di verificazione ex art. 216 cpc delle sottoscrizioni apposte sul contratto azionato;
ha chiesto, dunque, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, l'accoglimento della domanda di pagamento proposta.
Negata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, trattata la causa e concessi i termini ex art. 183, VI co., c.p.c., con provvedimento reso all'esito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 27 giugno 2025, questo giudice ha riservato la decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. dal successivo 3 luglio.
Si osserva in diritto.
1. In via preliminare, va dato atto dell'avvenuto espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria di cui al D.lgs. 28/2010, avendovi parte opposta provveduto in corso di causa nel termine all'uopo assegnato da questo giudice ed essendosi il procedimento concluso negativamente per impossibilità di raggiungere un accordo tra le parti (cfr. verbale negativo del
16 febbraio 2023, depositato il 26 febbraio 2024).
2. Nel merito l'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni di seguito esposte.
Nella specie, l'opponente ha in via principale negato di aver mai sottoscritto il contratto di finanziamento n. 2147422, stipulato con la in data Controparte_5
01.10.2014, prodotto in copia dalla controparte e posto a fondamento della domanda monitoria (doc. 3 fascicolo monitorio, doc. 5 produzione opposta), disconoscendo le sottoscrizioni ivi apposte e a lui apparentemente attribuite.
Va al riguardo, in primo luogo, dichiarata l'ammissibilità del disconoscimento - tempestivamente formulato dall'opponente fin dall'atto di citazione in opposizione - non essendo emerso dagli elementi agli atti che la scrittura in esame sia stata tacitamente riconosciuta dall'opponente prima del giudizio.
Ed invero, l'opponente, sin dalla prima richiesta di pagamento formulata nei suoi confronti con riferimento al contratto azionato, ha contestato la propria estraneità al contratto e disconosciuto la sottoscrizione apparentemente da lui apposta, sia attraverso il proprio legale di fiducia (cfr. doc. 4 in produzione opponente), sia sporgendo denuncia querela innanzi ai
Carabinieri di Napoli (cfr. doc. 8 produzione opponente).
Né, in senso contrario, può affermarsi che l'ingiunto abbia dato esecuzione al contratto, dal momento che non si evince, dalle risultanze documentali agli atti, la titolarità del conto corrente (indicato nel contratto) sul quale è avvenuto l'accredito dell'importo finanziato e sul quale sono stati effettuati i pagamenti delle rate iniziali del finanziamento, che, pertanto, non possono essere imputati con certezza a . Parte_1
Neppure si ritiene di per sé solo dirimente – nel senso di provare in via presuntiva la sottoscrizione del contratto di finanziamento da parte dell'ingiunto - il possesso da parte dell'opposta della copia dei documenti di quest'ultimo.
Ciò posto, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass.
Civ. n. 3713/78, n. 3143/82, n. 5738/92, n. 10469/93, n. 2911/97, n. 11739/1999, n. 9869/00, n.
1831/00, n. 4661/02, n. 9202/04, n. 6272/2014, n. 7267/2014, n. 24306/2017) quello secondo cui, in caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall'anzidetta scrittura, perché possa ottenerne la verificazione ex art. 216 c.p.c., ha l'onere di produrre l'originale (quando, come nella specie, non abbia mai contestato di esserne in possesso o non ne abbia), non potendo tale procedura espletarsi sulla copia fotografica o fotostatica.
In particolare, come precisato dalla Suprema Corte, “… solamente nel documento originale possono individuarsi quegli elementi la cui peculiarità, o addirittura singolarità, consente di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione, in relazione alla conosciuta specificità del profilo calligrafico, degli strumenti di scrittura abitualmente usati, delle stesse caratteristiche psicofisiche del soggetto rappresentati dalla firma. Si giustifica, così, la fede privilegiata che la legge assegna al documento medesimo e l'ammissibilità della verifica.
Non può che risultare inattendibile un esame grafico condotto su una copia fotostatica, pur se eseguita con i sofisticati macchinari oggi disponibili, essendo questa inidonea a rendere percepibili segni grafici personalizzati (ad esempio, la pressione della penna sulla carta) ed obiettivi (quali il tipo di carta usata, la gradazione di colore e le caratteristiche dell'inchiostro) che solo l'originale del documento, al contrario, può rivelare. Solo se compiuta sul documento originale - in relazione al quale è configurabile l'accertamento dell'autenticità - la verificazione può utilmente condurre, in alternativa al riconoscimento, al risultato di attribuire la dichiarazione al suo apparente sottoscrittore. Tale attribuzione non potrebbe essere giustificata dalla verificazione operata su una copia, dato che il sistema di fotocopiatura, prestandosi a svariate manipolazioni, non garantisce nemmeno l'unicità dell'atto riprodotto e quindi che il sottoscrittore abbia partecipato alla redazione dell'atto. Pertanto, la parte interessata ad avvalersi di una scrittura prodotta in copia fotostatica che sia stata disconosciuta dalla controparte (che così abbia negato l'esistenza dell'originale) è tenuta a produrre l'originale ed a chiederne la verificazione se quella abbia insistito nel disconoscimento;
altrimenti, del contenuto del documento potrà fornire tutt'altre prove, nei limiti ordinari della loro ammissibilità; se del caso anche prove testimoniali, previa dimostrazione, ai sensi e per gli effetti del n 3 dell'art.
2724 c.c., di avere senza sua colpa smarrito il documento” (cfr. Cass. n.1831/2020 e, da ultimo,
Cass. n. 2777/2025).
Tanto precisato, e passando al caso di specie, deve rilevarsi che, a fronte del formale disconoscimento da parte dell'opponente delle sottoscrizioni apparentemente apposte a suo nome al contratto di finanziamento agli atti, l'opposta ha, si, formulato istanza di verificazione ma non ha provveduto al deposito cartaceo dell'originale del documento disconosciuto, né ha chiesto di essere autorizzata a tanto dal Tribunale, ai sensi dell'art. art. 16 bis, comma 9, d.l. n.
179/12.
Pertanto, deve concludersi nel senso dell'inutilizzabilità del contratto disconosciuto ai fini della decisione, posto che, alla luce di quanto su esposto, il mancato deposito del documento in originale preclude l'accertamento della sua autenticità e, in definitiva, l'espletamento del procedimento di verificazione (cfr. Cass. n. 866/2000, Cass. n. 9869/2000, Cass. 4461/02, Cass.
n. 2419/2006, Cass. n. 4476/09; Cass. n. 13425/2014 e da ultimo Cass. n. 10573/2020). Ne consegue l'infondatezza della domanda di pagamento azionata in via monitoria dalla ricorrente, non avendo la creditrice opposta assolto l'onere a suo carico di fornire la prova della fonte negoziale del proprio credito vantato.
In definitiva, l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
2549/2022, emesso dal Tribunale di Napoli in data 01.04.2022 e pubblicato il 05.04.2022, va accolta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto revocato.
3. Le spese processuali del giudizio di opposizione seguono la soccombenza dell'opposta e vengono liquidate in favore della parte opponente come in dispositivo, secondo le nuove tariffe di cui al Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (23.10.2022), applicando i compensi medi previsti per le cause di valore fino ad € 26.000,00, ridotti in considerazione della non complessità della causa e dell'esigua attività svolta, ai sensi dell'art 4 co. 4 del D.M. citato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 2549/2022, iscritta al N.R.G. 17450/2022, proposta da
, così provvede: Parte_1
A) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca nei confronti di il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 2549/2022, emesso dal Tribunale di Napoli in data 01.04.2022 e pubblicato il
05.04.2022;
B) Condanna l'opposta al pagamento in favore della parte opponente delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.540,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli, il 7 novembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi