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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 04/07/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott.ssa Maria Teresa Spanu Presidente
dott.ssa Maria Sechi Consigliere
dott. Stefano Greco Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 264 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
(C.F. ), residente in [...]ed elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato in Cagliari presso lo Studio degli avv.ti Valentina Lupo e Maria Rita Atzori, che lo rappresentano e difendono,
appellante
contro
(C.F. ), residente in [...]ed Controparte_1 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo Studio dell'avv. Rosella Lucente, che la rappresenta e difende,
(ammessa al patrocinio a spese dello Stato con Delibera del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Cagliari del 28 ottobre 2024),
appellata la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
nell'interesse di voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, Parte_1
IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1232/2024 emessa nell'ambito del procedimento di separazione iscritto al n. 11104 del ruolo generale dell'anno 2017, dal
Tribunale di Cagliari, sez. famiglia, G.R. Dott.ssa Mazzaroppi, in data 10.05.2024, pubblicata in data 16.05.2024, rideterminare in euro 150,00 mensili il mantenimento in capo al Sig.
per il figlio Parte_1 Parte_2
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento per il secondogenito nella misura Parte_2
indicata in via principale, senza che ciò possa ritenersi, nemmeno implicitamente, rinuncia alla richiesta formulata in via principale, rideterminare in euro 250,00, o in quella misura minore che verrà ritenuta congrua, il mantenimento in capo al Sig. per il figlio Parte_1
Parte_2
Rigettare ogni avversa richiesta in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
nell'interesse di : Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis Controparte_1
reiectis:
IN VIA PRINCIPALE:
1. nell'interesse del minore rigettare l'avverso appello perchè infondato in fatto Parte_2
ed in diritto e per l'effetto confermare integralmente la Sentenza n. 1232/2024, emessa dal
Tribunale Ordinario di Cagliari, depositata in data 10.05.2024, pubblicata in data 16.10.2024;
IN VIA SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento:
2. confermare la Sentenza n. 1232/2024, in tutte le parti non oggetto del presente procedimento e rideterminare l'entità dell'importo dell'assegno di mantenimento posto a carico del Sig. ed a favore della Sig.ra a titolo di contributo per il Parte_1 Controparte_1
mantenimento del figlio minore in misura non inferiore ad € 350,00, da corrispondersi Pt_2
entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT,
oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%;
IN OGNI CASO:
3. con vittoria di spese e competenze, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge, a favore dell'Erario, in virtù dell'ammissione dell'appellata al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con ricorso depositato il 30 novembre 2017, premettendo che il 1° giugno Parte_1
2009 aveva contratto matrimonio con e che dalla loro unione erano nati Controparte_1
due figli, (nato il [...]) e (nato il [...]), aveva chiesto al Tribunale Per_1 Pt_2
di Cagliari di pronunciare la separazione con addebito alla moglie, di disporre l'affidamento congiunto dei figli con collocamento presso di sé e di assegnargli la casa coniugale concessa in comodato dai propri genitori. si era costituita in giudizio ed aveva domandato l'addebito della Controparte_1
separazione al ricorrente, l'affidamento congiunto dei minori con collocamento presso di sé,
l'assegnazione della casa coniugale e la condanna del ricorrente alla corresponsione di un contributo per il mantenimento dei figli.
Con ordinanza del 26 aprile 2018, il Presidente ff, aveva affidato i minori ad entrambi i coniugi con collocamento presso la madre, alla quale aveva conseguentemente assegnato la casa coniugale, ed aveva posto in capo al ricorrente l'obbligo di corrispondere la somma di €
500,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento dei minori.
Nel corso del giudizio, il figlio maggiore era divenuto maggiorenne ed Per_1
economicamente autosufficiente.
peraltro, aveva fatto presente che il 6.09.2022, aveva avuto un altro figlio, Parte_1
dalla sua nuova compagna. Persona_2
Il Tribunale, con la sentenza n. 1232/2024 depositata il 13 maggio 2024, aveva pronunciato la separazione personale tra i coniugi, rigettato la domanda di addebito spiegata nell'interesse della parte resistente, affidato il figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento Pt_2
presso la madre, alla quale aveva assegnato la casa coniugale, e posto a carico di Pt_1
l'obbligo di corrispondere a , entro il giorno 5 di ogni mese, la
[...] Controparte_1
somma complessiva di euro 400,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento del figlio,
oltre al 50% delle spese straordinarie, disponendo la compensazione delle spese di lite.
A fondamento delle statuizioni di contenuto patrimoniale, il Tribunale aveva osservato che lo
ha percepito un reddito di € 18.278,00 nel 2021, di € 20.410,00 nel 2022 e non risulta Pt_1
più gravato dall'obbligo di mantenimento del figlio ormai maggiorenne né dal pagamento del prestito con rata di € 471,78, considerata in fase presidenziale, non essendo stato dimostrata
la rinegoziazione avvenuta nel 2021.
Il ricorrente risulta però gravato dall'obbligo di provvedere al mantenimento del figlio avuto
dalla attuale compagna.
La resistente, pur avendo confermato in sede di interrogatorio formale di lavorare, non ha
prodotto documentazione reddituale.
Né può ritenersi sufficiente allo scopo la produzione della dichiarazione ISEE, che, basandosi
su una dichiarazione della parte, non può avere alcun valore probatorio neanche indiziario,
nell'ambito del giudizio civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova, atteso che
la parte non può derivare da sue dichiarazioni elementi di prova a proprio favore, al fine del
soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 cod. civ. (Cass. 2014/14494, 12999/2003,
7746/2005,17358 del 2010).
Pertanto, non essendo state documentate spese abitative a carico del ricorrente, tenuto conto
di quanto sopra osservato e delle necessità del figlio, deve essere posto in capo allo Pt_1
l'obbligo di corrispondere alla la somma di € 400,00 a titolo di contributo al CP_1
mantenimento del figlio.
Le spese straordinarie saranno sopportate dalle parti in ragione della metà
1.2 ha proposto appello, censurando esclusivamente il capo relativo al Parte_1
mantenimento della prole e, segnatamente, nella parte in cui ha previsto a carico del padre,
odierno appellante, un assegno di mantenimento per il secondogenito, nella Parte_2
misura di euro 400,00 mensili.
L'appellante, in particolare, dopo avere ricordato che con i provvedimenti presidenziali
assunti in data 26.04.2018… era stato posto a carico del sig. un mantenimento pari ad Pt_1 euro 500,00 mensili e dunque di euro 250,00 a figlio…sul presupposto che l'onerato
disponesse di un reddito di circa 1.585,00 euro mensili e che vivesse ospite presso i di lui
genitori, ha sostenuto che le ragioni per le quali il Tribunale di Cagliari ha ritenuto di
aumentare- rispetto all'epoca dei provvedimenti presidenziali - da 250,00 a 400,00 euro
l'assegno di mantenimento per il secondogenito, a parere di questa difesa non sono legittime
e condivisibili, lamentando poi, da un lato, che alcuna argomentazione e ragionamento
condivisibile risulta in sentenza in ordine al fatto che nelle more del procedimento di
separazione, e rispetto all'epoca dell'adozione dei provvedimenti presidenziali, la sig.ra
ha trovato un'occupazione e, dall'altro lato, che lo stesso provvedimento ha anche CP_1
omesso di considerare adeguatamente tutte le ulteriori pacifiche circostanze sopravvenute,
che hanno, negativamente, inciso sulle risorse dell'onerato, quali la sopravvenienza di un
altro figlio per il sig. nel settembre 2022, la sopravvenienza di esigenze abitative per il Pt_1
sig. a seguito della nascita del terzogenito e la percezione da parte dell'onerato Pt_1
dell'assegno unico nella sola misura del 50% rispetto all'epoca dei provvedimenti
presidenziali.
ha resistito. Controparte_1
2.1 Orbene, il Presidente f.f. del Tribunale, nell'adottare i provvedimenti provvisori ed urgenti, con riferimento ai redditi dell'odierno appellante aveva osservato che la
certificazione unica 2017 per l'anno d'imposta 2016 evidenzia una retribuzione netta media di
euro 1574 mensili per 12 mensilità e quella della 2016 per l'anno d'imposta 2015, di euro
1584 per 12 mensilità, circa e che tale reddito risulta gravato dal rateo del CP_2
di euro 471,78 mensili.
[...]
In seguito, il reddito di è incrementato. In vero la certificazione unica 2023 per Parte_1 l'anno di imposta 2022 evidenzia una retribuzione netta media di euro 1700 mensili per 12
mensilità.
Il debito derivante dal contratto di finanziamento concluso con il d'altra Controparte_2
parte, nel corso del giudizio di primo grado si è con ogni probabilità estinto. Il contratto prodotto dallo all'atto del deposito del ricorso per separazione (documento 7), infatti, Pt_1
prevedeva come data di scadenza dell'ultima rata il 14 aprile 2021. ha sostenuto Parte_1
che, in realtà, il debito con il sarebbe stato “rinegoziato”, ma tale Controparte_2
allegazione è rimasta indimostrata: il contratto prodotto nel presente grado di giudizio
(allegato B), infatti, non fa menzione del precedente rapporto e contempla come modalità di erogazione della somma mutuata l'accredito sul conto corrente intestato al mutuatario. Le rate mensili di ammortamento derivanti da questo secondo rapporto, in ogni caso, erano sensibilmente inferiori rispetto a quelle del precedente (euro 284 circa), così da consentire al mutuatario di avere ogni mese maggiori disponibilità, e l'ultima di queste è, comunque,
scaduta in corso di causa (5 febbraio 2025).
dunque, ha sicuramente visto un miglioramento nella situazione reddituale ed Parte_1
una netta diminuzione dei suoi debiti, poi estinti nel corso del giudizio.
Lo stesso d'altra parte, al pari della coniuge, , non risulta Parte_1 Controparte_1
più gravato dall'obbligo di mantenimento del figlio , ormai maggiorenne ed Per_1
autosufficiente.
2.2 L'appellante, come si è accennato, ha evidenziato che il 6 settembre 2022, ha avuto,
dall'attuale compagna, un altro figlio, al mantenimento del quale egli ha Persona_2
certamente il dovere di contribuire.
A tale onere, tuttavia, ben può provvedere attingendo alle maggiori Parte_1 disponibilità economiche derivanti dall'aumento della sua retribuzione, dall'estinzione del debito derivante dal contratto di finanziamento e dal risparmio conseguente alla sopraggiunta indipendenza economica del primogenito, . Tali maggiori disponibilità, del resto, sono Per_1
complessivamente superiori alla misura del contributo di euro 400,00 che il Tribunale ha posto a suo carico per il mantenimento del figlio Pt_2
2.3 ha anche lamentato che alcuna importanza è stata data al fatto che tra le Parte_1
nuove e maggiori spese che il ricorrente rispetto all'epoca dell'introduzione del presente
giudizio, si trova oggi ad affrontare, vi sono quelle abitative del nuovo nucleo familiare
osservando che se, infatti, nella fase iniziale della causa di separazione il sig. come Pt_1
evidenziato dalla stessa resistente, usufruiva dell'ospitalità dei genitori e non aveva spese
abitative, oggi detta sistemazione, per ovvie motivazioni, non è più praticabile.
Lo stesso tuttavia, non ha comprovato di avere stipulato un contratto di locazione o di Pt_1
sostenere altri oneri abitativi, né, a ben vedere, ha spiegato dove abitino l'attuale compagna ed il nuovo nato, con i quali, egli sicuramente convive, almeno per metà della settimana. Al
riguardo, basti osservare che il figlio , sentito all'udienza del 9 maggio 2023, aveva Per_1
dichiarato che “Sto vivendo con i miei nonni, mio padre viene a giorni alternati, per il resto
va dalla ragazza”.
2.4 infine, ha sostenuto che parimenti, alcuna argomentazione e ragionamento Parte_1
condivisibile risulta in sentenza in ordine al fatto che nelle more del procedimento di
separazione, e rispetto all'epoca dell'adozione dei provvedimenti presidenziali, la sig.ra
ha trovato un'occupazione. La sentenza impugnata si limita a dare atto del fatto CP_1
che in sede di interrogatorio formale la resistente ha confermato la circostanza, ma non
indica i motivi per cui al sopravvenuto impiego della non è stata data rilevanza ai CP_1 fini decisori e, segnatamente, nella quantificazione del mantenimento per la prole che pure
doveva tenere conto “delle risorse economiche di entrambi i genitori”, siccome previsto
dall'art. 337 ter cc., ma anche tale doglianza non appare condivisibile.
, infatti, ha ammesso di svolgere attività lavorativa come donna delle Controparte_1
pulizie la mattina presso il bar di Via Risorgimento 29 a San Sperate, una attività, dunque,
che certamente non le consente di ricavare un reddito paragonabile a quello dello Pt_1
La misura dell'assegno posto con la sentenza a carico di quest'ultimo, d'altra parte, è modesta e certamente non esime la dall'onere di apportare il suo contributo. CP_1
2.5 L'appello, dunque, è infondato e deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri medi previsti per le cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00.
La condanna, peraltro, deve essere resa in favore dell'erario, poiché l'appellata è ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Sussistono, inoltre, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a tiolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
1) rigetta l'appello proposto da contro la sentenza n. 1232/2024 pronunciata dal Parte_1
Tribunale di Cagliari;
2) condanna alla rifusione, in favore dello Stato, delle spese di lite, che liquida Parte_1
in complessivi euro 3.966,00, oltre spese generali (15%) ed accessori dovuti per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposi previsti dall'art. 13 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115
per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a tiolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Cagliari in data 2 luglio 2025
Il Presidente
Dr.ssa Maria Teresa Spanu
Il Consigliere estensore
Dr. Stefano Greco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott.ssa Maria Teresa Spanu Presidente
dott.ssa Maria Sechi Consigliere
dott. Stefano Greco Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 264 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
(C.F. ), residente in [...]ed elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato in Cagliari presso lo Studio degli avv.ti Valentina Lupo e Maria Rita Atzori, che lo rappresentano e difendono,
appellante
contro
(C.F. ), residente in [...]ed Controparte_1 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo Studio dell'avv. Rosella Lucente, che la rappresenta e difende,
(ammessa al patrocinio a spese dello Stato con Delibera del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Cagliari del 28 ottobre 2024),
appellata la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
nell'interesse di voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, Parte_1
IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1232/2024 emessa nell'ambito del procedimento di separazione iscritto al n. 11104 del ruolo generale dell'anno 2017, dal
Tribunale di Cagliari, sez. famiglia, G.R. Dott.ssa Mazzaroppi, in data 10.05.2024, pubblicata in data 16.05.2024, rideterminare in euro 150,00 mensili il mantenimento in capo al Sig.
per il figlio Parte_1 Parte_2
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento per il secondogenito nella misura Parte_2
indicata in via principale, senza che ciò possa ritenersi, nemmeno implicitamente, rinuncia alla richiesta formulata in via principale, rideterminare in euro 250,00, o in quella misura minore che verrà ritenuta congrua, il mantenimento in capo al Sig. per il figlio Parte_1
Parte_2
Rigettare ogni avversa richiesta in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
nell'interesse di : Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis Controparte_1
reiectis:
IN VIA PRINCIPALE:
1. nell'interesse del minore rigettare l'avverso appello perchè infondato in fatto Parte_2
ed in diritto e per l'effetto confermare integralmente la Sentenza n. 1232/2024, emessa dal
Tribunale Ordinario di Cagliari, depositata in data 10.05.2024, pubblicata in data 16.10.2024;
IN VIA SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento:
2. confermare la Sentenza n. 1232/2024, in tutte le parti non oggetto del presente procedimento e rideterminare l'entità dell'importo dell'assegno di mantenimento posto a carico del Sig. ed a favore della Sig.ra a titolo di contributo per il Parte_1 Controparte_1
mantenimento del figlio minore in misura non inferiore ad € 350,00, da corrispondersi Pt_2
entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT,
oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%;
IN OGNI CASO:
3. con vittoria di spese e competenze, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge, a favore dell'Erario, in virtù dell'ammissione dell'appellata al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con ricorso depositato il 30 novembre 2017, premettendo che il 1° giugno Parte_1
2009 aveva contratto matrimonio con e che dalla loro unione erano nati Controparte_1
due figli, (nato il [...]) e (nato il [...]), aveva chiesto al Tribunale Per_1 Pt_2
di Cagliari di pronunciare la separazione con addebito alla moglie, di disporre l'affidamento congiunto dei figli con collocamento presso di sé e di assegnargli la casa coniugale concessa in comodato dai propri genitori. si era costituita in giudizio ed aveva domandato l'addebito della Controparte_1
separazione al ricorrente, l'affidamento congiunto dei minori con collocamento presso di sé,
l'assegnazione della casa coniugale e la condanna del ricorrente alla corresponsione di un contributo per il mantenimento dei figli.
Con ordinanza del 26 aprile 2018, il Presidente ff, aveva affidato i minori ad entrambi i coniugi con collocamento presso la madre, alla quale aveva conseguentemente assegnato la casa coniugale, ed aveva posto in capo al ricorrente l'obbligo di corrispondere la somma di €
500,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento dei minori.
Nel corso del giudizio, il figlio maggiore era divenuto maggiorenne ed Per_1
economicamente autosufficiente.
peraltro, aveva fatto presente che il 6.09.2022, aveva avuto un altro figlio, Parte_1
dalla sua nuova compagna. Persona_2
Il Tribunale, con la sentenza n. 1232/2024 depositata il 13 maggio 2024, aveva pronunciato la separazione personale tra i coniugi, rigettato la domanda di addebito spiegata nell'interesse della parte resistente, affidato il figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento Pt_2
presso la madre, alla quale aveva assegnato la casa coniugale, e posto a carico di Pt_1
l'obbligo di corrispondere a , entro il giorno 5 di ogni mese, la
[...] Controparte_1
somma complessiva di euro 400,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento del figlio,
oltre al 50% delle spese straordinarie, disponendo la compensazione delle spese di lite.
A fondamento delle statuizioni di contenuto patrimoniale, il Tribunale aveva osservato che lo
ha percepito un reddito di € 18.278,00 nel 2021, di € 20.410,00 nel 2022 e non risulta Pt_1
più gravato dall'obbligo di mantenimento del figlio ormai maggiorenne né dal pagamento del prestito con rata di € 471,78, considerata in fase presidenziale, non essendo stato dimostrata
la rinegoziazione avvenuta nel 2021.
Il ricorrente risulta però gravato dall'obbligo di provvedere al mantenimento del figlio avuto
dalla attuale compagna.
La resistente, pur avendo confermato in sede di interrogatorio formale di lavorare, non ha
prodotto documentazione reddituale.
Né può ritenersi sufficiente allo scopo la produzione della dichiarazione ISEE, che, basandosi
su una dichiarazione della parte, non può avere alcun valore probatorio neanche indiziario,
nell'ambito del giudizio civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova, atteso che
la parte non può derivare da sue dichiarazioni elementi di prova a proprio favore, al fine del
soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 cod. civ. (Cass. 2014/14494, 12999/2003,
7746/2005,17358 del 2010).
Pertanto, non essendo state documentate spese abitative a carico del ricorrente, tenuto conto
di quanto sopra osservato e delle necessità del figlio, deve essere posto in capo allo Pt_1
l'obbligo di corrispondere alla la somma di € 400,00 a titolo di contributo al CP_1
mantenimento del figlio.
Le spese straordinarie saranno sopportate dalle parti in ragione della metà
1.2 ha proposto appello, censurando esclusivamente il capo relativo al Parte_1
mantenimento della prole e, segnatamente, nella parte in cui ha previsto a carico del padre,
odierno appellante, un assegno di mantenimento per il secondogenito, nella Parte_2
misura di euro 400,00 mensili.
L'appellante, in particolare, dopo avere ricordato che con i provvedimenti presidenziali
assunti in data 26.04.2018… era stato posto a carico del sig. un mantenimento pari ad Pt_1 euro 500,00 mensili e dunque di euro 250,00 a figlio…sul presupposto che l'onerato
disponesse di un reddito di circa 1.585,00 euro mensili e che vivesse ospite presso i di lui
genitori, ha sostenuto che le ragioni per le quali il Tribunale di Cagliari ha ritenuto di
aumentare- rispetto all'epoca dei provvedimenti presidenziali - da 250,00 a 400,00 euro
l'assegno di mantenimento per il secondogenito, a parere di questa difesa non sono legittime
e condivisibili, lamentando poi, da un lato, che alcuna argomentazione e ragionamento
condivisibile risulta in sentenza in ordine al fatto che nelle more del procedimento di
separazione, e rispetto all'epoca dell'adozione dei provvedimenti presidenziali, la sig.ra
ha trovato un'occupazione e, dall'altro lato, che lo stesso provvedimento ha anche CP_1
omesso di considerare adeguatamente tutte le ulteriori pacifiche circostanze sopravvenute,
che hanno, negativamente, inciso sulle risorse dell'onerato, quali la sopravvenienza di un
altro figlio per il sig. nel settembre 2022, la sopravvenienza di esigenze abitative per il Pt_1
sig. a seguito della nascita del terzogenito e la percezione da parte dell'onerato Pt_1
dell'assegno unico nella sola misura del 50% rispetto all'epoca dei provvedimenti
presidenziali.
ha resistito. Controparte_1
2.1 Orbene, il Presidente f.f. del Tribunale, nell'adottare i provvedimenti provvisori ed urgenti, con riferimento ai redditi dell'odierno appellante aveva osservato che la
certificazione unica 2017 per l'anno d'imposta 2016 evidenzia una retribuzione netta media di
euro 1574 mensili per 12 mensilità e quella della 2016 per l'anno d'imposta 2015, di euro
1584 per 12 mensilità, circa e che tale reddito risulta gravato dal rateo del CP_2
di euro 471,78 mensili.
[...]
In seguito, il reddito di è incrementato. In vero la certificazione unica 2023 per Parte_1 l'anno di imposta 2022 evidenzia una retribuzione netta media di euro 1700 mensili per 12
mensilità.
Il debito derivante dal contratto di finanziamento concluso con il d'altra Controparte_2
parte, nel corso del giudizio di primo grado si è con ogni probabilità estinto. Il contratto prodotto dallo all'atto del deposito del ricorso per separazione (documento 7), infatti, Pt_1
prevedeva come data di scadenza dell'ultima rata il 14 aprile 2021. ha sostenuto Parte_1
che, in realtà, il debito con il sarebbe stato “rinegoziato”, ma tale Controparte_2
allegazione è rimasta indimostrata: il contratto prodotto nel presente grado di giudizio
(allegato B), infatti, non fa menzione del precedente rapporto e contempla come modalità di erogazione della somma mutuata l'accredito sul conto corrente intestato al mutuatario. Le rate mensili di ammortamento derivanti da questo secondo rapporto, in ogni caso, erano sensibilmente inferiori rispetto a quelle del precedente (euro 284 circa), così da consentire al mutuatario di avere ogni mese maggiori disponibilità, e l'ultima di queste è, comunque,
scaduta in corso di causa (5 febbraio 2025).
dunque, ha sicuramente visto un miglioramento nella situazione reddituale ed Parte_1
una netta diminuzione dei suoi debiti, poi estinti nel corso del giudizio.
Lo stesso d'altra parte, al pari della coniuge, , non risulta Parte_1 Controparte_1
più gravato dall'obbligo di mantenimento del figlio , ormai maggiorenne ed Per_1
autosufficiente.
2.2 L'appellante, come si è accennato, ha evidenziato che il 6 settembre 2022, ha avuto,
dall'attuale compagna, un altro figlio, al mantenimento del quale egli ha Persona_2
certamente il dovere di contribuire.
A tale onere, tuttavia, ben può provvedere attingendo alle maggiori Parte_1 disponibilità economiche derivanti dall'aumento della sua retribuzione, dall'estinzione del debito derivante dal contratto di finanziamento e dal risparmio conseguente alla sopraggiunta indipendenza economica del primogenito, . Tali maggiori disponibilità, del resto, sono Per_1
complessivamente superiori alla misura del contributo di euro 400,00 che il Tribunale ha posto a suo carico per il mantenimento del figlio Pt_2
2.3 ha anche lamentato che alcuna importanza è stata data al fatto che tra le Parte_1
nuove e maggiori spese che il ricorrente rispetto all'epoca dell'introduzione del presente
giudizio, si trova oggi ad affrontare, vi sono quelle abitative del nuovo nucleo familiare
osservando che se, infatti, nella fase iniziale della causa di separazione il sig. come Pt_1
evidenziato dalla stessa resistente, usufruiva dell'ospitalità dei genitori e non aveva spese
abitative, oggi detta sistemazione, per ovvie motivazioni, non è più praticabile.
Lo stesso tuttavia, non ha comprovato di avere stipulato un contratto di locazione o di Pt_1
sostenere altri oneri abitativi, né, a ben vedere, ha spiegato dove abitino l'attuale compagna ed il nuovo nato, con i quali, egli sicuramente convive, almeno per metà della settimana. Al
riguardo, basti osservare che il figlio , sentito all'udienza del 9 maggio 2023, aveva Per_1
dichiarato che “Sto vivendo con i miei nonni, mio padre viene a giorni alternati, per il resto
va dalla ragazza”.
2.4 infine, ha sostenuto che parimenti, alcuna argomentazione e ragionamento Parte_1
condivisibile risulta in sentenza in ordine al fatto che nelle more del procedimento di
separazione, e rispetto all'epoca dell'adozione dei provvedimenti presidenziali, la sig.ra
ha trovato un'occupazione. La sentenza impugnata si limita a dare atto del fatto CP_1
che in sede di interrogatorio formale la resistente ha confermato la circostanza, ma non
indica i motivi per cui al sopravvenuto impiego della non è stata data rilevanza ai CP_1 fini decisori e, segnatamente, nella quantificazione del mantenimento per la prole che pure
doveva tenere conto “delle risorse economiche di entrambi i genitori”, siccome previsto
dall'art. 337 ter cc., ma anche tale doglianza non appare condivisibile.
, infatti, ha ammesso di svolgere attività lavorativa come donna delle Controparte_1
pulizie la mattina presso il bar di Via Risorgimento 29 a San Sperate, una attività, dunque,
che certamente non le consente di ricavare un reddito paragonabile a quello dello Pt_1
La misura dell'assegno posto con la sentenza a carico di quest'ultimo, d'altra parte, è modesta e certamente non esime la dall'onere di apportare il suo contributo. CP_1
2.5 L'appello, dunque, è infondato e deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri medi previsti per le cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00.
La condanna, peraltro, deve essere resa in favore dell'erario, poiché l'appellata è ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Sussistono, inoltre, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a tiolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
1) rigetta l'appello proposto da contro la sentenza n. 1232/2024 pronunciata dal Parte_1
Tribunale di Cagliari;
2) condanna alla rifusione, in favore dello Stato, delle spese di lite, che liquida Parte_1
in complessivi euro 3.966,00, oltre spese generali (15%) ed accessori dovuti per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposi previsti dall'art. 13 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115
per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a tiolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Cagliari in data 2 luglio 2025
Il Presidente
Dr.ssa Maria Teresa Spanu
Il Consigliere estensore
Dr. Stefano Greco