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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 13/11/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
AN ME Presidente
Caterina Baisi Consigliera
Maria Grazia Cassia Consigliera rel. all'udienza in data 13.11.2025 ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO nella causa di lavoro iscritta al n. R.G. 37 /2024 promossa da:
(C.F. Parte_1
), assistito e difeso dall'Avv. CARMELO CRISAFULLI P.IVA_1
( ) ) C.F._1 Parte_2 C.F._2
appellante contro
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 C.F._3
dall'Avv. CLAUDIO LALLI ) C.F._4
appellato
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.
Respinge l'appello principale e l'appello incidentale.
Condanna la parte appellante principale al pagamento, in favore di
[...]
delle spese di lite del presente grado del giudizio, che liquida in € CP_1
6.000,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge. Al rigetto degli appelli consegue, ex lege (art. 1, commi 17-18, L.
228/2012), la dichiarazione che sussistono le condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso il 13/11/2025
La Presidente
AN ME
pag. 2/2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
AN ME Presidente
Caterina Baisi Consigliera
Maria Grazia Cassia Consigliera rel. all'udienza in data 13.11.2025 ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO nella causa di lavoro iscritta al n. R.G. 37 /2024 promossa da:
(C.F. Parte_1
), assistito e difeso dall'Avv. CARMELO CRISAFULLI P.IVA_1
( ) ) C.F._1 Parte_2 C.F._2
appellante contro
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 C.F._3
dall'Avv. CLAUDIO LALLI ) C.F._4
appellato
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.
Respinge l'appello principale e l'appello incidentale.
Condanna la parte appellante principale al pagamento, in favore di
[...]
delle spese di lite del presente grado del giudizio, che liquida in € CP_1
6.000,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge. Al rigetto degli appelli consegue, ex lege (art. 1, commi 17-18, L.
228/2012), la dichiarazione che sussistono le condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso il 13/11/2025
La Presidente
AN ME
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