Articolo 2 della Legge 18 dicembre 1957, n. 1262
Articolo 1Articolo 3
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7 gennaio 1958
Art. 2.
L'onere di lire 33.020.834 fara' carico al fondo globale di cui al capitolo 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1956-57.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 7 gennaio 1958