Art. 13. (Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'anno finanziario 2002, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e delle amministrazioni interessate in termini di residui, competenza e cassa, ai sensi dell' articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 , e successive modificazioni, dell' articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , nonche' per l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 , concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, e riorganizzazione dell'amministrazione centrale.
3. Per l'attuazione della legge 10 febbraio 1992, n. 165 , concernente modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41 , recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'anno finanziario 2002, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori d'intervento, di cui al suddetto piano nazionale della pesca marittima.
4. Per l'anno finanziario 2002 il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle competenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno medesimo, delle somme iscritte nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Interventi diversi" - capitolo 2827 - di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione dei Ministero dell'economia e delle finanze, secondo la ripartizione percentuale indicata all' articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 .
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte, per residui, competenza e cassa, nell'unita' previsionale di base "Interventi nel settore agricolo e forestale" di pertinenza del centro di responsabilita' "Politiche agricole e agroindustriali nazionali" dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, in attuazione della legge 23 dicembre 1999, n. 499 , concernente razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.
6. Ai fini dell'attuazione dei decreti legislativi 18 maggio 2001, n. 227, e 18 maggio 2001, n. 228 , recanti norme per l'orientamento e la modernizzazione dei settori forestale e agricolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, l'apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e delle amministrazioni interessate in termini di residui, competenza e cassa, ai sensi dell' articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 , e successive modificazioni, dell' articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , nonche' per l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 , concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, e riorganizzazione dell'amministrazione centrale.
3. Per l'attuazione della legge 10 febbraio 1992, n. 165 , concernente modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41 , recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'anno finanziario 2002, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori d'intervento, di cui al suddetto piano nazionale della pesca marittima.
4. Per l'anno finanziario 2002 il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle competenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno medesimo, delle somme iscritte nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Interventi diversi" - capitolo 2827 - di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione dei Ministero dell'economia e delle finanze, secondo la ripartizione percentuale indicata all' articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 .
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte, per residui, competenza e cassa, nell'unita' previsionale di base "Interventi nel settore agricolo e forestale" di pertinenza del centro di responsabilita' "Politiche agricole e agroindustriali nazionali" dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, in attuazione della legge 23 dicembre 1999, n. 499 , concernente razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.
6. Ai fini dell'attuazione dei decreti legislativi 18 maggio 2001, n. 227, e 18 maggio 2001, n. 228 , recanti norme per l'orientamento e la modernizzazione dei settori forestale e agricolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, l'apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.