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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 48/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il
11/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CASTALDI EZIO, Presidente
CHITI ALFREDO, Relatore
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 182/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Imperia - Via Garessio, 17 18100 Imperia IM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Eredita' IA Resistente_1 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Corso Mombello 49 18038 Sanremo IM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 130/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado IMPERIA sez. 2
e pubblicata il 31/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TLN01159015377- 2023 SUCCESSIONI E DONAZIONI
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TLN01159015377- 2023 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
IPOTECARIA
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TLN01159015377- 2023 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
CATASTALE
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TLN01159015377- 2023 IPOTECARIE E CATASTALI-TRIBUTI SPECIALI
CATASTALI
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TLN01159015377- 2023 BOLLO a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 665/2025 depositato il
11/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:L'Agenzia delle Entrate chiede, in accoglimento dell'appello, l'annullamento dell'avviso di liquidazione ed irrogazione sanzioni. Vinte le spese di causa.
Resistente/Appellato: Il resistente non é costituito in questa fase del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Resistente_1 é deceduta nel 2014 senza lasciare disposizioni testamentarie. A seguito della dichiarazione di giacenza dell'eredità il Tribunale ha nominato un curatore all'eredità giacente nella persona dell'Avv. Nominativo che ha provveduto a presentare la dichiarazione di successione.
Il curatore dell'eredità impugnava l'avviso di liquidazione delle imposte di successione e ipocatastali e sanzioni.
L'Ufficio constatata la regolare presentazione della denuncia di successione provvedeva ad annullare le sanzioni relative all'imposta di successione, mantenendole, invece, per le imposte di bollo e ipocatastali in quanto il curatore non aveva provveduto alla trascrizione e alla voltura dei beni immobili.
La ricorrente eccepiva che il curatore dell'eredità giacente era obbligato soltanto alla presentazione della dichiarazione di successione ma non anche al pagamento dell'imposta.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio e contestava l'assunto della ricorrente e ribadiva l'obbligatorietà del pagamento dell'impsta da parte del curatore dell'eredità giacente.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado accoglieva il ricorso e compensava le spese di lite.
Avverso tale decisione propone appello l'Ufficio che ne rileva l'erroneità per essere il curatore obbligato per legge al pagamento dell'imposta.
Non si é costituito nel presente giudizio di appello il curatore dell'eredità giacente.
Nell'atto di appello L'Agenzia delle Entrate svolge i seguenti motivi : 1) Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 28 e 36 del D.lgs. n346/90 e artt. 2 e 10 del D.Lgs. n.347/90 e art.530 c.c. 2) legittimità delle sanzioni per le imposte ipocatastali e di bollo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il curatore dell'eredità si deve ritenere responsabile del pagamento dei tributidovuti dalla eredità giacente nel limite del valore dei beni ereditari in suo possesso ai sensi dell'art. 28 comma 2 D.lgs. n.346/90 e art. 36 commi 3 e 4 stesso decreto. Infatti l'obbligo del curatore riguarda non solo la presentazione della dichiarazione ma anche tutti gli obblighi susseguenti come il pagamento delle imposte e la trascrizione dei beni, così come previstodall'art. 5 comma 1 D.lgs. n. 347/90.(Cass. sent. n. 16428/2009).
Quanto alle sanzioni l'Ufficio ha, in sede di autotutela parziale, provveduto ad annullare la sanzione di euro 2.627,33 riferita all'imposta di successione.
Sulle sanzioni relative alle imposte ipocatastali e di bollo esse sono legittime in quanto é stata omessa la trascrizione e voltura dei beni obbligatoria secondo le norme suindicate.
Per quanto sopra l'appello é, quindi, fondato. Le spese possono essere compensate attesa la mancata costituzione e difesa della parte in questo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e respinge il ricorso di primo grado. Spese compnsate.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il
11/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CASTALDI EZIO, Presidente
CHITI ALFREDO, Relatore
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 182/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Imperia - Via Garessio, 17 18100 Imperia IM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Eredita' IA Resistente_1 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Corso Mombello 49 18038 Sanremo IM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 130/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado IMPERIA sez. 2
e pubblicata il 31/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TLN01159015377- 2023 SUCCESSIONI E DONAZIONI
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TLN01159015377- 2023 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
IPOTECARIA
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TLN01159015377- 2023 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
CATASTALE
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TLN01159015377- 2023 IPOTECARIE E CATASTALI-TRIBUTI SPECIALI
CATASTALI
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TLN01159015377- 2023 BOLLO a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 665/2025 depositato il
11/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:L'Agenzia delle Entrate chiede, in accoglimento dell'appello, l'annullamento dell'avviso di liquidazione ed irrogazione sanzioni. Vinte le spese di causa.
Resistente/Appellato: Il resistente non é costituito in questa fase del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Resistente_1 é deceduta nel 2014 senza lasciare disposizioni testamentarie. A seguito della dichiarazione di giacenza dell'eredità il Tribunale ha nominato un curatore all'eredità giacente nella persona dell'Avv. Nominativo che ha provveduto a presentare la dichiarazione di successione.
Il curatore dell'eredità impugnava l'avviso di liquidazione delle imposte di successione e ipocatastali e sanzioni.
L'Ufficio constatata la regolare presentazione della denuncia di successione provvedeva ad annullare le sanzioni relative all'imposta di successione, mantenendole, invece, per le imposte di bollo e ipocatastali in quanto il curatore non aveva provveduto alla trascrizione e alla voltura dei beni immobili.
La ricorrente eccepiva che il curatore dell'eredità giacente era obbligato soltanto alla presentazione della dichiarazione di successione ma non anche al pagamento dell'imposta.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio e contestava l'assunto della ricorrente e ribadiva l'obbligatorietà del pagamento dell'impsta da parte del curatore dell'eredità giacente.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado accoglieva il ricorso e compensava le spese di lite.
Avverso tale decisione propone appello l'Ufficio che ne rileva l'erroneità per essere il curatore obbligato per legge al pagamento dell'imposta.
Non si é costituito nel presente giudizio di appello il curatore dell'eredità giacente.
Nell'atto di appello L'Agenzia delle Entrate svolge i seguenti motivi : 1) Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 28 e 36 del D.lgs. n346/90 e artt. 2 e 10 del D.Lgs. n.347/90 e art.530 c.c. 2) legittimità delle sanzioni per le imposte ipocatastali e di bollo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il curatore dell'eredità si deve ritenere responsabile del pagamento dei tributidovuti dalla eredità giacente nel limite del valore dei beni ereditari in suo possesso ai sensi dell'art. 28 comma 2 D.lgs. n.346/90 e art. 36 commi 3 e 4 stesso decreto. Infatti l'obbligo del curatore riguarda non solo la presentazione della dichiarazione ma anche tutti gli obblighi susseguenti come il pagamento delle imposte e la trascrizione dei beni, così come previstodall'art. 5 comma 1 D.lgs. n. 347/90.(Cass. sent. n. 16428/2009).
Quanto alle sanzioni l'Ufficio ha, in sede di autotutela parziale, provveduto ad annullare la sanzione di euro 2.627,33 riferita all'imposta di successione.
Sulle sanzioni relative alle imposte ipocatastali e di bollo esse sono legittime in quanto é stata omessa la trascrizione e voltura dei beni obbligatoria secondo le norme suindicate.
Per quanto sopra l'appello é, quindi, fondato. Le spese possono essere compensate attesa la mancata costituzione e difesa della parte in questo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e respinge il ricorso di primo grado. Spese compnsate.