Art. 6.
I benefici previsti dalla legislazione delle pensioni di guerra, la cui concessione e' subordinata all'esistenza di un reddito complessivo netto, non superiore a lire 720.000 annue, ai sensi della legge 9 novembre 1961, n. 1240 , vengono concessi, a datare dal 1 gennaio 1965, sussistendo gli altri requisiti prescritti, alla condizione che gli interessati risultino non assoggettabili alla imposta complementare ai sensi delle leggi in vigore.
I benefici previsti dalla legislazione delle pensioni di guerra, la cui concessione e' subordinata all'esistenza di un reddito complessivo netto, non superiore a lire 720.000 annue, ai sensi della legge 9 novembre 1961, n. 1240 , vengono concessi, a datare dal 1 gennaio 1965, sussistendo gli altri requisiti prescritti, alla condizione che gli interessati risultino non assoggettabili alla imposta complementare ai sensi delle leggi in vigore.