Art. 4. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Versione
5 febbraio 2008
5 febbraio 2008
Giurisprudenza • 15
- 1. Corte d'Appello Salerno, sentenza 03/12/2024, n. 394Provvedimento: Sentenza n. 394/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: 1. dr. Lia Di Benedetto Presidente 2. dr. Arturo Pizzella Consigliere 3. dr. ARgrazia Pisapia Consigliere rel. ha pronunciato in grado di appello, in data 28.10.2024 ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 194/2024 R. G. sezione lavoro, vertente TRA Parte_1 , CodiceFiscale_1 , parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. AR EN AE, con domicilio eletto in Salerno, alla via Luigi Guercio, n. 197. PARTE APPELLANTE E Controparte_1 …Leggi di più...
- prescrizione reati·
- inibizione funzioni ispettive·
- danno ingiusto·
- danno morale·
- procedimento disciplinare·
- art. 2013 c.c.·
- responsabilità aquiliana·
- art. 2043 c.c.·
- danno patrimoniale·
- appello