Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 14/03/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
14/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia iscritta al n. 2772/2020 R.G., promossa da: nata a [...] M.llo il 03.07.1986 e residente a [...]in c.daParte 1
Sciortino, 78 cf:
,elettivamente domiciliata in Brolo via C. Colombo, 5 C.F. 1
presso lo studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, e domiciliato come in atti;
- resistente -
OGGETTO: indennità di malattia.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso depositato in data 02/09/2020, parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo:
- che la ricorrente, bracciante agricola, regolarmente iscritta negli elenchi nominativi anagrafici per l'anno 2018 per 51 giornate lavorative, essendo stata ammalata dal 04.03.2019 al 14.03.2019, ha richiesto all' CP 1 di Messina, la corresponsione della relativa indennità di malattia, allegandovi la relativa certificazione medica;
- che l'CP_1 provvedeva ad erogare l'indennità richiesta come da estratto contributivo rilasciato dall' CP 1 in data 17/09/2019 che si allega;
- che l'CP_1 con atto del 16/10/2019, notificato in data successiva, comunica all'odierna ricorrente che "la richiesta di indennità di malattia per l'evento dal 04.03.2019 al 14.03.2019, presentata in data 04.03.2019 non può essere accolta per il seguente motivo: certificato duplicato”
- che la ricorrente nel 2018 ha regolarmente lavorato per la ditta LA AR BA per 51 giornate lavorative come bracciante agricola;
- che infruttuoso è rimasto il successivo ricorso amministrativo proposto dal competente Comitato
Provinciale INPS, tramite il patronato CP 2 ei successivi solleciti.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso.
La causa, matura per la decisione, all'esito dell'odierna udienza del 14/03/2025, veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
La domanda è infondata e va rigettata per quanto di seguito specificato.
Parte 1 ha adito questo Tribunale per ottenere il riconoscimento della indennità di malattia, che è disciplinata dall'art. 5, co. 6, d.l. n. 463/83, convertito nella l. n. 638/83,
a mente del quale “I lavoratori agricoli a tempo determinato iscritti o aventi diritto alla iscrizione negli elenchi nominativi di cui all'art. 7, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, hanno diritto, a condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi nell'anno precedente per almeno 51 giornate, per ciascun anno alle prestazioni di cui ai commi precedenti per un numero di giornate corrispondenti a quello risultante dalla anzidetta iscrizione nell'anno precedente. In ogni caso il periodo indennizzabile non può eccedere i limiti di durata massima prevista in materia".
CP La domanda va rigettata avendo 1" provato che la prestazione richiesta è stata liquidata ed incassata il 29/10/2019, pertanto, la domanda va rigettata.
Visto la certificazione in atti, le spese vanno compensare.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [...] contro l' CP_1 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, cosìParte 1
provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2)Compensa le spese;
La sentenza è esecutiva per legge;
Così deciso in Patti, 14/03/2025.
IL Giudice on.
Antonino Casdia