TRIB
Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 19/05/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1322/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n1322/2024 R.G. Cont.
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
promossa con ricorso da:
nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
Canavese (TO), Via Umberto I n. 85, C.F. , rappresentato e difeso CodiceFiscale_1
dall'avv. Federica Ranieri e dall'avv. Paola Beata Getto, presso il cui studio in Ivrea (TO),
Corso Nigra n. 31, è elettivamente domiciliato, in forza di procura in atti;
ricorrente nata a [...] il [...], C.F. Parte_2 C.F._2
residente in [...], Vicolo Braida n. 26, elettivamente domiciliata in
[...]
Oglianico (TO), Via Roma n. 22 presso lo studio dell'Avv. Daniela DEMATTEIS che la rappresenta e difende in questa procedura giusta delega in atti;
resistente
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
pagina 1 di 4 Conclusioni congiunte delle parti
“Dichiarare lo scioglimento del matrimonio avvenuto in data 23 marzo 1996 in Castellamonte
(TO), ordinando le conseguenti trascrizioni dell'emananda sentenza presso i pubblici registri;
- Considerata l'autonomia dei signori e nonché dei figli degli stessi Parte_2 Parte_1
dare atto che nulla sarà dovuto a titolo di mantenimento.
spese compensate.”
Per il P.M.: “V° Il PM conclude per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 7.5.2024, Parte_1
evocava in giudizio la moglie innanzi l'intestato Tribunale affinché Parte_2
pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio, premettendo che:
- i coniugi avevano celebrato matrimonio concordatario in Castellamonte (TO) in data
23.3.1996, trascritto il 25.3.1996 al n. 3 P. 2 S. A (doc. 2)
- dalla loro unione sono nati tre figli ad oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti: nato a [...] il [...], e i gemelli e CP_1 Per_1 Per_2
nati il 24 gennaio 2002 a Cuorgnè (TO).
- il Tribunale di Ivrea ha omologato la separazione consensuale delle parti in data
13.1.2012 dopo che le parti erano comparse dinanzi al Presidente il 12.1.2012 ed erano state autorizzate a vivere separate (doc. 1);
- da allora la separazione durava ininterrotta.
All'udienza di prima comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c. del 18
febbraio 2025, esperito con esito negativo il tentativo di riconciliazione, le parti hanno trovato l'accordo e, in assenza di provvedimenti provvisori ed urgenti e di stanze istruttorie, previa rinuncia ai termini ex art. 473 bis.28 c.p.c., hanno rassegnato le conclusioni congiunte sopra riportate, insistendo nella domanda di “divorzio”.
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.
La domanda va accolta perché fondata.
pagina 2 di 4 La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, possa proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale,
ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio
2015 n. 55).
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi nel procedimento di separazione consensuale comparivano innanzi al
Presidente del Tribunale di Ivrea in data 12.1.2012 erano autorizzate a vivere separate, e le condizioni della loro separazione venivano omologate con decreto del 13.1.2012. Da
allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti,
riscontrata, sul piano documentale, dalle diverse residenze anagrafiche di ciascun coniuge.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Le parti hanno raggiunto l'accordo per definire le questioni tra loro;
tale accordo, può
essere recepito e ratificato dal Collegio in quanto conforme a legge.
Le spese di procedura vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione del carattere concordato delle conclusioni rassegnate (come peraltro richiesto).
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
così provvede:
pagina 3 di 4 1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1
con rito concordatario in Castellamonte (TO) in data 23.3.1996, Parte_2
trascritto il 25.3.1996 al n. 3 P. 2 S. A
ordinando all'Ufficiale di stato civile del detto Comune di provvedere alla trascrizione ed alle relative annotazioni dell'emananda Sentenza nel registro degli Atti di Matrimonio e a tutti gli ulteriori incombenti di legge di cui al R.D. nr. 1238/38 e success. modif;
2. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che considerata l'autonomia dei signori e nonché dei figli degli stessi nulla sarà dovuto a Parte_2 Parte_1
titolo di mantenimento;
3. compensa le spese di procedura integralmente tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 9 maggio 2025
IL GIUDICE rel./est.
Rossella Mastropietro IL PRESIDENTE
Alessandro Scialabba
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti
e dei minori. (art. 52 codice privacy)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n1322/2024 R.G. Cont.
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
promossa con ricorso da:
nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
Canavese (TO), Via Umberto I n. 85, C.F. , rappresentato e difeso CodiceFiscale_1
dall'avv. Federica Ranieri e dall'avv. Paola Beata Getto, presso il cui studio in Ivrea (TO),
Corso Nigra n. 31, è elettivamente domiciliato, in forza di procura in atti;
ricorrente nata a [...] il [...], C.F. Parte_2 C.F._2
residente in [...], Vicolo Braida n. 26, elettivamente domiciliata in
[...]
Oglianico (TO), Via Roma n. 22 presso lo studio dell'Avv. Daniela DEMATTEIS che la rappresenta e difende in questa procedura giusta delega in atti;
resistente
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
pagina 1 di 4 Conclusioni congiunte delle parti
“Dichiarare lo scioglimento del matrimonio avvenuto in data 23 marzo 1996 in Castellamonte
(TO), ordinando le conseguenti trascrizioni dell'emananda sentenza presso i pubblici registri;
- Considerata l'autonomia dei signori e nonché dei figli degli stessi Parte_2 Parte_1
dare atto che nulla sarà dovuto a titolo di mantenimento.
spese compensate.”
Per il P.M.: “V° Il PM conclude per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 7.5.2024, Parte_1
evocava in giudizio la moglie innanzi l'intestato Tribunale affinché Parte_2
pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio, premettendo che:
- i coniugi avevano celebrato matrimonio concordatario in Castellamonte (TO) in data
23.3.1996, trascritto il 25.3.1996 al n. 3 P. 2 S. A (doc. 2)
- dalla loro unione sono nati tre figli ad oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti: nato a [...] il [...], e i gemelli e CP_1 Per_1 Per_2
nati il 24 gennaio 2002 a Cuorgnè (TO).
- il Tribunale di Ivrea ha omologato la separazione consensuale delle parti in data
13.1.2012 dopo che le parti erano comparse dinanzi al Presidente il 12.1.2012 ed erano state autorizzate a vivere separate (doc. 1);
- da allora la separazione durava ininterrotta.
All'udienza di prima comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c. del 18
febbraio 2025, esperito con esito negativo il tentativo di riconciliazione, le parti hanno trovato l'accordo e, in assenza di provvedimenti provvisori ed urgenti e di stanze istruttorie, previa rinuncia ai termini ex art. 473 bis.28 c.p.c., hanno rassegnato le conclusioni congiunte sopra riportate, insistendo nella domanda di “divorzio”.
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.
La domanda va accolta perché fondata.
pagina 2 di 4 La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, possa proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale,
ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio
2015 n. 55).
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi nel procedimento di separazione consensuale comparivano innanzi al
Presidente del Tribunale di Ivrea in data 12.1.2012 erano autorizzate a vivere separate, e le condizioni della loro separazione venivano omologate con decreto del 13.1.2012. Da
allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti,
riscontrata, sul piano documentale, dalle diverse residenze anagrafiche di ciascun coniuge.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Le parti hanno raggiunto l'accordo per definire le questioni tra loro;
tale accordo, può
essere recepito e ratificato dal Collegio in quanto conforme a legge.
Le spese di procedura vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione del carattere concordato delle conclusioni rassegnate (come peraltro richiesto).
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
così provvede:
pagina 3 di 4 1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1
con rito concordatario in Castellamonte (TO) in data 23.3.1996, Parte_2
trascritto il 25.3.1996 al n. 3 P. 2 S. A
ordinando all'Ufficiale di stato civile del detto Comune di provvedere alla trascrizione ed alle relative annotazioni dell'emananda Sentenza nel registro degli Atti di Matrimonio e a tutti gli ulteriori incombenti di legge di cui al R.D. nr. 1238/38 e success. modif;
2. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che considerata l'autonomia dei signori e nonché dei figli degli stessi nulla sarà dovuto a Parte_2 Parte_1
titolo di mantenimento;
3. compensa le spese di procedura integralmente tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 9 maggio 2025
IL GIUDICE rel./est.
Rossella Mastropietro IL PRESIDENTE
Alessandro Scialabba
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti
e dei minori. (art. 52 codice privacy)
pagina 4 di 4