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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/12/2025, n. 12842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12842 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 2^ SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato dr.ssa MA ES GL, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 12488 del ruolo generale dell'anno 2025 promossa
DA
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Battista Collareta come in atti RICORRENTE CONTRO
, in personale del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Sandra Tracanna come in atti RESISTENTE
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore CP_2
CONTUMACE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 4.4.2025 e ritualmente notificato all' e CP_2 all' , la parte ricorrente indicata in epigrafe ha Controparte_1 adito il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro chiedendo di accertare e dichiarare: In via preliminare l'inesistenza della notifica effettuata dal concessionario
[...] per inesistenza della notifica per violazione del D.L. 179 Controparte_1 ter che rinvia agli artt 4 e 16 comma 12; In via principale: a) la nullità ed illegittimità del preavviso di fermo amministrativo per omessa notifica dei sottostanti avvisi di addebito in violazione della normativa del settore;
b) la nullità degli avvisi di addebito n. 09720210015424417000, asseritamente notificato il 14.1.2022 relativo a pretesi saldi e sanzioni premi Gestione separata contributi su redditi arti e professioni anno 2014 e spese notifica 2021 per € 3638,53 e n. 09720230021034505000 asseritamente notificato il 30.1.2024 relativo a saldi e sanzioni premi Gestione separata contributi su redditi arti e professioni anno 2016 e spese notifica 2023 per € 4781,90 di competenza del Tribunale del Lavoro, per complessivi € 8420,43 (s. e. o.) PER INESISTEZA DELLA NOTIFICA E PRESCRIZIONE DELLA PRETESA PREVIDENZIALE;
c) la prescrizione delle somme richieste a titolo di sanzioni ed interessi, per mancata rituale prova di una valida notifica degli avvisi sottostanti;
d) la nullità dell'atto impugnato e degli avvisi di addebito sottostanti per omessa indicazione del calcolo degli interessi su sorte sanzioni, nonché per violazione art. art. 7 dello Statuto del contribuente - L. n. 212 del 2000. Difetto di motivazione, nonché per assoluta genericità dello stesso;
in ogni caso accertare e dichiarare che il veicolo KIA KArens 1.7 CRDI targato FR414FN di proprietà della ricorrente è adibito al trasporto della sig.ra
[...] invalida ed in possesso dei requisiti della legge 1 Parte_2 certificazione medica che si allega e, pertanto, la nullità e/o annullabilità e/o incoercibilità della minacciata misura afflittiva, per impossibilità di esercitare validamente la pretesa minacciata;
in via subordinata: f) qualora fosse fornita la prova di una valida notifica delle cartelle ed avvisi sottostanti l'atto oggi in contestazione accertare e dichiarare, comunque, l'avvenuta prescrizione degli avvisi di addebito sottostanti, stante il decorso del termine di prescrizione quinquennale e, pertanto, decurtare dall'importo eventualmente ritenuto dovuto;
g) in ogni caso , con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”. A sostegno della domanda ha eccepito la nullità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo del 6.3.2025, relativa agli avvisi di addebito 097 2021 0015424417000 e 097 2023 0021034505000 per CP_2 contributi dovuti alla gestione sparata per gli anni 2014 e 2016, evidenziando in particolare che il preavviso di fermo riguarda autovettura adibita al trasporto di persona invalida;
ha altresì eccepito la prescrizione dei crediti
CP_2 ostituita chiedendo dichiararsi cessata Controparte_1 la materia del contendere in quanto, a seguito del deposito della documentazione attestante l'utilizzo dell'autovettura da parte di soggetto invalido, la procedura del fermo amministrativo è stata annullata;
ha chiesto la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, per infondatezza dei motivi di opposizione ed evidenziando che l'utilizzo dell'autovettura per il trasporto di persona invalida è circostanza non risultante dai pubblici registri al momento della notifica dell'atto e che la richiesta di annullamento in autotutela non è mai pervenuta.
2 AD ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “- dichiarare la cessazione della materia del contendere posto che la procedura del fermo amministrativo, nelle more, è stata annullata da Controparte_3
Per quanto riguarda la liquidazione delle spese del presente giudizio, in virtù della soccombenza virtuale:
- in via principale, rigettare l'opposizione;
- in subordine, nell'eventualità l'opposizione dovesse essere accolta limitatamente ai presunti vizi di notifica degli avvisi di addebito, posti alla base del preavviso impugnato, manlevare e tenere indenne da qualsiasi conseguenza e responsabilità Controparte_3 CP_ e condannare il solo Ente Impositore In ogni caso, con vittoria delle spese e etenze di giudizio. L' ritualmente citato non si è costituito restando contumace. CP_2
Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, regolarmente eseguito dalle parti costituite, che nulla hanno osservato in ordine a tali modalità di trattazione, la causa è decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
In relazione alla domanda di nullità del preavviso di fermo, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo DE provveduto all'annullamento della procedura come documentato dalla stessa;
non sussiste, pertanto, alcun interesse giuridicamente apprezzabile di parte ricorrente alla pronuncia giudiziale sulla domanda di accertamento della nullità dell'atto. Si precisa che la comunicazione di annullamento contiene l'invito a provvedere comunque al pagamento delle somme richieste perché l'annullamento è stato disposto in ragione dell'utilizzo del veicolo per trasporto di persona disabile e non per l'accoglimento degli ulteriori motivi di opposizione, che DE ha invece espressamente contestato.
Gli ulteriori motivi di opposizione avverso il preavviso di fermo sono infondati. Quanto alle modalità di notifica, la Cassazione ha affermato il preavviso di fermo amministrativo può essere notificato, da parte del concessionario, mediante invio diretto di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in applicazione, stante l'identità di "ratio", della disciplina stabilita dall'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, per la notifica della cartella di pagamento, che, nella seconda parte, contempla tale modalità di notificazione, affidata al concessionario ed all'ufficio postale, alternativa a quella prevista nella prima parte della stessa disposizione e rimessa ai soggetti ivi indicati: ne deriva che detta notifica si perfeziona con la ricezione dell'atto alla data risultante dall'avviso di ricevimento, nel quale l'ufficiale postale ne garantisce l'esecuzione su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra
3 destinatario e consegnatario dell'atto, senza che sia pertanto necessaria un'apposita relata (Cass. ord. n. 8086 del 03.04.2018) Si osserva, inoltre, che il preavviso di fermo è stato emesso nel rispetto dell'art. 86, comma 2, DPR n. 602/73, che dispone: “La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione”. A prescindere dalla considerazione per cui il ricorrente invoca norme dettate per gli atti amministrativi o per i crediti tributari, si osserva che il preavviso di fermo è sufficientemente motivato, contenendo l'analitica indicazione dei crediti in forza dei quali si procede all'avvio della procedura di iscrizione del fermo. Si osserva, inoltre, che la prescrizione dei crediti previdenziali oggetto degli avvisi di addebito sottesi al fermo non comporterebbe automaticamente l'illegittimità dello stesso, in quanto il preavviso di fermo si riferisce anche a crediti diversi da quelli vantati dall' e oggetto della cognizione del CP_2
Tribunale adito.
E' fondata la domanda di accertamento della prescrizione del credito vantato dall' CP_2
Gli i di addebito in esame si riferiscono a contributi dovuti alla Gestione separata per l'anno 2014 e per l'anno 2016. CP_2
Il dies a quo per il computo del termine di prescrizione, pacificamente quinquennale, deve essere individuato nella scadenza del termine previsto per il versamento del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (come previsto dal D.M. 24/11/1995, in attuazione dell'articolo 2, comma 30, della legge n. 335/1995, a mente del quale il versamento della contribuzione in favore della Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, legge n. 335/1995 "è effettuato nei termini previsti per il pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche"). Il decorso del termine di prescrizione dei contributi pretesi dall' per CP_4
l'anno 2014 è iniziato a decorrere, pertanto, in data 1.7.2015 si è compiuto il 1.7.2020; per l'anno 2016 è iniziato a decorrere in data 1.7.2017, sicché si è compiuto il 1.7.2022. Anche qualora gli avvisi di addebito fossero stati notificati nelle date indicate (ma di ciò, comunque, non vi è prova), ossia il 14.1.2022 e il 30.1.2024, i
4 crediti sarebbero, pertanto, prescritti, anche tenendo conto della sospensione di 311 giorni dei termini di prescrizione prevista dalla legge a cagione della nota emergenza nazionale sanitaria per la pandemia da Covid-19. L' rimasto contumace, non ha provato di aver interrotto la prescrizione, CP_2 per cui i contributi richiesti – relativi all'anno 2014 e all'anno 2016 – sono certamente prescritti alla data di notifica del preavviso di fermo (6.3.2025).
L' deve essere condannato al pagamento delle spese di lite in favore della CP_2 parte ricorrente, come da liquidazione in dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nei rapporti tra parte ricorrente e DE, le spese vanno invece compensate, in considerazione dell'infondatezza dei motivi di opposizione e del fatto che non vi è prova che la richiesta di autotutela sia stata effettivamente recapitata al destinatario, non essendo depositata la ricevuta di avvenuta consegna ma solo quella di accettazione;
deve ritenersi, pertanto, che solo con il ricorso introduttivo del presente giudizio il concessionario sia venuto a conoscenza della destinazione dell'autovettura al trasporto di persona disabile, provvedendo tempestivamente all'annullamento della procedura.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara estinti per prescrizione i crediti di cui agli avvisi di addebito n. CP_2
097 2021 0015424417000 e 097 2023 002 05000; dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alle ulteriori domande;
condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.865,00 oltre CP_2 spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi;
compensa integralmente le spese di lite tra parte ricorrente e DE.
Si comunichi.
Roma, 12/12/2025
Il giudice
MA ES GL
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