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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/12/2025, n. 5479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5479 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 15/12/2025 innanzi al Giudice Dott. VA NT, chiamato il procedimento iscritto al n. 1956/2023 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 9:30 sono presenti l'avv. LA ROSA BR anche in sostituzione dell'avv. MANZO IVAN per parte ricorrente nonché l'avv.
OR LO IE per la parte resistente.
L'avv. La Rosa in ragione del mancato deposito dell'annullamento dell'accertamento chiede che la causa venga trattenuta in decisione.
L'avv. Morreale Agnello chiede un ulteriore termine per depositare il provvedimento di annullamento.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 14:42 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
VA NT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1956 /2023 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con gli avv.ti avv. MANZO IVAN e LA ROSA Parte_1
BR
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con gli avv.ti PIRAS MARIANTONIETTA e
DOA ND
- resistente - oggetto: contributi domestici conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 15/12/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara non dovuti dalla ricorrente i contributi per lavoro domestico chiesti in pagamento dall' con provvedimento del 16.12.2022 relativi a CP_1
contributi dal 1/2017 al 4/2021;
- compensa le spese di lite.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 21/02/2023 la parte ricorrente in epigrafe
2 premettendo di avere avuto notificato l'avviso di accertamento CP_1
n°242205723245, a mezzo del quale il predetto Istituto previdenziale comunicava all'odierna ricorrente di avere proceduto al controllo della posizione contributiva relativa al rapporto di lavoro domestico n°9208093260 per il periodo dal 1^ trimestre 2017 al 4^ trimestre 2021, intimandole di pagare, nel termine di 30 giorni dalla notifica del predetto avviso, il complessivo importo di € 9.401,72, a titolo di contributi dovuti e non versati per il su menzionato periodo 1/2017 – 4/2021 oltre sanzioni ed interessi, deducendo l'illegittmità di detto avviso, conveniva in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: “Nel merito, ritenere e CP_1
dichiarare inesistente la pretesa creditoria di cui all'avviso di accertamento
n°242205723245, vantata dall' nei confronti della sig.ra e, CP_1 Pt_1
conseguentemente, ritenere e dichiarare che alcuna somma è dovuta dalla sig.ra all' a titolo di contributi previdenziali inerenti il Pt_1 CP_1
rapporto di lavoro n°9208093260 per il periodo dal primo trimestre 2017 al terzo trimestre 2021 per i motivi di cui al paragrafo n°1 del presente ricorso;
Annullare, con qualsiasi statuizione, il verbale di accertamento
n°242205723245 del 16.12.2022, notificato in data 10 gennaio 2023”. CP_1
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, rappresentando che: Il rapporto è stato provvisoriamente chiuso alla data del 31/12/2008 anziché alla data dichiarata del 30/11/2008 in quanto la procedura informatica di Gestione non consente di espungere una parte del trimestre non dovuto, cioè il mese di dicembre 2008. Pertanto, ai fini dello sgravio parziale dell'avviso di addebito con ricalcolo del debito residuo (1°, 2° e 3° trimestre 2008) e totale degli ulteriori due avvisi di accertamento (bonari) per i periodi successivi, la ricorrente dovrà inviare un'istanza alla U.O. Accertamento e Gestione del Credito”, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
3 Il ricorso è
Deduce la ricorrente infondatezza della pretesa contributiva, avendo infatti cessato il rapporto di lavoro domestico con in data Persona_1
30.11.2008, affermando di avere comunicato la cessazione all'Istituto, ma di non essere più i possesso di documentazione relativa a tale comunicazione.
Evidenziando che comunque, la mancata comunicazione non inferisce sulla estinzione del rapporto, ma può dar corso ad una sanzione amministrativa, come prevista dall'art. 19 comma 3 del D.Lgs. 276/2003.
Precisando che la stessa non risiede comunque a Palermo dal Per_1
8.07.2013.
Eccepisce il resistente che il datore di lavoro domestico era tenuto a comunicare espressamente all' la cessazione del rapporto di lavoro CP_1
domestico entro 5 giorni dall'evento mediante comunicazione con nota consegnata a mano, o mediante comunicazione trasmessa con raccomandata
A/R, non avvenuta, né risultava avvenuta la comunicazione nel bollettino postale o bancario dell'ultimo versamento.
Nelle more del giudizio l' resistente dichiarava l'avvenuto CP_1
annullamento dell'avviso d'accertamento, chiedendo la cessazione della materia del contendere, precisando che la procedura Recupero Crediti
Lavoro domestico non emette la stampa dell'annullamento.
Dopo numerose udienze di trattazione in attesa del deposito della documentazione attinente all'annullamento la causa all'udienza odierna è stata trattenuta in decisione.
Appare all'evidenza che, posta la comunicazione dell'annullamento in autotutela dell'avviso d'accertamento opposto in giudizio, e considerato il tempo trascorso dalla dichiarazione in atti di futuro annullamento all'udienza odierna, non possa dichiararsi la cessazione della materia del contendere ma, ritenute le ragioni della parte ricorrente e preso atto della prefata dichiarazione non possa che decidere la causa come in dispositivo.
In ragione della mancata tempestiva comunicazione della cessazione e/o mancata prova della stessa, appare equa la compensazione delle spese di lite.
4
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 15/12/2025
5
Il Giudice Onorario
VA NT
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 15/12/2025 innanzi al Giudice Dott. VA NT, chiamato il procedimento iscritto al n. 1956/2023 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 9:30 sono presenti l'avv. LA ROSA BR anche in sostituzione dell'avv. MANZO IVAN per parte ricorrente nonché l'avv.
OR LO IE per la parte resistente.
L'avv. La Rosa in ragione del mancato deposito dell'annullamento dell'accertamento chiede che la causa venga trattenuta in decisione.
L'avv. Morreale Agnello chiede un ulteriore termine per depositare il provvedimento di annullamento.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 14:42 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
VA NT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1956 /2023 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con gli avv.ti avv. MANZO IVAN e LA ROSA Parte_1
BR
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con gli avv.ti PIRAS MARIANTONIETTA e
DOA ND
- resistente - oggetto: contributi domestici conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 15/12/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara non dovuti dalla ricorrente i contributi per lavoro domestico chiesti in pagamento dall' con provvedimento del 16.12.2022 relativi a CP_1
contributi dal 1/2017 al 4/2021;
- compensa le spese di lite.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 21/02/2023 la parte ricorrente in epigrafe
2 premettendo di avere avuto notificato l'avviso di accertamento CP_1
n°242205723245, a mezzo del quale il predetto Istituto previdenziale comunicava all'odierna ricorrente di avere proceduto al controllo della posizione contributiva relativa al rapporto di lavoro domestico n°9208093260 per il periodo dal 1^ trimestre 2017 al 4^ trimestre 2021, intimandole di pagare, nel termine di 30 giorni dalla notifica del predetto avviso, il complessivo importo di € 9.401,72, a titolo di contributi dovuti e non versati per il su menzionato periodo 1/2017 – 4/2021 oltre sanzioni ed interessi, deducendo l'illegittmità di detto avviso, conveniva in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: “Nel merito, ritenere e CP_1
dichiarare inesistente la pretesa creditoria di cui all'avviso di accertamento
n°242205723245, vantata dall' nei confronti della sig.ra e, CP_1 Pt_1
conseguentemente, ritenere e dichiarare che alcuna somma è dovuta dalla sig.ra all' a titolo di contributi previdenziali inerenti il Pt_1 CP_1
rapporto di lavoro n°9208093260 per il periodo dal primo trimestre 2017 al terzo trimestre 2021 per i motivi di cui al paragrafo n°1 del presente ricorso;
Annullare, con qualsiasi statuizione, il verbale di accertamento
n°242205723245 del 16.12.2022, notificato in data 10 gennaio 2023”. CP_1
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, rappresentando che: Il rapporto è stato provvisoriamente chiuso alla data del 31/12/2008 anziché alla data dichiarata del 30/11/2008 in quanto la procedura informatica di Gestione non consente di espungere una parte del trimestre non dovuto, cioè il mese di dicembre 2008. Pertanto, ai fini dello sgravio parziale dell'avviso di addebito con ricalcolo del debito residuo (1°, 2° e 3° trimestre 2008) e totale degli ulteriori due avvisi di accertamento (bonari) per i periodi successivi, la ricorrente dovrà inviare un'istanza alla U.O. Accertamento e Gestione del Credito”, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
3 Il ricorso è
Deduce la ricorrente infondatezza della pretesa contributiva, avendo infatti cessato il rapporto di lavoro domestico con in data Persona_1
30.11.2008, affermando di avere comunicato la cessazione all'Istituto, ma di non essere più i possesso di documentazione relativa a tale comunicazione.
Evidenziando che comunque, la mancata comunicazione non inferisce sulla estinzione del rapporto, ma può dar corso ad una sanzione amministrativa, come prevista dall'art. 19 comma 3 del D.Lgs. 276/2003.
Precisando che la stessa non risiede comunque a Palermo dal Per_1
8.07.2013.
Eccepisce il resistente che il datore di lavoro domestico era tenuto a comunicare espressamente all' la cessazione del rapporto di lavoro CP_1
domestico entro 5 giorni dall'evento mediante comunicazione con nota consegnata a mano, o mediante comunicazione trasmessa con raccomandata
A/R, non avvenuta, né risultava avvenuta la comunicazione nel bollettino postale o bancario dell'ultimo versamento.
Nelle more del giudizio l' resistente dichiarava l'avvenuto CP_1
annullamento dell'avviso d'accertamento, chiedendo la cessazione della materia del contendere, precisando che la procedura Recupero Crediti
Lavoro domestico non emette la stampa dell'annullamento.
Dopo numerose udienze di trattazione in attesa del deposito della documentazione attinente all'annullamento la causa all'udienza odierna è stata trattenuta in decisione.
Appare all'evidenza che, posta la comunicazione dell'annullamento in autotutela dell'avviso d'accertamento opposto in giudizio, e considerato il tempo trascorso dalla dichiarazione in atti di futuro annullamento all'udienza odierna, non possa dichiararsi la cessazione della materia del contendere ma, ritenute le ragioni della parte ricorrente e preso atto della prefata dichiarazione non possa che decidere la causa come in dispositivo.
In ragione della mancata tempestiva comunicazione della cessazione e/o mancata prova della stessa, appare equa la compensazione delle spese di lite.
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P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 15/12/2025
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Il Giudice Onorario
VA NT