TRIB
Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/03/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 12509/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 12509/2024 vg promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. VALENZA MATTEO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in CALTANISSETTA il 12/07/2010.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CALTANISSETTA (atto n. 104 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 01/02/2015. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 24/03/2023. Con ricorso depositato il 20/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Parte_1 Parte_2
Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CALTANISSETTA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
AFFIDA la minore in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e Per_1 residenza presso l'abitazione della madre e cioè presso l'immobile sito Vinovo (TO) – Regione Garino, Via Cavour, n.28/E di esclusiva proprietà del padre;
DISPONE che il padre, previo accordo con la madre e nel rispetto delle esigenze della minore possa vederla e tenerla con sé, senza che siano definiti giorni ed orari prestabiliti. In ogni caso lo stesso potrà vedere e tenere con sé un fine settimana ogni 15 giorni, dal venerdì pomeriggio (prelievo Per_1
a carico del padre alle ore 19,00) sino alla domenica con riaccompagnamento presso la residenza materna entro le ore 21,30; inoltre, nella settimana in cui non è previsto il week-end, il padre potrà tenere con sé un giorno settimanale, in relazione al giorno di riposo compensativo e Per_1 compatibilmente agli orari lavorati con prelievo tra le ore 18,00/19,00 e riaccompagnamento il giorno successivo nel medesimo orario, salvo diverso accordo tra le parti;
DISPONE che il padre abbia altresì la facoltà di tenere la figlia minore con sé per un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, da concordarsi con la madre, annualmente, entro e non oltre giorni 15 dalla data di approvazione da parte dell'Azienda delle ferie e comunicando alla stessa il luogo esatto in cui la minore starà;
DISPONE che per le festività natalizie il Sig. abbia la facoltà di tenere con sé Parte_2 Per_1 una settimana, nei giorni dal 24 dicembre al 30 dicembre, da alternarsi ogni anno con una settimana dal 31 dicembre al 6 gennaio;
DISPONE che nella ricorrenza di Pasqua i genitori tengano la minore ad anni alterni. DA' ATTO che entrambi i genitori si impegnano ad agevolare la figlia negli impegni scolastici e nelle attività ricreative-sportive secondo le sue aspirazioni e preferenze;
DISPONE che il Sig. corrisponda alla moglie, a partire dal mese di dicembre 2022, Parte_2 la somma mensile di euro 150,00 a titolo di contributo al mantenimento della minore da Per_1 versarsi tramite bonifico bancario entro il 10 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT e che contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie secondo la disciplina contenuta nelle linee guida elaborate dal CNF;
DA' ATTO che i ricorrenti, a differenza di quanto consensualizzato nella separazione, decidono che percepiranno al 50% ciascuno gli assegni familiari e la sig.ra si dichiara disponibile Parte_1
a rilasciare tempestivamente tutta la documentazione necessaria ai fini dello svolgimento delle relative pratiche burocratiche ed amministrative;
DA' ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e, pertanto, rinunciano vicendevolmente a richieste di mantenimento e/o alimenti;
DA' ATTO che i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto, e documenti equipollenti e si obbligano a comunicarsi reciprocamente per iscritto entro 30 giorni dal verificarsi della circostanza, eventuali cambiamenti di residenza o domicilio, a comunicare il recapito dei luoghi di villeggiatura o di stabile permanenza della minore nei periodi di permanenza con ciascun genitore.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
12/03/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 12509/2024 vg promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. VALENZA MATTEO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in CALTANISSETTA il 12/07/2010.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CALTANISSETTA (atto n. 104 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 01/02/2015. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 24/03/2023. Con ricorso depositato il 20/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Parte_1 Parte_2
Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CALTANISSETTA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
AFFIDA la minore in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e Per_1 residenza presso l'abitazione della madre e cioè presso l'immobile sito Vinovo (TO) – Regione Garino, Via Cavour, n.28/E di esclusiva proprietà del padre;
DISPONE che il padre, previo accordo con la madre e nel rispetto delle esigenze della minore possa vederla e tenerla con sé, senza che siano definiti giorni ed orari prestabiliti. In ogni caso lo stesso potrà vedere e tenere con sé un fine settimana ogni 15 giorni, dal venerdì pomeriggio (prelievo Per_1
a carico del padre alle ore 19,00) sino alla domenica con riaccompagnamento presso la residenza materna entro le ore 21,30; inoltre, nella settimana in cui non è previsto il week-end, il padre potrà tenere con sé un giorno settimanale, in relazione al giorno di riposo compensativo e Per_1 compatibilmente agli orari lavorati con prelievo tra le ore 18,00/19,00 e riaccompagnamento il giorno successivo nel medesimo orario, salvo diverso accordo tra le parti;
DISPONE che il padre abbia altresì la facoltà di tenere la figlia minore con sé per un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, da concordarsi con la madre, annualmente, entro e non oltre giorni 15 dalla data di approvazione da parte dell'Azienda delle ferie e comunicando alla stessa il luogo esatto in cui la minore starà;
DISPONE che per le festività natalizie il Sig. abbia la facoltà di tenere con sé Parte_2 Per_1 una settimana, nei giorni dal 24 dicembre al 30 dicembre, da alternarsi ogni anno con una settimana dal 31 dicembre al 6 gennaio;
DISPONE che nella ricorrenza di Pasqua i genitori tengano la minore ad anni alterni. DA' ATTO che entrambi i genitori si impegnano ad agevolare la figlia negli impegni scolastici e nelle attività ricreative-sportive secondo le sue aspirazioni e preferenze;
DISPONE che il Sig. corrisponda alla moglie, a partire dal mese di dicembre 2022, Parte_2 la somma mensile di euro 150,00 a titolo di contributo al mantenimento della minore da Per_1 versarsi tramite bonifico bancario entro il 10 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT e che contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie secondo la disciplina contenuta nelle linee guida elaborate dal CNF;
DA' ATTO che i ricorrenti, a differenza di quanto consensualizzato nella separazione, decidono che percepiranno al 50% ciascuno gli assegni familiari e la sig.ra si dichiara disponibile Parte_1
a rilasciare tempestivamente tutta la documentazione necessaria ai fini dello svolgimento delle relative pratiche burocratiche ed amministrative;
DA' ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e, pertanto, rinunciano vicendevolmente a richieste di mantenimento e/o alimenti;
DA' ATTO che i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto, e documenti equipollenti e si obbligano a comunicarsi reciprocamente per iscritto entro 30 giorni dal verificarsi della circostanza, eventuali cambiamenti di residenza o domicilio, a comunicare il recapito dei luoghi di villeggiatura o di stabile permanenza della minore nei periodi di permanenza con ciascun genitore.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
12/03/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.