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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/07/2025, n. 3079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3079 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8725 /2017
TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NO, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Francesco Rossini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA all'esito dei termini concessi ex art. 190 c.p.c., nella causa iscritta al n. 8725/2017 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: proprietà e risarcimento danni, vertente
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, in proprio e nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul C.F._2 minore (c.f. , rappresentati e difesi, Persona_1 C.F._3 giusta procura allegata all'atto di citazione, dall'avv. BALESTRIERI DAMIANO ANTONIO, con questi elettivamente domiciliati presso il suo Studio sito in VIA BALZICO 9 SALERNO;
ATTORI/CONVENUTI IN RICONVENZIONALE
E Controparte_1
(c.f. ), in proprio e quale esercente la responsabilità CP_2 C.F._4 genitoriale sui minori (c.f. ) e Persona_2 C.F._5 CP_3
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. MASTROGIOVANNI
[...] C.F._6
DONATO, con questi elettivamente domiciliata presso il suo Studio sito in VIA F.P. VOLPE 8 SALERNO;
CONVENUTA / ATTRICE RICONVENZIONALE
CONCLUSIONI: Come da note scritte sostitutive dell'udienza del 26.02.2025
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 28/09/2017, e Parte_1
, in proprio e nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore Parte_2
, premettevano che il medesimo è proprietario Persona_1 Parte_1 dell'unità abitativa sita in NO alla Via Trotula De Ruggiero n. 27, 3° piano, dove risiedeva insieme alla convivente e al loro figlio . Precisavano che la loro Parte_2 Persona_1
1 unità abitativa è attraversata da una canna fumaria protetta da un finto pilastro, posta al servizio del camino situato nell'abitazione di , collocata al 1° piano del medesimo edificio. CP_2
Lamentavano che, in data 09/12/2015, essi trovavano la propria abitazione invasa da fumo e fuliggine provenienti dalla canna fumaria, provocati dall'accensione del camino da parte della e che tali immissioni perduravano fino al sequestro preventivo dell'immobile disposto dalla CP_2
Procura della Repubblica in data 25/02/2016. Evidenziavano che, accertata l'insalubrità dei fumi mediante CTP, a partire dal 10/12/2015 essi erano costretti a lasciare la propria abitazione e a svolgere presso di essa consistenti lavori di bonifica. Affermavano che, inoltre, era Parte_2 costretta a trasferire il proprio studio di avvocato, in precedenza collocato presso l'immobile in oggetto, e a cambiare asilo, con conseguenti aggravi economici e Persona_1 stravolgimenti della vita quotidiana.
Pertanto, convenivano in giudizio davanti al Tribunale di NO , chiedendo CP_2
l'accertamento della sua responsabilità ex artt. 2051 e 2043 c.c. e la condanna della stessa al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e alle spese di lite, con attribuzione al difensore antistatario.
2. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , in proprio CP_2
e quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori e Persona_2 Controparte_3
Eccepiva l'imputabilità del malfunzionamento della canna fumaria ai lavori di ristrutturazione eseguiti nell'unità abitativa della stessa parte attrice e in particolare alla sostituzione del setto murario in precedenza posto a protezione della canna con il finto pilastro in cartongesso.
Esponeva, inoltre, che con ordinanza in data 26/07/2017 il Tribunale di NO, in parziale riforma dell'ordinanza di accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da parte attrice, le vietava l'uso del camino finchè non avesse provveduto al ripristino della canna fumaria.
Lamentava quindi che, a causa dell'impossibilità di utilizzare il camino fino al completamento dei lavori, il figlio , soggetto allergico e intollerante al caldo secco, veniva costretto Persona_2 ad abbandonare l'abitazione materna. La convenuta spiegava pertanto domanda riconvenzionale, chiedendo l'accertamento dell'imputabilità del difetto della canna fumaria ai lavori eseguiti dagli attori e la condanna dei medesimi al ripristino della canna, anche a mezzo ristoro dei costi nelle more sostenuti dalla per dare esecuzione all'ordinanza del Tribunale di NO in data CP_2
26/07/2017. Chiedeva, altresì, il risarcimento del danno da mancato godimento del camino, del danno biologico patito in conseguenza della vicenda litigiosa e di quello morale sofferto da se stessa e dai figli in conseguenza del forzato distacco dal figlio , con vittoria di Persona_2 spese e attribuzione al difensore antistatario.
2 3. Espletata l'istruttoria mediante l'assunzione di prove testimoniali e l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva assunta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
1. Preliminarmente, occorre precisare che l'effettivo verificarsi delle immissioni di fumo e fuliggine all'interno dell'immobile di parte attrice non è stato contestato dalla nella CP_2 comparsa di costituzione. Anzi, ella dichiarava di essersi subito resa disponibile alla soluzione del problema. L'esistenza delle immissioni, inoltre, trova riscontro sia nelle dichiarazioni dei testi
, , e i quali hanno Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 personalmente percepito odore di fumo nell'appartamento anche in momenti successivi (v. verbali ud. 26/05/2021 e 20/10/2022), sia nel verbale della Polizia Municipale in data 21/12/2015, nel rapporto di intervento dei Vigili del fuoco in data 26/12/2015 e nell'attestazione di intervento della Polizia in data 22/01/2016 presenti in atti. Nel rapporto dei Vigili del Fuoco, in particolare, si legge: “Nell'abitazione del signor vi era tutto l'appartamento invaso Parte_1 di fumo causa canna fumaria. In considerazione di quanto sopra si provvedeva a constatare che il fumo proveniva da un muro in cartongesso dell'abitazione, poiché il camino dell'appartamento del piano inferiore di proprietà della signora aveva la canna fumaria che passava parallela CP_2 al muro in cartongesso”.
2. Parte attrice chiede il risarcimento dei danni cagionati dalle immissioni in oggetto ai sensi dell'art. 2051 c.c., applicabile anche nelle ipotesi di malfunzionamento della canna fumaria (Cass.
n. 25766/2023; Cass. n. 28621/2024). “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e non presunto, essendo sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava
l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass. Sez. Unite n. 20943/2022). Nel caso di specie, custode della canna fumaria è
che dagli atti di causa risulta unica utilizzatrice della medesima: “in tema di CP_2 responsabilità ex art. 2051 c.c., il presupposto della custodia va inteso quale relazione meramente fattuale con il bene, a prescindere dalla corrispondenza di tale relazione con un determinato diritto reale o personale di godimento” (Cass. n. 12796/2024). Parte convenuta, invece, domanda in via riconvenzionale l'accertamento dell'imputabilità dei danni ai lavori di ristrutturazione e di recupero abitativo del sottotetto, asseritamente eseguiti dal nella Parte_1
3 sua proprietà non a regola d'arte, e la condanna degli attori al ripristino della canna fumaria, anche a mezzo ristoro dei costi nelle more sostenuti dalla per dare esecuzione all'ordine di CP_2 ripristino di cui all'ordinanza emessa in sede di reclamo dal Tribunale di NO in data
26/07/2017.
In atti è presente il permesso di costruire prot. n. per “lavori di ristrutturazione NumeroD_1 edilizia per il recupero abitativo del sottotetto” in Palazzo Copeta, via Trotula De Ruggiero n.
27, con direttore dei lavori l'ing. e rilasciato in favore della società committente CP_4
“CA Costruzioni S.r.l.”, all'epoca proprietaria dell'unità abitativa dell'attore. Sebbene la società in questione, attualmente in liquidazione, sia un soggetto giuridico formalmente distinto dal suo socio e abbia venduto l'appartamento al solo in data 13/06/2008 (v. contratto
Parte_1 di compravendita in atti), dall'istruttoria emerge una sostanziale riconducibilità degli interventi realizzati nell'immobile in oggetto all'attore medesimo. Da un lato, è
Parte_1 titolare di una quota sociale pari al 98% (v. visura camerale in atti). Per altro verso, dagli atti si evince una supervisione personale del sui lavori eseguiti nell'unità abitativa già in
Parte_1 epoca anteriore al suo acquisto, in particolar modo riguardo agli interventi concernenti la canna fumaria. Il teste , ex marito della convenuta e direttore dei lavori in oggetto, ha CP_4 infatti dichiarato: “mi sono occupato di lavori al fabbricato e di lavori di recupero al sottotetto ed in quella occasione ho avuto modo di conoscere , il quale era legale
Parte_1 rappresentante della società proprietaria del sottotetto (…) Quale direttore e progettista anche del recupero del sottotetto, ricordo che in sede di ristrutturazione da parte della società
, all'epoca proprietaria del sottotetto, era stata prevista una soluzione con la Parte_1 previsione di un vano di passaggio. Nel corso della creazione di tale soluzione riscontrammo la presenza della canna fumaria, per cui, al fine di consentire la realizzazione della stessa dimensione del vano, si decise di far restringere la larghezza della canna fumaria con la realizzazione di una lamiera che restringesse la sezione. Ciò era possibile in quanto la canna fumaria era in muratura. (…) All'epoca, quando fu posizionata la lamiera per restringere la canna fumaria, io espressi qualche perplessità, tuttavia il manifestò la sua volontà di Parte_1 procedere e tale intervento non veniva indicato nei grafici in quanto la canna fumaria non era censita” (v. verbale ud. 21/04/2022). Non v'è motivo di dubitare dell'attendibilità del teste, poiché e la convenuta sono separati da anni (v. decreto di omologa di separazione Per_2 consensuale del Tribunale di NO datato settembre 2014 in atti). Lo stesso attore, in sede di interrogatorio formale, ha dichiarato che era a conoscenza di tutti i lavori fatti, compresa Per_2 la canna fumaria in oggetto, poiché aveva diretto lui i lavori” (v. verbale ud. 11/12/2019).
4 Riguardo all'incidenza dei suddetti lavori sul malfunzionamento della canna fumaria, occorre richiamare la CTU espletata nel procedimento ex art. 700 c.p.c. n. 3319/2016 R.G. instaurato fra le parti davanti al Tribunale di NO, regolarmente presente in atti e da ritenersi condivisibile perché immune da vizi logici. Nella stessa si legge: “In seguito (…) all'accensione del camino nell'appartamento di parte convenuta ing. si è potuto acclarare che CP_2 nell'appartamento di parte attrice, sig. , si è manifestata chiaramente la Parte_3 presenza di fumo e fuliggine (…) Lo scrivente ingegnere poteva prendere visione diretta del tratto della canna fumaria che attraversa l'abitazione del signor e verificava come la stessa Parte_1 fosse realizzata non in un unico pezzo ma che (…) fosse costituita da più pezzi saldati tra loro.
La saldatura (…) era effettuata con dei singoli punti di saldatura intervallati tra loro ad una distanza media di circa una decina di centimetri. Ciò non garantisce la tenuta stagna della canna fumaria (…) Lo scrivente CTU ritiene che la causa della presenza di fumo e fuliggine in casa
, a fronte dell'accensione del camino di casa sia la inidonea modalità di Parte_1 CP_2 realizzazione della canna fumaria che non è a tenuta stagna e, quindi, consente la fuoriuscita di fumo da essa (…) E' plausibile ritenere che, a seguito dei lavori di ristrutturazione interna effettuati nell'abitazione del signor , l'aver sostituito una muratura piena con una Parte_1 parete in cartongesso possa aver reso più visibile e manifesto il fenomeno (…) La canna fumaria oggetto della presente relazione, quindi, consentirebbe comunque la fuoriuscita dei fumi anche se, in luogo del cartongesso che attualmente la ricopre, vi fosse un muro pieno ma, probabilmente, in questo caso il fenomeno sarebbe meno visibile nell'appartamento a causa della minore permeabilità di un siffatto muro”.
Il C.t.u., dunque, ha evidenziato che la sostituzione della muratura piena con il finto pilastro in cartongesso ha determinato un aggravamento della fuoriuscita di fumo e fuliggine dalla canna fumaria, pur già caratterizzata da un difetto di costruzione. Del resto, dagli atti di causa non risulta che nel in oggetto si siano verificati altri episodi di immissioni manifeste dipendenti CP_5 dalla canna fumaria in epoca anteriore ai suddetti lavori, né che il problema abbia interessato unità immobiliari diverse da quella in cui parte attrice ha realizzato il sopracitato intervento. La teste , invero, ha dichiarato: “L'immobile di mia proprietà è ubicato non nella Testimone_2 stessa verticale di quello delle parti di causa. Tra l'immobile di proprietà attorea e quello della convenuta vi è altro immobile in proprietà ma io ignoro se in tale proprietà si siano CP_6 riscontrati gli stessi problemi di immissioni di fumo che hanno interessato la proprietà attorea.
(…) Preciso che la sig. è residente nel fabbricato ma non vi abita. Vi sono altri proprietari CP_6 quali e a anche loro non abitano nel fabbricato. Io abito all'ultimo piano del Per_3 CP_7
5 fabbricato e sul mio pianerottolo vi sono 4 appartamenti, tra cui quello di . Vi sono poi Parte_1 gli appartamenti di . Non so se questa questione delle immissioni di fumo sia CP_7 Per_3 stata discussa in assemblea” (v. verbale ud. 26/05/2021). Il teste , inoltre, ha Testimone_3 confermato: “Io sono un condomino del fabbricato di via Trotula sia oggi che all'epoca dei fatti.
Inoltre quando si verificarono gli eventi ero anche amministratore di condominio (…) Non essendo però un problema condominiale, nonostante le richieste, io non intervenni. (…) Con riferimento ad altre problematiche relative alla canna fumaria per cui è causa, con riferimento all'appartamento sottostante che non è mio non ho raccolto alcuna lamentela” (v. verbale ud.
20/10/2022).
Dall'istruttoria complessiva, quindi, si evince che la responsabilità per le immissioni in parola non è imputabile in via esclusiva ad alcuna delle parti. Sebbene la canna fumaria presentasse già in sé un difetto di costruzione, infatti, i lavori di ristrutturazione realizzati nell'unità abitativa di parte attrice hanno assunto il ruolo di concausa delle immissioni, poiché proprio dopo l'esecuzione dell'intervento e nel solo appartamento del , in virtù della maggiore Parte_1 permeabilità del rivestimento in cartongesso, le suddette immissioni sono divenute più evidenti.
Emerge, altresì, che il CA medesimo, nonostante i dubbi espressi dal direttore dei lavori, aveva concesso il proprio assenso agli interventi concernenti la canna fumaria in oggetto. Si ribadisce, invero, che il teste ha dichiarato: “All'epoca, quando fu posizionata la CP_4 lamiera per restringere la canna fumaria, io espressi qualche perplessità, tuttavia il Parte_1 manifestò la sua volontà di procedere”. Si configura pertanto un concorso del fatto colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c., insufficiente a determinare un'interruzione del nesso eziologico ma idoneo a determinare una congrua suddivisione della responsabilità fra le parti nella misura del 50%, con conseguente riduzione del danno risarcibile.
3. Premesso ciò, come già accennato, grava su parte attrice l'onere di provare non solo il danno- evento ma anche il danno-conseguenza subito per effetto delle immissioni, giacché non è configurabile un danno “in re ipsa” (Cass. n. 2203/2024; Cass. n. 19434/2019).
3.1 In primo luogo, entrambi gli attori in proprio lamentano di aver subito un danno da mancato godimento dell'immobile. Allegano, infatti, di essere stati costretti fin dalla data del 10/12/2015 ad abbandonare l'immobile perché inagibile e a trasferirsi presso un'altra abitazione a Pellezzano.
Riguardo alla qualità delle immissioni, in atti è presente la relazione del CTP in data 12/01/2016, nella quale si legge: “Lo scrivente (…) posizionava la strumentazione di rilevazione dei gas combusti presenti, delle polveri e delle COV, al fine di determinare le concentrazioni presenti negli ambienti abitativi per poi confrontarli con i limiti previsti dalla norma. Non esistendo una
6 normativa specifica per tale immissione (fumi, gas, polveri e COV), si è deciso di utilizzare quelle previste per i luoghi di lavoro, che risultano meno cautelativi per le normali attività quotidiane in una civile abitazione (…) Si precisa che oltre ad essere nella maggior parte dei casi valori superiori a quelli di riferimento, in alcuni casi anche di due volte, i limiti previsti per una
“normale tollerabilità” in ambiente esterno e quindi a maggior ragione per un ambiente interno, per lo più abitato da persone di cui un neonato di circa 17 mesi, sono ampiamente superati e quindi sicuramente intollerabili”. In data 13/01/2016, inoltre, gli attori sono stati accettati al
Pronto Soccorso ed è stata loro diagnosticata un'”irritazione laringotracheale da inalazione di fumi” (v. verbale in atti). Nell'attestazione d'intervento della Polizia di Stato in data 22/01/2016 in atti, poi, si legge: “Sul posto si identificava il richiedente (…) Questi Parte_1 dichiarava che erano intervenuti in precedenza i Vigili del Fuoco (…) In tale circostanza, lo stesso personale dei VV.FF. (…) invitava (…) la famiglia a lasciare temporaneamente Parte_1 il proprio appartamento per ragioni d'incolumità (…) Constatata la persistente presenza di fumo da combustione all'interno dell'appartamento, tale da rendere difficoltosa sia la visione che la respirazione (…) considerata l'impossibilità (…) di intimare (…) il divieto dell'uso del camino
(…) si invitava il richiedente a lasciare l'appartamento, ormai saturo, unitamente alla moglie ed al figlio di 18 mesi”. La sussistenza di un pericolo per la salute degli attori è stata altresì riscontrata dal Tribunale di NO, che con ordinanza ex art. 700 c.p.c. in data 22/11/2016, proprio in ragione del suddetto pericolo, ha vietato alla convenuta l'uso del camino. La misura cautelare in questione è stata successivamente confermata anche dall'ordinanza di reclamo in data
26/07/2017, con la quale è stata limitata solo la durata del suddetto divieto fino al ripristino della canna fumaria (v. ordinanze in atti).
In rapporto al trasferimento degli attori presso un'altra abitazione, il teste ha Testimone_1 dichiarato: “Gli attori mi hanno riferito di essere trasferiti altrove dopo il fatto e ciò posso confermarlo in quanto nei sopralluoghi successivi si vedeva che la casa era disabitata” (v. verbale ud. 26/05/2021). Il teste , inoltre, ha riferito: “Ricordo che e la Testimone_3 Tes_3 moglie abitavano in via Trotula anche se so che loro hanno anche un'altra abitazione a Capriglia ove lo stesso mi disse che si era trasferito dopo tali problematiche. Che io sappia la Tes_3 famiglia oggi non abita lì.” (v. verbale ud. 20/10/2022). sorella Parte_1 Testimone_4 dell'attrice, ha dichiarato altresì: “Ricordo che dopo quest'episodio mia sorella si è appoggiata alcune volte a casa di mia madre, alcune volte a casa della suocera ed altre volte presso un'abitazione che lei stessa ha nella disponibilità a Capriglia. Ricordo che l'immobile è stato ripristinato con interventi di manutenzione dopo circa 2 anni dal verificarsi delle immissioni di
7 fumi. Mi sembra che dopo tali lavori, nel 2019, con la morte della suocera, mia sorella e il marito si sono trasferiti presso altra abitazione adibendo l'immobile a bed and breakfast” (v. verbale ud. 20/10/2022). Emerge, quindi, sia che le immissioni erano idonee a determinare disagi respiratori, sia che gli attori nel periodo successivo ai fatti hanno vissuto presso altre abitazioni.
Il teste tuttavia, ha affermato: “nel 2014 il ha abitato più CP_4 Parte_1 assiduamente l'abitazione di cui è causa mentre successivamente con la nascita del bambino egli viveva per lo più a Capriglia, abitazione che in qualche occasione ho frequentato, recandosi saltuariamente nell'immobile per cui è causa” (v. verbale ud. 21/04/2022). Questa dichiarazione
è compatibile con quella dei testi e che pure hanno riferito Testimone_3 Testimone_4 della disponibilità da parte degli attori di un'altra abitazione a Capriglia. In atti, inoltre, è presente la SCIA n. prot. 75231/2018 in data 26/04/2018, con cui gli attori comunicavano al CP_8
di aver avviato presso l'immobile in oggetto un'attività di casa per vacanze, denominata
[...]
“Plaium Montis”. Tale circostanza ha trovato riscontro sia nella prova orale (v. dichiarazioni dei testi , , e Testimone_2 CP_4 Testimone_4 Testimone_3 Tes_5
), sia in sede di interrogatorio formale. Gli attori, invero, hanno confermato che presso
[...]
l'appartamento attualmente è ubicata una casa vacanze, denominata “Plaium Montis Palazzo
Copeta”, e che l'avvio della suddetta attività è avvenuto dopo i lavori di bonifica effettuati dagli attori medesimi e la riparazione della canna fumaria, effettuata ad opera della nel mese di CP_2 gennaio 2018 (v. verbale ud. 11/12/2019). La famiglia , quindi, dopo la bonifica dei Parte_1 luoghi e la riparazione della canna fumaria non è tornata ad abitare nell'appartamento in oggetto ma lo ha trasformato in una struttura ricettiva.
L'istruttoria complessiva, dunque, ha evidenziato che, sebbene la qualità delle immissioni ostacolasse una serena permanenza presso l'immobile, già prima dei fatti di causa gli attori utilizzavano anche una casa a Capriglia e, nonostante i lavori di bonifica e riparazione avessero reso l'appartamento nuovamente abitabile, essi hanno deciso di traslocare definitivamente altrove e di adibire il predetto appartamento a casa vacanze. Non si evince quindi in modo incontrovertibile che la mancata permanenza presso l'immobile della famiglia sia stata Parte_1 conseguenza immediata, diretta ed esclusiva delle immissioni e che non sia stata invece frutto, almeno in via concorrente, di una libera decisione degli attori stessi, già maturata in precedenza e definitivamente confermata e attuata dopo i fatti. Per queste ragioni, la domanda di risarcimento del danno da mancato godimento dell'immobile va respinta.
3.2 lamenta di aver subito un danno patrimoniale, costituito sia da un danno Parte_2 emergente sia da un lucro cessante, per essere stata costretta a trasferire il proprio studio legale
8 dall'immobile di cui è causa in un'altra sede. Riguardo al valore probatorio della dichiarazione sostitutiva di certificazione datata 30/11/2015 in atti, nella quale l'attrice dichiarava al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di NO di avere il domicilio professionale in NO alla via
Trotula De Ruggiero n. 27, si richiama l'orientamento della S.C.: “L'autocertificazione prevista dall'art. 46 d.P.R. 2000 n. 445/2000 può essere idonea ad attestare, sotto la propria responsabilità, fatti a se favorevoli esclusivamente nel rapporto con una P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi, ma nessun valore probatorio, neanche indiziario, può esserle riconosciuto nell'ambito del giudizio civile, in quanto caratterizzato dal principio dell'onere della prova, tenuto conto che la parte non può derivare da proprie dichiarazioni elementi di prova a proprio favore e che solo la non contestazione o l'ammissione di controparte possono esonerare dallo "onus probandi"” (Cass. n. 17358/2010). In sede di interrogatorio formale, gli attori hanno entrambi confermato che la attualmente esercita la propria attività Tes_4 professionale presso lo studio dell'avv. Damiano Antonio Balestrieri, in NO alla via A.
Balzico n. 9 ma hanno precisato che in precedenza il suo studio legale era ubicato nell'immobile in oggetto (v. verbale ud. 11/12/2019). Tale circostanza è stata confermata da Testimone_4 sorella dell'attrice, la quale ha dichiarato: “Ricordo che mia sorella a causa di un distacco di placenta trasferì la propria attività lavorativa presso l'abitazione per cui è causa e continuò anche dopo la nascita del bambino a svolgere tale attività lavorativa come avvocato presso la sua abitazione. Ricordo che presso l'appartamento riceveva anche i clienti su appuntamento”
(v. verbale ud. 20/10/2022). Né dalla documentazione prodotta né dalle testimonianze assunte, tuttavia, risulta alcuna spesa sostenuta dalla funzionale al trasferimento dello studio legale Tes_4 presso una diversa sede. Parimenti, non è dimostrata in giudizio alcuna contrazione della clientela e delle attività svolte dalla successiva allo spostamento dello studio legale e da questo Tes_4 dipendente, né dal quadro probatorio complessivo si evince un'effettiva riduzione dei guadagni dell'attrice in conseguenza del suddetto trasferimento. Non v'è dunque alcuna prova né di perdite patrimoniali, né di mancati guadagni derivati dallo spostamento della sede dello studio legale dell'attrice. La domanda di risarcimento del danno patrimoniale proposta da in Parte_2 proprio, quindi, va respinta.
3.3 Riguardo al danno emergente lamentato da entrambi gli attori, poi, in atti sono presenti circa n. 30 fatture di lavanderia non sottoscritte, delle quali alcune presentano una data non intelligibile, un'altra è datata 15/12/2015 ed altre ancora risalgono all'anno 2016. Si ricorda, tuttavia, che
“la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti
9 giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio”
(Cass. n. 34831/2024). Nel caso di specie, inoltre, né dalla documentazione prodotta in giudizio né dalle dichiarazioni testimoniali emerge incontrovertibilmente che queste spese di lavanderia siano una diretta conseguenza delle immissioni in oggetto e non fossero sostenute anche prima delle medesime.
Analoghe riflessioni valgono per le schede di carburante in atti, tutte risalenti al periodo compreso fra dicembre 2015 a dicembre 2017. Dagli atti di causa, infatti, non risulta con certezza che esse attengano a spese sostenute per percorsi in auto effettuati esclusivamente dopo l'abbandono dell'immobile in oggetto e non già effettuati abitualmente anche in epoca anteriore. Del resto, parte di queste schede riporta la stampiglia di una stazione di servizio a Pellezzano ed è stato già evidenziato che gli attori avevano la disponibilità di una casa a Capriglia e vi si recavano anche prima dei fatti di causa. Anche in relazione a tali voci di danno, perciò, la domanda attorea è infondata.
3.4 lamenta altresì di aver subito un danno patrimoniale in proprio, Parte_1 consistito nelle spese necessarie alla bonifica e al ripristino dell'immobile dopo la cessazione delle immissioni.
In primo luogo, l'attore ha depositato circa n. 12 fatture inerenti all'acquisto di beni mobili, tutte risalenti agli anni 2006, 2008 e 2009. Ferma restando la valenza meramente indiziaria delle fatture in merito alla prova degli esborsi sostenuti (v. supra), esse non attengono ad acquisti compiuti dal dopo le immissioni in questione, bensì a beni già presenti presso l'immobile Parte_1 all'epoca dei fatti di causa. Negli atti di causa, peraltro, non vi è alcuna prova che i singoli beni in questione siano stati effettivamente danneggiati dalle immissioni, né che l'attore abbia sostenuto delle spese per sostituire questi specifici arredi o per riportarli allo stato originario.
In atti sono presenti altresì n. 4 preventivi, di cui uno della ditta per lavori di Controparte_9 bonifica controsoffittatura privo di data, uno della Sannio Parquet S.r.l. per bonifica del pavimento in legno datato 09/03/2016 e gli altri due della ditta ER UA per bonifica e pitturazione, datati rispettivamente 09/03/2016 e 30/04/2018. Il teste ha riferito: Tes_6
“Sono l'amministratore della società Sannio parquet s.r.l. (…) Conosco il signor da Parte_1 circa 20/25 anni per l'attività lavorativa che svolgo avendo rapporti di collaborazione frequenti.
(…) Ricordo poi di essere stato sui luoghi (…) quando vi fu il problema delle immissioni. Eseguì un sopralluogo e provvidi a redigere un preventivo. Preventivo che mi viene esibito e che
10 confermo. Ho anche eseguito i lavori di cui al preventivo. Ancora oggi non sono stato pagato e gli ho concesso dilazioni per il pagamento in considerazione dei rapporti di lavoro che abbiamo.
In particolare i lavori hanno riguardato la rilamatura del parquet;
parquet in legno nobile o massello” (v. verbale ud. 20/01/2022). Il teste ER UA, inoltre, ha dichiarato: “Io sono imbianchino e sono titolare di una mia impresa. Io ho lavorato da circa 30 anni con il signor
che è titolare di un'impresa edile e spesso per i lavori di pitturazione mi Parte_1 chiama. (…) dopo il problema che si verificò della presenza di fumo, riscontrai la necessità di compiere un intervento di pitturazione. In particolare mi fu chiesto un preventivo sia per il ripristino esterno della canna fumaria sia per le pitturazioni. Confermo il preventivo datato
30.4.2018 e confermo altresì di aver eseguito i lavori che ad oggi ancora non mi sono stati pagati, in quanto ho concordato con il signor una dilazione nei pagamenti, visti i rapporti di Parte_1 amicizia e di lavoro che ci legano” (v. verbale ud. 20/01/2022). Nessun valore probatorio può essere riconosciuto al preventivo della ditta non essendo stata fornita in Controparte_9 giudizio alcuna prova che il abbia effettivamente stipulato un contratto con la ditta né Parte_1 che abbia sostenuto la spesa indicata. Viceversa, gli altri preventivi sono stati riconosciuti dai testi, i quali hanno dichiarato di non essere stati ancora pagati dal ma di aver eseguito Parte_1
i lavori elencati nei suddetti documenti. Questi ultimi interventi, inoltre, corrispondono alla tipologia di lavori indicata come necessaria per la bonifica dell'immobile in oggetto dal geometra a seguito dei sopralluoghi effettuati (v. relazione tecnica in atti e verbale ud. Testimone_1
26/05/2021). Si ricorda che, secondo il rapporto dei Vigili del Fuoco in data 26/12/2015,
“nell'abitazione del signor vi era tutto l'appartamento invaso di fumo” Parte_1
e anche nel rapporto in data 22/01/2016 la Polizia di Stato constatava una permanenza di fumo
“tale da rendere difficoltosa sia la visione che la respirazione”. I suddetti rapporti, in quanto atti pubblici, ex art. 2700 c.c. fanno piena prova fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale e delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ferma restando l'ammissibilità della prova contraria in relazione alla veridicità del contenuto delle dichiarazioni ivi riportate (Cass. n.
10376/2024; Cass. n. 20214/2019). Nel caso di specie, nessuna querela di falso è stata proposta avverso i documenti in oggetto. Essi, quindi, provano che l'intero appartamento era interessato da immissioni di tale portata da giustificare interventi di bonifica estesi.
Emerge così che l'attore, come diretta conseguenza delle immissioni verificatesi nell'unità abitativa di sua proprietà, ha dovuto assumere delle obbligazioni. Si ricorda che il “danno emergente” corrisponde a una perdita patrimoniale e comprende non solo la spesa già sostenuta
11 ma l'obbligazione di effettuare l'esborso, “…in quanto il vinculum iuris, nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici con diretta rilevanza economica di cui una persona è titolare”
(ex multis, Cass. n. 2286/2010; Cass. n. 4718/2016; Cass. n. 27129/2021; Cass. n. 5159/2023).
In relazione alla suddetta voce di danno, quindi, la domanda risarcitoria del CA è parzialmente fondata. Considerato il valore complessivo dei soli preventivi riconosciuti, pari a €
4.044,30 per la Sannio parquet s.r.l. e a € 20.350,00 per la ditta ER, e ridotta la somma del
50% in ragione del già menzionato concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 co. 1 c.c., CP_2 va quindi condannata al pagamento in favore del della somma di € 12.197,15,
[...] Parte_1 liquidata all'attualità in € 14.856,13.
3.5 In rapporto al danno morale, biologico ed esistenziale lamentato dagli attori in qualità di genitori di , dagli atti di causa emerge che il minore, dopo le immissioni di Persona_1 cui è causa, è stato trasferito presso un asilo diverso. In atti, invero, è presente una dichiarazione di rinuncia alla frequenza dell'Asilo Nido Saragat datata 07/03/2016. La teste Testimone_4 inoltre, ha riferito: “Ricordo che prima dell'episodio mia sorella aveva incominciato
l'inserimento al nido del piccolo , inserimento che doveva ritenersi completato dopo Per_1 gennaio in quanto il bambino avrebbe iniziato a frequentare in modo assiduo l'asilo che era ubicato in via Fusandola. Ricordo tuttavia che essendosi collocata abitativamente a Capriglia ha optato per altra scuola a , perché più comoda” (v. verbale ud. 20/10/2022). Parte_4
Non v'è però alcuna prova che il minore abbia contratto malattie in conseguenza delle immissioni.
Dagli atti, poi, non emerge alcunché sull'andamento dell'inserimento all'asilo del bambino e sulle relazioni da lui instaurate con maestre e compagni, né su segnali di malessere da lui manifestati in conseguenza della perdita di tali relazioni. In assenza di elementi probatori univocamente contrari, quindi, non è irragionevole presumere che, anche in considerazione della tenerissima età del bambino (circa 18 mesi all'epoca dei fatti) e della sua frequenza non ancora stabile presso l'asilo, egli non avesse ancora stretto relazioni tali che il distacco dai precedenti punti di riferimento potesse causargli una grave sofferenza. Né l'istruttoria ha evidenziato difficoltà di inserimento del piccolo presso il nuovo asilo che non siano state superate positivamente dopo un ragionevole periodo di adattamento e che manifestino un persistente malessere psicologico. Allo stesso modo, dagli atti di causa non si evince in modo certo una riduzione del tempo e delle cure dedicati dalla al minore rispetto a quelli che ella gli riservava in epoca anteriore Tes_4 all'abbandono dell'immobile in oggetto. Non essendo provato, perciò, alcun danno non patrimoniale subito dal minore in conseguenza delle immissioni, la domanda risarcitoria proposta
12 dagli attori quali esercenti la responsabilità genitoriale su è infondata e va Persona_1 respinta.
3.6 Per quanto riguarda il danno morale e biologico lamentato da e da Parte_1
in proprio, in atti è presente un verbale di accettazione di entrambi gli attori al Pronto Parte_2
Soccorso in data 13/01/2016, non contestato da parte convenuta. Esso riporta come diagnosi
“irritazione laringotracheale da inalazione di fumi” e la prognosi di 5 giorni, con raccomandazione di aerosol per 7 giorni. La data del documento è ricompresa nell'arco temporale di permanenza delle immissioni presso l'immobile e la patologia riscontrata è compatibile con il tipo di danni alla salute che ordinariamente ci si potrebbe attendere dagli episodi in oggetto.
Considerata altresì l'assenza di elementi probatori univocamente indicativi di una diversa causa dell'irritazione, è ragionevole presumere che essa sia effettivamente derivata dall'inalazione dei fumi che hanno invaso l'appartamento. Riguardo al danno morale, si richiama l'orientamento della S.C.: “In tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico- fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale.” (Cass. n. 6444/2023). Nel caso di specie, si tratta di lesioni di lieve entità, idonee ad assorbire il danno morale in difetto di prova di un patema d'animo più grave di quello ordinariamente connesso alla patologia in oggetto. Occorre perciò procedere alla quantificazione del solo danno biologico secondo le Tabelle del Tribunale di Milano, come da ultimo aggiornate nel 2024. Sviluppando i calcoli, avremo:
Tabella di riferimento 2024-2025
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 5
Indennità giornaliera € 55,24
Spese mediche documentate 0
Totale danno biologico temporaneo € 69,05
13 In mancanza dei presupposti per la personalizzazione del danno per difetto di allegazione e prova, si ritiene dunque congruo l'importo di € 69,05 per ciascuno dei due attori. Tale somma, tuttavia, va ulteriormente ridotta del 50%, in ragione del già menzionato concorso di colpa dei danneggiati ex art. 1227 co. 1 c.c. Di conseguenza, va condannata al pagamento in favore di CP_2
e della somma di € 34,52 ciascuno, già liquidata Parte_1 Parte_2 all'attualità.
4. In relazione alla domanda riconvenzionale di parte convenuta di accertamento dell'imputabilità delle immissioni al fatto degli attori e di condanna dei medesimi al ripristino della canna, si è già osservato che sussiste un concorso di colpa dei danneggiati ex art. 1227 co. 1 c.c. La domanda di rimborso della convenuta, dunque, è parzialmente fondata.
In particolare, in atti v'è prova che la ha effettivamente provveduto al ripristino della canna CP_2 fumaria e ne ha sostenuto i relativi costi (v. comunicazione inizio lavori in data 17/01/2018 e bonifici in data 01/12/2017 e 25/01/2018 a saldo delle fatture n. 102/2017 e n. 4/2018 in atti), per un importo complessivo di € 4.500,00. In considerazione del già menzionato concorso di colpa nella misura del 50%, quindi, gli attori vanno condannati, in solido fra loro, al rimborso in favore di della metà dei costi di ripristino della canna, pari a € 2.250,00, liquidata all'attualità CP_2 in € 2.686,50.
4.1 Per quanto concerne il danno da mancato godimento del camino lamentato da parte convenuta in via riconvenzionale, non può configurarsi alcuna responsabilità da fatto illecito degli attori. Il divieto di uso del camino, invero, è stato imposto da un legittimo provvedimento del Tribunale di NO, ossia dall'ordinanza ex art. 700 c.p.c. in data 22/11/2016, ed è stato successivamente confermato dall'ordinanza di reclamo in data 26/07/2017, che ne ha solo limitato la durata al tempo necessario al ripristino del camino. Nella specie, il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'adozione della suddetta misura cautelare in ragione della nocività delle immissioni provenienti dalla canna fumaria, che esponevano gli attori al pericolo di un pregiudizio per la loro salute (v. ordinanze in atti). Di conseguenza, in mancanza del fatto illecito, il danno in questione non è risarcibile.
4.2 Parimenti, è infondata la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno biologico proposta da parte convenuta. La documentazione medica in atti, invero, attesta che la è CP_2 affetta da sclerosi multipla fin dal 2011 ma non v'è alcuna prova che la vicenda litigiosa in oggetto abbia determinato un aggravamento di tale patologia. Dalla suddetta documentazione, inoltre, si evince che la convenuta soffre di disturbo depressivo a partire dal 15/12/2015. La dichiarazione della stessa secondo cui il suddetto disturbo è cagionato da liti condominiali, non CP_2
14 costituisce tuttavia una prova certa e univoca dell'effettiva esistenza di un nesso di causalità fra la vicenda di cui è causa e il disturbo in questione. Né l'istruttoria svolta ha escluso in via incontrovertibile la riconducibilità del disturbo in esame ad altri fattori.
4.3 La convenuta, in proprio e quale esercente la responsabilità sui minori e Persona_2 [...]
ha altresì spiegato domanda riconvenzionale di risarcimento del danno morale per CP_3
l'allegato distacco forzato da , sostenendo che l'impossibilità di utilizzare il Persona_2 camino per le vicende in oggetto ha reso necessario il trasferimento del figlio, soggetto allergico e intollerante al caldo secco, presso un'altra abitazione. Dalla documentazione medica in atti emerge che è affetto da allergia da inalanti. Il teste ha dichiarato: Persona_2 CP_4
“Ricordo che dal 2015 al 2016-17 mio figlio presso l'abitazione di mia zia a via Per_2
Posidonia.” La teste ha altresì riferito: “Io ricordo che il figlio della sig.ra Testimone_5 quando non fu possibile accendere il camino si trasferì a casa della zia con la quale aveva CP_2 un ottimo rapporto per circa un paio d'anni.” (v. verbale ud. 21/04/2022). Emerge quindi che
, per circa due anni dopo i fatti di causa, ha vissuto a casa della zia. Tali elementi, Persona_2 peraltro, non sono sufficienti per dimostrare in modo univoco che il suo trasferimento fosse imputabile direttamente all'impossibilità di accensione del camino presso l'abitazione della madre anziché ad una scelta familiare dettata da altre motivazioni. Non risulta, invero, che all'epoca dei fatti il osse ancora sottoposto alla terapia antiallergica, risalente secondo gli Per_2 atti agli anni dal 2006 al 2009. Né risulta dall'istruttoria alcuna indicazione esplicita del medico curante circa la tipologia di riscaldamento più adatta alle sue condizioni. Di conseguenza, non essendo stata fornita la prova della natura forzata del trasferimento del e dunque di Per_2 un'effettiva sofferenza patita da quest'ultimo, dalla madre e dalla sorella per effetto della separazione, la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno morale è infondata e va respinta.
5. Alla luce di quanto esposto, in parziale accoglimento sia della domanda attorea sia di quella riconvenzionale, va accertata la responsabilità di entrambe le parti per le immissioni verificatesi nell'immobile di proprietà di dal 09/12/2015 al 25/02/2016, ciascuna Parte_1 nella misura del 50%.
Sempre in parziale accoglimento della domanda attorea, va inoltre condannata al CP_2 pagamento in favore di della somma complessiva di € 14.890,65 Parte_1
(14.856,13 + 34,52) liquidata all'attualità e in favore di della somma di € 34,52 Parte_2 liquidata all'attualità. Su ciascuna di tali somme dovranno, altresì, essere corrisposti gli interessi al tasso legale, calcolati sull'importo devalutato in base agli indici ISTAT alla data del 25/02/2016
15 (data di cessazione dell'illecito permanente) e rivalutato anno per anno, a partire dalla data del sinistro e fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata. Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno poi essere corrisposti, sulle somme totali sopra liquidate all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, poi, e Parte_1 Pt_2
vanno condannati, in solido fra loro, al rimborso in favore di della metà dei costi
[...] CP_2 di ripristino della canna, pari a € 2.250,00, liquidata all'attualità in € 2.686,50. Su tale somma pure dovranno essere corrisposti gli interessi al tasso legale, calcolati sull'importo devalutato in base agli indici ISTAT alla data del 25/01/2018 (data in cui si è completamente integrato il danno)
e rivalutato anno per anno, a partire dalla data del sinistro e fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata. Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno poi essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
6. Considerate la soccombenza reciproca, la complessità del quadro probatorio e la necessità di non inasprire ulteriormente i rapporti tra le parti, si ritengono sussistenti giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite (art. 92 c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale di NO, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Francesco Rossini, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 8725/2017 R.G. così provvede:
1. accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto:
1.1 accerta la responsabilità ex art. 2051 c.c. di per le immissioni verificatesi CP_2 nell'immobile di proprietà di dal 09/12/2015 al 25/02/2016 nella Parte_1 misura del 50%;
1.2 condanna al pagamento in favore di della somma CP_2 Parte_1 complessiva di € 14.890,65, già liquidata all'attualità, e degli interessi legali calcolati anno per anno sulla somma devalutata alla data del 25/02/2016 e, quindi, anno per anno, a partire dalla suddetta data e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, nonché dei successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testè indicato dalla sentenza sino al saldo;
1.3 condanna al pagamento in favore di della somma di € 34,52 già CP_2 Parte_2 liquidata all'attualità, e degli interessi legali calcolati anno per anno sulla somma devalutata alla
16 data del 25/02/2016 e, quindi, anno per anno, a partire dalla suddetta data e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, nonché dei successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento della presente sentenza e sino al saldo;
1.4 rigetta ogni altra domanda proposta nell'interesse degli attori;
2. accoglie la domanda riconvenzionale di parte convenuta per quanto di ragione e, per l'effetto:
2.1 accerta la responsabilità di per le immissioni verificatesi Parte_1 nell'immobile di sua proprietà dal 09/12/2015 al 25/02/2016 nella misura del 50%;
2.2 condanna e , in solido fra loro, al pagamento in favore Parte_1 Parte_2 di della somma di € 2.686,50, già liquidata all'attualità, e degli interessi legali CP_2 calcolati anno per anno sulla somma devalutata alla data del 25/01/2018 e, quindi, anno per anno,
a partire dalla suddetta data e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, nonché dei successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante dal momento della presente sentenza e sino al saldo;
3. compensa integralmente le spese del presente giudizio tra le parti.
Così deciso in NO, in data 10/07/2025.
Il Giudice
Francesco Rossini
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Valeria Sica,
Magistrato ordinario in tirocinio
17
TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NO, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Francesco Rossini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA all'esito dei termini concessi ex art. 190 c.p.c., nella causa iscritta al n. 8725/2017 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: proprietà e risarcimento danni, vertente
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, in proprio e nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul C.F._2 minore (c.f. , rappresentati e difesi, Persona_1 C.F._3 giusta procura allegata all'atto di citazione, dall'avv. BALESTRIERI DAMIANO ANTONIO, con questi elettivamente domiciliati presso il suo Studio sito in VIA BALZICO 9 SALERNO;
ATTORI/CONVENUTI IN RICONVENZIONALE
E Controparte_1
(c.f. ), in proprio e quale esercente la responsabilità CP_2 C.F._4 genitoriale sui minori (c.f. ) e Persona_2 C.F._5 CP_3
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. MASTROGIOVANNI
[...] C.F._6
DONATO, con questi elettivamente domiciliata presso il suo Studio sito in VIA F.P. VOLPE 8 SALERNO;
CONVENUTA / ATTRICE RICONVENZIONALE
CONCLUSIONI: Come da note scritte sostitutive dell'udienza del 26.02.2025
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 28/09/2017, e Parte_1
, in proprio e nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore Parte_2
, premettevano che il medesimo è proprietario Persona_1 Parte_1 dell'unità abitativa sita in NO alla Via Trotula De Ruggiero n. 27, 3° piano, dove risiedeva insieme alla convivente e al loro figlio . Precisavano che la loro Parte_2 Persona_1
1 unità abitativa è attraversata da una canna fumaria protetta da un finto pilastro, posta al servizio del camino situato nell'abitazione di , collocata al 1° piano del medesimo edificio. CP_2
Lamentavano che, in data 09/12/2015, essi trovavano la propria abitazione invasa da fumo e fuliggine provenienti dalla canna fumaria, provocati dall'accensione del camino da parte della e che tali immissioni perduravano fino al sequestro preventivo dell'immobile disposto dalla CP_2
Procura della Repubblica in data 25/02/2016. Evidenziavano che, accertata l'insalubrità dei fumi mediante CTP, a partire dal 10/12/2015 essi erano costretti a lasciare la propria abitazione e a svolgere presso di essa consistenti lavori di bonifica. Affermavano che, inoltre, era Parte_2 costretta a trasferire il proprio studio di avvocato, in precedenza collocato presso l'immobile in oggetto, e a cambiare asilo, con conseguenti aggravi economici e Persona_1 stravolgimenti della vita quotidiana.
Pertanto, convenivano in giudizio davanti al Tribunale di NO , chiedendo CP_2
l'accertamento della sua responsabilità ex artt. 2051 e 2043 c.c. e la condanna della stessa al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e alle spese di lite, con attribuzione al difensore antistatario.
2. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , in proprio CP_2
e quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori e Persona_2 Controparte_3
Eccepiva l'imputabilità del malfunzionamento della canna fumaria ai lavori di ristrutturazione eseguiti nell'unità abitativa della stessa parte attrice e in particolare alla sostituzione del setto murario in precedenza posto a protezione della canna con il finto pilastro in cartongesso.
Esponeva, inoltre, che con ordinanza in data 26/07/2017 il Tribunale di NO, in parziale riforma dell'ordinanza di accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da parte attrice, le vietava l'uso del camino finchè non avesse provveduto al ripristino della canna fumaria.
Lamentava quindi che, a causa dell'impossibilità di utilizzare il camino fino al completamento dei lavori, il figlio , soggetto allergico e intollerante al caldo secco, veniva costretto Persona_2 ad abbandonare l'abitazione materna. La convenuta spiegava pertanto domanda riconvenzionale, chiedendo l'accertamento dell'imputabilità del difetto della canna fumaria ai lavori eseguiti dagli attori e la condanna dei medesimi al ripristino della canna, anche a mezzo ristoro dei costi nelle more sostenuti dalla per dare esecuzione all'ordinanza del Tribunale di NO in data CP_2
26/07/2017. Chiedeva, altresì, il risarcimento del danno da mancato godimento del camino, del danno biologico patito in conseguenza della vicenda litigiosa e di quello morale sofferto da se stessa e dai figli in conseguenza del forzato distacco dal figlio , con vittoria di Persona_2 spese e attribuzione al difensore antistatario.
2 3. Espletata l'istruttoria mediante l'assunzione di prove testimoniali e l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva assunta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
1. Preliminarmente, occorre precisare che l'effettivo verificarsi delle immissioni di fumo e fuliggine all'interno dell'immobile di parte attrice non è stato contestato dalla nella CP_2 comparsa di costituzione. Anzi, ella dichiarava di essersi subito resa disponibile alla soluzione del problema. L'esistenza delle immissioni, inoltre, trova riscontro sia nelle dichiarazioni dei testi
, , e i quali hanno Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 personalmente percepito odore di fumo nell'appartamento anche in momenti successivi (v. verbali ud. 26/05/2021 e 20/10/2022), sia nel verbale della Polizia Municipale in data 21/12/2015, nel rapporto di intervento dei Vigili del fuoco in data 26/12/2015 e nell'attestazione di intervento della Polizia in data 22/01/2016 presenti in atti. Nel rapporto dei Vigili del Fuoco, in particolare, si legge: “Nell'abitazione del signor vi era tutto l'appartamento invaso Parte_1 di fumo causa canna fumaria. In considerazione di quanto sopra si provvedeva a constatare che il fumo proveniva da un muro in cartongesso dell'abitazione, poiché il camino dell'appartamento del piano inferiore di proprietà della signora aveva la canna fumaria che passava parallela CP_2 al muro in cartongesso”.
2. Parte attrice chiede il risarcimento dei danni cagionati dalle immissioni in oggetto ai sensi dell'art. 2051 c.c., applicabile anche nelle ipotesi di malfunzionamento della canna fumaria (Cass.
n. 25766/2023; Cass. n. 28621/2024). “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e non presunto, essendo sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava
l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass. Sez. Unite n. 20943/2022). Nel caso di specie, custode della canna fumaria è
che dagli atti di causa risulta unica utilizzatrice della medesima: “in tema di CP_2 responsabilità ex art. 2051 c.c., il presupposto della custodia va inteso quale relazione meramente fattuale con il bene, a prescindere dalla corrispondenza di tale relazione con un determinato diritto reale o personale di godimento” (Cass. n. 12796/2024). Parte convenuta, invece, domanda in via riconvenzionale l'accertamento dell'imputabilità dei danni ai lavori di ristrutturazione e di recupero abitativo del sottotetto, asseritamente eseguiti dal nella Parte_1
3 sua proprietà non a regola d'arte, e la condanna degli attori al ripristino della canna fumaria, anche a mezzo ristoro dei costi nelle more sostenuti dalla per dare esecuzione all'ordine di CP_2 ripristino di cui all'ordinanza emessa in sede di reclamo dal Tribunale di NO in data
26/07/2017.
In atti è presente il permesso di costruire prot. n. per “lavori di ristrutturazione NumeroD_1 edilizia per il recupero abitativo del sottotetto” in Palazzo Copeta, via Trotula De Ruggiero n.
27, con direttore dei lavori l'ing. e rilasciato in favore della società committente CP_4
“CA Costruzioni S.r.l.”, all'epoca proprietaria dell'unità abitativa dell'attore. Sebbene la società in questione, attualmente in liquidazione, sia un soggetto giuridico formalmente distinto dal suo socio e abbia venduto l'appartamento al solo in data 13/06/2008 (v. contratto
Parte_1 di compravendita in atti), dall'istruttoria emerge una sostanziale riconducibilità degli interventi realizzati nell'immobile in oggetto all'attore medesimo. Da un lato, è
Parte_1 titolare di una quota sociale pari al 98% (v. visura camerale in atti). Per altro verso, dagli atti si evince una supervisione personale del sui lavori eseguiti nell'unità abitativa già in
Parte_1 epoca anteriore al suo acquisto, in particolar modo riguardo agli interventi concernenti la canna fumaria. Il teste , ex marito della convenuta e direttore dei lavori in oggetto, ha CP_4 infatti dichiarato: “mi sono occupato di lavori al fabbricato e di lavori di recupero al sottotetto ed in quella occasione ho avuto modo di conoscere , il quale era legale
Parte_1 rappresentante della società proprietaria del sottotetto (…) Quale direttore e progettista anche del recupero del sottotetto, ricordo che in sede di ristrutturazione da parte della società
, all'epoca proprietaria del sottotetto, era stata prevista una soluzione con la Parte_1 previsione di un vano di passaggio. Nel corso della creazione di tale soluzione riscontrammo la presenza della canna fumaria, per cui, al fine di consentire la realizzazione della stessa dimensione del vano, si decise di far restringere la larghezza della canna fumaria con la realizzazione di una lamiera che restringesse la sezione. Ciò era possibile in quanto la canna fumaria era in muratura. (…) All'epoca, quando fu posizionata la lamiera per restringere la canna fumaria, io espressi qualche perplessità, tuttavia il manifestò la sua volontà di Parte_1 procedere e tale intervento non veniva indicato nei grafici in quanto la canna fumaria non era censita” (v. verbale ud. 21/04/2022). Non v'è motivo di dubitare dell'attendibilità del teste, poiché e la convenuta sono separati da anni (v. decreto di omologa di separazione Per_2 consensuale del Tribunale di NO datato settembre 2014 in atti). Lo stesso attore, in sede di interrogatorio formale, ha dichiarato che era a conoscenza di tutti i lavori fatti, compresa Per_2 la canna fumaria in oggetto, poiché aveva diretto lui i lavori” (v. verbale ud. 11/12/2019).
4 Riguardo all'incidenza dei suddetti lavori sul malfunzionamento della canna fumaria, occorre richiamare la CTU espletata nel procedimento ex art. 700 c.p.c. n. 3319/2016 R.G. instaurato fra le parti davanti al Tribunale di NO, regolarmente presente in atti e da ritenersi condivisibile perché immune da vizi logici. Nella stessa si legge: “In seguito (…) all'accensione del camino nell'appartamento di parte convenuta ing. si è potuto acclarare che CP_2 nell'appartamento di parte attrice, sig. , si è manifestata chiaramente la Parte_3 presenza di fumo e fuliggine (…) Lo scrivente ingegnere poteva prendere visione diretta del tratto della canna fumaria che attraversa l'abitazione del signor e verificava come la stessa Parte_1 fosse realizzata non in un unico pezzo ma che (…) fosse costituita da più pezzi saldati tra loro.
La saldatura (…) era effettuata con dei singoli punti di saldatura intervallati tra loro ad una distanza media di circa una decina di centimetri. Ciò non garantisce la tenuta stagna della canna fumaria (…) Lo scrivente CTU ritiene che la causa della presenza di fumo e fuliggine in casa
, a fronte dell'accensione del camino di casa sia la inidonea modalità di Parte_1 CP_2 realizzazione della canna fumaria che non è a tenuta stagna e, quindi, consente la fuoriuscita di fumo da essa (…) E' plausibile ritenere che, a seguito dei lavori di ristrutturazione interna effettuati nell'abitazione del signor , l'aver sostituito una muratura piena con una Parte_1 parete in cartongesso possa aver reso più visibile e manifesto il fenomeno (…) La canna fumaria oggetto della presente relazione, quindi, consentirebbe comunque la fuoriuscita dei fumi anche se, in luogo del cartongesso che attualmente la ricopre, vi fosse un muro pieno ma, probabilmente, in questo caso il fenomeno sarebbe meno visibile nell'appartamento a causa della minore permeabilità di un siffatto muro”.
Il C.t.u., dunque, ha evidenziato che la sostituzione della muratura piena con il finto pilastro in cartongesso ha determinato un aggravamento della fuoriuscita di fumo e fuliggine dalla canna fumaria, pur già caratterizzata da un difetto di costruzione. Del resto, dagli atti di causa non risulta che nel in oggetto si siano verificati altri episodi di immissioni manifeste dipendenti CP_5 dalla canna fumaria in epoca anteriore ai suddetti lavori, né che il problema abbia interessato unità immobiliari diverse da quella in cui parte attrice ha realizzato il sopracitato intervento. La teste , invero, ha dichiarato: “L'immobile di mia proprietà è ubicato non nella Testimone_2 stessa verticale di quello delle parti di causa. Tra l'immobile di proprietà attorea e quello della convenuta vi è altro immobile in proprietà ma io ignoro se in tale proprietà si siano CP_6 riscontrati gli stessi problemi di immissioni di fumo che hanno interessato la proprietà attorea.
(…) Preciso che la sig. è residente nel fabbricato ma non vi abita. Vi sono altri proprietari CP_6 quali e a anche loro non abitano nel fabbricato. Io abito all'ultimo piano del Per_3 CP_7
5 fabbricato e sul mio pianerottolo vi sono 4 appartamenti, tra cui quello di . Vi sono poi Parte_1 gli appartamenti di . Non so se questa questione delle immissioni di fumo sia CP_7 Per_3 stata discussa in assemblea” (v. verbale ud. 26/05/2021). Il teste , inoltre, ha Testimone_3 confermato: “Io sono un condomino del fabbricato di via Trotula sia oggi che all'epoca dei fatti.
Inoltre quando si verificarono gli eventi ero anche amministratore di condominio (…) Non essendo però un problema condominiale, nonostante le richieste, io non intervenni. (…) Con riferimento ad altre problematiche relative alla canna fumaria per cui è causa, con riferimento all'appartamento sottostante che non è mio non ho raccolto alcuna lamentela” (v. verbale ud.
20/10/2022).
Dall'istruttoria complessiva, quindi, si evince che la responsabilità per le immissioni in parola non è imputabile in via esclusiva ad alcuna delle parti. Sebbene la canna fumaria presentasse già in sé un difetto di costruzione, infatti, i lavori di ristrutturazione realizzati nell'unità abitativa di parte attrice hanno assunto il ruolo di concausa delle immissioni, poiché proprio dopo l'esecuzione dell'intervento e nel solo appartamento del , in virtù della maggiore Parte_1 permeabilità del rivestimento in cartongesso, le suddette immissioni sono divenute più evidenti.
Emerge, altresì, che il CA medesimo, nonostante i dubbi espressi dal direttore dei lavori, aveva concesso il proprio assenso agli interventi concernenti la canna fumaria in oggetto. Si ribadisce, invero, che il teste ha dichiarato: “All'epoca, quando fu posizionata la CP_4 lamiera per restringere la canna fumaria, io espressi qualche perplessità, tuttavia il Parte_1 manifestò la sua volontà di procedere”. Si configura pertanto un concorso del fatto colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c., insufficiente a determinare un'interruzione del nesso eziologico ma idoneo a determinare una congrua suddivisione della responsabilità fra le parti nella misura del 50%, con conseguente riduzione del danno risarcibile.
3. Premesso ciò, come già accennato, grava su parte attrice l'onere di provare non solo il danno- evento ma anche il danno-conseguenza subito per effetto delle immissioni, giacché non è configurabile un danno “in re ipsa” (Cass. n. 2203/2024; Cass. n. 19434/2019).
3.1 In primo luogo, entrambi gli attori in proprio lamentano di aver subito un danno da mancato godimento dell'immobile. Allegano, infatti, di essere stati costretti fin dalla data del 10/12/2015 ad abbandonare l'immobile perché inagibile e a trasferirsi presso un'altra abitazione a Pellezzano.
Riguardo alla qualità delle immissioni, in atti è presente la relazione del CTP in data 12/01/2016, nella quale si legge: “Lo scrivente (…) posizionava la strumentazione di rilevazione dei gas combusti presenti, delle polveri e delle COV, al fine di determinare le concentrazioni presenti negli ambienti abitativi per poi confrontarli con i limiti previsti dalla norma. Non esistendo una
6 normativa specifica per tale immissione (fumi, gas, polveri e COV), si è deciso di utilizzare quelle previste per i luoghi di lavoro, che risultano meno cautelativi per le normali attività quotidiane in una civile abitazione (…) Si precisa che oltre ad essere nella maggior parte dei casi valori superiori a quelli di riferimento, in alcuni casi anche di due volte, i limiti previsti per una
“normale tollerabilità” in ambiente esterno e quindi a maggior ragione per un ambiente interno, per lo più abitato da persone di cui un neonato di circa 17 mesi, sono ampiamente superati e quindi sicuramente intollerabili”. In data 13/01/2016, inoltre, gli attori sono stati accettati al
Pronto Soccorso ed è stata loro diagnosticata un'”irritazione laringotracheale da inalazione di fumi” (v. verbale in atti). Nell'attestazione d'intervento della Polizia di Stato in data 22/01/2016 in atti, poi, si legge: “Sul posto si identificava il richiedente (…) Questi Parte_1 dichiarava che erano intervenuti in precedenza i Vigili del Fuoco (…) In tale circostanza, lo stesso personale dei VV.FF. (…) invitava (…) la famiglia a lasciare temporaneamente Parte_1 il proprio appartamento per ragioni d'incolumità (…) Constatata la persistente presenza di fumo da combustione all'interno dell'appartamento, tale da rendere difficoltosa sia la visione che la respirazione (…) considerata l'impossibilità (…) di intimare (…) il divieto dell'uso del camino
(…) si invitava il richiedente a lasciare l'appartamento, ormai saturo, unitamente alla moglie ed al figlio di 18 mesi”. La sussistenza di un pericolo per la salute degli attori è stata altresì riscontrata dal Tribunale di NO, che con ordinanza ex art. 700 c.p.c. in data 22/11/2016, proprio in ragione del suddetto pericolo, ha vietato alla convenuta l'uso del camino. La misura cautelare in questione è stata successivamente confermata anche dall'ordinanza di reclamo in data
26/07/2017, con la quale è stata limitata solo la durata del suddetto divieto fino al ripristino della canna fumaria (v. ordinanze in atti).
In rapporto al trasferimento degli attori presso un'altra abitazione, il teste ha Testimone_1 dichiarato: “Gli attori mi hanno riferito di essere trasferiti altrove dopo il fatto e ciò posso confermarlo in quanto nei sopralluoghi successivi si vedeva che la casa era disabitata” (v. verbale ud. 26/05/2021). Il teste , inoltre, ha riferito: “Ricordo che e la Testimone_3 Tes_3 moglie abitavano in via Trotula anche se so che loro hanno anche un'altra abitazione a Capriglia ove lo stesso mi disse che si era trasferito dopo tali problematiche. Che io sappia la Tes_3 famiglia oggi non abita lì.” (v. verbale ud. 20/10/2022). sorella Parte_1 Testimone_4 dell'attrice, ha dichiarato altresì: “Ricordo che dopo quest'episodio mia sorella si è appoggiata alcune volte a casa di mia madre, alcune volte a casa della suocera ed altre volte presso un'abitazione che lei stessa ha nella disponibilità a Capriglia. Ricordo che l'immobile è stato ripristinato con interventi di manutenzione dopo circa 2 anni dal verificarsi delle immissioni di
7 fumi. Mi sembra che dopo tali lavori, nel 2019, con la morte della suocera, mia sorella e il marito si sono trasferiti presso altra abitazione adibendo l'immobile a bed and breakfast” (v. verbale ud. 20/10/2022). Emerge, quindi, sia che le immissioni erano idonee a determinare disagi respiratori, sia che gli attori nel periodo successivo ai fatti hanno vissuto presso altre abitazioni.
Il teste tuttavia, ha affermato: “nel 2014 il ha abitato più CP_4 Parte_1 assiduamente l'abitazione di cui è causa mentre successivamente con la nascita del bambino egli viveva per lo più a Capriglia, abitazione che in qualche occasione ho frequentato, recandosi saltuariamente nell'immobile per cui è causa” (v. verbale ud. 21/04/2022). Questa dichiarazione
è compatibile con quella dei testi e che pure hanno riferito Testimone_3 Testimone_4 della disponibilità da parte degli attori di un'altra abitazione a Capriglia. In atti, inoltre, è presente la SCIA n. prot. 75231/2018 in data 26/04/2018, con cui gli attori comunicavano al CP_8
di aver avviato presso l'immobile in oggetto un'attività di casa per vacanze, denominata
[...]
“Plaium Montis”. Tale circostanza ha trovato riscontro sia nella prova orale (v. dichiarazioni dei testi , , e Testimone_2 CP_4 Testimone_4 Testimone_3 Tes_5
), sia in sede di interrogatorio formale. Gli attori, invero, hanno confermato che presso
[...]
l'appartamento attualmente è ubicata una casa vacanze, denominata “Plaium Montis Palazzo
Copeta”, e che l'avvio della suddetta attività è avvenuto dopo i lavori di bonifica effettuati dagli attori medesimi e la riparazione della canna fumaria, effettuata ad opera della nel mese di CP_2 gennaio 2018 (v. verbale ud. 11/12/2019). La famiglia , quindi, dopo la bonifica dei Parte_1 luoghi e la riparazione della canna fumaria non è tornata ad abitare nell'appartamento in oggetto ma lo ha trasformato in una struttura ricettiva.
L'istruttoria complessiva, dunque, ha evidenziato che, sebbene la qualità delle immissioni ostacolasse una serena permanenza presso l'immobile, già prima dei fatti di causa gli attori utilizzavano anche una casa a Capriglia e, nonostante i lavori di bonifica e riparazione avessero reso l'appartamento nuovamente abitabile, essi hanno deciso di traslocare definitivamente altrove e di adibire il predetto appartamento a casa vacanze. Non si evince quindi in modo incontrovertibile che la mancata permanenza presso l'immobile della famiglia sia stata Parte_1 conseguenza immediata, diretta ed esclusiva delle immissioni e che non sia stata invece frutto, almeno in via concorrente, di una libera decisione degli attori stessi, già maturata in precedenza e definitivamente confermata e attuata dopo i fatti. Per queste ragioni, la domanda di risarcimento del danno da mancato godimento dell'immobile va respinta.
3.2 lamenta di aver subito un danno patrimoniale, costituito sia da un danno Parte_2 emergente sia da un lucro cessante, per essere stata costretta a trasferire il proprio studio legale
8 dall'immobile di cui è causa in un'altra sede. Riguardo al valore probatorio della dichiarazione sostitutiva di certificazione datata 30/11/2015 in atti, nella quale l'attrice dichiarava al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di NO di avere il domicilio professionale in NO alla via
Trotula De Ruggiero n. 27, si richiama l'orientamento della S.C.: “L'autocertificazione prevista dall'art. 46 d.P.R. 2000 n. 445/2000 può essere idonea ad attestare, sotto la propria responsabilità, fatti a se favorevoli esclusivamente nel rapporto con una P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi, ma nessun valore probatorio, neanche indiziario, può esserle riconosciuto nell'ambito del giudizio civile, in quanto caratterizzato dal principio dell'onere della prova, tenuto conto che la parte non può derivare da proprie dichiarazioni elementi di prova a proprio favore e che solo la non contestazione o l'ammissione di controparte possono esonerare dallo "onus probandi"” (Cass. n. 17358/2010). In sede di interrogatorio formale, gli attori hanno entrambi confermato che la attualmente esercita la propria attività Tes_4 professionale presso lo studio dell'avv. Damiano Antonio Balestrieri, in NO alla via A.
Balzico n. 9 ma hanno precisato che in precedenza il suo studio legale era ubicato nell'immobile in oggetto (v. verbale ud. 11/12/2019). Tale circostanza è stata confermata da Testimone_4 sorella dell'attrice, la quale ha dichiarato: “Ricordo che mia sorella a causa di un distacco di placenta trasferì la propria attività lavorativa presso l'abitazione per cui è causa e continuò anche dopo la nascita del bambino a svolgere tale attività lavorativa come avvocato presso la sua abitazione. Ricordo che presso l'appartamento riceveva anche i clienti su appuntamento”
(v. verbale ud. 20/10/2022). Né dalla documentazione prodotta né dalle testimonianze assunte, tuttavia, risulta alcuna spesa sostenuta dalla funzionale al trasferimento dello studio legale Tes_4 presso una diversa sede. Parimenti, non è dimostrata in giudizio alcuna contrazione della clientela e delle attività svolte dalla successiva allo spostamento dello studio legale e da questo Tes_4 dipendente, né dal quadro probatorio complessivo si evince un'effettiva riduzione dei guadagni dell'attrice in conseguenza del suddetto trasferimento. Non v'è dunque alcuna prova né di perdite patrimoniali, né di mancati guadagni derivati dallo spostamento della sede dello studio legale dell'attrice. La domanda di risarcimento del danno patrimoniale proposta da in Parte_2 proprio, quindi, va respinta.
3.3 Riguardo al danno emergente lamentato da entrambi gli attori, poi, in atti sono presenti circa n. 30 fatture di lavanderia non sottoscritte, delle quali alcune presentano una data non intelligibile, un'altra è datata 15/12/2015 ed altre ancora risalgono all'anno 2016. Si ricorda, tuttavia, che
“la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti
9 giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio”
(Cass. n. 34831/2024). Nel caso di specie, inoltre, né dalla documentazione prodotta in giudizio né dalle dichiarazioni testimoniali emerge incontrovertibilmente che queste spese di lavanderia siano una diretta conseguenza delle immissioni in oggetto e non fossero sostenute anche prima delle medesime.
Analoghe riflessioni valgono per le schede di carburante in atti, tutte risalenti al periodo compreso fra dicembre 2015 a dicembre 2017. Dagli atti di causa, infatti, non risulta con certezza che esse attengano a spese sostenute per percorsi in auto effettuati esclusivamente dopo l'abbandono dell'immobile in oggetto e non già effettuati abitualmente anche in epoca anteriore. Del resto, parte di queste schede riporta la stampiglia di una stazione di servizio a Pellezzano ed è stato già evidenziato che gli attori avevano la disponibilità di una casa a Capriglia e vi si recavano anche prima dei fatti di causa. Anche in relazione a tali voci di danno, perciò, la domanda attorea è infondata.
3.4 lamenta altresì di aver subito un danno patrimoniale in proprio, Parte_1 consistito nelle spese necessarie alla bonifica e al ripristino dell'immobile dopo la cessazione delle immissioni.
In primo luogo, l'attore ha depositato circa n. 12 fatture inerenti all'acquisto di beni mobili, tutte risalenti agli anni 2006, 2008 e 2009. Ferma restando la valenza meramente indiziaria delle fatture in merito alla prova degli esborsi sostenuti (v. supra), esse non attengono ad acquisti compiuti dal dopo le immissioni in questione, bensì a beni già presenti presso l'immobile Parte_1 all'epoca dei fatti di causa. Negli atti di causa, peraltro, non vi è alcuna prova che i singoli beni in questione siano stati effettivamente danneggiati dalle immissioni, né che l'attore abbia sostenuto delle spese per sostituire questi specifici arredi o per riportarli allo stato originario.
In atti sono presenti altresì n. 4 preventivi, di cui uno della ditta per lavori di Controparte_9 bonifica controsoffittatura privo di data, uno della Sannio Parquet S.r.l. per bonifica del pavimento in legno datato 09/03/2016 e gli altri due della ditta ER UA per bonifica e pitturazione, datati rispettivamente 09/03/2016 e 30/04/2018. Il teste ha riferito: Tes_6
“Sono l'amministratore della società Sannio parquet s.r.l. (…) Conosco il signor da Parte_1 circa 20/25 anni per l'attività lavorativa che svolgo avendo rapporti di collaborazione frequenti.
(…) Ricordo poi di essere stato sui luoghi (…) quando vi fu il problema delle immissioni. Eseguì un sopralluogo e provvidi a redigere un preventivo. Preventivo che mi viene esibito e che
10 confermo. Ho anche eseguito i lavori di cui al preventivo. Ancora oggi non sono stato pagato e gli ho concesso dilazioni per il pagamento in considerazione dei rapporti di lavoro che abbiamo.
In particolare i lavori hanno riguardato la rilamatura del parquet;
parquet in legno nobile o massello” (v. verbale ud. 20/01/2022). Il teste ER UA, inoltre, ha dichiarato: “Io sono imbianchino e sono titolare di una mia impresa. Io ho lavorato da circa 30 anni con il signor
che è titolare di un'impresa edile e spesso per i lavori di pitturazione mi Parte_1 chiama. (…) dopo il problema che si verificò della presenza di fumo, riscontrai la necessità di compiere un intervento di pitturazione. In particolare mi fu chiesto un preventivo sia per il ripristino esterno della canna fumaria sia per le pitturazioni. Confermo il preventivo datato
30.4.2018 e confermo altresì di aver eseguito i lavori che ad oggi ancora non mi sono stati pagati, in quanto ho concordato con il signor una dilazione nei pagamenti, visti i rapporti di Parte_1 amicizia e di lavoro che ci legano” (v. verbale ud. 20/01/2022). Nessun valore probatorio può essere riconosciuto al preventivo della ditta non essendo stata fornita in Controparte_9 giudizio alcuna prova che il abbia effettivamente stipulato un contratto con la ditta né Parte_1 che abbia sostenuto la spesa indicata. Viceversa, gli altri preventivi sono stati riconosciuti dai testi, i quali hanno dichiarato di non essere stati ancora pagati dal ma di aver eseguito Parte_1
i lavori elencati nei suddetti documenti. Questi ultimi interventi, inoltre, corrispondono alla tipologia di lavori indicata come necessaria per la bonifica dell'immobile in oggetto dal geometra a seguito dei sopralluoghi effettuati (v. relazione tecnica in atti e verbale ud. Testimone_1
26/05/2021). Si ricorda che, secondo il rapporto dei Vigili del Fuoco in data 26/12/2015,
“nell'abitazione del signor vi era tutto l'appartamento invaso di fumo” Parte_1
e anche nel rapporto in data 22/01/2016 la Polizia di Stato constatava una permanenza di fumo
“tale da rendere difficoltosa sia la visione che la respirazione”. I suddetti rapporti, in quanto atti pubblici, ex art. 2700 c.c. fanno piena prova fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale e delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ferma restando l'ammissibilità della prova contraria in relazione alla veridicità del contenuto delle dichiarazioni ivi riportate (Cass. n.
10376/2024; Cass. n. 20214/2019). Nel caso di specie, nessuna querela di falso è stata proposta avverso i documenti in oggetto. Essi, quindi, provano che l'intero appartamento era interessato da immissioni di tale portata da giustificare interventi di bonifica estesi.
Emerge così che l'attore, come diretta conseguenza delle immissioni verificatesi nell'unità abitativa di sua proprietà, ha dovuto assumere delle obbligazioni. Si ricorda che il “danno emergente” corrisponde a una perdita patrimoniale e comprende non solo la spesa già sostenuta
11 ma l'obbligazione di effettuare l'esborso, “…in quanto il vinculum iuris, nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici con diretta rilevanza economica di cui una persona è titolare”
(ex multis, Cass. n. 2286/2010; Cass. n. 4718/2016; Cass. n. 27129/2021; Cass. n. 5159/2023).
In relazione alla suddetta voce di danno, quindi, la domanda risarcitoria del CA è parzialmente fondata. Considerato il valore complessivo dei soli preventivi riconosciuti, pari a €
4.044,30 per la Sannio parquet s.r.l. e a € 20.350,00 per la ditta ER, e ridotta la somma del
50% in ragione del già menzionato concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 co. 1 c.c., CP_2 va quindi condannata al pagamento in favore del della somma di € 12.197,15,
[...] Parte_1 liquidata all'attualità in € 14.856,13.
3.5 In rapporto al danno morale, biologico ed esistenziale lamentato dagli attori in qualità di genitori di , dagli atti di causa emerge che il minore, dopo le immissioni di Persona_1 cui è causa, è stato trasferito presso un asilo diverso. In atti, invero, è presente una dichiarazione di rinuncia alla frequenza dell'Asilo Nido Saragat datata 07/03/2016. La teste Testimone_4 inoltre, ha riferito: “Ricordo che prima dell'episodio mia sorella aveva incominciato
l'inserimento al nido del piccolo , inserimento che doveva ritenersi completato dopo Per_1 gennaio in quanto il bambino avrebbe iniziato a frequentare in modo assiduo l'asilo che era ubicato in via Fusandola. Ricordo tuttavia che essendosi collocata abitativamente a Capriglia ha optato per altra scuola a , perché più comoda” (v. verbale ud. 20/10/2022). Parte_4
Non v'è però alcuna prova che il minore abbia contratto malattie in conseguenza delle immissioni.
Dagli atti, poi, non emerge alcunché sull'andamento dell'inserimento all'asilo del bambino e sulle relazioni da lui instaurate con maestre e compagni, né su segnali di malessere da lui manifestati in conseguenza della perdita di tali relazioni. In assenza di elementi probatori univocamente contrari, quindi, non è irragionevole presumere che, anche in considerazione della tenerissima età del bambino (circa 18 mesi all'epoca dei fatti) e della sua frequenza non ancora stabile presso l'asilo, egli non avesse ancora stretto relazioni tali che il distacco dai precedenti punti di riferimento potesse causargli una grave sofferenza. Né l'istruttoria ha evidenziato difficoltà di inserimento del piccolo presso il nuovo asilo che non siano state superate positivamente dopo un ragionevole periodo di adattamento e che manifestino un persistente malessere psicologico. Allo stesso modo, dagli atti di causa non si evince in modo certo una riduzione del tempo e delle cure dedicati dalla al minore rispetto a quelli che ella gli riservava in epoca anteriore Tes_4 all'abbandono dell'immobile in oggetto. Non essendo provato, perciò, alcun danno non patrimoniale subito dal minore in conseguenza delle immissioni, la domanda risarcitoria proposta
12 dagli attori quali esercenti la responsabilità genitoriale su è infondata e va Persona_1 respinta.
3.6 Per quanto riguarda il danno morale e biologico lamentato da e da Parte_1
in proprio, in atti è presente un verbale di accettazione di entrambi gli attori al Pronto Parte_2
Soccorso in data 13/01/2016, non contestato da parte convenuta. Esso riporta come diagnosi
“irritazione laringotracheale da inalazione di fumi” e la prognosi di 5 giorni, con raccomandazione di aerosol per 7 giorni. La data del documento è ricompresa nell'arco temporale di permanenza delle immissioni presso l'immobile e la patologia riscontrata è compatibile con il tipo di danni alla salute che ordinariamente ci si potrebbe attendere dagli episodi in oggetto.
Considerata altresì l'assenza di elementi probatori univocamente indicativi di una diversa causa dell'irritazione, è ragionevole presumere che essa sia effettivamente derivata dall'inalazione dei fumi che hanno invaso l'appartamento. Riguardo al danno morale, si richiama l'orientamento della S.C.: “In tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico- fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale.” (Cass. n. 6444/2023). Nel caso di specie, si tratta di lesioni di lieve entità, idonee ad assorbire il danno morale in difetto di prova di un patema d'animo più grave di quello ordinariamente connesso alla patologia in oggetto. Occorre perciò procedere alla quantificazione del solo danno biologico secondo le Tabelle del Tribunale di Milano, come da ultimo aggiornate nel 2024. Sviluppando i calcoli, avremo:
Tabella di riferimento 2024-2025
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 5
Indennità giornaliera € 55,24
Spese mediche documentate 0
Totale danno biologico temporaneo € 69,05
13 In mancanza dei presupposti per la personalizzazione del danno per difetto di allegazione e prova, si ritiene dunque congruo l'importo di € 69,05 per ciascuno dei due attori. Tale somma, tuttavia, va ulteriormente ridotta del 50%, in ragione del già menzionato concorso di colpa dei danneggiati ex art. 1227 co. 1 c.c. Di conseguenza, va condannata al pagamento in favore di CP_2
e della somma di € 34,52 ciascuno, già liquidata Parte_1 Parte_2 all'attualità.
4. In relazione alla domanda riconvenzionale di parte convenuta di accertamento dell'imputabilità delle immissioni al fatto degli attori e di condanna dei medesimi al ripristino della canna, si è già osservato che sussiste un concorso di colpa dei danneggiati ex art. 1227 co. 1 c.c. La domanda di rimborso della convenuta, dunque, è parzialmente fondata.
In particolare, in atti v'è prova che la ha effettivamente provveduto al ripristino della canna CP_2 fumaria e ne ha sostenuto i relativi costi (v. comunicazione inizio lavori in data 17/01/2018 e bonifici in data 01/12/2017 e 25/01/2018 a saldo delle fatture n. 102/2017 e n. 4/2018 in atti), per un importo complessivo di € 4.500,00. In considerazione del già menzionato concorso di colpa nella misura del 50%, quindi, gli attori vanno condannati, in solido fra loro, al rimborso in favore di della metà dei costi di ripristino della canna, pari a € 2.250,00, liquidata all'attualità CP_2 in € 2.686,50.
4.1 Per quanto concerne il danno da mancato godimento del camino lamentato da parte convenuta in via riconvenzionale, non può configurarsi alcuna responsabilità da fatto illecito degli attori. Il divieto di uso del camino, invero, è stato imposto da un legittimo provvedimento del Tribunale di NO, ossia dall'ordinanza ex art. 700 c.p.c. in data 22/11/2016, ed è stato successivamente confermato dall'ordinanza di reclamo in data 26/07/2017, che ne ha solo limitato la durata al tempo necessario al ripristino del camino. Nella specie, il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'adozione della suddetta misura cautelare in ragione della nocività delle immissioni provenienti dalla canna fumaria, che esponevano gli attori al pericolo di un pregiudizio per la loro salute (v. ordinanze in atti). Di conseguenza, in mancanza del fatto illecito, il danno in questione non è risarcibile.
4.2 Parimenti, è infondata la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno biologico proposta da parte convenuta. La documentazione medica in atti, invero, attesta che la è CP_2 affetta da sclerosi multipla fin dal 2011 ma non v'è alcuna prova che la vicenda litigiosa in oggetto abbia determinato un aggravamento di tale patologia. Dalla suddetta documentazione, inoltre, si evince che la convenuta soffre di disturbo depressivo a partire dal 15/12/2015. La dichiarazione della stessa secondo cui il suddetto disturbo è cagionato da liti condominiali, non CP_2
14 costituisce tuttavia una prova certa e univoca dell'effettiva esistenza di un nesso di causalità fra la vicenda di cui è causa e il disturbo in questione. Né l'istruttoria svolta ha escluso in via incontrovertibile la riconducibilità del disturbo in esame ad altri fattori.
4.3 La convenuta, in proprio e quale esercente la responsabilità sui minori e Persona_2 [...]
ha altresì spiegato domanda riconvenzionale di risarcimento del danno morale per CP_3
l'allegato distacco forzato da , sostenendo che l'impossibilità di utilizzare il Persona_2 camino per le vicende in oggetto ha reso necessario il trasferimento del figlio, soggetto allergico e intollerante al caldo secco, presso un'altra abitazione. Dalla documentazione medica in atti emerge che è affetto da allergia da inalanti. Il teste ha dichiarato: Persona_2 CP_4
“Ricordo che dal 2015 al 2016-17 mio figlio presso l'abitazione di mia zia a via Per_2
Posidonia.” La teste ha altresì riferito: “Io ricordo che il figlio della sig.ra Testimone_5 quando non fu possibile accendere il camino si trasferì a casa della zia con la quale aveva CP_2 un ottimo rapporto per circa un paio d'anni.” (v. verbale ud. 21/04/2022). Emerge quindi che
, per circa due anni dopo i fatti di causa, ha vissuto a casa della zia. Tali elementi, Persona_2 peraltro, non sono sufficienti per dimostrare in modo univoco che il suo trasferimento fosse imputabile direttamente all'impossibilità di accensione del camino presso l'abitazione della madre anziché ad una scelta familiare dettata da altre motivazioni. Non risulta, invero, che all'epoca dei fatti il osse ancora sottoposto alla terapia antiallergica, risalente secondo gli Per_2 atti agli anni dal 2006 al 2009. Né risulta dall'istruttoria alcuna indicazione esplicita del medico curante circa la tipologia di riscaldamento più adatta alle sue condizioni. Di conseguenza, non essendo stata fornita la prova della natura forzata del trasferimento del e dunque di Per_2 un'effettiva sofferenza patita da quest'ultimo, dalla madre e dalla sorella per effetto della separazione, la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno morale è infondata e va respinta.
5. Alla luce di quanto esposto, in parziale accoglimento sia della domanda attorea sia di quella riconvenzionale, va accertata la responsabilità di entrambe le parti per le immissioni verificatesi nell'immobile di proprietà di dal 09/12/2015 al 25/02/2016, ciascuna Parte_1 nella misura del 50%.
Sempre in parziale accoglimento della domanda attorea, va inoltre condannata al CP_2 pagamento in favore di della somma complessiva di € 14.890,65 Parte_1
(14.856,13 + 34,52) liquidata all'attualità e in favore di della somma di € 34,52 Parte_2 liquidata all'attualità. Su ciascuna di tali somme dovranno, altresì, essere corrisposti gli interessi al tasso legale, calcolati sull'importo devalutato in base agli indici ISTAT alla data del 25/02/2016
15 (data di cessazione dell'illecito permanente) e rivalutato anno per anno, a partire dalla data del sinistro e fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata. Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno poi essere corrisposti, sulle somme totali sopra liquidate all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, poi, e Parte_1 Pt_2
vanno condannati, in solido fra loro, al rimborso in favore di della metà dei costi
[...] CP_2 di ripristino della canna, pari a € 2.250,00, liquidata all'attualità in € 2.686,50. Su tale somma pure dovranno essere corrisposti gli interessi al tasso legale, calcolati sull'importo devalutato in base agli indici ISTAT alla data del 25/01/2018 (data in cui si è completamente integrato il danno)
e rivalutato anno per anno, a partire dalla data del sinistro e fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata. Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno poi essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
6. Considerate la soccombenza reciproca, la complessità del quadro probatorio e la necessità di non inasprire ulteriormente i rapporti tra le parti, si ritengono sussistenti giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite (art. 92 c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale di NO, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Francesco Rossini, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 8725/2017 R.G. così provvede:
1. accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto:
1.1 accerta la responsabilità ex art. 2051 c.c. di per le immissioni verificatesi CP_2 nell'immobile di proprietà di dal 09/12/2015 al 25/02/2016 nella Parte_1 misura del 50%;
1.2 condanna al pagamento in favore di della somma CP_2 Parte_1 complessiva di € 14.890,65, già liquidata all'attualità, e degli interessi legali calcolati anno per anno sulla somma devalutata alla data del 25/02/2016 e, quindi, anno per anno, a partire dalla suddetta data e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, nonché dei successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testè indicato dalla sentenza sino al saldo;
1.3 condanna al pagamento in favore di della somma di € 34,52 già CP_2 Parte_2 liquidata all'attualità, e degli interessi legali calcolati anno per anno sulla somma devalutata alla
16 data del 25/02/2016 e, quindi, anno per anno, a partire dalla suddetta data e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, nonché dei successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento della presente sentenza e sino al saldo;
1.4 rigetta ogni altra domanda proposta nell'interesse degli attori;
2. accoglie la domanda riconvenzionale di parte convenuta per quanto di ragione e, per l'effetto:
2.1 accerta la responsabilità di per le immissioni verificatesi Parte_1 nell'immobile di sua proprietà dal 09/12/2015 al 25/02/2016 nella misura del 50%;
2.2 condanna e , in solido fra loro, al pagamento in favore Parte_1 Parte_2 di della somma di € 2.686,50, già liquidata all'attualità, e degli interessi legali CP_2 calcolati anno per anno sulla somma devalutata alla data del 25/01/2018 e, quindi, anno per anno,
a partire dalla suddetta data e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, nonché dei successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante dal momento della presente sentenza e sino al saldo;
3. compensa integralmente le spese del presente giudizio tra le parti.
Così deciso in NO, in data 10/07/2025.
Il Giudice
Francesco Rossini
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Valeria Sica,
Magistrato ordinario in tirocinio
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