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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 06/10/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice del Lavoro FE TA ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia N.R.G. 870/2023 promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1 domiciliata presso l'Avv.to GARLASCHINI TIZIANA che la rappresenta e difende come da procura opponente contro elettivamente domiciliato presso l'Avv.to RIVA SIMONE Controparte_1 che lo rappresenta e difende come da procura opposto OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – apprendistato – lavoro straordinario All'udienza del 30/09/2025 le parti concludevano come in atti FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 27.12.2023, ha convenuto in Parte_1 giudizio proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo Controparte_1 provvisoriamente esecutivo n. 165/2023 emesso dal Tribunale di Varese il 16.11.2023 (notificato in pari data unitamente all'atto di precetto), intimante il pagamento della somma di €946,64, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, oltre spese;
ha chiesto al Giudice:
1. IN VIA PRELIMINARE Revocare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 165/2023 - RG692/2023, stante il fondamento documentale dell'opposizione, e in considerazione del grave pregiudizio arrecato e arrecando a come Parte_1 descritto in narrativa (pignoramento già avviato)
2. NEL MERITO accogliere la presente opposizione e per l'effetto revocare o comunque dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto n.165/2023, perché infondato in fatto e in diritto, per tutte le ragioni di cui in narrativa,
3. NEL MERITO, e in ogni caso, previo espletamento d'istruttoria, accertare e dichiarare che nulla deve a titolo di TFR- stante l'avvenuto pagamento in Parte_1 data 14 novembre 2023;
4. Ancora nel merito, e previo espletamento di istruttoria, accertare e dichiarare che nulla deve a titolo di differenze retributive;
Parte_1
5. in via ULTERIORMENTE SUBORDINATA, ridurre nella misura ritenuta, le differenze retributive richieste nella minor somma ritenuta di giustizia, da quantificarsi dopo l'espletanda istruttoria, o se del caso anche con valutazione equitativa;
6. IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede di poter provare per testi – testi indicati nominalmente in narrativa – sulle circostanze già articolate da n. 1 a n.14 in
“Premessa in fatto”, nonché in prosieguo del presente atto, da intendersi precedute da
“vero che”, da considerarsi qui integralmente ritrascritte;
7. Ancora NEL MERITO, condannarsi il sig al risarcimento Controparte_1 del danno da lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c,, , per le motivazioni indicate e numerati in atto da n.1 a n.5 sotto il titolo “lite temeraria”, NELLA MISURA complessiva di SPESE LEGALI liquidate in decreto ingiuntivo n.165/2023, nonché delle competenze legali richieste in atto di precetto;
o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
se del caso in solido con l'avvocato Simone Riva;
8. IN OGNI CASO con vittoria di spese e competenze di lite, maggiorate di 1/3 come da DM 18 marzo 2018 n.37, per i collegamenti ipertestuali. L'opponente ha dedotto ed eccepito: che l'opposto aveva prestato attività lavorativa alle dipendenze di (dopo un iniziale periodo di stage alternanza scuola lavoro) in Parte_1 forza di contratto di apprendistato, nel periodo dal 18.01.2022 sino al 23.11.2022, data in cui il lavoratore aveva rassegnato le proprie dimissioni;
che il TFR di cui al d.i. era già stato pagato prima della notifica del decreto ingiuntivo;
che il decreto ingiuntivo era stato emesso in carenza dei presupposti di legge, non essendo stata prodotta documentazione né buste paga a supporto della pretesa per differenze retributive;
che il lavoratore aveva svolto esclusivamente le ore di lavoro di cui alla documentazione prodotta dalla società, in qualche occasione intrattenendosi presso il locale dopo l'orario di lavoro quale semplice avventore. Si è costituito contestando quanto ex adverso dedotto e Controparte_1 formulando le seguenti conclusioni: A) IN MERITO ALL'OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO. In via preliminare. Accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l'inammissibilità/improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo notificata. Con vittoria di spese e competenze di causa. In via principale e nel merito. Respingere, per i motivi di cui in narrativa, l'opposizione formulata in quanto infondata sia in fatto che in diritto con conferma del decreto ingiuntivo opposto ovvero, in via subordinata, previa accertamento dei pagamenti tardivamente intervenuti, condannare al pagamento della somma di € 946,64 oltre interessi e rivalutazione, da Parte_1 cui detrarsi le somme nelle more corrisposte. Con vittoria di spese e competenze di causa. B) IN VIA RICONVENZIONALE. In via preliminare.
Pag. 2 di 14 Istanza ex art. 418 c.p.c.. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 418 c.p.c. questa difesa chiede che il Giudice, a modifica del decreto di cui all'art. 415 c. 2 c.p.c., pronunci nei termini di legge un nuovo decreto di fissazione d'udienza. In via principale e nel merito.
- accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia del contratto di apprendistato stipulato in data 14/1/22 fra il ricorrente sig. e la società convenuta con conseguente riconoscimento CP_1 Parte_1 dell'esistenza di un ordinario rapporto di lavoro subordinato nel periodo compreso dal 14/1/22 al 23/11/22 ai fini della esecuzione delle mansioni riconducibili alla qualifica di V livello ai sensi della classificazione del personale regolata dal CCNL Pubblici Esercizi ovvero dell'altro che sarà accertato all'esito dell'istruttoria, con riconoscimento del diritto del lavoratore ricorrente al trattamento economico e normativo previsto dal CCNL in relazione all'inquadramento spettante nel corso di tutta la durata del rapporto di lavoro;
- accertare e dichiarare lo svolgimento di attività lavorativa per giorni ed orari differenti e superiori a quelli contrattualmente previsti così come indicato nella parte in fatto ed il conseguente trattamento economico dovuto nella misura di € 46.787,92 conformemente al conteggio analitico elaborato dal consulente e versato in atti o della diversa somma ritenuta di giustizia, da cui detrarsi le somme erogate in pendenza del rapporto e di cui alle buste paga prodotte fatti salvi gli eventuali importi ancora dovuti ed oggetto di procedura esecutiva, oltre ad interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, oltre alla relativa regolarizzazione contributiva;
- per l'effetto condannarsi la società in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore alla regolarizzazione contributiva del rapporto di lavoro, nonché al pagamento in favore del sig. al pagamento della somma lorda di € CP_1
46.787,92 conformemente al conteggio analitico elaborato dal consulente e versato in atti o della diversa somma ritenuta di giustizia, da cui detrarsi le somme erogate in pendenza del rapporto e di cui alle buste paga prodotte fatti salvi gli eventuali importi ancora dovuti ed oggetto di procedura esecutiva, oltre ad interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, oltre alla relativa regolarizzazione contributiva. Con vittoria di spese e competenze di lite. In via subordinata. Nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere riconosciuta la sussistenza di un ordinario rapporto di lavoro subordinato e quindi la validità ed efficacia del contratto di apprendistato, accertato e dichiarato lo svolgimento dell'effettiva attività lavorativa per giorni ed orai superiori a quelli contrattualmente previsti così come indicati nella parte in fatto ed il conseguente trattamento economico dovuto nella misura lorda di € 37.430,27 conformemente al conteggio analitico elaborato dal consulente e versato in atti o della diversa somma ritenuta di giustizia, da cui detrarsi le somme erogate in pendenza del rapporto e di cui alle buste paga prodotte fatti salvi gli eventuali importi
Pag. 3 di 14 ancora dovuti ed oggetto di procedura esecutiva, oltre ad interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, oltre alla relativa regolarizzazione contributiva, condannare il al pagamento dell'importo lordo di € 37.430,27 conformemente al Parte_1 conteggio analitico elaborato dal consulente e versato in atti o della diversa somma ritenuta di giustizia, da cui detrarsi le somme erogate in pendenza del rapporto e di cui alle buste paga prodotte fatti salvi gli eventuali importi ancora dovuti ed oggetto di procedura esecutiva, oltre ad interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, oltre alla relativa regolarizzazione contributiva. Con vittoria di spese e competenze di lite. L'opposto ha dedotto ed eccepito:
-con riferimento all'opposizione a d.i.: che il d.i. aveva ad oggetto il TFR e la mensilità di novembre 2022 maturati dal lavoratore, di cui alle buste paga prodotte in sede monitoria, al contrario nessuna somma a titolo di differenze retributive essendo stata richiesta al Giudice del procedimento monitorio (differenze retributive invece oggetto della domanda di accertamento negativo formulata dall'opponente); che il ricorso per l'emissione del d.i. era stato depositato in data 27.10.2023, il pagamento del TFR (€409,18) era stato effettuato il 15.11.2023, il decreto ingiuntivo era stato emesso il 16.11.2023 e notificato in pari data unitamente al precetto (con detrazione della somma corrisposta a titolo di TFR), il pagamento della mensilità di novembre 2022 (€537,46) era stato effettuato in data 29.11.2023; che la società non aveva tuttavia provveduto a corrispondere al lavoratore le somme a titolo di interessi e rivalutazione monetaria, oltre spese legali;
-con riferimento alla domanda riconvenzionale dell'opponente: che aveva Parte_1 formulato in ricorso altresì una domanda riconvenzionale di accertamento negativo circa la non debenza al lavoratore di somme a titolo di differenze retributive;
che, al contrario, il aveva maturato un credito a titolo di differenze retributive in CP_1 relazione alla nullità del contratto di apprendistato ed alle ore di lavoro straordinario prestate, somme delle quali il lavoratore domandava in via di reconventio reconventionis il pagamento;
quanto all'apprendistato, di aver svolto le mansioni affidate in autonomia e che era stata completamente omessa l'attività formativa in favore del lavoratore;
quanto all'orario lavorativo osservato, che “12. Il sig. CP_1 peraltro ha svolto la propria attività lavorativa per giorni ed orari superiori a quelli contrattualmente previsti di 20 ore settimanali e nello specifico tutti i giorni (domenica esclusa salvo le domeniche in cui si svolgevano eventi particolari) quanto meno dalle ore 7 alle ore 20.30 dal lunedì al giovedì e dalle ore 7 alle ore 23 il venerdì ed il sabato (dalle ore 7 alle ore 8.30 al banco bar e servizi tavoli – dalle ore 8.30 alle ore 15.30/16 in cucina – dalle ore 15.30/16 fino alla chiusura del locale al banco bar e servizio tavoli)”. Parte opponente non ha depositato memoria a seguito della fissazione di nuova udienza di discussione ex art. 418 c.p.c..
Pag. 4 di 14 Con provvedimento 11.07.2024 la causa è stata riassegnata a questo Giudice. All'udienza del 12.09.2024 il procuratore di parte opponente ha in particolare eccepito l'inammissibilità della domanda riconvenzionale e la diversa rubricazione del rapporto di lavoro ormai decaduta in quanto soggetta a termine di 120 giorni;
ha chiesto la concessione di termine per il deposito di note scritte ex art. 420, co. 7 c.p.c. con produzione documentale, “al fine di produrre la necessaria documentazione in relazione alla domanda riconvenzionale presentata (registro di firma del sig. CP_1 buste paga) oltre che per l'articolazione di capitoli di prova sulla presenza in sede del ricorrente”; ha eccepito che “il fatto di aver già formulato al punto n. 4 dell'opposizione una domanda sull'accertamento della non debenza di ulteriori somme al lavoratore a titolo di differenze retributive assorbe la questione del mancato deposito di una memoria a seguito della domanda riconvenzionale, rilevando che le somme domandate a titolo di lavoro straordinario sono comprese nell'accertamento richiesto con la domanda di cui al punto n. 4”; ha insistito nelle domande svolte, segnatamente nella revoca della provvisoria esecutività del d.i.. Con ordinanza 12.09.2024, il Giudice ha provveduto come segue:
“-sull'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo formulata dall'opponente, ritenuta la sussistenza di gravi motivi, avuto riguardo alla pacifica circostanza dell'avvenuto pagamento del capitale di cui al decreto;
-sulla richiesta dell'opponente di concessione di termine per il deposito di note scritte al fine di prendere posizione sulla domanda formulata dall'opposto nella memoria di costituzione, relativa all'apprendistato e al lavoro straordinario, e per formulare istanze istruttorie e provvedere al deposito di documenti, ritenuto che l'istanza non sia suscettibile di accoglimento, avuto riguardo alle preclusioni di cui all'art. 416 c.p.c. con riferimento alla nuova udienza fissata ex art. 418 c.p.c.;
-ritenuta ulteriormente l'irrilevanza della documentazione attestante l'avvenuto pagamento del capitale di cui al d.i., trattandosi di documentazione relativa a circostanza non oggetto di contestazione da parte dell'opposto;
-sulle istanze istruttorie formulate dall'opposto, ritenuta preliminarmente la necessità di ordinare ex art. 210 c.p.c. alla società il deposito del LUL, al fine di consentire all'opposto l'integrazione della lista testimoniale;
tutto ciò complessivamente ritenuto,
P.Q.M.
sospende la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo;
rigetta l'istanza di deposito di note scritte formulata dall'opponente; non autorizza la produzione della documentazione di cui alla richiesta dell'opponente; ordina ex art. 210 c.p.c. alla società opponente di provvedere al deposito del LUL, assegnando all'uopo termine sino al 15.10.2024; assegna termine all'opposto per l'integrazione della lista testimoniale sino al 5.11.2024;
Pag. 5 di 14 rinvia per la discussione delle ulteriori istanze istruttorie formulate dalle parti all'udienza del 19.11.2024 ore 11.00.”. La causa è stata istruita mediante esperimento dell'interrogatorio formale del legale rappresentate di ed escussione dei testimoni. Parte_1
All'udienza del 30.09.2025 parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda avente ad oggetto la regolarizzazione contributiva;
le parti hanno dichiarato che le somme complessivamente percepite dal lavoratore nel corso del rapporto ammontano ad
€7.501,61 comprensivi di TFR;
i procuratori delle parti hanno discusso la causa e all'esito il Giudice, non definitivamente pronunciando, ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo.
2.Ciò premesso in fatto, si osserva quanto segue.
3.Preliminarmente va rilevata l'infondatezza dell'eccezione formulata dal lavoratore di inammissibilità dell'opposizione per tardiva notifica del ricorso, sul punto dovendosi rilevare quanto segue:
-l'opposizione è stata tempestivamente depositata;
- a seguito di una prima istanza della parte opponente, il Giudice precedentemente assegnatario del procedimento ha fissato nuova data di prima udienza di trattazione della causa, assegnando termine per la notifica sino al 1.02.2024;
-l'opponente in data 21.02.2024 ha depositato una seconda istanza di rimessione in termini/fissazione nuova data di prima udienza, dando atto e documentando due periodi di ospedalizzazione del difensore nel frattempo intervenuti;
-la parte opposta si è nelle more costituita in giudizio, in ogni caso difendendosi anche nel merito e formulando ulteriormente domanda in via di reconventio reconventionis;
-ad esito della istanza ex art. 418 c.p.c. formulata dall'opposta, il Giudice precedentemente assegnatario del procedimento ha fissato nuova data di prima udienza, contestualmente richiamando altresì l'istanza di rimessione in termini/spostamento data udienza depositata dall'opponente il 21.02.2024 e dichiarando la sussistenza di ragioni di opportunità (“letta altresì l'istanza depositata da parte ricorrente in data 21.2.2024; ritenutane l'opportunità;”), con ciò dovendosi evidentemente ritenere che il provvedimento sia stato emesso anche con riferimento alla richiesta del difensore dell'opponente di rimessione in termini. Avuto riguardo a quanto sinora osservato, l'opposizione di cui è causa deve ritenersi tempestivamente notificata, essendo stato il difensore rimesso in termini dal Giudice ai fini della notifica, giusta istanza depositata in tal senso dall'avv. Garlaschini in epoca immediatamente successiva alla scadenza del termine precedentemente assegnato, documentando l'impedimento sopravvenuto del procuratore.
4.Venendo al merito, occorre anzitutto chiarire che il d.i. in questa sede opposto ha ad oggetto le somme domandate dal lavoratore a titolo di TFR e mensilità novembre 2022 ed è stato emesso sulla scorta delle buste paga prodotte in sede monitoria dal lavoratore.
Pag. 6 di 14 4.1Al contrario, nessuna somma a titolo di differenze retributive è stata azionata dal lavoratore in sede monitoria.
4.2Diversamente, gli ulteriori importi di cui alle differenze retributive sono risultati (per la prima volta) oggetto della domanda di accertamento negativo del credito formulata da e, successivamente, in risposta, oggetto ulteriormente della Parte_1 domanda formulata dal lavoratore volta al pagamento delle spettanze a titolo di differenze retributive sulla scorta della nullità del contratto di apprendistato e del lavoro straordinario prestato - domanda formulata dall'opposto in via di reconventio reconventionis in relazione all'oggetto del giudizio come ampliato dall'opponente, vertente sul contratto di apprendistato stipulato tra le parti e sull'orario di lavoro osservato dal lavoratore, dunque pienamente ammissibile.
5.Effettuata tale doverosa premessa, con riferimento al credito azionato dal lavoratore in via monitoria si espone quanto segue. 5.1Occorre osservare, in termini generali, che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una
“actio nullitatis” o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo (v. per tutte Cass., SS.UU., sent. n. 927 del 2022). Ne consegue che il Giudice dell'opposizione non deve stabilire se il decreto ingiuntivo fu legittimamente emesso ma deve accertare il fondamento della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo e, laddove la domanda risulti fondata, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base fu emesso il decreto, i quali possono, semmai, influire solo sul regolamento delle spese processuali. La conferma, o meno, del decreto ingiuntivo è, quindi, collegata, nel giudizio di opposizione, non tanto a un giudizio di legalità e controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto a un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione (v. ad es. Cass., n. 14486 del 2019). 5.2Nel caso di specie, non è oggetto di contestazione tra le parti in causa che la società (ancorché successivamente al deposito del ricorso monitorio e dunque in pendenza della lite) abbia provveduto al pagamento del complessivo importo di €946,64 a titolo di TFR e mensilità novembre 2022. 5.3Per ciò solo, il decreto ingiuntivo n. 165/2023 emesso dal Tribunale di Varese il 16.11.2023 deve essere revocato, risultando il credito a titolo di capitale pacificamente saldato. 5.4Al contrario, non sono stati invece corrisposti al lavoratore gli importi a titolo di rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo sull'importo di €946,64;
Pag. 7 di 14 somme tuttavia senz'altro dovute al lavoratore, con consequenziale condanna di al relativo pagamento. Parte_1
6.Vanno ora esaminate le pretese formulate nella presente sede dalle parti in via riconvenzionale e di reconventio reconventionis – domande pienamente ammissibili per la ragioni sopra esposte.
7.Procedendo dunque alla disamina della pretesa avente ad oggetto l'illegittimità del contratto di apprendistato, si svolgono le seguenti considerazioni. 7.1Va premesso, in termini generali, che il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a struttura bifasica, con causa mista di formazione e lavoro, volto a favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e a consentire il conseguimento delle nozioni base per l'esecuzione della prestazione professionale. La disciplina di tale fattispecie contrattuale è contenuta attualmente negli artt. 41-47 del D.Lgs 81/2015. Sotto il profilo dell'apparato sanzionatorio, la normativa vigente sostanzialmente conferma la previgente disciplina organica dettata dal D.Lgs. 167/2011 (T.U. dell'apprendistato), prevedendo l'effetto della conversione solo nel caso in cui il datore di lavoro non abbia stabilizzato il numero richiesto di apprendisti prima di procedere ad una nuova assunzione con tale tipologia contrattuale (art. 42, co. 8 D.Lgs. 81/2015). Nondimeno, la giurisprudenza di legittimità si è costantemente orientata nel senso della conversione dell'apprendistato in rapporto di lavoro subordinato ordinario altresì nell'ipotesi di inadempimento da parte del datore di lavoro agli obblighi formativi. E' stato precisato che l'inadempimento degli obblighi di formazione che determina la trasformazione (o conversione) dell'apprendistato, fin dall'inizio, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato debba avere un'obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e trasfusi nel contratto, ferma la necessità per il Giudice, in tale ultima ipotesi, di valutare, in base ai principi generali, la gravità dell'inadempimento ai fini della declaratoria di trasformazione del rapporto in tutti i casi di inosservanza degli obblighi di formazione di non scarsa importanza (ex multis, Cass., sent. n. 15878 del 2004; sent. n. 1324 del 2015; Cass., ord. n. 16595 del 2020; Cass., ord. n. 15949 del 2021; v. altresì di recente Cass., ord. n. 6990 del 2025: “In tema di contratto di apprendistato, pur nell'assetto regolativo di cui al d.lgs. n. 81 del 2015, la mancanza o carente formazione dell'apprendista, se qualificata dalla gravità dell'inadempimento, comporta la nullità del contratto per mancanza di causa, determinandone la trasformazione, fin dall'inizio, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sicché al lavoratore va riconosciuto ex tunc il trattamento giuridico ed economico previsto dagli accordi collettivi, con riferimento a quest'ultimo tipo contrattuale”).
Pag. 8 di 14 La giurisprudenza di legittimità ha poi avuto modo di osservare che è consentito al datore di lavoro l'uso di una circoscritta discrezionalità nel realizzare il programma di formazione, che si traduce nella possibilità di alternare la fase teorica con la fase pratica tenendo conto delle esigenze dell'impresa. Tale discrezionalità, tuttavia, non può mai spingersi fino ad espungere una delle due fasi dalla esecuzione del contratto, atteso che entrambe sono coessenziali. In caso di accertamento di un inadempimento di non scarsa importanza all'obbligo formativo (1455 c.c.), il Giudice procede pertanto alla riqualificazione del rapporto in termini di lavoro subordinato ordinario. Il momento formativo assume dunque un ruolo essenziale nel contratto di apprendistato e l'attività formativa deve consistere non in un generico addestramento o affiancamento (che caratterizza, di norma, tutti i lavoratori neo assunti nel periodo iniziale del rapporto), bensì in insegnamenti specifici funzionali al conseguimento della qualificazione professionale prevista nel piano di formazione (v. Corte d'Appello di Milano, sent. n. 1137 del 2021). L'onere della prova in ordine all'effettiva attività di insegnamento, alla formazione concretamente impartita all'apprendista, grava sul datore di lavoro.
7.2Nel caso in esame, deve rilevarsi in via dirimente che la società non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente in ordine all'avvenuta, concreta, formazione teorica e pratica del lavoratore, non avendo formulato alcuna istanza istruttoria in tal senso e, ancor prima, non essendo state neppure allegate le modalità con le quali tale formazione sarebbe stata impartita, né il concreto contenuto della stessa. Sul punto, occorre infatti evidenziare che, a seguito del provvedimento ex art. 418 c.p.c. emesso dal Giudice, ha omesso di depositare le proprie (eventuali) ulteriori Parte_1 difese nel termine di cui all'art. 416 c.p.c., con ciò essendo irrimediabilmente decaduta dalla facoltà di articolare le stesse nel prosieguo del giudizio (v. per tutte Cass., sent. n. 22289 del 2009: “Alla stregua di quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 13 del 1977 e con le successive ordinanze nn. 36 e 64 del 1978, nel rito del lavoro, l'attore convenuto in via riconvenzionale ha gli stessi poteri e correlativamente incorre nelle stesse preclusioni che l'art. 416 cod. proc. civ. prevede per il convenuto in via principale, con la differenza che il termine di riferimento per l'attore convenuto in riconvenzione non è l'udienza di discussione fissata ex art. 415 cod. proc. civ., bensì la nuova udienza da fissarsi in base al meccanismo previsto dall'art. 418 dello stesso codice. Ne consegue che il convenuto in riconvenzionale non ha diritto ad ottenere un nuovo termine per la formulazione dei mezzi di prova, oltre la nuova udienza prevista dall'art. 418 cod. proc. civ.”); né essendo ammissibile l'istanza in tal senso impropriamente formulata dall'opponente ex art. 420, co. 7 c.p.c., non essendo stati ammessi nel presente giudizio nuovi mezzi di prova rispetto a quelli articolati in memoria.
Pag. 9 di 14 7.3Non risultando provato lo svolgimento di alcuna attività formativa in favore del lavoratore, ne discende inevitabilmente la valutazione di gravità dell'inadempimento della società all'obbligazione sulla stessa incombente di formare l'apprendista.
7.4Il contratto di apprendistato di cui è causa è dunque nullo per difetto di causa, con consequenziale trasformazione, fin dall'inizio, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sino alle dimissioni rassegnate dal lavoratore in data 23.11.2022.
7.8Alla declaratoria che precede consegue il diritto del lavoratore a vedersi riconoscere, per tutta la durata del rapporto di lavoro (dal 14.01.2022 al 23.11.2022, v. contratto e buste paga in atti), il trattamento economico corrispondente al V livello CCNL, senza alcuna decurtazione economica correlata alla qualità di apprendista (v. contratto).
8.La domanda avente ad oggetto il pagamento delle differenze retributive correlate all'orario di lavoro in concreto osservato è fondata nei limiti di seguito esposti.
8.1Occore muovere dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, i quali sul punto hanno esposto quanto segue:
- (EL del lavoratore): “sentito sul cap. 12 della Testimone_1 memoria dell'opposto: vivevo con mio EL, lo portavo al lavoro delle volte e lo andavo a prendere in base agli orari del mio lavoro;
questo accadeva 2/3 volte a settimana, tra andarlo a prendere e portarlo;
durante il giorno lavoravo all' , CP_2 non mi recavo al Caffè Broletto dove lavorava mio EL. Nel periodo dal 14.01.2022 al 23.11.2022 mio EL lavorava 6/7 giorni a settimana, se non erro la domenica era chiuso e se non c'erano eventi di domenica non andava a lavoro;
io invece di domenica lavoravo, a volte anche 10 ore, dipendeva dai turni;
ADR: non so dire quanti eventi di domenica ci siano stati al bar Broletto. Gli altri giorni della settimana mio EL lavorava tutti i giorni. Io avevo un part time ma un giorno libero a settimana ce l'avevo, poi in base al mio lavoro potevano essere anche 2/3 giorni che ero a casa. Invece mio EL lavorava tutti i restanti 6 giorni della settimana. Per quanto riguarda l'orario di lavoro, mio EL lavorava dalla mattina alle 8.00/9.00 per le colazioni, fino alla sera per gli aperitivi fino alle 20.00/21.00/22.00 a seconda della chiusura del Broletto. Solitamente di venerdì e sabato lavorava di più per cui anche fino a mezzanotte/1.00 abitualmente di venerdì e sabato. ADR: ho provato ad andare a prendere mio EL alla fine del turno di venerdì o sabato, arrivavo verso mezzanotte/mezzanotte e mezza e poi magari lo aspettavo anche fino alla 1.00. ADR: io lavoravo all' , a volte la mattina, a volte la giornata, a volte facevo la CP_2 chiusura, dipendeva dai turni. Se ero in giro al pomeriggio ho provato a passare a salutare mio EL al bar Broletto, ogni tanto ci andavo. Io se per esempio lavoravo la mattina, il pomeriggio se ero a casa vedevo a che ora rientrava mio EL oppure se faceva tardi. ADR: vivevamo noi due insieme con nostra madre. ADR: Ho provato ad accompagnare mio EL anche alle 7.00 al bar Broletto, questo quando mio EL era già sveglio e io dovevo andare a lavorare per cui lo accompagnavo prima;
poi non
Pag. 10 di 14 so se lui iniziasse a lavorare prima o aspettasse l'orario. ADR: per quanto riguarda gli eventi esterni di domenica, preciso che c'è stato un periodo in cui mio EL andava al bar esterno del Broletto che era un garden vicino alla scuola media Anna Frank;
il bar Broletto aveva fatto una piccola postazione in questo garden. Non ricordo in che periodo, è stata una collaborazione breve, penso un mesetto, non ricordo”; : “cap. 12 della memoria: conosco il sig. è stato mio collega al CP_3 CP_1
Caffè Broletto, alle dipendenze della;
nel periodo da gennaio 2022 a Parte_1 novembre 2022 oggetto di causa lavoravo lì, sono lì da quando ha aperto il locale. Premetto che io faccio un orario che comprende il mezzogiorno, finito il mio servizio intorno alle 15.30 io vado a casa, non so cosa facciano gli altri dopo;
può capitare che io finisca alle 16.30, tendenzialmente entro le 16.30 vado a casa;
lavoro dal lunedì al sabato. Il lo vedevo mi pare di ricordare tutti i giorni, gli orari variavano, al CP_1 mattino l'orario di ingresso variava, magari aveva da fare, andava a scuola, io non sapevo quando sarebbe arrivato;
io arrivavo alle 8.30/9.00, ogni tanto era già lì, altre volte arrivava alle 10.30 anche. Magari c'erano due-tre giorni che arrivava alle 9.00 ma sinceramente non potrei dire a che ora arrivava, non era neanche il mio compito controllare il suo orario di ingresso. Quando io finivo alle 15.30/16.30 lui più o meno era sempre lì, ogni tanto usciva in cortile o a comprare le sigarette ma era lì; ho provato a fermarmi oltre le 16.30 per finire un lavoro, non è la regola ma è capitato, anche le 17.30 e non ricordo se il fosse ancora lì, forse era già andato. Noi CP_1 facciamo solo servizio pranzo, non facciamo cena, neanche nel 2022 abbiamo mai fatto la cena. Lo vedevo più o meno tutti i giorni dal lunedì al sabato, a volte andava a scuola guida ricordo, era stato bocciato due volte. ADR: oltre a me e al c'era a CP_1 lavorare la cameriera il cognome non me lo ricordo, adesso è andata via;
poi Tes_2 qualche ragazzo della scuola che viene a fare praticantato, come anche il CP_1 credo, so che si rivolgeva ad un referente scolastico. ADR: il locale fa Testimone_3 anche servizio bar, non so a che ora chiudesse perché io vado via all'ora che ho detto, ma secondo me più di tanto non stiamo aperti;
finché c'è gente si sta aperti;
sicuramente si fa l'aperitivo, non so l'orario perché non ero presente come ho detto. ADR: io organizzo l'aperitivo nel senso che organizzo quello che serve all'aperitivo ma poi vado via;
noi chiudiamo alle 8.00 di sera secondo me ma ribadisco che non ero presente a quell'orario”; : “sentita sul cap. 12: Ho iniziato a lavorare per circa nel Tes_4 Parte_1
2011/2012 e vi ho lavorato fino al 2024, presso il Caffè Broletto ho lavorato 7 anni. Conosco il Lavoravo tutti i giorni al Caffè Broletto, dalle 8.00 alle 17.00 circa CP_1 in base alle esigenze lavorative, più o meno, eccetto la domenica che era giorno di riposo e il bar era chiuso. Il ha lavorato con me sia al mattino che al CP_1 pomeriggio, non so dire gli orari perché ognuno faceva i suoi;
veniva tutti i giorni, quindi da lunedì a sabato, non sono sicura ma penso di sì per quello che ricordo;
per quello che ricordo quando il ha lavorato presso il caffè Broletto ha osservato CP_1
Pag. 11 di 14 sempre lo stesso orario. ADR: io ricordo che lavorava tutti e 6 i giorni sia al mattino che al pomeriggio. ADR: io iniziavo alle 8.00 e arrivavamo pressappoco allo stesso orario. ADR: io finivo di lavorare alle 17.00 e ricordo che lui alcune volte rimaneva ancora lì quando io finivo di lavorare e andavo via;
invece non ricordo di occasioni in cui sia andato via prima di me. ADR: c'era una pausa di mezz'ora tra il lavoro del mattino e del pomeriggio, anche il la faceva. ADR: posso dire che tutti i giorni CP_1 da lunedì a sabato entrava alle 8.00 circa come me e per quanto riguarda l'uscita alcune volte terminava dopo di me perché io andavo via prima, altre volte invece andava via alle 17.00 con me. ADR: ricordo che il caffè broletto organizzava alcune volte, di domenica, degli eventi privati;
il bar non era aperto al pubblico;
io non vi ho mai lavorato, ho fatto solo alcuni eventi all'inizio e poi non li ho più fatti;
con il CP_1 non vi ho mai partecipato, preciso però che gli eventi ai quali io ho partecipato erano i primi anni, quando il ancora non lavorava al caffè Broletto. ADR: confermo CP_1 che anche quando il lavorava al caffè Broletto si organizzavano questi eventi CP_1 privati della domenica, ma io non ero presente per cui non so dire chi vi partecipasse. ADR: l'orario di chiusura del caffè Broletto, la sera, variava a seconda della clientela;
l'orario doveva essere alle 22.00, ma se c'erano serate o a seconda della clientela si poteva finire anche più tardi. Io finivo alle 17.00, alcune volte però in base a esigenze lavorative mi chiedevano di fermarmi e io allungavo in base alla gente fino alla chiusura. ADR: nelle serate in cui mi hanno chiesto di fermarmi c'era una ragazza che si fermava, non il preciso però che mi riferisco ad occasioni in cui il CP_1 CP_1 non lavorava ancora al caffè Broletto. ADR: la ragazza si chiamava , non Per_1 ricordo il cognome. ADR: per quanto riguarda i turni serali da quando il è CP_1 arrivato, non so dire l'orario del perché erano cambiati i miei orari e io finivo CP_1 pressappoco alle 17.00, non partecipavo più al turno serale perché facevo solo il giornaliero. ADR: alcune volte poteva capitare che si andasse in pausa a turni per non lasciare libero il bancone del bar, la pausa si faceva all'interno del locale e durava mezz'ora per tutti. ADR: il stava anche al bancone, si stava sempre bene o male CP_1 in due al bancone per tenere a bada i clienti che entravano;
al bancone c'era sempre il papà del titolare o e noi a turno, tra cui anche il . Testimone_3 CP_1
8.2La prestazione di attività lavorativa, da parte dell'opposto, in eccedenza rispetto alle ore contrattualmente pattuite deve ritenersi confermata all'esito dell'istruttoria espletata, seppure nella minor misura di seguito indicata:
-in primo luogo, deve ritenersi provato che l'attività lavorativa sia stata svolta per 6 giorni/settimana (da lunedì a sabato), secondo quando emerso pressoché univocamente dai dichiaranti;
al contrario, non risultano confermate con sufficiente precisione le asserite domeniche lavorative per eventi, nessuno dei testimoni avendo saputo dire in concreto la frequenza di tali occasioni, neppure ad esempio collocandoli in relazione a determinati periodi dell'anno;
Pag. 12 di 14 -l'orario di lavoro osservato - avuto riguardo al complesso di quanto riferito dai testimoni, alle dichiarazioni del legale rappresentante in ordine al rigoroso rispetto (quantomeno) degli orari contrattualmente pattuiti ed al dato contrattuale stesso - va ritenuto provato nei seguenti termini: inizio dell'attività lavorativa alle 8.30 (media tra le 8.00 e le 9.00); pausa di mezz'ora per il pranzo;
termine dell'attività lavorativa alle 19.30 da lunedì a giovedì, mentre alle 21.00 il venerdì e il sabato (v. in particolare sul punto l'orario di cui al contratto e le dichiarazioni della e della Tes_4
sulla partecipazione del lavoratore al turno del c.d. aperitivo;
al CP_3 contrario, difetta di sufficiente riscontro probatorio il maggior orario di lavoro serale allegato dall'opposto, avendo trovato conferma nel solo teste EL CP_1 dell'opposto, in considerazione di tale qualità le relative dichiarazioni non essendo ritenute da sé sole sufficienti da questo Giudice ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova in considerazione). 8.3Si ritiene dunque provata, complessivamente, la prestazione di attività lavorativa da parte del lavoratore, nel periodo di cui è causa, per complessive 66 ore settimanali.
9.In conclusione, sulla scorta di quanto sinora complessivamente ritenuto e osservato, il Giudice revoca il decreto ingiuntivo n. 165/2023 emesso dal Tribunale di Varese il 16.11.2023; condanna a corrispondere all'opposto gli interessi Parte_1 legali e la rivalutazione monetaria calcolati sull'importo (già saldato) di €946,64 dal dovuto al saldo;
dichiara la nullità del contratto di apprendistato stipulato inter partes e, per l'effetto, dichiara la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel periodo dal 14.01.2022 al 23.11.2022, con inquadramento del lavoratore al livello V CCNL di settore, con orario di lavoro di 66 ore settimanali.
10.In ordine al calcolo delle consequenziali spettanze del lavoratore a titolo di differenze retributive, il giudizio deve proseguire come da separata ordinanza.
11.Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in funzione di Giudice del Lavoro, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1.revoca il decreto ingiuntivo n. 165/2023 emesso dal Tribunale di Varese il 16.11.2023;
2.condanna a corrispondere all'opposto gli interessi legali e la Parte_1 rivalutazione monetaria calcolati sull'importo (già saldato) di €946,64 dal dovuto al saldo;
3.dichiara la nullità del contratto di apprendistato stipulato inter partes e, per l'effetto, dichiara la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel periodo dal 14.01.2022 al 23.11.2022, con inquadramento del lavoratore al livello V CCNL di settore e prestazione di attività lavorativa da parte dell'opposto per 66 ore settimanali;
Pag. 13 di 14 4.dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
5.spese al definitivo;
6.fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza. Varese, 30.09.2025 Il Giudice
FE TA
Pag. 14 di 14
Il Giudice del Lavoro FE TA ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia N.R.G. 870/2023 promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1 domiciliata presso l'Avv.to GARLASCHINI TIZIANA che la rappresenta e difende come da procura opponente contro elettivamente domiciliato presso l'Avv.to RIVA SIMONE Controparte_1 che lo rappresenta e difende come da procura opposto OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – apprendistato – lavoro straordinario All'udienza del 30/09/2025 le parti concludevano come in atti FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 27.12.2023, ha convenuto in Parte_1 giudizio proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo Controparte_1 provvisoriamente esecutivo n. 165/2023 emesso dal Tribunale di Varese il 16.11.2023 (notificato in pari data unitamente all'atto di precetto), intimante il pagamento della somma di €946,64, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, oltre spese;
ha chiesto al Giudice:
1. IN VIA PRELIMINARE Revocare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 165/2023 - RG692/2023, stante il fondamento documentale dell'opposizione, e in considerazione del grave pregiudizio arrecato e arrecando a come Parte_1 descritto in narrativa (pignoramento già avviato)
2. NEL MERITO accogliere la presente opposizione e per l'effetto revocare o comunque dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto n.165/2023, perché infondato in fatto e in diritto, per tutte le ragioni di cui in narrativa,
3. NEL MERITO, e in ogni caso, previo espletamento d'istruttoria, accertare e dichiarare che nulla deve a titolo di TFR- stante l'avvenuto pagamento in Parte_1 data 14 novembre 2023;
4. Ancora nel merito, e previo espletamento di istruttoria, accertare e dichiarare che nulla deve a titolo di differenze retributive;
Parte_1
5. in via ULTERIORMENTE SUBORDINATA, ridurre nella misura ritenuta, le differenze retributive richieste nella minor somma ritenuta di giustizia, da quantificarsi dopo l'espletanda istruttoria, o se del caso anche con valutazione equitativa;
6. IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede di poter provare per testi – testi indicati nominalmente in narrativa – sulle circostanze già articolate da n. 1 a n.14 in
“Premessa in fatto”, nonché in prosieguo del presente atto, da intendersi precedute da
“vero che”, da considerarsi qui integralmente ritrascritte;
7. Ancora NEL MERITO, condannarsi il sig al risarcimento Controparte_1 del danno da lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c,, , per le motivazioni indicate e numerati in atto da n.1 a n.5 sotto il titolo “lite temeraria”, NELLA MISURA complessiva di SPESE LEGALI liquidate in decreto ingiuntivo n.165/2023, nonché delle competenze legali richieste in atto di precetto;
o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
se del caso in solido con l'avvocato Simone Riva;
8. IN OGNI CASO con vittoria di spese e competenze di lite, maggiorate di 1/3 come da DM 18 marzo 2018 n.37, per i collegamenti ipertestuali. L'opponente ha dedotto ed eccepito: che l'opposto aveva prestato attività lavorativa alle dipendenze di (dopo un iniziale periodo di stage alternanza scuola lavoro) in Parte_1 forza di contratto di apprendistato, nel periodo dal 18.01.2022 sino al 23.11.2022, data in cui il lavoratore aveva rassegnato le proprie dimissioni;
che il TFR di cui al d.i. era già stato pagato prima della notifica del decreto ingiuntivo;
che il decreto ingiuntivo era stato emesso in carenza dei presupposti di legge, non essendo stata prodotta documentazione né buste paga a supporto della pretesa per differenze retributive;
che il lavoratore aveva svolto esclusivamente le ore di lavoro di cui alla documentazione prodotta dalla società, in qualche occasione intrattenendosi presso il locale dopo l'orario di lavoro quale semplice avventore. Si è costituito contestando quanto ex adverso dedotto e Controparte_1 formulando le seguenti conclusioni: A) IN MERITO ALL'OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO. In via preliminare. Accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l'inammissibilità/improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo notificata. Con vittoria di spese e competenze di causa. In via principale e nel merito. Respingere, per i motivi di cui in narrativa, l'opposizione formulata in quanto infondata sia in fatto che in diritto con conferma del decreto ingiuntivo opposto ovvero, in via subordinata, previa accertamento dei pagamenti tardivamente intervenuti, condannare al pagamento della somma di € 946,64 oltre interessi e rivalutazione, da Parte_1 cui detrarsi le somme nelle more corrisposte. Con vittoria di spese e competenze di causa. B) IN VIA RICONVENZIONALE. In via preliminare.
Pag. 2 di 14 Istanza ex art. 418 c.p.c.. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 418 c.p.c. questa difesa chiede che il Giudice, a modifica del decreto di cui all'art. 415 c. 2 c.p.c., pronunci nei termini di legge un nuovo decreto di fissazione d'udienza. In via principale e nel merito.
- accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia del contratto di apprendistato stipulato in data 14/1/22 fra il ricorrente sig. e la società convenuta con conseguente riconoscimento CP_1 Parte_1 dell'esistenza di un ordinario rapporto di lavoro subordinato nel periodo compreso dal 14/1/22 al 23/11/22 ai fini della esecuzione delle mansioni riconducibili alla qualifica di V livello ai sensi della classificazione del personale regolata dal CCNL Pubblici Esercizi ovvero dell'altro che sarà accertato all'esito dell'istruttoria, con riconoscimento del diritto del lavoratore ricorrente al trattamento economico e normativo previsto dal CCNL in relazione all'inquadramento spettante nel corso di tutta la durata del rapporto di lavoro;
- accertare e dichiarare lo svolgimento di attività lavorativa per giorni ed orari differenti e superiori a quelli contrattualmente previsti così come indicato nella parte in fatto ed il conseguente trattamento economico dovuto nella misura di € 46.787,92 conformemente al conteggio analitico elaborato dal consulente e versato in atti o della diversa somma ritenuta di giustizia, da cui detrarsi le somme erogate in pendenza del rapporto e di cui alle buste paga prodotte fatti salvi gli eventuali importi ancora dovuti ed oggetto di procedura esecutiva, oltre ad interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, oltre alla relativa regolarizzazione contributiva;
- per l'effetto condannarsi la società in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore alla regolarizzazione contributiva del rapporto di lavoro, nonché al pagamento in favore del sig. al pagamento della somma lorda di € CP_1
46.787,92 conformemente al conteggio analitico elaborato dal consulente e versato in atti o della diversa somma ritenuta di giustizia, da cui detrarsi le somme erogate in pendenza del rapporto e di cui alle buste paga prodotte fatti salvi gli eventuali importi ancora dovuti ed oggetto di procedura esecutiva, oltre ad interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, oltre alla relativa regolarizzazione contributiva. Con vittoria di spese e competenze di lite. In via subordinata. Nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere riconosciuta la sussistenza di un ordinario rapporto di lavoro subordinato e quindi la validità ed efficacia del contratto di apprendistato, accertato e dichiarato lo svolgimento dell'effettiva attività lavorativa per giorni ed orai superiori a quelli contrattualmente previsti così come indicati nella parte in fatto ed il conseguente trattamento economico dovuto nella misura lorda di € 37.430,27 conformemente al conteggio analitico elaborato dal consulente e versato in atti o della diversa somma ritenuta di giustizia, da cui detrarsi le somme erogate in pendenza del rapporto e di cui alle buste paga prodotte fatti salvi gli eventuali importi
Pag. 3 di 14 ancora dovuti ed oggetto di procedura esecutiva, oltre ad interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, oltre alla relativa regolarizzazione contributiva, condannare il al pagamento dell'importo lordo di € 37.430,27 conformemente al Parte_1 conteggio analitico elaborato dal consulente e versato in atti o della diversa somma ritenuta di giustizia, da cui detrarsi le somme erogate in pendenza del rapporto e di cui alle buste paga prodotte fatti salvi gli eventuali importi ancora dovuti ed oggetto di procedura esecutiva, oltre ad interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, oltre alla relativa regolarizzazione contributiva. Con vittoria di spese e competenze di lite. L'opposto ha dedotto ed eccepito:
-con riferimento all'opposizione a d.i.: che il d.i. aveva ad oggetto il TFR e la mensilità di novembre 2022 maturati dal lavoratore, di cui alle buste paga prodotte in sede monitoria, al contrario nessuna somma a titolo di differenze retributive essendo stata richiesta al Giudice del procedimento monitorio (differenze retributive invece oggetto della domanda di accertamento negativo formulata dall'opponente); che il ricorso per l'emissione del d.i. era stato depositato in data 27.10.2023, il pagamento del TFR (€409,18) era stato effettuato il 15.11.2023, il decreto ingiuntivo era stato emesso il 16.11.2023 e notificato in pari data unitamente al precetto (con detrazione della somma corrisposta a titolo di TFR), il pagamento della mensilità di novembre 2022 (€537,46) era stato effettuato in data 29.11.2023; che la società non aveva tuttavia provveduto a corrispondere al lavoratore le somme a titolo di interessi e rivalutazione monetaria, oltre spese legali;
-con riferimento alla domanda riconvenzionale dell'opponente: che aveva Parte_1 formulato in ricorso altresì una domanda riconvenzionale di accertamento negativo circa la non debenza al lavoratore di somme a titolo di differenze retributive;
che, al contrario, il aveva maturato un credito a titolo di differenze retributive in CP_1 relazione alla nullità del contratto di apprendistato ed alle ore di lavoro straordinario prestate, somme delle quali il lavoratore domandava in via di reconventio reconventionis il pagamento;
quanto all'apprendistato, di aver svolto le mansioni affidate in autonomia e che era stata completamente omessa l'attività formativa in favore del lavoratore;
quanto all'orario lavorativo osservato, che “12. Il sig. CP_1 peraltro ha svolto la propria attività lavorativa per giorni ed orari superiori a quelli contrattualmente previsti di 20 ore settimanali e nello specifico tutti i giorni (domenica esclusa salvo le domeniche in cui si svolgevano eventi particolari) quanto meno dalle ore 7 alle ore 20.30 dal lunedì al giovedì e dalle ore 7 alle ore 23 il venerdì ed il sabato (dalle ore 7 alle ore 8.30 al banco bar e servizi tavoli – dalle ore 8.30 alle ore 15.30/16 in cucina – dalle ore 15.30/16 fino alla chiusura del locale al banco bar e servizio tavoli)”. Parte opponente non ha depositato memoria a seguito della fissazione di nuova udienza di discussione ex art. 418 c.p.c..
Pag. 4 di 14 Con provvedimento 11.07.2024 la causa è stata riassegnata a questo Giudice. All'udienza del 12.09.2024 il procuratore di parte opponente ha in particolare eccepito l'inammissibilità della domanda riconvenzionale e la diversa rubricazione del rapporto di lavoro ormai decaduta in quanto soggetta a termine di 120 giorni;
ha chiesto la concessione di termine per il deposito di note scritte ex art. 420, co. 7 c.p.c. con produzione documentale, “al fine di produrre la necessaria documentazione in relazione alla domanda riconvenzionale presentata (registro di firma del sig. CP_1 buste paga) oltre che per l'articolazione di capitoli di prova sulla presenza in sede del ricorrente”; ha eccepito che “il fatto di aver già formulato al punto n. 4 dell'opposizione una domanda sull'accertamento della non debenza di ulteriori somme al lavoratore a titolo di differenze retributive assorbe la questione del mancato deposito di una memoria a seguito della domanda riconvenzionale, rilevando che le somme domandate a titolo di lavoro straordinario sono comprese nell'accertamento richiesto con la domanda di cui al punto n. 4”; ha insistito nelle domande svolte, segnatamente nella revoca della provvisoria esecutività del d.i.. Con ordinanza 12.09.2024, il Giudice ha provveduto come segue:
“-sull'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo formulata dall'opponente, ritenuta la sussistenza di gravi motivi, avuto riguardo alla pacifica circostanza dell'avvenuto pagamento del capitale di cui al decreto;
-sulla richiesta dell'opponente di concessione di termine per il deposito di note scritte al fine di prendere posizione sulla domanda formulata dall'opposto nella memoria di costituzione, relativa all'apprendistato e al lavoro straordinario, e per formulare istanze istruttorie e provvedere al deposito di documenti, ritenuto che l'istanza non sia suscettibile di accoglimento, avuto riguardo alle preclusioni di cui all'art. 416 c.p.c. con riferimento alla nuova udienza fissata ex art. 418 c.p.c.;
-ritenuta ulteriormente l'irrilevanza della documentazione attestante l'avvenuto pagamento del capitale di cui al d.i., trattandosi di documentazione relativa a circostanza non oggetto di contestazione da parte dell'opposto;
-sulle istanze istruttorie formulate dall'opposto, ritenuta preliminarmente la necessità di ordinare ex art. 210 c.p.c. alla società il deposito del LUL, al fine di consentire all'opposto l'integrazione della lista testimoniale;
tutto ciò complessivamente ritenuto,
P.Q.M.
sospende la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo;
rigetta l'istanza di deposito di note scritte formulata dall'opponente; non autorizza la produzione della documentazione di cui alla richiesta dell'opponente; ordina ex art. 210 c.p.c. alla società opponente di provvedere al deposito del LUL, assegnando all'uopo termine sino al 15.10.2024; assegna termine all'opposto per l'integrazione della lista testimoniale sino al 5.11.2024;
Pag. 5 di 14 rinvia per la discussione delle ulteriori istanze istruttorie formulate dalle parti all'udienza del 19.11.2024 ore 11.00.”. La causa è stata istruita mediante esperimento dell'interrogatorio formale del legale rappresentate di ed escussione dei testimoni. Parte_1
All'udienza del 30.09.2025 parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda avente ad oggetto la regolarizzazione contributiva;
le parti hanno dichiarato che le somme complessivamente percepite dal lavoratore nel corso del rapporto ammontano ad
€7.501,61 comprensivi di TFR;
i procuratori delle parti hanno discusso la causa e all'esito il Giudice, non definitivamente pronunciando, ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo.
2.Ciò premesso in fatto, si osserva quanto segue.
3.Preliminarmente va rilevata l'infondatezza dell'eccezione formulata dal lavoratore di inammissibilità dell'opposizione per tardiva notifica del ricorso, sul punto dovendosi rilevare quanto segue:
-l'opposizione è stata tempestivamente depositata;
- a seguito di una prima istanza della parte opponente, il Giudice precedentemente assegnatario del procedimento ha fissato nuova data di prima udienza di trattazione della causa, assegnando termine per la notifica sino al 1.02.2024;
-l'opponente in data 21.02.2024 ha depositato una seconda istanza di rimessione in termini/fissazione nuova data di prima udienza, dando atto e documentando due periodi di ospedalizzazione del difensore nel frattempo intervenuti;
-la parte opposta si è nelle more costituita in giudizio, in ogni caso difendendosi anche nel merito e formulando ulteriormente domanda in via di reconventio reconventionis;
-ad esito della istanza ex art. 418 c.p.c. formulata dall'opposta, il Giudice precedentemente assegnatario del procedimento ha fissato nuova data di prima udienza, contestualmente richiamando altresì l'istanza di rimessione in termini/spostamento data udienza depositata dall'opponente il 21.02.2024 e dichiarando la sussistenza di ragioni di opportunità (“letta altresì l'istanza depositata da parte ricorrente in data 21.2.2024; ritenutane l'opportunità;”), con ciò dovendosi evidentemente ritenere che il provvedimento sia stato emesso anche con riferimento alla richiesta del difensore dell'opponente di rimessione in termini. Avuto riguardo a quanto sinora osservato, l'opposizione di cui è causa deve ritenersi tempestivamente notificata, essendo stato il difensore rimesso in termini dal Giudice ai fini della notifica, giusta istanza depositata in tal senso dall'avv. Garlaschini in epoca immediatamente successiva alla scadenza del termine precedentemente assegnato, documentando l'impedimento sopravvenuto del procuratore.
4.Venendo al merito, occorre anzitutto chiarire che il d.i. in questa sede opposto ha ad oggetto le somme domandate dal lavoratore a titolo di TFR e mensilità novembre 2022 ed è stato emesso sulla scorta delle buste paga prodotte in sede monitoria dal lavoratore.
Pag. 6 di 14 4.1Al contrario, nessuna somma a titolo di differenze retributive è stata azionata dal lavoratore in sede monitoria.
4.2Diversamente, gli ulteriori importi di cui alle differenze retributive sono risultati (per la prima volta) oggetto della domanda di accertamento negativo del credito formulata da e, successivamente, in risposta, oggetto ulteriormente della Parte_1 domanda formulata dal lavoratore volta al pagamento delle spettanze a titolo di differenze retributive sulla scorta della nullità del contratto di apprendistato e del lavoro straordinario prestato - domanda formulata dall'opposto in via di reconventio reconventionis in relazione all'oggetto del giudizio come ampliato dall'opponente, vertente sul contratto di apprendistato stipulato tra le parti e sull'orario di lavoro osservato dal lavoratore, dunque pienamente ammissibile.
5.Effettuata tale doverosa premessa, con riferimento al credito azionato dal lavoratore in via monitoria si espone quanto segue. 5.1Occorre osservare, in termini generali, che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una
“actio nullitatis” o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo (v. per tutte Cass., SS.UU., sent. n. 927 del 2022). Ne consegue che il Giudice dell'opposizione non deve stabilire se il decreto ingiuntivo fu legittimamente emesso ma deve accertare il fondamento della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo e, laddove la domanda risulti fondata, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base fu emesso il decreto, i quali possono, semmai, influire solo sul regolamento delle spese processuali. La conferma, o meno, del decreto ingiuntivo è, quindi, collegata, nel giudizio di opposizione, non tanto a un giudizio di legalità e controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto a un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione (v. ad es. Cass., n. 14486 del 2019). 5.2Nel caso di specie, non è oggetto di contestazione tra le parti in causa che la società (ancorché successivamente al deposito del ricorso monitorio e dunque in pendenza della lite) abbia provveduto al pagamento del complessivo importo di €946,64 a titolo di TFR e mensilità novembre 2022. 5.3Per ciò solo, il decreto ingiuntivo n. 165/2023 emesso dal Tribunale di Varese il 16.11.2023 deve essere revocato, risultando il credito a titolo di capitale pacificamente saldato. 5.4Al contrario, non sono stati invece corrisposti al lavoratore gli importi a titolo di rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo sull'importo di €946,64;
Pag. 7 di 14 somme tuttavia senz'altro dovute al lavoratore, con consequenziale condanna di al relativo pagamento. Parte_1
6.Vanno ora esaminate le pretese formulate nella presente sede dalle parti in via riconvenzionale e di reconventio reconventionis – domande pienamente ammissibili per la ragioni sopra esposte.
7.Procedendo dunque alla disamina della pretesa avente ad oggetto l'illegittimità del contratto di apprendistato, si svolgono le seguenti considerazioni. 7.1Va premesso, in termini generali, che il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a struttura bifasica, con causa mista di formazione e lavoro, volto a favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e a consentire il conseguimento delle nozioni base per l'esecuzione della prestazione professionale. La disciplina di tale fattispecie contrattuale è contenuta attualmente negli artt. 41-47 del D.Lgs 81/2015. Sotto il profilo dell'apparato sanzionatorio, la normativa vigente sostanzialmente conferma la previgente disciplina organica dettata dal D.Lgs. 167/2011 (T.U. dell'apprendistato), prevedendo l'effetto della conversione solo nel caso in cui il datore di lavoro non abbia stabilizzato il numero richiesto di apprendisti prima di procedere ad una nuova assunzione con tale tipologia contrattuale (art. 42, co. 8 D.Lgs. 81/2015). Nondimeno, la giurisprudenza di legittimità si è costantemente orientata nel senso della conversione dell'apprendistato in rapporto di lavoro subordinato ordinario altresì nell'ipotesi di inadempimento da parte del datore di lavoro agli obblighi formativi. E' stato precisato che l'inadempimento degli obblighi di formazione che determina la trasformazione (o conversione) dell'apprendistato, fin dall'inizio, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato debba avere un'obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e trasfusi nel contratto, ferma la necessità per il Giudice, in tale ultima ipotesi, di valutare, in base ai principi generali, la gravità dell'inadempimento ai fini della declaratoria di trasformazione del rapporto in tutti i casi di inosservanza degli obblighi di formazione di non scarsa importanza (ex multis, Cass., sent. n. 15878 del 2004; sent. n. 1324 del 2015; Cass., ord. n. 16595 del 2020; Cass., ord. n. 15949 del 2021; v. altresì di recente Cass., ord. n. 6990 del 2025: “In tema di contratto di apprendistato, pur nell'assetto regolativo di cui al d.lgs. n. 81 del 2015, la mancanza o carente formazione dell'apprendista, se qualificata dalla gravità dell'inadempimento, comporta la nullità del contratto per mancanza di causa, determinandone la trasformazione, fin dall'inizio, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sicché al lavoratore va riconosciuto ex tunc il trattamento giuridico ed economico previsto dagli accordi collettivi, con riferimento a quest'ultimo tipo contrattuale”).
Pag. 8 di 14 La giurisprudenza di legittimità ha poi avuto modo di osservare che è consentito al datore di lavoro l'uso di una circoscritta discrezionalità nel realizzare il programma di formazione, che si traduce nella possibilità di alternare la fase teorica con la fase pratica tenendo conto delle esigenze dell'impresa. Tale discrezionalità, tuttavia, non può mai spingersi fino ad espungere una delle due fasi dalla esecuzione del contratto, atteso che entrambe sono coessenziali. In caso di accertamento di un inadempimento di non scarsa importanza all'obbligo formativo (1455 c.c.), il Giudice procede pertanto alla riqualificazione del rapporto in termini di lavoro subordinato ordinario. Il momento formativo assume dunque un ruolo essenziale nel contratto di apprendistato e l'attività formativa deve consistere non in un generico addestramento o affiancamento (che caratterizza, di norma, tutti i lavoratori neo assunti nel periodo iniziale del rapporto), bensì in insegnamenti specifici funzionali al conseguimento della qualificazione professionale prevista nel piano di formazione (v. Corte d'Appello di Milano, sent. n. 1137 del 2021). L'onere della prova in ordine all'effettiva attività di insegnamento, alla formazione concretamente impartita all'apprendista, grava sul datore di lavoro.
7.2Nel caso in esame, deve rilevarsi in via dirimente che la società non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente in ordine all'avvenuta, concreta, formazione teorica e pratica del lavoratore, non avendo formulato alcuna istanza istruttoria in tal senso e, ancor prima, non essendo state neppure allegate le modalità con le quali tale formazione sarebbe stata impartita, né il concreto contenuto della stessa. Sul punto, occorre infatti evidenziare che, a seguito del provvedimento ex art. 418 c.p.c. emesso dal Giudice, ha omesso di depositare le proprie (eventuali) ulteriori Parte_1 difese nel termine di cui all'art. 416 c.p.c., con ciò essendo irrimediabilmente decaduta dalla facoltà di articolare le stesse nel prosieguo del giudizio (v. per tutte Cass., sent. n. 22289 del 2009: “Alla stregua di quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 13 del 1977 e con le successive ordinanze nn. 36 e 64 del 1978, nel rito del lavoro, l'attore convenuto in via riconvenzionale ha gli stessi poteri e correlativamente incorre nelle stesse preclusioni che l'art. 416 cod. proc. civ. prevede per il convenuto in via principale, con la differenza che il termine di riferimento per l'attore convenuto in riconvenzione non è l'udienza di discussione fissata ex art. 415 cod. proc. civ., bensì la nuova udienza da fissarsi in base al meccanismo previsto dall'art. 418 dello stesso codice. Ne consegue che il convenuto in riconvenzionale non ha diritto ad ottenere un nuovo termine per la formulazione dei mezzi di prova, oltre la nuova udienza prevista dall'art. 418 cod. proc. civ.”); né essendo ammissibile l'istanza in tal senso impropriamente formulata dall'opponente ex art. 420, co. 7 c.p.c., non essendo stati ammessi nel presente giudizio nuovi mezzi di prova rispetto a quelli articolati in memoria.
Pag. 9 di 14 7.3Non risultando provato lo svolgimento di alcuna attività formativa in favore del lavoratore, ne discende inevitabilmente la valutazione di gravità dell'inadempimento della società all'obbligazione sulla stessa incombente di formare l'apprendista.
7.4Il contratto di apprendistato di cui è causa è dunque nullo per difetto di causa, con consequenziale trasformazione, fin dall'inizio, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sino alle dimissioni rassegnate dal lavoratore in data 23.11.2022.
7.8Alla declaratoria che precede consegue il diritto del lavoratore a vedersi riconoscere, per tutta la durata del rapporto di lavoro (dal 14.01.2022 al 23.11.2022, v. contratto e buste paga in atti), il trattamento economico corrispondente al V livello CCNL, senza alcuna decurtazione economica correlata alla qualità di apprendista (v. contratto).
8.La domanda avente ad oggetto il pagamento delle differenze retributive correlate all'orario di lavoro in concreto osservato è fondata nei limiti di seguito esposti.
8.1Occore muovere dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, i quali sul punto hanno esposto quanto segue:
- (EL del lavoratore): “sentito sul cap. 12 della Testimone_1 memoria dell'opposto: vivevo con mio EL, lo portavo al lavoro delle volte e lo andavo a prendere in base agli orari del mio lavoro;
questo accadeva 2/3 volte a settimana, tra andarlo a prendere e portarlo;
durante il giorno lavoravo all' , CP_2 non mi recavo al Caffè Broletto dove lavorava mio EL. Nel periodo dal 14.01.2022 al 23.11.2022 mio EL lavorava 6/7 giorni a settimana, se non erro la domenica era chiuso e se non c'erano eventi di domenica non andava a lavoro;
io invece di domenica lavoravo, a volte anche 10 ore, dipendeva dai turni;
ADR: non so dire quanti eventi di domenica ci siano stati al bar Broletto. Gli altri giorni della settimana mio EL lavorava tutti i giorni. Io avevo un part time ma un giorno libero a settimana ce l'avevo, poi in base al mio lavoro potevano essere anche 2/3 giorni che ero a casa. Invece mio EL lavorava tutti i restanti 6 giorni della settimana. Per quanto riguarda l'orario di lavoro, mio EL lavorava dalla mattina alle 8.00/9.00 per le colazioni, fino alla sera per gli aperitivi fino alle 20.00/21.00/22.00 a seconda della chiusura del Broletto. Solitamente di venerdì e sabato lavorava di più per cui anche fino a mezzanotte/1.00 abitualmente di venerdì e sabato. ADR: ho provato ad andare a prendere mio EL alla fine del turno di venerdì o sabato, arrivavo verso mezzanotte/mezzanotte e mezza e poi magari lo aspettavo anche fino alla 1.00. ADR: io lavoravo all' , a volte la mattina, a volte la giornata, a volte facevo la CP_2 chiusura, dipendeva dai turni. Se ero in giro al pomeriggio ho provato a passare a salutare mio EL al bar Broletto, ogni tanto ci andavo. Io se per esempio lavoravo la mattina, il pomeriggio se ero a casa vedevo a che ora rientrava mio EL oppure se faceva tardi. ADR: vivevamo noi due insieme con nostra madre. ADR: Ho provato ad accompagnare mio EL anche alle 7.00 al bar Broletto, questo quando mio EL era già sveglio e io dovevo andare a lavorare per cui lo accompagnavo prima;
poi non
Pag. 10 di 14 so se lui iniziasse a lavorare prima o aspettasse l'orario. ADR: per quanto riguarda gli eventi esterni di domenica, preciso che c'è stato un periodo in cui mio EL andava al bar esterno del Broletto che era un garden vicino alla scuola media Anna Frank;
il bar Broletto aveva fatto una piccola postazione in questo garden. Non ricordo in che periodo, è stata una collaborazione breve, penso un mesetto, non ricordo”; : “cap. 12 della memoria: conosco il sig. è stato mio collega al CP_3 CP_1
Caffè Broletto, alle dipendenze della;
nel periodo da gennaio 2022 a Parte_1 novembre 2022 oggetto di causa lavoravo lì, sono lì da quando ha aperto il locale. Premetto che io faccio un orario che comprende il mezzogiorno, finito il mio servizio intorno alle 15.30 io vado a casa, non so cosa facciano gli altri dopo;
può capitare che io finisca alle 16.30, tendenzialmente entro le 16.30 vado a casa;
lavoro dal lunedì al sabato. Il lo vedevo mi pare di ricordare tutti i giorni, gli orari variavano, al CP_1 mattino l'orario di ingresso variava, magari aveva da fare, andava a scuola, io non sapevo quando sarebbe arrivato;
io arrivavo alle 8.30/9.00, ogni tanto era già lì, altre volte arrivava alle 10.30 anche. Magari c'erano due-tre giorni che arrivava alle 9.00 ma sinceramente non potrei dire a che ora arrivava, non era neanche il mio compito controllare il suo orario di ingresso. Quando io finivo alle 15.30/16.30 lui più o meno era sempre lì, ogni tanto usciva in cortile o a comprare le sigarette ma era lì; ho provato a fermarmi oltre le 16.30 per finire un lavoro, non è la regola ma è capitato, anche le 17.30 e non ricordo se il fosse ancora lì, forse era già andato. Noi CP_1 facciamo solo servizio pranzo, non facciamo cena, neanche nel 2022 abbiamo mai fatto la cena. Lo vedevo più o meno tutti i giorni dal lunedì al sabato, a volte andava a scuola guida ricordo, era stato bocciato due volte. ADR: oltre a me e al c'era a CP_1 lavorare la cameriera il cognome non me lo ricordo, adesso è andata via;
poi Tes_2 qualche ragazzo della scuola che viene a fare praticantato, come anche il CP_1 credo, so che si rivolgeva ad un referente scolastico. ADR: il locale fa Testimone_3 anche servizio bar, non so a che ora chiudesse perché io vado via all'ora che ho detto, ma secondo me più di tanto non stiamo aperti;
finché c'è gente si sta aperti;
sicuramente si fa l'aperitivo, non so l'orario perché non ero presente come ho detto. ADR: io organizzo l'aperitivo nel senso che organizzo quello che serve all'aperitivo ma poi vado via;
noi chiudiamo alle 8.00 di sera secondo me ma ribadisco che non ero presente a quell'orario”; : “sentita sul cap. 12: Ho iniziato a lavorare per circa nel Tes_4 Parte_1
2011/2012 e vi ho lavorato fino al 2024, presso il Caffè Broletto ho lavorato 7 anni. Conosco il Lavoravo tutti i giorni al Caffè Broletto, dalle 8.00 alle 17.00 circa CP_1 in base alle esigenze lavorative, più o meno, eccetto la domenica che era giorno di riposo e il bar era chiuso. Il ha lavorato con me sia al mattino che al CP_1 pomeriggio, non so dire gli orari perché ognuno faceva i suoi;
veniva tutti i giorni, quindi da lunedì a sabato, non sono sicura ma penso di sì per quello che ricordo;
per quello che ricordo quando il ha lavorato presso il caffè Broletto ha osservato CP_1
Pag. 11 di 14 sempre lo stesso orario. ADR: io ricordo che lavorava tutti e 6 i giorni sia al mattino che al pomeriggio. ADR: io iniziavo alle 8.00 e arrivavamo pressappoco allo stesso orario. ADR: io finivo di lavorare alle 17.00 e ricordo che lui alcune volte rimaneva ancora lì quando io finivo di lavorare e andavo via;
invece non ricordo di occasioni in cui sia andato via prima di me. ADR: c'era una pausa di mezz'ora tra il lavoro del mattino e del pomeriggio, anche il la faceva. ADR: posso dire che tutti i giorni CP_1 da lunedì a sabato entrava alle 8.00 circa come me e per quanto riguarda l'uscita alcune volte terminava dopo di me perché io andavo via prima, altre volte invece andava via alle 17.00 con me. ADR: ricordo che il caffè broletto organizzava alcune volte, di domenica, degli eventi privati;
il bar non era aperto al pubblico;
io non vi ho mai lavorato, ho fatto solo alcuni eventi all'inizio e poi non li ho più fatti;
con il CP_1 non vi ho mai partecipato, preciso però che gli eventi ai quali io ho partecipato erano i primi anni, quando il ancora non lavorava al caffè Broletto. ADR: confermo CP_1 che anche quando il lavorava al caffè Broletto si organizzavano questi eventi CP_1 privati della domenica, ma io non ero presente per cui non so dire chi vi partecipasse. ADR: l'orario di chiusura del caffè Broletto, la sera, variava a seconda della clientela;
l'orario doveva essere alle 22.00, ma se c'erano serate o a seconda della clientela si poteva finire anche più tardi. Io finivo alle 17.00, alcune volte però in base a esigenze lavorative mi chiedevano di fermarmi e io allungavo in base alla gente fino alla chiusura. ADR: nelle serate in cui mi hanno chiesto di fermarmi c'era una ragazza che si fermava, non il preciso però che mi riferisco ad occasioni in cui il CP_1 CP_1 non lavorava ancora al caffè Broletto. ADR: la ragazza si chiamava , non Per_1 ricordo il cognome. ADR: per quanto riguarda i turni serali da quando il è CP_1 arrivato, non so dire l'orario del perché erano cambiati i miei orari e io finivo CP_1 pressappoco alle 17.00, non partecipavo più al turno serale perché facevo solo il giornaliero. ADR: alcune volte poteva capitare che si andasse in pausa a turni per non lasciare libero il bancone del bar, la pausa si faceva all'interno del locale e durava mezz'ora per tutti. ADR: il stava anche al bancone, si stava sempre bene o male CP_1 in due al bancone per tenere a bada i clienti che entravano;
al bancone c'era sempre il papà del titolare o e noi a turno, tra cui anche il . Testimone_3 CP_1
8.2La prestazione di attività lavorativa, da parte dell'opposto, in eccedenza rispetto alle ore contrattualmente pattuite deve ritenersi confermata all'esito dell'istruttoria espletata, seppure nella minor misura di seguito indicata:
-in primo luogo, deve ritenersi provato che l'attività lavorativa sia stata svolta per 6 giorni/settimana (da lunedì a sabato), secondo quando emerso pressoché univocamente dai dichiaranti;
al contrario, non risultano confermate con sufficiente precisione le asserite domeniche lavorative per eventi, nessuno dei testimoni avendo saputo dire in concreto la frequenza di tali occasioni, neppure ad esempio collocandoli in relazione a determinati periodi dell'anno;
Pag. 12 di 14 -l'orario di lavoro osservato - avuto riguardo al complesso di quanto riferito dai testimoni, alle dichiarazioni del legale rappresentante in ordine al rigoroso rispetto (quantomeno) degli orari contrattualmente pattuiti ed al dato contrattuale stesso - va ritenuto provato nei seguenti termini: inizio dell'attività lavorativa alle 8.30 (media tra le 8.00 e le 9.00); pausa di mezz'ora per il pranzo;
termine dell'attività lavorativa alle 19.30 da lunedì a giovedì, mentre alle 21.00 il venerdì e il sabato (v. in particolare sul punto l'orario di cui al contratto e le dichiarazioni della e della Tes_4
sulla partecipazione del lavoratore al turno del c.d. aperitivo;
al CP_3 contrario, difetta di sufficiente riscontro probatorio il maggior orario di lavoro serale allegato dall'opposto, avendo trovato conferma nel solo teste EL CP_1 dell'opposto, in considerazione di tale qualità le relative dichiarazioni non essendo ritenute da sé sole sufficienti da questo Giudice ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova in considerazione). 8.3Si ritiene dunque provata, complessivamente, la prestazione di attività lavorativa da parte del lavoratore, nel periodo di cui è causa, per complessive 66 ore settimanali.
9.In conclusione, sulla scorta di quanto sinora complessivamente ritenuto e osservato, il Giudice revoca il decreto ingiuntivo n. 165/2023 emesso dal Tribunale di Varese il 16.11.2023; condanna a corrispondere all'opposto gli interessi Parte_1 legali e la rivalutazione monetaria calcolati sull'importo (già saldato) di €946,64 dal dovuto al saldo;
dichiara la nullità del contratto di apprendistato stipulato inter partes e, per l'effetto, dichiara la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel periodo dal 14.01.2022 al 23.11.2022, con inquadramento del lavoratore al livello V CCNL di settore, con orario di lavoro di 66 ore settimanali.
10.In ordine al calcolo delle consequenziali spettanze del lavoratore a titolo di differenze retributive, il giudizio deve proseguire come da separata ordinanza.
11.Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in funzione di Giudice del Lavoro, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1.revoca il decreto ingiuntivo n. 165/2023 emesso dal Tribunale di Varese il 16.11.2023;
2.condanna a corrispondere all'opposto gli interessi legali e la Parte_1 rivalutazione monetaria calcolati sull'importo (già saldato) di €946,64 dal dovuto al saldo;
3.dichiara la nullità del contratto di apprendistato stipulato inter partes e, per l'effetto, dichiara la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel periodo dal 14.01.2022 al 23.11.2022, con inquadramento del lavoratore al livello V CCNL di settore e prestazione di attività lavorativa da parte dell'opposto per 66 ore settimanali;
Pag. 13 di 14 4.dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
5.spese al definitivo;
6.fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza. Varese, 30.09.2025 Il Giudice
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