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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 09/09/2025, n. 1512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1512 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 09/09/2025, ha pronunciato, ex art. 127 ter e art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3566 /2023 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] cf: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. NOCIFORA TIRANNO MARIELLA , C.F._1 giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. CAMMAROTO MARIA , elettivamente domiciliato presso il proprio Ufficio Legale in Messina, via Vittorio Emanuele 100;
- resistente -
OGGETTO: opposizione a provvedimento di indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 21/11/2023 , il ricorrente adiva questo Giudice del Lavoro premettendo di essere titolare della prestazione INVCIV n. 07410609.
Lamentava che l' , con provvedimento del 31.5.2023 le aveva comunicato che “per il CP_2 periodo dal 01.10.2019 al 31.05.2020 un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n.
07140609 per un importo complessivo di € 1.369,21 per i seguenti motivi: È stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante”, chiedendone la restituzione.
Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Eccepiva prescrizione, illegittimità del provvedimento, carenza di motivazione, nonché faceva valere la propria buona fede quale percettore della provvidenza quand'anche erroneamente erogata dall'Ente.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento del provvedimento di indebito impugnato, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario. L' resisteva in giudizio contestando nel merito la fondatezza della domanda, della quale CP_2 chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna, sullo scambio di note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
chiede accertarsi il proprio diritto a Controparte_1 percepire la prestazione di cui è titolare, che l' chiede restituirsi con il provvedimento di indebito CP_2 impugnato.
Preliminarmente, appare opportuno specificare che regole specifiche ricorrono per l'indebito connesso al venire meno dei requisiti sanitari. L'art. 37, comma 8 della l. 448 del 1998 prevede infatti che: “in caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica.” CP_ Tale disposizione prevede pertanto la possibilità per l' di recuperare le somme indebitamente erogate purché ciò avvenga in un determinato e ragionevole arco di tempo tale da non generare nell'assistito una situazione di affidamento.
In tal senso si è pronunciata anche la Suprema Corte con la sentenza n. 29419 del 2018: “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento”.
Nella suddetta pronuncia la Corte di Cassazione richiama, a sua volta, una sentenza della Corte
Costituzionale (n. 448/2000) nella quale il Giudice delle leggi sottolinea, con specifico riferimento alle somme erogate dopo l'esito sfavorevole della visita di verifica, che è necessario tutelare l'affidamento del percipiente rispetto alla condotta dell' resistente, riconducendo il tutto sotto CP_2 la previsione dell'art. 38 Cost. che riconosce protezione all'assistito in quanto parte più debole del rapporto obbligatorio.
La Consulta, infatti, afferma che “la legge vuole evitare che la percezione indebita di somme dopo la visita di verifica possa protrarsi eccessivamente nel tempo, atteso che la sospensione dell'erogazione deve essere immediata e che il provvedimento di revoca deve intervenire nel breve lasso di tempo di novanta giorni dalla sospensione”. Orbene, dall'esame degli atti di causa appare chiaro che, effettivamente, l' resistente CP_2 ha provveduto alla notifica, a mezzo posta raccomandata, in data 1.10.2019, del verbale della visita medica di revisione del 13.9.2019 (Cfr produzione ). CP_2
Tuttavia, emerge altresì che il provvedimento di indebito oggetto della presente impugnazione
è stato comunicato alla ricorrente solo in data 31.5.2023 ben oltre i novanta giorni di cui alla normativa sopra richiamata.
Questo notevole lasso di tempo ha certamente ingenerato nella parte ricorrente un legittimo affidamento nella spettanza della prestazione che l' ha continuato ad erogare con colpevole CP_2 errore, mentre incolpevole appare l'affidamento riposto dalla che, vedendosi CP_1 confermare la percentuale di invalidità del 100% ha confidato nella spettanza dei ratei di indennità di accompagnamento percepiti per le mensilità successive alla comunicazione dell'esito della visita (cfr. in tal senso Corte d'Appello di Messina n. 642/2023, ove testualmente si afferma: “Resta tuttavia la possibilità di configurare la buona fede della assistita nel periodo compreso fra le due visite di CP_ revisione. Nel verbale del 2018, l' non faceva menzione dell'indennità di accompagnamento e contemporaneamente confermava la persistenza dell'invalidità al 100%. Una persona non esperta della materia, non oltretutto nemmeno madrelingua, a fronte di una conferma della percentuale, vedendosi continuare ad erogare anche l'indennità di accompagnamento, poteva ragionevolmente CP_ ritenere che la necessità di assistenza continua non fosse stata posta in discussione. L non ha del resto offerto alcuna ragionevole spiegazione di tale inutile attesa, né ha prodotto atti il cui contenuto, se noto alla ricorrente, avrebbe potuto togliere ogni dubbio sulla persistenza del diritto all'indennità di accompagnamento, rispetto alla quale l'invalidità al 100% (per gli infrasessantacinquenni) è requisito costitutivo, non unico ma indispensabile.”).
Nulla sposta, poi, il richiamo svolto dall in memoria di costituzione alla presunta CP_2 reazione giudiziaria che la ricorrente avrebbe avuto avverso una precedente comunicazione di indebito.
Questo Tribunale non può, nel merito, non osservare come l' abbia soltanto labialmente CP_2 richiamato il precedente giurisprudenziale inter partes, omettendo qualsivoglia produzione documentale sul punto, anche e nonostante l'apposito termine concesso ex art. 421 c.p.c. con ordinanza del 13.3.2025.
Ad ogni buon conto, da ricerche telematiche svolte su applicativo SICID, è risultato che il procedimento cautelare recante n. RG 1031/19 fosse relativo ad altro e precedente indebito, sicché del tutto ininfluente esso appare ai fini dell'odierno decidere perché del tutto inidoneo a fornire la prova negativa dell'affidamento della percipiente nella spettanza dei ratei di indennità di accompagnamento erroneamente erogati dall' . CP_2 Deve, pertanto, in applicazione dei principi sopra esposti, trovare accoglimento la domanda della ricorrente volta all'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito.
Va quindi dichiarato che nulla deve all' in forza del Controparte_1 CP_2 provvedimento di indebito del 31.5.2023 e di ogni altro atto presupposto e consequenziale, e l' CP_2 va condannato alla restituzione delle somme eventualmente già trattenute in esecuzione del superiore provvedimento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex D.M. 10 marzo 2014, parametri minimi ed esclusa la fase istruttoria, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' con Controparte_1 CP_2 ricorso depositato il 21/11/2023 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara che nulla deve all' in forza del Controparte_1 CP_2 provvedimento di indebito del 31.5.2023 e di ogni altro atto presupposto e consequenziale, ed ordina all' la restituzione delle eventuali somme trattenute e/o incassate in virtù di detto CP_2 provvedimento;
- Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio che CP_2 liquida in euro 1.865,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Patti, 09/09/2025 .
Il Giudice
Pietro Paolo Arena