TRIB
Sentenza 12 aprile 2024
Sentenza 12 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 12/04/2024, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 706/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Sirianni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 706/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GOMEZ PALOMA GIOVANNI, Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. BONALUME PAOLO, dell'avv. CARDONA GIUSEPPE e dell'avv. DEL BENE MICHELE,
ATTORE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO oggetto: condanna al pagamento di somme.
CONCLUSIONI
Per l'attore: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare: IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui all'atto di citazione, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte del in persona del legale Parte_1 CP_1 rappresentante pro tempore, dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare il in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di Parte_1 I. € 6.846,67 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub ALL. A II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale azionata con l'atto di citazione:
− “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
− con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata nell'elenco prodotto sub ALL. A (colonna
“Data Scadenza”) - sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale azionata con l'atto di citazione che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
− nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
− con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
IV. € 240,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale azionata, oltre interessi su pagina 1 di 4 ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui mancato pagamento ha generato il predetto importo;
IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte del e, per l'effetto, condannare il Parte_1 CP_1 al pagamento in favore di i ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta CP_1 Parte_1
a er: Parte_1
• sorte capitale,
• interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale:
- “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
- con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale,
• interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale:
- nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
- con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale, oltre interessi;
IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di ad Parte_1 ottenere il pagamento da parte del e, per l'effetto, condannare il al pagamento in CP_1 CP_1 favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a er Parte_1 Parte_1 capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 28.4.2022 la conveniva in giudizio il Parte_1 [...] al fine di sentirlo condannare al pagamento di somme – consistenti nel corrispettivo di CP_1 forniture di energia elettrica operate da - di cui si assumeva creditrice in virtù di Org_1 due contratti di cessione pro soluto. Chiedeva, in particolare, il pagamento: di € 6.846,67 per sorte capitale portata dalle fatture oggetto di cessione;
degli interessi moratori maturati sul capitale con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento delle fatture;
degli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. prodotti sugli interessi moratori dalla data di notifica della citazione;
della somma di € 40,00 per ciascuna fattura scaduta ai sensi dell'art. 6, c. 2, d.lgs. 231/02. Chiedeva, in subordine, riconoscersi le medesime somme a titolo di arricchimento ingiustificato.
Rimaneva contumace il convenuto. Controparte_1
Concessi i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c., l'attore chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, che veniva poi fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Entro il termine perentorio fissato per la trattazione scritta depositava la propria nota scritta, per l'attore, l'avv. Paolo Bonalume. Si procede, quindi, al deposito della presente sentenza.
In diritto, il criterio di riparto dell'onere di allegazione e prova dell'azione contrattuale svolta da parte attrice è regolato dagli artt. 1218 e 2697 c.c., in forza dei quali spetta al preteso creditore allegare e provare la fonte negoziale dell'obbligazione di pagamento;
provato ciò, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere adempiuto o altri fatti idonei a paralizzare la pretesa creditoria. Non è, poi, pagina 2 di 4 applicabile il disposto dell'art. 115, c. 1, c.p.c. nella parte relativa al principio di non contestazione, in quanto nel presente giudizio la parte convenuta non è costituita e la contumacia (com'è noto e come discende dalla medesima disposizione appena richiamata, la quale fa riferimento alla sola “parte costituita”) ha valore di ficta contestatio e non già di ficta confessio.
In fatto, l'attore ha documentato (all. 7 alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c., due contratti di cessione) l'avvenuta cessione in suo favore dei crediti derivanti dalle fatture azionate e, in particolare, delle seguenti: 2021 2110202994; 2022 2200195524; 2022 2200195525; 2022 2201348979; 2022
2201348980; 2022 2201348981. Le due cessioni risultano stipulate per scrittura privata con firme autenticate da notaio e sono state registrate rispettivamente (quella relativa alla fattura 2021
2110202994) in data 30.12.2021 e (quella relativa a tutte le altre fatture) in data 4.4.2022. Tali documenti dimostrano la titolarità in capo all'attrice del credito azionato. La prima cessione risulta notificata al debitore ceduto in data 1.1.2022 e la seconda in data 9.4.2022 (all. 7, rispettivi file .eml di avvenuta consegna).
Anche in assenza di contestazione della validità e opponibilità della cessione, data la contumacia del convenuto, deve osservarsi che l'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 (ratione temporis applicabile CP_1 alle cessioni oggetto di causa) stabilisce che l'ente ceduto ha l'onere di manifestare espressamente il rifiuto della cessione nel termine perentorio di 45 giorni dalla notifica della cessione stessa. Tale disciplina della cessione dei crediti vantati nei confronti dell'amministrazione ha natura speciale e, dunque, prevale sulla precedente e più generale disciplina prevista dall'art. 70 del r.d. n. 2440/1923 - che prevede l'adesione espressa dell'autorità pubblica ceduta -, come si evince dalla lettura degli artt. 1,
c. 1 e 114, c.
8 - che estende comunque l'applicabilità del citato art. 106 anche ai settori esclusi dall'applicabilità del codice -, del d.lgs. 50/2016. Nel caso di specie nessun rifiuto la pubblica amministrazione ha provato di aver manifestato nel termine di legge e le cessioni sono, dunque, ad essa pienamente opponibili.
Con il doc. 6 parte attrice ha documentato i rapporti intercorsi tra la fornitrice di energia elettrica e il e l'avvenuta fornitura e il convenuto – rimasto contumace – non ha provato di avere CP_1 adempiuto né altre cause modificative/estintive dell'obbligazione. Risulta, dunque, certamente dovuta la somma di € 6.846,67 per sorte capitale. L'attore chiede, poi, gli interessi moratori determinati nella misura degli interessi legali di mora ex artt.
2 e 5 d.lgs. 231/02, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture;
e ciò sul presupposto che le cessioni del credito riguarderebbero pure gli Part interessi di mora sia maturati che maturandi (“nelle cessioni è, infatti, indicato che a sono trasferito anche “i frutti scaduti””, cfr. pag. 7 delle note conclusive depositate dall'attore in data
14.3.2024). Ciò, tuttavia, non pare aderente al dato letterale dei contratti di cessione azionati, nei quali si legge che (punto 8) “La presente cessione concerne esclusivamente i crediti indicati in allegato” (si noti che l'allegato riporta solo l'importo capitale delle fatture) e che (punto 9) “La presente cessione comprende i frutti da maturarsi”. Pertanto, non pare che gli interessi di mora possano essere riconosciuti in favore della cessionaria dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture, bensì solo dalle date di registrazione delle due cessioni in questione.
Non sono, poi, dovuti gli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. richiesti, in quanto gli interessi di mora sul capitale non risultavano scaduti da oltre sei mesi al momento della citazione (le fatture azionate, infatti, sono scadute tra il 30.11.2021 e il 31.3.2022, talché per nessuna di esse erano decorsi i sei mesi pagina 3 di 4 al momento della notifica della citazione).
Spetta, infine, all'attrice anche la somma di € 40,00 per ciascuna fattura rimasta insoluta, giusto quanto previsto dall'art. 6 comma 2 D.lgs. n. 231/02, quale importo dovuto al creditore, senza che sia necessaria la costituzione in mora, forfettariamente a titolo di risarcimento del danno ex lege; pertanto, spetterà la somma complessiva di € 240,00.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono ridotte rispetto ai valori medi dello scaglione di riferimento, considerata l'assenza di fase istruttoria, la limitata attività processuale svolta e la modalità semplificata della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
in parziale accoglimento della domanda, condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, delle seguenti somme: € 6.846,67 quale somma capitale, oltre interessi di mora ex artt. 2 e 5 d.lgs.
231/02 con decorrenza dal 30.12.2021 per la fattura n. 2110202994 del 2021 e dal 4.4.2022 per tutte le altre fatture;
€ 240,00 quale risarcimento del danno ex art. 6 comma 2 D.lgs. 231/02;
rigetta per il resto;
condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese di lite, che si liquidano in € 2.200,00 per compensi, oltre il 15 % per rimborso spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a.
Ascoli Piceno, 12 aprile 2024
Il Giudice
dott. Francesca Sirianni
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Sirianni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 706/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GOMEZ PALOMA GIOVANNI, Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. BONALUME PAOLO, dell'avv. CARDONA GIUSEPPE e dell'avv. DEL BENE MICHELE,
ATTORE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO oggetto: condanna al pagamento di somme.
CONCLUSIONI
Per l'attore: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare: IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui all'atto di citazione, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte del in persona del legale Parte_1 CP_1 rappresentante pro tempore, dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare il in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di Parte_1 I. € 6.846,67 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub ALL. A II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale azionata con l'atto di citazione:
− “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
− con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata nell'elenco prodotto sub ALL. A (colonna
“Data Scadenza”) - sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale azionata con l'atto di citazione che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
− nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
− con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
IV. € 240,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale azionata, oltre interessi su pagina 1 di 4 ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui mancato pagamento ha generato il predetto importo;
IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte del e, per l'effetto, condannare il Parte_1 CP_1 al pagamento in favore di i ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta CP_1 Parte_1
a er: Parte_1
• sorte capitale,
• interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale:
- “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
- con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale,
• interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale:
- nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
- con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale, oltre interessi;
IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di ad Parte_1 ottenere il pagamento da parte del e, per l'effetto, condannare il al pagamento in CP_1 CP_1 favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a er Parte_1 Parte_1 capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 28.4.2022 la conveniva in giudizio il Parte_1 [...] al fine di sentirlo condannare al pagamento di somme – consistenti nel corrispettivo di CP_1 forniture di energia elettrica operate da - di cui si assumeva creditrice in virtù di Org_1 due contratti di cessione pro soluto. Chiedeva, in particolare, il pagamento: di € 6.846,67 per sorte capitale portata dalle fatture oggetto di cessione;
degli interessi moratori maturati sul capitale con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento delle fatture;
degli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. prodotti sugli interessi moratori dalla data di notifica della citazione;
della somma di € 40,00 per ciascuna fattura scaduta ai sensi dell'art. 6, c. 2, d.lgs. 231/02. Chiedeva, in subordine, riconoscersi le medesime somme a titolo di arricchimento ingiustificato.
Rimaneva contumace il convenuto. Controparte_1
Concessi i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c., l'attore chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, che veniva poi fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Entro il termine perentorio fissato per la trattazione scritta depositava la propria nota scritta, per l'attore, l'avv. Paolo Bonalume. Si procede, quindi, al deposito della presente sentenza.
In diritto, il criterio di riparto dell'onere di allegazione e prova dell'azione contrattuale svolta da parte attrice è regolato dagli artt. 1218 e 2697 c.c., in forza dei quali spetta al preteso creditore allegare e provare la fonte negoziale dell'obbligazione di pagamento;
provato ciò, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere adempiuto o altri fatti idonei a paralizzare la pretesa creditoria. Non è, poi, pagina 2 di 4 applicabile il disposto dell'art. 115, c. 1, c.p.c. nella parte relativa al principio di non contestazione, in quanto nel presente giudizio la parte convenuta non è costituita e la contumacia (com'è noto e come discende dalla medesima disposizione appena richiamata, la quale fa riferimento alla sola “parte costituita”) ha valore di ficta contestatio e non già di ficta confessio.
In fatto, l'attore ha documentato (all. 7 alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c., due contratti di cessione) l'avvenuta cessione in suo favore dei crediti derivanti dalle fatture azionate e, in particolare, delle seguenti: 2021 2110202994; 2022 2200195524; 2022 2200195525; 2022 2201348979; 2022
2201348980; 2022 2201348981. Le due cessioni risultano stipulate per scrittura privata con firme autenticate da notaio e sono state registrate rispettivamente (quella relativa alla fattura 2021
2110202994) in data 30.12.2021 e (quella relativa a tutte le altre fatture) in data 4.4.2022. Tali documenti dimostrano la titolarità in capo all'attrice del credito azionato. La prima cessione risulta notificata al debitore ceduto in data 1.1.2022 e la seconda in data 9.4.2022 (all. 7, rispettivi file .eml di avvenuta consegna).
Anche in assenza di contestazione della validità e opponibilità della cessione, data la contumacia del convenuto, deve osservarsi che l'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 (ratione temporis applicabile CP_1 alle cessioni oggetto di causa) stabilisce che l'ente ceduto ha l'onere di manifestare espressamente il rifiuto della cessione nel termine perentorio di 45 giorni dalla notifica della cessione stessa. Tale disciplina della cessione dei crediti vantati nei confronti dell'amministrazione ha natura speciale e, dunque, prevale sulla precedente e più generale disciplina prevista dall'art. 70 del r.d. n. 2440/1923 - che prevede l'adesione espressa dell'autorità pubblica ceduta -, come si evince dalla lettura degli artt. 1,
c. 1 e 114, c.
8 - che estende comunque l'applicabilità del citato art. 106 anche ai settori esclusi dall'applicabilità del codice -, del d.lgs. 50/2016. Nel caso di specie nessun rifiuto la pubblica amministrazione ha provato di aver manifestato nel termine di legge e le cessioni sono, dunque, ad essa pienamente opponibili.
Con il doc. 6 parte attrice ha documentato i rapporti intercorsi tra la fornitrice di energia elettrica e il e l'avvenuta fornitura e il convenuto – rimasto contumace – non ha provato di avere CP_1 adempiuto né altre cause modificative/estintive dell'obbligazione. Risulta, dunque, certamente dovuta la somma di € 6.846,67 per sorte capitale. L'attore chiede, poi, gli interessi moratori determinati nella misura degli interessi legali di mora ex artt.
2 e 5 d.lgs. 231/02, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture;
e ciò sul presupposto che le cessioni del credito riguarderebbero pure gli Part interessi di mora sia maturati che maturandi (“nelle cessioni è, infatti, indicato che a sono trasferito anche “i frutti scaduti””, cfr. pag. 7 delle note conclusive depositate dall'attore in data
14.3.2024). Ciò, tuttavia, non pare aderente al dato letterale dei contratti di cessione azionati, nei quali si legge che (punto 8) “La presente cessione concerne esclusivamente i crediti indicati in allegato” (si noti che l'allegato riporta solo l'importo capitale delle fatture) e che (punto 9) “La presente cessione comprende i frutti da maturarsi”. Pertanto, non pare che gli interessi di mora possano essere riconosciuti in favore della cessionaria dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture, bensì solo dalle date di registrazione delle due cessioni in questione.
Non sono, poi, dovuti gli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. richiesti, in quanto gli interessi di mora sul capitale non risultavano scaduti da oltre sei mesi al momento della citazione (le fatture azionate, infatti, sono scadute tra il 30.11.2021 e il 31.3.2022, talché per nessuna di esse erano decorsi i sei mesi pagina 3 di 4 al momento della notifica della citazione).
Spetta, infine, all'attrice anche la somma di € 40,00 per ciascuna fattura rimasta insoluta, giusto quanto previsto dall'art. 6 comma 2 D.lgs. n. 231/02, quale importo dovuto al creditore, senza che sia necessaria la costituzione in mora, forfettariamente a titolo di risarcimento del danno ex lege; pertanto, spetterà la somma complessiva di € 240,00.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono ridotte rispetto ai valori medi dello scaglione di riferimento, considerata l'assenza di fase istruttoria, la limitata attività processuale svolta e la modalità semplificata della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
in parziale accoglimento della domanda, condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, delle seguenti somme: € 6.846,67 quale somma capitale, oltre interessi di mora ex artt. 2 e 5 d.lgs.
231/02 con decorrenza dal 30.12.2021 per la fattura n. 2110202994 del 2021 e dal 4.4.2022 per tutte le altre fatture;
€ 240,00 quale risarcimento del danno ex art. 6 comma 2 D.lgs. 231/02;
rigetta per il resto;
condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese di lite, che si liquidano in € 2.200,00 per compensi, oltre il 15 % per rimborso spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a.
Ascoli Piceno, 12 aprile 2024
Il Giudice
dott. Francesca Sirianni
pagina 4 di 4